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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 396/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. ROVESCALLI ANDREA;
per parte convenuta, l'avv. ZAVETTIERI GIOVANNA .
L'avv. ROVESCALLI si riporta agli atti e alle note conclusive depositate, contestando quanto ex adverso dedotto.
L'avv. ZAVETTIERI si richiama integralmente agli atti e da ultimo alle note conclusive, soprattutto in tema efficacia e legittimità del licenziamento e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni indicate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina e sospende l'udienza.
Alle ore 14,34 il Giudice esce dalla camera di consiglio,
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, presenti l'avv. Carlo FALCIOLA in sostituzione dell'avv. ROVESCALLI e l'avv. ZAVETTIERI, pronuncia sentenza non definitiva con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale, di cui dà lettura unitamente all'ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 396/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 396/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato in [...] il [...], residente ad Asti Parte_1 CodiceFiscale_1
Strada Valletanaro n. 73, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea ROVESCALLI e dall'avv.
Fabrizio BRIGNOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rovescalli in
Verbania Via Monte Zeda n. 2, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f./ p.iva n. ) con sede in Domodossola, Via Matilde Ceretti n. CP_1 P.IVA_1
3, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA ZAVETTIERI, ed elettivamente
[...]
domiciliata presso lo studio del difensore in Domodossola, Piazza Cavour n. 7, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Reietta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e allegazione, premesse le declaratorie e le prove del caso e di Legge, piaccia al Tribunale Ill.mo adito, per i motivi in atti dedotti e deducendi: in via istruttoria e senza alcuna inversione dell'onere probatorio:
- ammettere le prove per interpello e testi dedotte in premessa del ricorso introduttivo ai paragrafi 1 e 3;
- emettere l'ordine di esibizione richiesto al paragrafo 3 del ricorso nel merito:
-1- Dichiarare tenuta e condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della capital somma lorda di € 21.332,07 (al netto degli oneri previdenziali), di cui € 19.471,50 per retribuzioni ed € 1.860,57 per TFR, come risultante e documentato dal conteggio analitico sindacale prodotto in causa (doc. 7), già detratti i 5.100 euro di cui al paragrafo 2) della presente memoria, ovvero quel diverso ed anche maggior importo nella misura provata in corso di causa e da liquidarsi anche a mezzo di CTU contabile eligenda o altrimenti statuendo ex bono et aequo dal Giudicante Ill.mo anche ai sensi e per gli effetti tutti di cui agli artt. 2099 cod. civ. ed art. 36, Cost.;
-2- Dichiarare nullo (per le ragioni dedotte in ricorso e nei paragrafi 3.1 e 3.2. della presente memoria) il licenziamento comunicato al Centro per l'impiego con decorrenza 5.2.2024 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilita;
condannando, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
-3- In subordine rispetto alla domanda sopra svolta sub 2) accertare e dichiarare che il licenziamento non né fondato su giusta causa né su giustificato motivo e conseguentemente condannare la resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità di cui agli artt. 3 e 9 del D. Lgs 23/2015.
-4- Dichiarare tenuta e condannare la resistente a risarcire all'esponente i danni non patrimoniali tutti (morali, biologico, relazionali, etc.) patiti dall'esponente a seguito delle percosse subite in data 23.1.2024 dal superiore gerarchico (sig. , danni da quantificarsi in euro 2.000,00 o mediante CP_2
CTU medico legale;
-5- il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Legge;
-6- comunque con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio con distrazione in favore dei procuratori anticipatari”
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi tutti esposti nel presente atto;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso del Sig. erché infondato in fatto e in diritto per i motivi Parte_1 di cui alla presente memoria. In via riconvenzionale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il Sig. nato in [...] il [...], c.f. , residente in [...]C.F._2
(AT), Strada Valletanaro n. 73 al risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente ai pregiudizi subiti, in favore della con sede in Domodossola (VB), Via Matilde Ceretti n. Parte_2
3, codice fiscale / p al Registro Imprese n. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2
, nato a [...] il [...] nell'importo co
[...]
