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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1711/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN RA, AT
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6898/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a. - 01240080117
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a.
Resistente 2 Di Bonifica Delle Paludi Di Napoli E Voll - 80015070636
elettivamente domiciliato presso Via Porzio 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4245/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490161848 TRIBUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione)
Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA GATTA Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4245\1\2025, pronunciata il
6\2\2025 e depositata il 10\3\20225, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso da lui proposto nei confronti dell'avviso di intimazione n. 202490161848, notificata in data il 23/10/2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 537,15 per mancato pagamento di tributi dovuti al Resistente_2 di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, relativamente agli anni 2011,2012, 2013, 2014,
2016, 2017 e 2018. In primo grado il contribuente dedotto che: - la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza del 30/9/2019, aveva accolto l'opposizione proposta avverso i contributi di bonifica pretesi dal Consorzio di Bonifica per gli anni 2011, 2012 e 2016 ed aveva, quindi, annullato l'ingiunzione n. 1202010000015580 del 8/10/2019; - quanto alle altre ingiunzioni, la mancata notifica di tali atti e di quelli ad essi collegati;
- in ordine all'ingiunzione di pagamento n. 120161000034456 del 17/8/2015, anno 2013, la pretesa risultava anche prescritta;
- la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi richiesti.
Nella motivazione della impugnata sentenza il giudice del primo grado ha premesso in via di fatto che, in mancanza di qualsivoglia contestazione al riguardo, gli immobili dell'istante sono compresi nel perimetro del Consorzio resistente e che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della definitività della allegata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli;
ha quindi osservato come fosse del tutto irrilevante che l'atto impugnato non fosse stato preceduto da un atto di accertamento/liquidazione: "la riscossione dei contributi per bonifica di immobili urbani, di spettanza del relativo consorzio ed ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, è eseguita in applicazione delle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e cioè l'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, pur prevedendo che si effettua "mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", al suo terzo comma stabilisce espressamente che “continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" (Cass. n. 8371 del 2013; Cass. SU n. 26009 del 2008); - in secondo luogo, che la pretesa relativa al 2013 (l'unica investita da una tempestiva eccezione di prescrizione: rimanendo, pertanto, inammissibile quella sollevata solo in memoria), in difetto di atti interruttivi, si è, al momento della notifica dell'intimazione impugnata (23/10/2024) prescritta: i contributi consortili di bonifica sono, infatti, tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, per cui gli stessi devono essere considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass. n. 26013 del 2014); - infine, che sono parimenti prescritte, con riguardo agli residui contributi, le pretese relative a sanzioni e interessi maturate nei cinque anni anteriori al 23/10/2014. L'impugnazione proposta deve essere, pertanto, accolta nei limiti della pretesa prescritta e, per il resto, respinta.
Nell'atto di appello il contribuente impugnante lamentava:
1) Omessa pronuncia in merito alla mancata prova della notifica degli atti presupposti violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità derivata dell'atto impugnato. La censura formulata in primo grado non verteva infatti sulla pretesa assenza di un atto impositivo originario, bensì sulla mancata prova della regolare notifica degli atti già emessi (le ingiunzioni di pagamento) che costituiscono il presupposto necessario e indefettibile dell'intimazione impugnata. Nel caso concreto, il ricorrente ha specificamente eccepito - fin dal ricorso introduttivo - che le ingiunzioni di pagamento sottostanti l'intimazione non risultavano mai notificate. Nonostante ciò, né il Consorzio né il concessionario Resistente_1 (rimasto contumace) hanno prodotto in giudizio le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento idonei a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
2) Prescrizione quinquennale dei contributi violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e falsa applicazione delle norme processuali. L'eccezione di prescrizione può essere sollevata in qualsiasi fase del giudizio di primo grado. L'art. 24 del D.lgs. 546/1992 consente di integrare i motivi del ricorso anche con memorie illustrative, e la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eccezione di prescrizione può essere validamente proposta anche con memoria successiva al ricorso, purché tempestivamente depositata (Cass. civ., sez. trib., 21/03/2012, n. 4553; Cass. civ., sez. trib., 13/12/2017, n. 29926). In punto di fatto, il giudice ha ignorato che la prescrizione era stata già dedotta nel ricorso introduttivo, seppure con riguardo espresso all'annualità 2013, e successivamente estesa in via logico-giuridica, nella memoria, a tutte le ulteriori pretese. L'eccezione deve quindi ritenersi integralmente e tempestivamente sollevata.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 – erronea applicazione delle norme sull'onere della prova alla luce dello ius superveniens. Il giudice di primo grado ha basato la sua decisione sulla presunzione di beneficio derivante dalla mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente. Tale ragionamento si fonda su un orientamento giurisprudenziale antecedente alla riforma del processo tributario. Con la Legge n. 130 del 31 agosto 2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022 e pienamente applicabile al presente giudizio
(instaurato il 28.10.2024), veniva introdotto l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992. Tale norma recita: "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice [...] annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, [...] le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva". Questa disposizione ha normativamente cancellato la "presunzione di beneficio" di matrice giurisprudenziale, su cui si fonda l'intera sentenza impugnata. Non esistono più presunzioni giurisprudenziali che possano invertire l'onere probatorio in materia tributaria.
4) Carenza strutturale del presupposto impositivo inidoneità delle prove prodotte dal consorzio a dimostrare il beneficio specifico e diretto. Anche a voler prescindere dal dirimente motivo che precede, la sentenza è errata nel merito per aver ritenuto assolto l'onere probatorio del Consorzio. Il giudice afferma che “in mancanza di qualsivoglia contestazione al riguardo, gli immobili dell'istante sono incontestatamente compresi nel perimetro del
Consorzio resistente”, fondando su tale apodittica affermazione la legittimità della pretesa.
Tale statuizione è illegittima. Sebbene il Consorzio abbia prodotto il Piano di Classifica, tale documento, così come gli altri atti depositati, non solo non prova, ma addirittura smentisce l'esistenza di un beneficio "specifico e diretto" per un immobile a destinazione urbana sito nel quartiere Vicaria di Napoli.
5) Erronea valutazione del giudicato esterno
-violazione dell'onere probatorio e travisamento dei fatti. La sentenza impugnata ha affermato che il contribuente non avrebbe fornito "alcuna prova della definitività della allegata sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Napoli" (sentenza del 30.09.2019), con la quale venivano annullate le pretese per gli anni
2011, 2012 e 2016. Appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado. La sentenza veniva ritualmente allegata al ricorso introduttivo e indicata come passata in giudicato, in quanto mai impugnata. Nessuna delle parti resistenti ha mai contestato tale circostanza, negando la definitività della pronuncia o producendo atti a dimostrazione della pendenza di un appello. È principio consolidato che il passaggio in giudicato possa essere desunto anche da ogni elemento idoneo a dimostrare l'assenza di impugnazioni e la non contestazione delle controparti (Cass. civ., sez. III, 11/06/2019, n. 15743). In assenza di contestazioni specifiche, la mera produzione della sentenza è sufficiente a far presumere la sua definitività, con onere della prova contraria in capo alla parte che intenda sostenerne la pendenza (Cass. civ., sez. trib., 14/10/2021, n. 28053).
6) Erronea statuizione in merito alle spese di lite - violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e del principio di causa.
7) Mancata prova della regolare formazione dei ruoli consortili (art. 63 r.d. 215/1933) e conseguente nullità dell'intimazione.
8) Mancanza di prova della notifica delle ingiunzioni presupposte - nullità dell'intimazione ex art. 50, co. 2, d.p.r. 602/1973
9) Illegittimità della pretesa per le somme addebitate a titolo di "spese atti precedenti". Concludeva chiedendo 1) accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di intimazione n. 202490161848; 2) annullare integralmente la pretesa per tutti gli anni oggetto di contestazione;
3) condannare i resistenti alla refusione delle spese di entrambi i gradi con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipante ex art. 15 D.Lgs. 546/1992.
