Art. 16.
Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici.
I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge.
((Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo costituito a norma del precedente articolo)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 15 luglio 1966, n. 561 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965".
Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici.
I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge.
((Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo costituito a norma del precedente articolo)) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 15 luglio 1966, n. 561 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965".