e quantificato in Euro 24.000,00 (= ventiquattromila/00), ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge. In via istruttoria, nell'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, si indicano nuovamente i mezzi di prova dei quali la resistente intende avvalersi: Ci si oppone all'ammissione della prova dedotta da controparte in quanto TUTTI i testimoni indicati dal ricorrente non hanno mai lavorato al Ristorante Moss e quindi non hanno alcuna cognizione diretta del rapporto di lavoro tra la il Sig. Inoltre, molte circostanze CP_1 Parte_1 dedotte sono documentali (da 16 a 2 rrente) Nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle predette istanze avversarie, senza inversione della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova meglio di seguito indicati. In ogni caso, e sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale su seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, in data 13 gennaio 2024, alle h. 3:30, rientrando dalla Discoteca, avete visto il Sig. i fronte alla Stazione Ferroviaria di Domodossola che parlava con altre persone;
Parte_1 2) Vero che, eravate a conoscenza che quel giorno il Sig. era assente dal lavoro per Pt_1 malattia;
3) Vero che in data 23/01/2024 intorno alle 19:00 circa nel Ristorante Moss il dipendente Pt_1 ggrediva il datore di lavoro Sig. ;
[...] CP_2 ero che il Sig. pochi secondi al collo il Sig. Parte_1 [...]
sbattendolo al muro;
CP_2
riusciva ad allontanare dalla sua persona il CP_2 CP_2
Sig. ; Pt_1
6) V el punto il Sig. se n'é andato uscendo dal locale;
Pt_1
7) Vero che l'aggressione è avvenuta all'interno del locale alla presenza di clienti e avventori;
8) Vero che lei mentre si verificava l'aggressione al Sig. stava Controparte_2 servendo i tavoli.
Si indicano quali testimoni:
e residenti in [...] bis sui capitoli di Tes_1 Testimone_2
1
, residente in [...], Vicolo Degli Orti n. 2 sui capitoli di prova nn. Tes_3
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui seguenti capitoli di prova: 9) Vero che non conosce il Sig. ; Controparte_2
10) Vero che non ha mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2
11) Vero che non abita a Domodossola;
12) Vero che lavora presso un altro datore di lavoro;
13) Vero che i conteggi sono stati effettuati sulla base delle dichiarazioni del Sig. Parte_1
14) Vero che i documenti 9 e 10 sono stati inviati alla Società mediante raccomandata CP_1 cartacea.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 24.9.2024, , premesso di essere stato assunto Parte_1
dalla in data 3 settembre 2022 come lavapiatti, inquadrato nel livello 7, CCNL CP_1
Pubblici esercizi ristorazione e turismo, rapporto trasformato a tempo indeterminato con comunicazione del 01.09.2023, lamentava di essere formalmente inquadrato come lavoratore part time al 60% ma di avere lavorato invece a tempo pieno svolgendo anche ore di lavoro supplementare e straordinario;
lamentava, altresì, che il datore di lavoro avesse effettuato la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 05.02.2024, nonostante non gli fosse mai stata data alcuna comunicazione del licenziamento.
Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute, quantificate in € 26.432,07 di cui € 1.860,57 a titolo di TFR nonché di accertare l'inefficacia del licenziamento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro.
Esponeva altresì di essere stato aggredito sul luogo di lavoro dal superiore gerarchico il
23.1.2024, come da querela sporta e, pertanto, chiedeva la condanna del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. al risarcimento del danno quantificato in € 2.000.