Non risultano costituiti né la Resistente_1 - Gestione Fiscalità Locale S.p.a., né il Resistente_2 di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato immediatamente come nella fattispecie in esame né in primo grado, né, tanto meno in grado di appello, sia stata fornita la prova della avvenuta notifica degli atti presupposti della intimazione qui impugnata, vale a dire degli avvisi di pagamento i cui estremi, compreso il nr. di raccomandata sono riportati nel corpo della predetta intimazione. In assenza di tale prova deve concludersi che all'atto della notifica dell'avviso di intimazione impugnato, avvenuta in data
23\10\2024, era già interamente decorso il termine di prescrizione, nella fattispecie in esame pacificamente quinquennale, per tutti le annualità ivi contenute. D'altra parte appare del tutto evidente che l'eccezione di prescrizione era contenuta nel ricorso che riporta in uno dei titoli la seguente dicitura alla lettera b) Mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione dei tributi e degli interessi.
Né può affermarsi che la mancanza di un avviso di accertamento, non previsto per gli atti impositivi dei consorzi di bonifica, renda automaticamente legittimo il successivo avviso di ingiunzione, laddove manchi la prova della notifica dell'atto (avviso di pagamento) con cui il contribuente è stato posto a conoscenza della pretesa impositiva, peraltro esplicitamente indicato nell'atto originariamente impugnato.
Pertanto l'appello va accolto.
La decisione sul primo motivo di appello assorbe tutte le altre questioni poste dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in euro 250 e per il secondo in euro 500, somme al cui pagamento vanno condannati gli enti appellati.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna gli enti appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 250,00 per il primo grado ed in euro 500,00 per l'appello, oltre accessori di legge in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN RA, AT
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6898/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a. - 01240080117
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a.
Resistente 2 Di Bonifica Delle Paludi Di Napoli E Voll - 80015070636
elettivamente domiciliato presso Via Porzio 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4245/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490161848 TRIBUTO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione)
Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA GATTA Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4245\1\2025, pronunciata il
6\2\2025 e depositata il 10\3\20225, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso da lui proposto nei confronti dell'avviso di intimazione n. 202490161848, notificata in data il 23/10/2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 537,15 per mancato pagamento di tributi dovuti al Resistente_2 di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, relativamente agli anni 2011,2012, 2013, 2014,
2016, 2017 e 2018. In primo grado il contribuente dedotto che: - la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza del 30/9/2019, aveva accolto l'opposizione proposta avverso i contributi di bonifica pretesi dal Consorzio di Bonifica per gli anni 2011, 2012 e 2016 ed aveva, quindi, annullato l'ingiunzione n. 1202010000015580 del 8/10/2019; - quanto alle altre ingiunzioni, la mancata notifica di tali atti e di quelli ad essi collegati;
- in ordine all'ingiunzione di pagamento n. 120161000034456 del 17/8/2015, anno 2013, la pretesa risultava anche prescritta;
- la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi richiesti.
