Decreto cautelare 30 giugno 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2025, proposto da
LF AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna AN, Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'atto prot. n. 36321 del 23 giugno 2025, con il quale il Comune di Fasano ha denegato il rilascio del titolo edilizio stagionale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. SI PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente, in qualità di “proprietario di un terreno sito in Fasano, Contrada Forcatella, catastalmente individuato al fg. 1, p.lla 45” sul quale “in forza di titolo edilizio e di SCIA, vengono svolte l’attività di somministrazione alimenti e bevande e di parcheggio”, ha impugnato il provvedimento in data 23.6.2025, con cui il Comune di Fasano ha denegato la richiesta di rinnovo del permesso stagionale 91/2019 per la stagione 2025 ai sensi dell’art. 87 delle NTA del PRG;
Rilevato che, con ordinanza n. 347/2025 questo Tar ha accolto la domanda cautelare al fine di “ consentire lo svolgimento dell’attività del ricorrente ”, sulla scorta della seguente motivazione “ - l’Amministrazione comunale ha dedotto l’insufficienza della documentazione progettuale e la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, pur trattandosi di un titolo stagionale già precedentemente assentito; - con la istanza di rilascio del p.d.c. stagionale, il ricorrente non si è limitato a chiedere il pedissequo rinnovo del p.d.c. del 2019 ai sensi della normativa di cui alla delibera di C.C. n. 25/2011, ma ha appositamente precisato che “le opere previste e già autorizzate con le predette autorizzazioni rispettano le norme dell’art. 87 delle N.T.A. vigenti per le aree a monte della litoranea”; - inoltre, in sede di osservazioni procedimentali, il ricorrente ha attestato che “il progetto è conforme all’art. 87 della NTA, così come modificato con delibera di C.C. n. 58/2023, variante alle NTA del PRG approvata definitivamente con deliberazione della giunta regionale 19 febbraio 2024, n. 117”; - da parte sua il Comune di Fasano ha fatto generico riferimento alla normativa urbanistica sopravvenuta, senza indicare le ragioni per cui il progetto riproposto dal ricorrente, con esplicito riferimento alla detta normativa, risulterebbe in contrasto con la relativa disciplina; - appare, comunque, illogico porre come condizione di ammissibilità della proposizione dell’istanza edilizia l’essere le “aree libere”, anche in considerazione del fatto che l’omesso smontaggio delle strutture all’esito della stagione precedente costituisce un illecito autonomamente sanzionabile che non esime l’Amministrazione dall’esaminare l’istanza alla luce della nuova disciplina urbanistica ”;
Considerato che la tutela cautelare accordata con l’ordinanza n. 274/2025 ha consentito al ricorrente di svolgere la propria attività di impresa nel corso della stagione balneare 2025, ciò che vale a soddisfare l’interesse sostanziale attivato in giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
SI PR, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI PR | AN SC |
IL SEGRETARIO