Si costituiva in giudizio, la parte resistente, contestando la ricostruzione in fatto della controparte e, quindi, allegando di avere versato regolarmente le retribuzioni dovute e di avere inviato con lettera raccomandata la comunicazione del licenziamento. In merito all'episodio del 23.1.2024 affermava che fosse stato il ricorrente ad aggredire il legale rappresentante della Pertanto, oltre a chiedere il CP_1 Controparte_2
rigetto del ricorso, proponeva domanda riconvenzionale (senza chiedere lo spostamento dell'udienza di discussione già fissata) allo scopo di ottenere la condanna di Parte_1
al risarcimento dei danni patiti da per le lesioni patite. Controparte_2
La causa veniva istruita oltre che documentalmente anche mediante l'audizione di due testi di parte ricorrente;
all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, veniva pronunciata la presente sentenza con motivazione contestuale.
Sul licenziamento
Il lavoratore lamenta che il datore di lavoro abbia effettuato la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 05.02.2024, senza mai comunicare il proprio recesso allo stesso ricorrente.
Il datore di lavoro non contesta la circostanza del proprio recesso con decorrenza dal
5.2.2024 affermando che il licenziamento è stato comunicato con raccomandata n.
200417899837 spedita in data 15/02/2024 all'indirizzo di residenza del ricorrente e che la comunicazione non sarebbe stata ritirata dall'interessato e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Ha quindi versato in atti la lettera di licenziamento e la ricevuta di accettazione delle Poste;
non è stato invece prodotto l'avviso di ricevimento, essendosi limitata la parte resistente a indicare nel corpo della memoria di costituzione un link alla cui consultazione si richiama per verificare lo stato della spedizione.
La lettera di licenziamento prodotta porta data 5.2.2024 e recita: “La presente per notificarle la risoluzione del suo rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., per giusta causa. Tale decisione
è dovuta a seguito di: ASSENZA INGIUSTIFICATA SUL POSTO DI LAVORO DAL 01/02/2024.
Il comportamento sopra indicato ha leso il rapporto di fiducia in essere in maniera irrimediabile, e non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso (…)”.
Secondo il datore, la lettera sarebbe idonea a integrare il requisito formale richiesto per il recesso dal rapporto di lavoro, dovendosi presumere conosciuta nel momento in cui è recapitata all'indirizzo del destinatario.
La tesi non può trovare fondamento.
L'art. 2 della legge 1966/n. 604 stabilisce che “
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Anche l'art. 213 del contratto di riferimento in merito ai Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo, dispone al secondo comma che “Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore”.
Ebbene quanto alla prova dell'arrivo a destinazione del licenziamento la Corte di
Cassazione ha precisato: “In ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza” (Cassazione civile sez. lav., 16/07/2018, n.18823).
La Suprema Corte ha altresì precisato: “La presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale)” – Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19232 -.
Nella specie, come già detto, la parte datoriale non ha prodotto l'avviso di ricevimento (né
l'eventuale duplicato) e quanto all'asserita “compiuta giacenza” si è limitata a indicare il link del sito di da consultare per verificare lo stato della spedizione. CP_3
E' evidente, pertanto, che difetti in atti qualsiasi elemento per ritenere che la lettera sia mai giunta all'indirizzo del destinatario e per applicare qualsiasi presunzione di conoscenza;
d'altronde è pacifico che la lettera sia stata inviata solo in data 15.2.2024 mentre non è contestato che il recesso sia del 5.2.2024.
Non può che concludersi pertanto che non vi è prova che il licenziamento sia stato comunicato per iscritto al lavoratore, assorbita ogni altra questione sulla mancanza di preventiva contestazione disciplinare.
Deve dunque dichiararsene l'inefficacia per difetto della prescritta forma negoziale:
“il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge
11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, n.
15106/2012).
Il vizio di nullità esime il giudice dal valutare ulteriormente sotto il profilo sostanziale la sussistenza o meno di una valida causa di licenziamento come, nel caso, l'assenza ingiustificata.
In conseguenza dell'inefficacia del licenziamento trova applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n.