Nella motivazione della impugnata sentenza il giudice del primo grado ha premesso in via di fatto che, in mancanza di qualsivoglia contestazione al riguardo, gli immobili dell'istante sono compresi nel perimetro del Consorzio resistente e che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della definitività della allegata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli;
ha quindi osservato come fosse del tutto irrilevante che l'atto impugnato non fosse stato preceduto da un atto di accertamento/liquidazione: "la riscossione dei contributi per bonifica di immobili urbani, di spettanza del relativo consorzio ed ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, è eseguita in applicazione delle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e cioè l'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, pur prevedendo che si effettua "mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", al suo terzo comma stabilisce espressamente che “continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" (Cass. n. 8371 del 2013; Cass. SU n. 26009 del 2008); - in secondo luogo, che la pretesa relativa al 2013 (l'unica investita da una tempestiva eccezione di prescrizione: rimanendo, pertanto, inammissibile quella sollevata solo in memoria), in difetto di atti interruttivi, si è, al momento della notifica dell'intimazione impugnata (23/10/2024) prescritta: i contributi consortili di bonifica sono, infatti, tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi, per cui gli stessi devono essere considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass. n. 26013 del 2014); - infine, che sono parimenti prescritte, con riguardo agli residui contributi, le pretese relative a sanzioni e interessi maturate nei cinque anni anteriori al 23/10/2014. L'impugnazione proposta deve essere, pertanto, accolta nei limiti della pretesa prescritta e, per il resto, respinta.
Nell'atto di appello il contribuente impugnante lamentava:
1) Omessa pronuncia in merito alla mancata prova della notifica degli atti presupposti violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità derivata dell'atto impugnato. La censura formulata in primo grado non verteva infatti sulla pretesa assenza di un atto impositivo originario, bensì sulla mancata prova della regolare notifica degli atti già emessi (le ingiunzioni di pagamento) che costituiscono il presupposto necessario e indefettibile dell'intimazione impugnata. Nel caso concreto, il ricorrente ha specificamente eccepito - fin dal ricorso introduttivo - che le ingiunzioni di pagamento sottostanti l'intimazione non risultavano mai notificate. Nonostante ciò, né il Consorzio né il concessionario Resistente_1 (rimasto contumace) hanno prodotto in giudizio le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento idonei a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
2) Prescrizione quinquennale dei contributi violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e falsa applicazione delle norme processuali. L'eccezione di prescrizione può essere sollevata in qualsiasi fase del giudizio di primo grado. L'art. 24 del D.lgs. 546/1992 consente di integrare i motivi del ricorso anche con memorie illustrative, e la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eccezione di prescrizione può essere validamente proposta anche con memoria successiva al ricorso, purché tempestivamente depositata (Cass. civ., sez. trib., 21/03/2012, n. 4553; Cass. civ., sez. trib., 13/12/2017, n. 29926). In punto di fatto, il giudice ha ignorato che la prescrizione era stata già dedotta nel ricorso introduttivo, seppure con riguardo espresso all'annualità 2013, e successivamente estesa in via logico-giuridica, nella memoria, a tutte le ulteriori pretese. L'eccezione deve quindi ritenersi integralmente e tempestivamente sollevata.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 – erronea applicazione delle norme sull'onere della prova alla luce dello ius superveniens. Il giudice di primo grado ha basato la sua decisione sulla presunzione di beneficio derivante dalla mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente. Tale ragionamento si fonda su un orientamento giurisprudenziale antecedente alla riforma del processo tributario. Con la Legge n. 130 del 31 agosto 2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022 e pienamente applicabile al presente giudizio
(instaurato il 28.10.2024), veniva introdotto l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992. Tale norma recita: "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice [...] annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, [...] le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva". Questa disposizione ha normativamente cancellato la "presunzione di beneficio" di matrice giurisprudenziale, su cui si fonda l'intera sentenza impugnata. Non esistono più presunzioni giurisprudenziali che possano invertire l'onere probatorio in materia tributaria.
4) Carenza strutturale del presupposto impositivo inidoneità delle prove prodotte dal consorzio a dimostrare il beneficio specifico e diretto. Anche a voler prescindere dal dirimente motivo che precede, la sentenza è errata nel merito per aver ritenuto assolto l'onere probatorio del Consorzio. Il giudice afferma che “in mancanza di qualsivoglia contestazione al riguardo, gli immobili dell'istante sono incontestatamente compresi nel perimetro del
Consorzio resistente”, fondando su tale apodittica affermazione la legittimità della pretesa.
