TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5123/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dagli avv.ti Felline Giuseppe Parte_1
e TR UG
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, come da procura generale indicata nella CP_1 memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito assistenziale per motivi sanitari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme CP_1 asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità civile. Controparte_2
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva:
- che con nota del 18.05.2023 l' le aveva comunicato che per il periodo da giugno 2021 a CP_1 giugno 2023 era stato erogato un indebito pagamento di euro 5.260,98 sulla prestazione cat.
INVCIV n. 07138080 con la seguente motivazione “debito da non concessione indennità di accompagnamento dal 102022 verbale 6082916700028 - lavorazione verbale domus 6082916700028”.
Ciò premesso l'istante deduceva che l'indebito era scaturito da una errata erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Istituto poiché a seguito della comunicazione del verbale di visita CP_ medica, con il quale si revocava il diritto all'indennità di accompagnamento, l' ha continuato a pagare i ratei senza emettere un formale provvedimento di revoca.
Sulla scorta di ciò concludeva affinché il Tribunale accertasse l'illegittimità del provvedimento di recupero del 18.05.2023, con conseguente rimborso da parte dell'ente delle somme trattenute CP_1 sulla pensione della ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
1 L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, ribadendo che CP_1
l'indebito scaturiva da revoca della provvidenza per il venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 1.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 07138080, per il periodo da giugno 2021 a giugno 2023. CP_1
A sostegno di quanto richiesto lo stesso ha invocato l'illegittimità della pretesa dell avendo il CP_1 pensionato riscosso le somme in buona fede.
Tanto premesso va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07138080 a causa del venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 15.09.2022, come meglio specificato nella memoria difensiva.
Ciò posto, il ricorso è infondato.
L' ha chiarito nella propria memoria di costituzione che la prestazione indebita trae origine CP_1 dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 15.09.2022 (v. verbale di visita di revisione del 15.09.2022
2 con il quale la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento).
Il predetto verbale di visita veniva regolarmente notificato al ricorrente in data 30.09.2022 come da ricevuta di attestazione di consegna versata in atti (cfr. doc. 6 e 7 della memoria di costituzione).
Tale circostanza non è contestata dalla ricorrente, la quale produce in giudizio il verbale di visita medica di revisione in questione. CP_ Inoltre, con provvedimento di riliquidazione del 18.05.2023, l' comunicava la tabella con l'avvenuta variazione dell'importo mensile che a partire dal 10/2022 risulta azzerato a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento (cfr. doc. 1 della memoria difensiva).
Orbene sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento
- e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000)” (tra le altre, Cass. n. 6610/2005).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma
3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole
3 specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr.
Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ne discende che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti successivamente alla visita di verifica, ossia successivamente all'accertamento del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini della percezione della prestazione in parola, costituiscono pagamenti indebiti pienamente ripetibili dalla P.A.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la natura della vicenda.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali.
Lecce, 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5123/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dagli avv.ti Felline Giuseppe Parte_1
e TR UG
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, come da procura generale indicata nella CP_1 memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito assistenziale per motivi sanitari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme CP_1 asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità civile. Controparte_2
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva:
- che con nota del 18.05.2023 l' le aveva comunicato che per il periodo da giugno 2021 a CP_1 giugno 2023 era stato erogato un indebito pagamento di euro 5.260,98 sulla prestazione cat.
INVCIV n. 07138080 con la seguente motivazione “debito da non concessione indennità di accompagnamento dal 102022 verbale 6082916700028 - lavorazione verbale domus 6082916700028”.
Ciò premesso l'istante deduceva che l'indebito era scaturito da una errata erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Istituto poiché a seguito della comunicazione del verbale di visita CP_ medica, con il quale si revocava il diritto all'indennità di accompagnamento, l' ha continuato a pagare i ratei senza emettere un formale provvedimento di revoca.
Sulla scorta di ciò concludeva affinché il Tribunale accertasse l'illegittimità del provvedimento di recupero del 18.05.2023, con conseguente rimborso da parte dell'ente delle somme trattenute CP_1 sulla pensione della ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
1 L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, ribadendo che CP_1
l'indebito scaturiva da revoca della provvidenza per il venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 1.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' sulla pensione cat. INVCIV n. 07138080, per il periodo da giugno 2021 a giugno 2023. CP_1
A sostegno di quanto richiesto lo stesso ha invocato l'illegittimità della pretesa dell avendo il CP_1 pensionato riscosso le somme in buona fede.
Tanto premesso va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07138080 a causa del venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 15.09.2022, come meglio specificato nella memoria difensiva.
Ciò posto, il ricorso è infondato.
L' ha chiarito nella propria memoria di costituzione che la prestazione indebita trae origine CP_1 dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 15.09.2022 (v. verbale di visita di revisione del 15.09.2022
2 con il quale la ricorrente veniva riconosciuta invalida al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento).
Il predetto verbale di visita veniva regolarmente notificato al ricorrente in data 30.09.2022 come da ricevuta di attestazione di consegna versata in atti (cfr. doc. 6 e 7 della memoria di costituzione).
Tale circostanza non è contestata dalla ricorrente, la quale produce in giudizio il verbale di visita medica di revisione in questione. CP_ Inoltre, con provvedimento di riliquidazione del 18.05.2023, l' comunicava la tabella con l'avvenuta variazione dell'importo mensile che a partire dal 10/2022 risulta azzerato a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento (cfr. doc. 1 della memoria difensiva).
Orbene sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento
- e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000)” (tra le altre, Cass. n. 6610/2005).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma
3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole
3 specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr.
Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ne discende che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti successivamente alla visita di verifica, ossia successivamente all'accertamento del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini della percezione della prestazione in parola, costituiscono pagamenti indebiti pienamente ripetibili dalla P.A.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la natura della vicenda.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali.
Lecce, 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
4