23/2015, con l'effetto che la società va condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al versamento al dipendente della indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, in ogni caso, in misura non inferiore alle cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Nell'ultima busta paga in atti (dicembre 2023) la retribuzione utile per il calcolo del TFR viene indicata in € 840,56 e pertanto in assenza di diverse indicazioni si ritiene doversi fare riferimento a tale importo. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento e della condanna della convenuta a reintegrare il lavoratore, nulla può essere corrisposto a titolo di
TFR.
Sulle differenze retributive
Parte ricorrente ha chiesto anche differenze retributive per € 26.432,07 (comprensivo di TFR) sulla base di un conteggio redatto dall'Ufficio Vertenze della CGIL di Asti (doc. 7); in assenza di ulteriori specificazioni in merito, deve ritenersi che la pretesa si ricolleghi all'allegazione secondo la quale “nonostante fosse formalmente inquadrato come lavoratore part time al 60% il ricorrente lavorava invece a tempo pieno e svolgeva anche ore di lavoro supplementare
e straordinario” e, in particolare che “il ricorrente (…) lavorava tutti i giorni della settimana (sette su sette) dalle 11 alle 15 e dalle 17,00 alle ore 23,00”.
I testi escussi sul punto, però, non sono stati in grado di fornire elementi concreti di giudizio. ha dichiarato di avere abitato insieme ad fino a Parte_3 Parte_1
Settembre 2022, e quindi da settembre 2022 di avere lasciato Domodossola. Dal momento che proprio a Settembre 2022 risale l'assunzione del ricorrente è evidente che il teste non abbia potuto riferire alcunché di utile in relazione allo sviluppo del rapporto fino al febbraio
2024.
Assolutamente generiche appaiono anche le dichiarazioni dell'altro teste il Tes_4
quale mai ha lavorato alle dipendenze della e dunque non ha potuto avere CP_1 conoscenza diretta degli orari osservati dal ricorrente e dagli altri dipendenti della resistente.
Non può ricavarsi alcuna attendibile conferma degli orari per il solo fatto che il teste, in quanto amico del ricorrente, sapesse quando questi fosse “libero” per potersi incontrare a maggior ragione avendo il medesimo teste dichiarato che la frequentazione non era neppure quotidiana (“non ci sentivamo tutti i giorni”).
La domanda sulle differenze retributive deve essere pertanto rigettata, mentre quella sul
TFR è assorbita dalla pronuncia di reintegrazione, come sopra precisato.
Sull'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla parte resistente
Parte resistente, costituendosi tempestivamente in giudizio, oltre a chiedere il rigetto delle domande avversarie, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti da facendo riferimento anzitutto Controparte_2
alla denunciata aggressione denunciata subita dal legale rappresentante della ad CP_1
opera di e al danno all'immagine legato al fatto che l'aggressione era Parte_1 avvenuta all'interno del locale, alla presenza di clienti e avventori, nonché per le stesse affermazioni ritenute diffamatorie e calunniose contenute a dire della resistente nel ricorso introduttivo.
Ora, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale nella comparsa tempestivamente depositata, deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, “a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima” chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza di discussione a modifica del decreto originariamente emanato.
Non è discusso che, nella specie, la abbia omesso di formulare l'istanza di CP_1
spostamento dell'udienza come previsto dall'art. 418 c.p.c. espressamente “a pena di decadenza”. Dal chiaro tenore letterale della norma non può che discendere l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta.
Il principio si trova parimenti affermato in giurisprudenza: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, causa locatizia) è onere declinato dal legislatore con chiarezza e univocità che il convenuto che nel costituirsi in giudizio propone una domanda riconvenzionale - a pena di decadenza, di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede - richieda il differimento dell'udienza già fissata. Siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria per effetto della emissione, da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza o della accettazione del contraddittorio a opera della controparte. L'inammissibilità della domanda riconvenzionale per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento della stessa possa essere apprezzato come eccezione, cioè a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dalla parte attrice” – cfr. Cassazione civile sez. III,
21/06/2017, n.15359 -.
La domanda riconvenzionale deve essere pertanto dichiarata inammissibile. Il giudizio deve invece proseguire in ordine alla richiesta di condanna del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. per le lesioni asseritamente patite dal ricorrente in data 23.1.2024, episodio in ordine al quale deve riprendersi l'istruttoria come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 396/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara inefficace il licenziamento intimato da al ricorrente e, per l'effetto, CP_1
condanna parte resistente a reintegrare nel posto di lavoro ed a Parte_1
corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 840,56), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara assorbita nella pronuncia di cui al punto che precede la domanda relativa al pagamento del TFR;
-rigetta nel resto la domanda del ricorrente avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte resistente;
- dispone la prosecuzione del giudizio sulla domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c. proposta da parte ricorrente come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
N. 396/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Ruolo Lavoro
Il Giudice dott. Claudio Michelucci vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna rilevato che il giudizio deve proseguire in ordine alla richiesta di condanna del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. per le lesioni asseritamente patite dal ricorrente in data 23.1.2024; ritenuta, anche a modifica delle precedenti ordinanze rese in data 2.12.2023 e 31.3.2024, ammissibile e rilevante la prova per testi dedotta da parte ricorrente sui capitoli 8-9-10 di cui al ricorso, con i testi indicati nonché la prova per testi dedotta da parte resistente nella memoria di costituzione sui capitoli 3-4-5-6-7, con i testi indicati
P.Q.M.
Rimette la causa in istruttoria, ammette le prove orali richieste dalle parti come specificato in parte motiva
Fissa nuova udienza del 6.10.2025 ore 9,30 per l'audizione dei testi ammessi.
Verbania 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. ROVESCALLI ANDREA;
per parte convenuta, l'avv. ZAVETTIERI GIOVANNA .
L'avv. ROVESCALLI si riporta agli atti e alle note conclusive depositate, contestando quanto ex adverso dedotto.
L'avv. ZAVETTIERI si richiama integralmente agli atti e da ultimo alle note conclusive, soprattutto in tema efficacia e legittimità del licenziamento e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni indicate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina e sospende l'udienza.
Alle ore 14,34 il Giudice esce dalla camera di consiglio,
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, presenti l'avv. Carlo FALCIOLA in sostituzione dell'avv. ROVESCALLI e l'avv. ZAVETTIERI, pronuncia sentenza non definitiva con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale, di cui dà lettura unitamente all'ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 396/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 396/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato in [...] il [...], residente ad Asti Parte_1 CodiceFiscale_1
Strada Valletanaro n. 73, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea ROVESCALLI e dall'avv.
Fabrizio BRIGNOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rovescalli in
Verbania Via Monte Zeda n. 2, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f./ p.iva n. ) con sede in Domodossola, Via Matilde Ceretti n. CP_1 P.IVA_1
3, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA ZAVETTIERI, ed elettivamente
[...]
domiciliata presso lo studio del difensore in Domodossola, Piazza Cavour n. 7, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Reietta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e allegazione, premesse le declaratorie e le prove del caso e di Legge, piaccia al Tribunale Ill.mo adito, per i motivi in atti dedotti e deducendi: in via istruttoria e senza alcuna inversione dell'onere probatorio:
- ammettere le prove per interpello e testi dedotte in premessa del ricorso introduttivo ai paragrafi 1 e 3;
- emettere l'ordine di esibizione richiesto al paragrafo 3 del ricorso nel merito:
-1- Dichiarare tenuta e condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della capital somma lorda di € 21.332,07 (al netto degli oneri previdenziali), di cui € 19.471,50 per retribuzioni ed € 1.860,57 per TFR, come risultante e documentato dal conteggio analitico sindacale prodotto in causa (doc. 7), già detratti i 5.100 euro di cui al paragrafo 2) della presente memoria, ovvero quel diverso ed anche maggior importo nella misura provata in corso di causa e da liquidarsi anche a mezzo di CTU contabile eligenda o altrimenti statuendo ex bono et aequo dal Giudicante Ill.mo anche ai sensi e per gli effetti tutti di cui agli artt. 2099 cod. civ. ed art. 36, Cost.;
-2- Dichiarare nullo (per le ragioni dedotte in ricorso e nei paragrafi 3.1 e 3.2. della presente memoria) il licenziamento comunicato al Centro per l'impiego con decorrenza 5.2.2024 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilita;
condannando, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
-3- In subordine rispetto alla domanda sopra svolta sub 2) accertare e dichiarare che il licenziamento non né fondato su giusta causa né su giustificato motivo e conseguentemente condannare la resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità di cui agli artt. 3 e 9 del D. Lgs 23/2015.
