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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il AL di Napoli, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 19844 /2024
TRA
– CF , rappresentato e difeso dagli Avv.ti ODIERNA Parte_1 C.F._1
UGO e LEPERINO ALFONSO ed elett.te dom.to c/o i difensori
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pt. difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
Pasquale D'Onofrio dell 'Avvocatura Regionale legale, ed elettivamente dom.ta come in atti
Resistente
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 il ricorrente conveniva in giudizio la CP_1
esponendo:
[...]
- di essere dipendente della ed inquadrato nell'Area degli Istruttori (ex cat. C1) Controparte_1
, assegnato alla Unità Operativa Dirigenziale - STAFF – Funzioni di supporto tecnico amministrativo – Protezione Civile, Emergenza e post emergenza;
- di svolgere la propria prestazione lavorativa su cinque giorni e di percepire una retribuzione ordinaria comprensiva della cd. Indennità condizioni di lavoro, prevista dal CCNL ed indicato in busta paga al cod. 2092, come si evince dalla documentazione agli atti;
- che la su citata indennità è destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto pericolose o dannose per la salute, e implicanti il maneggio di valori;
- che la retribuzione corrisposta per le giornate di ferie era stata calcolata in misura inferiore al dovuto in quanto l'azienda aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dal ricorrente quali appunto è da considerare la voce “indennità condizioni di lavoro” di cui al all'art 70 bis CCNL 2016- 2018; art. 84 bis CCNL 2019 -2021 e art 16
CCDI del 2021;
- che tale indennità era erogata da dicembre 2022 per ogni giornata di effettiva presenza;
- che la retribuzione come determinata era illegittima perché nel concetto di normale retribuzione, erogata durante il periodo annuale di ferie, doveva comprendersi ogni emolumento fisso e continuativo ed in particolare quelli connessi all'espletamento delle mansioni svolte, ad esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Tanto premesso, chiedeva:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, a partire da dicembre 2022, una retribuzione giornaliera comprensiva della indennità condizioni di lavoro, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la nozione europea di retribuzione e per l'effetto
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle differenze retributive maturate dal dicembre 2022 ad oggi, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separata sede;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari.
La si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
05 novembre 2024 con la quale resisteva alle opposte pretese, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In esito alla udienza del 04 febbraio 2025 , sulla base della documentazione versata in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente dell'Ente durante le ferie usufruite.
In particolare il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale per l'ingiusta decurtazione , dalla base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento retributivo, dell'indennità condizioni di lavoro, riconosciutagli dal dicembre 2022. A tal proposito il ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia C155/10–
Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”.
Si ritiene di doversi uniformare all'orientamento di merito consolidatosi presso questo AL , che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
In particolare, si condivide consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020,
n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della
Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_1 che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto Persona_2
58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la Per_3 retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri Per_3 cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams
e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il AL, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) Per_3 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella recente sentenza n. 18160/2023 in cui - conformandosi ai precedenti sopra citati - la Corte ha ribadito che la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Fatta tale premessa, si ritiene che l'interpretazione data da parte resistente all'art 84 bis CCNL
2019- 2021, tesa a riconoscere l'indennità in parola solo ed esclusivamente in caso di effettiva prestazione di lavoro non è condivisibile, perché trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione con le mansioni svolte, connessione peraltro deducibile anche dalla rubricazione dell'art 84 bis CCNL:” Indennità di condizioni di lavoro”, e che dunque non consente l'adozione di una interpretazione restrittiva come avallata dall'ente convenuto. Senza dimenticare che tale indennità risulta pacificamente erogata al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come da documentazione depositata e non contestata specificatamente da parte convenuta.
Ed invero, l'indennità condizioni di lavoro è regolata all'art. 84 bis CCNL Comparto Enti locali 2019
- 2021, il quale, rinviando all'art 70 CCNL 2016- 2018 prevede che: “[…] Gli enti corrispondono una unica indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e implicanti maneggio di valori…… l'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività lavorative……”
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 84 bis e 38 del CCNL 2019- 2021, art 70 bis CCNL 2016 – 2018 - che escludono , o non includono, il computo di tale indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso, il ricorso va accolto e la va condannata al pagamento , per il periodo richiesto Controparte_1 nel ricorso, delle conseguenziali differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio.
Sugli importi dovuti, ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della
L.30 dicembre del 1991 n.412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
PQM
Il AL di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità condizioni di lavoro ” e, per l'effetto, condanna la a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive Controparte_1 maturate da dicembre 2022 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 legge 412/1991.
Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che Controparte_1 liquida in € 1.200,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Napoli, 04 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce