Articolo 1 della Legge 12 agosto 1982, n. 605
Articolo 2
Versione
10 settembre 1982
Art. 1.
L' articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135 , e' sostituito dal seguente:
"Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle societa' che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all' articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496 , nonche' gli institori di dette imprese o societa' la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreche' siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e).
La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attivita' i soggetti di cui al primo comma del presente articolo".
Entrata in vigore il 10 settembre 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente