Articolo 19 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 22Articolo 23
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
>
Versione
16 giugno 2023
Art. 19. Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi 1. L' ((IVASS)) , entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorita' di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di liberta' di prestazione di servizi, le necessarie informazioni ((stabilite dall'IVASS con regolamento)) e contestualmente ne da' notizia all'impresa interessata.
2. L' ((IVASS)) respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza ((del sistema di governo societario)) o della stabilita' della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita' presentato. In tale caso l' ((IVASS)) adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa puo' dare inizio all'attivita' dal momento in cui riceve dall' ((IVASS)) l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente