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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15040/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
MA AN attori contro
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori:
Nel merito in via principale
1) Accertarsi e dichiararsi che i contratti stipulati rispettivamente dal signor e Parte_4
dal signor con debbono intendersi risolti rispettivamente a far data Parte_5 Controparte_1
dal 24/04/2025 e dal 27/04/2025 ai sensi dell'art. 1454 cc;
2) Per effetto di quanto sopra condannarsi a versare al signor Controparte_1 Parte_4
la somma di € 6.311,96 oltre interessi di mora dal 24/4/2025 al saldo ed agli eredi del signor
[...]
come più sopra meglio identificati, la somma di € 6.311,96 oltre interessi di mora dal Parte_5
pagina 1 di 5 27/4/2025 al saldo;
Nel merito in via subordinata
3) Accertare e dichiarare il grave inadempimento di in relazione ai contratti di Controparte_1
fornitura e posa di infissi stipulati con il signor e con il signor Parte_4 Parte_5
nel dicembre 2023;
4) Per l'effetto di quanto sopra dichiarare i suddetti contratti risolti ai sensi e per gli effetti dell'art.
1453 cc e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a restituire la somma di € 6.311,96 al signor ed altrettanti agi eredi del Parte_4
signor come più sopra identificati, con interessi di mora dalla data di deposito del Parte_5
presente ricorso al saldo;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
5) Fissarsi un termine ai sensi dell'art. 1183 cc per l'adempimento dei due contratti per cui è causa decorso il quale, in caso di mancato adempimento, entrambi si intenderanno risolti.
Con vittoria di onorari di giudizio, quantificati secondo i dettami dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/2014,
e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.6.2025 il signor e i Parte_4
signori , e in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_5
chiedevano accertarsi e dichiararsi, nei confronti della la risoluzione ex art. 1454 c.c. Controparte_1
dei contratti di fornitura, realizzazione e posa di serramenti, per grave inadempimento del fornitore, o, in subordine, disporsi la risoluzione ex art. 1453 c.c., con condanna in ogni caso della resistente alla restituzione del prezzo pagato, pari ad € 6.311,96 oltre interessi sia per sia per gli eredi di Parte_4
In ulteriore subordine i ricorrenti chiedevano fissarsi il termine per l'adempimento dei due Parte_5
contratti ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Secondo l'assunto dei ricorrenti, in particolare:
pagina 2 di 5 - nel dicembre 2023, all'interno di un più ampio progetto di rinnovazione del Condominio Palladio in
Venezia-Marghera, i condomini e stipulavano con la Parte_4 Parte_5 CP_1
un contratto di fornitura, realizzazione e posa di serramenti;
[...]
- in particolare, commissionava la fornitura, realizzazione e posa di alcuni infissi, Parte_4
per i quali era applicabile una detrazione fiscale al 75%, che avrebbe fornito con Controparte_1
opzione di sconto in fattura, per un importo complessivo di € 6.311,96, di cui alle fatture 191/A di €
3.563,96 e 192/A di € 2.748,00 integralmente saldate;
- ugualmente, effettuava il medesimo ordine, per un importo complessivo di € Parte_5
6.311,96, di cui alle fatture 165/A di € 3.563,96 e 166/A di € 2.748,00 integralmente saldate;
- dopo più di un anno, nonostante i numerosi solleciti, la resistente non provvedeva alla CP_2
fornitura degli infissi già pagati dai committenti, rendendosi così inadempiente;
- successivamente, decedeva il signor e gli succedevano quali eredi la moglie Parte_5 Pt_2
e i figli e
[...] Parte_3 Parte_1
- i ricorrenti diffidavano la per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., all'adempimento dei Controparte_1
due contratti, ma la resistente non dava seguito all'intimazione;
- l'inottemperanza della resistente alle diffide ad adempiere determina, ex art. 1454, co. 3, c.c., la risoluzione di diritto dei due contratti di fornitura e, comunque, il grave inadempimento impone una pronuncia risolutoria ex art. 1453 c.c., fondando altresì il diritto dei ricorrenti ad ottenere la restituzione del prezzo pagato oltre agli interessi.
La resistente, ritualmente notificata, è rimasta contumace.
All'udienza del 27.11.2025 il procuratore attoreo ha dato atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di onde è stata dichiarata la parziale estinzione del giudizio limitatamente Parte_4
alla posizione del predetto, mentre, con riferimento agli eredi la causa è stata discussa, ex Parte_5
artt. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate.
Il ricorso è fondato e va accolto.
pagina 3 di 5 In ordine alla pronuncia risolutoria, come noto, il creditore che agisca per ottenere la risoluzione per inadempimento ha l'onere di documentare il titolo della propria pretesa potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale, semmai, dovrà provare l'esatto adempimento o il fatto non imputabile che ha determinato il proprio inadempimento (si veda, in tal senso, tra le molte, Cass.
25872/20).
Nel caso i ricorrenti, in qualità di eredi di hanno allegato elementi documentali (all.ti Parte_5
5-6-7-8-13: preventivo, fatture della resistente e relativi pagamenti) in forza dei quali può dirsi provata la conclusione del contratto di fornitura e posa degli infissi e l'integrale pagamento del prezzo da parte del committente.
La resistente, rimanendo contumace, non ha dato prova del proprio adempimento ovvero dell'eventuale non imputabilità dell'inadempimento.
La risoluzione del contratto si è determinata ipso iure, ex art. 1454 c.c., per l'inottemperanza del debitore alla diffida ad adempiere ritualmente comunicata dal creditore in data 28.3.2025 (all.to 10 ricorrenti), giacché l'inadempimento contestato è di non scarsa importanza, concretandosi nella mancata esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
Alla pronuncia risolutoria segue la condanna della resistente alla restituzione del prezzo pagato, pari complessivamente ad € 6.311,96 (all.ti 7-8 ricorrenti), oltre agli interessi moratori dal 10.5.25, quando
è stata formulata la richiesta restitutoria (all. 12 ricorrenti).
Le spese del giudizio seguono a soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore ricomprese nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 avuto riguardo alla non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento della domanda principale dei ricorrenti, accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del pagina 4 di 5 contratto di fornitura e posa di infissi stipulato tra e per grave Controparte_1 Parte_5
inadempimento della resistente, ex art. 1454 c.c.
- condanna la resistente alla restituzione in favore dei ricorrenti , e Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di del prezzo pagato, pari ad € 6.311,96 oltre ad Parte_1 Parte_5
interessi moratori dal 10.5.25
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in €
2.600,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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