-4- Dichiarare tenuta e condannare la resistente a risarcire all'esponente i danni non patrimoniali tutti (morali, biologico, relazionali, etc.) patiti dall'esponente a seguito delle percosse subite in data 23.1.2024 dal superiore gerarchico (sig. , danni da quantificarsi in euro 2.000,00 o mediante CP_2
CTU medico legale;
-5- il tutto in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Legge;
-6- comunque con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio con distrazione in favore dei procuratori anticipatari”
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi tutti esposti nel presente atto;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso del Sig. erché infondato in fatto e in diritto per i motivi Parte_1 di cui alla presente memoria. In via riconvenzionale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il Sig. nato in [...] il [...], c.f. , residente in [...]C.F._2
(AT), Strada Valletanaro n. 73 al risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente ai pregiudizi subiti, in favore della con sede in Domodossola (VB), Via Matilde Ceretti n. Parte_2
3, codice fiscale / p al Registro Imprese n. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2
, nato a [...] il [...] nell'importo co
[...]
e quantificato in Euro 24.000,00 (= ventiquattromila/00), ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge. In via istruttoria, nell'ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, si indicano nuovamente i mezzi di prova dei quali la resistente intende avvalersi: Ci si oppone all'ammissione della prova dedotta da controparte in quanto TUTTI i testimoni indicati dal ricorrente non hanno mai lavorato al Ristorante Moss e quindi non hanno alcuna cognizione diretta del rapporto di lavoro tra la il Sig. Inoltre, molte circostanze CP_1 Parte_1 dedotte sono documentali (da 16 a 2 rrente) Nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle predette istanze avversarie, senza inversione della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova meglio di seguito indicati. In ogni caso, e sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale su seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, in data 13 gennaio 2024, alle h. 3:30, rientrando dalla Discoteca, avete visto il Sig. i fronte alla Stazione Ferroviaria di Domodossola che parlava con altre persone;
Parte_1 2) Vero che, eravate a conoscenza che quel giorno il Sig. era assente dal lavoro per Pt_1 malattia;
3) Vero che in data 23/01/2024 intorno alle 19:00 circa nel Ristorante Moss il dipendente Pt_1 ggrediva il datore di lavoro Sig. ;
[...] CP_2 ero che il Sig. pochi secondi al collo il Sig. Parte_1 [...]
sbattendolo al muro;
CP_2
riusciva ad allontanare dalla sua persona il CP_2 CP_2
Sig. ; Pt_1
6) V el punto il Sig. se n'é andato uscendo dal locale;
Pt_1
7) Vero che l'aggressione è avvenuta all'interno del locale alla presenza di clienti e avventori;
8) Vero che lei mentre si verificava l'aggressione al Sig. stava Controparte_2 servendo i tavoli.
Si indicano quali testimoni:
e residenti in [...] bis sui capitoli di Tes_1 Testimone_2
1
, residente in [...], Vicolo Degli Orti n. 2 sui capitoli di prova nn. Tes_3
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui seguenti capitoli di prova: 9) Vero che non conosce il Sig. ; Controparte_2
10) Vero che non ha mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2
11) Vero che non abita a Domodossola;
12) Vero che lavora presso un altro datore di lavoro;
13) Vero che i conteggi sono stati effettuati sulla base delle dichiarazioni del Sig. Parte_1
14) Vero che i documenti 9 e 10 sono stati inviati alla Società mediante raccomandata CP_1 cartacea.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 24.9.2024, , premesso di essere stato assunto Parte_1
dalla in data 3 settembre 2022 come lavapiatti, inquadrato nel livello 7, CCNL CP_1
Pubblici esercizi ristorazione e turismo, rapporto trasformato a tempo indeterminato con comunicazione del 01.09.2023, lamentava di essere formalmente inquadrato come lavoratore part time al 60% ma di avere lavorato invece a tempo pieno svolgendo anche ore di lavoro supplementare e straordinario;
lamentava, altresì, che il datore di lavoro avesse effettuato la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 05.02.2024, nonostante non gli fosse mai stata data alcuna comunicazione del licenziamento.
Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute, quantificate in € 26.432,07 di cui € 1.860,57 a titolo di TFR nonché di accertare l'inefficacia del licenziamento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro.
Esponeva altresì di essere stato aggredito sul luogo di lavoro dal superiore gerarchico il
23.1.2024, come da querela sporta e, pertanto, chiedeva la condanna del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. al risarcimento del danno quantificato in € 2.000.
Si costituiva in giudizio, la parte resistente, contestando la ricostruzione in fatto della controparte e, quindi, allegando di avere versato regolarmente le retribuzioni dovute e di avere inviato con lettera raccomandata la comunicazione del licenziamento. In merito all'episodio del 23.1.2024 affermava che fosse stato il ricorrente ad aggredire il legale rappresentante della Pertanto, oltre a chiedere il CP_1 Controparte_2
rigetto del ricorso, proponeva domanda riconvenzionale (senza chiedere lo spostamento dell'udienza di discussione già fissata) allo scopo di ottenere la condanna di Parte_1
al risarcimento dei danni patiti da per le lesioni patite. Controparte_2
La causa veniva istruita oltre che documentalmente anche mediante l'audizione di due testi di parte ricorrente;
all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, veniva pronunciata la presente sentenza con motivazione contestuale.
Sul licenziamento
Il lavoratore lamenta che il datore di lavoro abbia effettuato la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 05.02.2024, senza mai comunicare il proprio recesso allo stesso ricorrente.
Il datore di lavoro non contesta la circostanza del proprio recesso con decorrenza dal
5.2.2024 affermando che il licenziamento è stato comunicato con raccomandata n.
200417899837 spedita in data 15/02/2024 all'indirizzo di residenza del ricorrente e che la comunicazione non sarebbe stata ritirata dall'interessato e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Ha quindi versato in atti la lettera di licenziamento e la ricevuta di accettazione delle Poste;
non è stato invece prodotto l'avviso di ricevimento, essendosi limitata la parte resistente a indicare nel corpo della memoria di costituzione un link alla cui consultazione si richiama per verificare lo stato della spedizione.
La lettera di licenziamento prodotta porta data 5.2.2024 e recita: “La presente per notificarle la risoluzione del suo rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., per giusta causa. Tale decisione
è dovuta a seguito di: ASSENZA INGIUSTIFICATA SUL POSTO DI LAVORO DAL 01/02/2024.
Il comportamento sopra indicato ha leso il rapporto di fiducia in essere in maniera irrimediabile, e non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso (…)”.
Secondo il datore, la lettera sarebbe idonea a integrare il requisito formale richiesto per il recesso dal rapporto di lavoro, dovendosi presumere conosciuta nel momento in cui è recapitata all'indirizzo del destinatario.
La tesi non può trovare fondamento.
L'art. 2 della legge 1966/n. 604 stabilisce che “
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Anche l'art. 213 del contratto di riferimento in merito ai Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo, dispone al secondo comma che “Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore”.
Ebbene quanto alla prova dell'arrivo a destinazione del licenziamento la Corte di
Cassazione ha precisato: “In ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza” (Cassazione civile sez. lav., 16/07/2018, n.18823).