Tale statuizione è illegittima. Sebbene il Consorzio abbia prodotto il Piano di Classifica, tale documento, così come gli altri atti depositati, non solo non prova, ma addirittura smentisce l'esistenza di un beneficio "specifico e diretto" per un immobile a destinazione urbana sito nel quartiere Vicaria di Napoli.
5) Erronea valutazione del giudicato esterno
-violazione dell'onere probatorio e travisamento dei fatti. La sentenza impugnata ha affermato che il contribuente non avrebbe fornito "alcuna prova della definitività della allegata sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Napoli" (sentenza del 30.09.2019), con la quale venivano annullate le pretese per gli anni
2011, 2012 e 2016. Appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado. La sentenza veniva ritualmente allegata al ricorso introduttivo e indicata come passata in giudicato, in quanto mai impugnata. Nessuna delle parti resistenti ha mai contestato tale circostanza, negando la definitività della pronuncia o producendo atti a dimostrazione della pendenza di un appello. È principio consolidato che il passaggio in giudicato possa essere desunto anche da ogni elemento idoneo a dimostrare l'assenza di impugnazioni e la non contestazione delle controparti (Cass. civ., sez. III, 11/06/2019, n. 15743). In assenza di contestazioni specifiche, la mera produzione della sentenza è sufficiente a far presumere la sua definitività, con onere della prova contraria in capo alla parte che intenda sostenerne la pendenza (Cass. civ., sez. trib., 14/10/2021, n. 28053).
6) Erronea statuizione in merito alle spese di lite - violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e del principio di causa.
7) Mancata prova della regolare formazione dei ruoli consortili (art. 63 r.d. 215/1933) e conseguente nullità dell'intimazione.
8) Mancanza di prova della notifica delle ingiunzioni presupposte - nullità dell'intimazione ex art. 50, co. 2, d.p.r. 602/1973
9) Illegittimità della pretesa per le somme addebitate a titolo di "spese atti precedenti". Concludeva chiedendo 1) accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di intimazione n. 202490161848; 2) annullare integralmente la pretesa per tutti gli anni oggetto di contestazione;
3) condannare i resistenti alla refusione delle spese di entrambi i gradi con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipante ex art. 15 D.Lgs. 546/1992.
Non risultano costituiti né la Resistente_1 - Gestione Fiscalità Locale S.p.a., né il Resistente_2 di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato immediatamente come nella fattispecie in esame né in primo grado, né, tanto meno in grado di appello, sia stata fornita la prova della avvenuta notifica degli atti presupposti della intimazione qui impugnata, vale a dire degli avvisi di pagamento i cui estremi, compreso il nr. di raccomandata sono riportati nel corpo della predetta intimazione. In assenza di tale prova deve concludersi che all'atto della notifica dell'avviso di intimazione impugnato, avvenuta in data
23\10\2024, era già interamente decorso il termine di prescrizione, nella fattispecie in esame pacificamente quinquennale, per tutti le annualità ivi contenute. D'altra parte appare del tutto evidente che l'eccezione di prescrizione era contenuta nel ricorso che riporta in uno dei titoli la seguente dicitura alla lettera b) Mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione dei tributi e degli interessi.
Né può affermarsi che la mancanza di un avviso di accertamento, non previsto per gli atti impositivi dei consorzi di bonifica, renda automaticamente legittimo il successivo avviso di ingiunzione, laddove manchi la prova della notifica dell'atto (avviso di pagamento) con cui il contribuente è stato posto a conoscenza della pretesa impositiva, peraltro esplicitamente indicato nell'atto originariamente impugnato.
Pertanto l'appello va accolto.
La decisione sul primo motivo di appello assorbe tutte le altre questioni poste dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in euro 250 e per il secondo in euro 500, somme al cui pagamento vanno condannati gli enti appellati.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna gli enti appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 250,00 per il primo grado ed in euro 500,00 per l'appello, oltre accessori di legge in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE