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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1537/2023
Il giorno 04/12/2025, nella causa iscritta al n RG 1537 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Terenzio Parte_1 C.F._1
n°10, con l'avv. GIAQUINTO MAURO GIULIANO ) e l'avv. MUSSO C.F._2
RM RR, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, a sua volta mandataria di ), in persona del P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA, 441 00196 ROMA con l'avv. CICCONETTI GIANLUCA ) dal quale rappresentato e difeso C.F._3 giusta procura in atti
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia il 31.3.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
[...]
[...]
[...] [
della somma di € 26.200,25, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € CP_4
20.723,06 in virtù del finanziamento personale OS UC s.p.a. n. 15806029 del 30.3.2009 ed €
5.477,19 in virtù del contratto del 25.7.2007 di apertura della linea di credito mediante carta cd. revolving n. 4301528929609418.
A fondamento dell'opposizione, ha rilevato che, quanto al contratto del 30.3.2009, il TAEG è stato erroneamente indicato senza includere il costo della polizza assicurativa ed è pertanto nullo per indeterminatezza;
inoltre, ha rilevato la nullità del contratto per omessa indicazione del regime finanziario a capitalizzazione composta, applicato in virtù del piano di ammortamento cd. alla francese, e l'usura contrattuale;
ha altresì dedotto la nullità ex art. 33, comma 2, lett. f), Cod. cons., della clausola inerente i costi addebitati in caso di ritardato pagamento;
quanto al contratto del
25.7.2007, ne ha eccepito la nullità per mancanza di forma scritta, nonché per assenza di un intermediario finanziario abilitato e per indeterminatezza;
infine, ha svolto domanda riconvenzionale delle somme indebitamente corrisposte e sollevato eccezione di compensazione con quanto eventualmente dovuto.
Si è costituita quale mandataria di a Controparte_1 Controparte_2 sua volta mandataria di contestando puntualmente le avverse deduzioni ed Controparte_3 eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo;
con ordinanza del
16.1.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e la causa, di natura documentale, è stata poi rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Il ricorso monitorio si riferisce ai seguenti rapporti asseritamente intrattenuti con OS
UC s.p.a.:
A) il contratto di finanziamento personale n. 15806029 del 30.3.2009, per l'importo complessivo da rimborsare di € 40.680,00 da restituire in n. 120 rate mensili da € 339,00 cadauna, con previsione di un TAN al 8,74% e TAEG al 9,46%;
B) il contratto di apertura di una linea di credito n. 4301528929609418, per un importo di €
17.869,50 da utilizzare mediante carta revolving, i cui utilizzi erano rimborsabili con rate mensili secondo due distinti piani di ammortamento alternativi.
Circa il primo contratto, parte opponente ne ha dedotto la nullità, stante l'erronea indicazione del T.A.E.G. in quanto non comprensivo delle spese relative alle polizze assicurative obbligatorie.
3 di 9 L'assunto è infondato.
Sul punto, va anzitutto rilevato che alla fattispecie in esame non è applicabile ratione temporis il disposto dell'art. 125-bis comma 6 T.U.B., che risulta introdotto d.lgs. 141/2010 entrato in vigore in data 18.9.2010, e dunque successivamente alla data di conclusione del contratto (30.3.2009).
La nullità del contratto non può neppure essere predicata ai sensi dell'art. 124 TUB, che, nel testo vigente all'epoca di conclusione del contratto, prevedeva la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, mentre nulla comminava per il caso di tasso determinato in contratto ma erroneo.
Inoltre, si consideri che l' .A.E.G. costituisce una sintesi dei costi e delle spese del CP_5 finanziamento e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, che devono essere indicati in contratto a pena di nullità a norma dell'art. 117 comma 4 TUB, tenuto conto che esso, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 17187/2023; Cass. n. 4597-2023; Cass. n.
26585/2022; Cass. n. 39169/2021).
L'art. 117 del T.U.B. prevede poi le seguenti ipotesi tipiche di nullità: 1) mancanza di forma scritta del contratto (comma 3); 2) clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (comma 6); 3) clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6); 4) difformità del contratto rispetto al contenuto tipico determinato dalla Banca d'Italia in relazione a determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi (comma 8).
Escludendo le prime due ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie, deve altresì escludersi che l'erronea indicazione dell' .E.G. comporti l'applicazione di condizioni CP_5 più sfavorevoli di quelle “pubblicizzate”, cioè fatte oggetto di pubblicità, circostanza che non è stata neppure dedotta dalla parte attrice e che deve essere tenuta distinta dalla indicazione in contratto di condizioni difformi lamentata da parte attrice e ricorrente nel caso di specie.
Inoltre, non ricorre neppure l'ultima delle fattispecie di nullità sopra richiamate, in quanto non vi rientra la violazione del combinato disposto degli artt. 3 sez. III (“Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”) e 3 sez. II (“Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del titolo offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano
4 di 9 agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso”) del cap. I,
Titolo X, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999- 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003.
Invero, l'art. 117, comma 8 del T.U.B. risulta attribuire alla Banca d'Italia un potere, definito dalla migliore dottrina conformativo o tipizzatorio, in ragione del quale essa può stabilire il contenuto di certi contratti (così come di determinati titoli) prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di contratti previsti. La Circolare sopra richiamata, invece, risulta emessa in attuazione della Delibera
CICR 4 marzo 2003, la quale a sua volta richiama il comma 2 dell'art. 117 T.U.B. in materia di forma dei contratti ma non il comma 8. In effetti, la disciplina di cui si tratta ha ad oggetto tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, senza individuare tipi contrattuali determinati e schemi negoziali precisi.
Deve quindi ritenersi che l' rivesta una finalità informativa in termini di CP_5 CP_6 trasparenza contrattuale, dispiegando la sua valenza come regola di comportamento per l'istituto di credito, tale da comportare un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove il cliente alleghi e provi (prova omessa, nel caso in esame) che, se gli fosse stato Pa correttamente indicato l' , non avrebbe concluso quel contratto o a quelle condizioni.
Pertanto, la violazione delle predette disposizioni dettate in materia di trasparenza di tutti i contratti bancari può al più determinare una responsabilità della Banca ma non da luogo a fattispecie di nullità in quanto non previste dalla legge.
3. La censura di indeterminatezza del tasso di interesse si fonda, per altro verso, sulla tesi per cui l'applicazione di un piano di ammortamento “alla francese” renderebbe indeterminato il tasso di interesse e comporterebbe la violazione del divieto di anatocismo, per effetto della occulta applicazione di un interesse “composto”.
Deve invece escludersi che la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” determini di per sé un'ipotesi di anatocismo vietato dalla legge e l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, come sostenuto da parte attrice.
Come è noto, il piano di ammortamento "alla francese" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.
5 di 9 Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse “occulto” nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.
Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda
Trib. Larino, 13/01/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha di recente espresso il seguente principio di diritto, cui va informata la decisione nel caso di specie: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e
i clienti” (Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29/05/2024).
Invero, la Suprema Corte ha ribadito che la capitalizzazione “composta”, che secondo una parte dei matematici finanziari è sottesa all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, è una forma di quantificazione della prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato e, pertanto, è del tutto eterogenea al fenomeno dell'anatocismo. Deve quindi escludersi che la quota di interessi di ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
In conclusione, deve ritenersi che detto piano di ammortamento, laddove espressamente previsto nel contratto e quindi accettato dal mutuatario (come nel caso di specie), non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale
6 di 9 variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
4. Quanto alla contestazione circa la pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito, la stessa
è genericamente formulata.
Invero, l'odierno opponente si è limitato ad argomentare in punto di diritto circa la natura usuraria del TEG nel quale sia incluso anche il “costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese); costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice”, che secondo parte opponente nel caso di specie è pari ad € 44,18.
Tuttavia, tale allegazione non è sufficiente al fine di ritenere sussistente il superamento del tasso soglia, mancando l'indicazione in termini percentuali del TEG ricostruito includendovi anche tale preteso maggior costo “occulto”. Peraltro, parte opponente ha omesso di indicare il valore del tasso soglia per il trimestre di riferimento né precisato gli importi che la convenuta-opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari.
Tale carenza in punto di allegazione non potrebbe essere colmata dall'esperimento di una consulenza tecnica. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte
(per tutte: Cass. n. 11317/2003).
Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte opponente non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al correntista.
La questione di nullità del contratto di finanziamento per usura è pertanto infondata.
5. Parte opponente ha poi dedotto la nullità della clausola (non meglio specificata) con cui vengono indicati i costi posti a carico del mutuatario in caso di pagamento ritardato, ai sensi dell'art. 33 comma 2, lett. f), del Codice del Consumo, secondo cui si considerano “vessatorie fino a prova contraria” le clausole che impongono al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell'inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
Nel caso che ci occupa, l'art. 22 delle condizioni generali di contratto prevede che in caso di ritardato o inesatto pagamento, OS ha la facoltà di addebitare un importo pari all'1,5% mensile
7 di 9 sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, con riserva – in ogni caso – di mantenere eventuali oneri manifestamente eccessivi entro la soglia di usura fissata ai sensi della L. n. 108/96.
Il tenore della clausola contrattuale non lascia emergere la previsione di oneri manifestamente eccessivi, tali da determinare la nullità ex lege della singola clausola.
Peraltro, dagli atti di causa non risulta che, in concreto, sia stata richiesto il pagamento di somme a titolo di penale.
6. Con riferimento al contratto di cui al punto B), trattasi di un rapporto di credito di tipo revolving, cioè della asserita concessione di una linea di credito, utilizzabile (anche) attraverso la relativa carta di credito nei limiti del fido messo a disposizione e rimborsata mediante il pagamento di una rata mensile, addebitata a mezzo RID alle scadenze concordate;
pertanto, utilizzando la carta c.d. revolving, la disponibilità delle somme messe a disposizione del cliente diminuisce, ma la stessa si ripristina automaticamente ad ogni rimborso rata.
Parte attrice ne ha dedotto la nullità per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per assenza di un intermediario finanziario abilitato e per indeterminatezza.
Orbene, l'eccezione di nullità per mancanza di forma scritta deve ritenersi fondata.
La “Sintesi delle Principali Clausole Contrattuali Apertura Linea di Credito – Carta di
Credito”, al primo punto, prevede espressamente che: “il contratto si perfeziona mediante conferma scritta della richiesta o del primo utilizzo (instant credit)”.
Dalla lettura della clausola, emerge che, per espressa previsione pattizia, la conclusione del contratto relativo alla carta revolving è subordinata all'accettazione scritta da parte di OS UC, che nel caso di specie non è stata prodotta.
Peraltro, tale accettazione non può ritenersi integrata dalla proposizione del ricorso monitorio, che è stata effettuata da un soggetto diverso dal contraente originario ( Controparte_1 quale cessionaria del credito).
Ne deriva la nullità del contratto per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB.
Ciò posto, parte opponente non ha contestato l'avvenuta erogazione della somma, né i movimenti risultanti dall'estratto conto analitico prodotto.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n.
9579/2000).
8 di 9 Inoltre, va rilevato che la somma richiesta risulta scorporata degli interessi, risolvendosi in una mera richiesta di restituzione del capitale mutuato in virtù di un titolo nullo, che risulta fondata ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Ne deriva il buon diritto della convenuta-opposta al rimborso del capitale erogato pari ad €
5.477,19, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.
L'opposizione merita pertanto di essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 31.3.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
9 di 9