La Suprema Corte ha altresì precisato: “La presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale)” – Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19232 -.
Nella specie, come già detto, la parte datoriale non ha prodotto l'avviso di ricevimento (né
l'eventuale duplicato) e quanto all'asserita “compiuta giacenza” si è limitata a indicare il link del sito di da consultare per verificare lo stato della spedizione. CP_3
E' evidente, pertanto, che difetti in atti qualsiasi elemento per ritenere che la lettera sia mai giunta all'indirizzo del destinatario e per applicare qualsiasi presunzione di conoscenza;
d'altronde è pacifico che la lettera sia stata inviata solo in data 15.2.2024 mentre non è contestato che il recesso sia del 5.2.2024.
Non può che concludersi pertanto che non vi è prova che il licenziamento sia stato comunicato per iscritto al lavoratore, assorbita ogni altra questione sulla mancanza di preventiva contestazione disciplinare.
Deve dunque dichiararsene l'inefficacia per difetto della prescritta forma negoziale:
“il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge
11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, n.
15106/2012).
Il vizio di nullità esime il giudice dal valutare ulteriormente sotto il profilo sostanziale la sussistenza o meno di una valida causa di licenziamento come, nel caso, l'assenza ingiustificata.
In conseguenza dell'inefficacia del licenziamento trova applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n.
23/2015, con l'effetto che la società va condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al versamento al dipendente della indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, in ogni caso, in misura non inferiore alle cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Nell'ultima busta paga in atti (dicembre 2023) la retribuzione utile per il calcolo del TFR viene indicata in € 840,56 e pertanto in assenza di diverse indicazioni si ritiene doversi fare riferimento a tale importo. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento e della condanna della convenuta a reintegrare il lavoratore, nulla può essere corrisposto a titolo di
TFR.
Sulle differenze retributive
Parte ricorrente ha chiesto anche differenze retributive per € 26.432,07 (comprensivo di TFR) sulla base di un conteggio redatto dall'Ufficio Vertenze della CGIL di Asti (doc. 7); in assenza di ulteriori specificazioni in merito, deve ritenersi che la pretesa si ricolleghi all'allegazione secondo la quale “nonostante fosse formalmente inquadrato come lavoratore part time al 60% il ricorrente lavorava invece a tempo pieno e svolgeva anche ore di lavoro supplementare
e straordinario” e, in particolare che “il ricorrente (…) lavorava tutti i giorni della settimana (sette su sette) dalle 11 alle 15 e dalle 17,00 alle ore 23,00”.
I testi escussi sul punto, però, non sono stati in grado di fornire elementi concreti di giudizio. ha dichiarato di avere abitato insieme ad fino a Parte_3 Parte_1
Settembre 2022, e quindi da settembre 2022 di avere lasciato Domodossola. Dal momento che proprio a Settembre 2022 risale l'assunzione del ricorrente è evidente che il teste non abbia potuto riferire alcunché di utile in relazione allo sviluppo del rapporto fino al febbraio
2024.
Assolutamente generiche appaiono anche le dichiarazioni dell'altro teste il Tes_4
quale mai ha lavorato alle dipendenze della e dunque non ha potuto avere CP_1 conoscenza diretta degli orari osservati dal ricorrente e dagli altri dipendenti della resistente.
Non può ricavarsi alcuna attendibile conferma degli orari per il solo fatto che il teste, in quanto amico del ricorrente, sapesse quando questi fosse “libero” per potersi incontrare a maggior ragione avendo il medesimo teste dichiarato che la frequentazione non era neppure quotidiana (“non ci sentivamo tutti i giorni”).
La domanda sulle differenze retributive deve essere pertanto rigettata, mentre quella sul
TFR è assorbita dalla pronuncia di reintegrazione, come sopra precisato.
Sull'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla parte resistente
Parte resistente, costituendosi tempestivamente in giudizio, oltre a chiedere il rigetto delle domande avversarie, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti da facendo riferimento anzitutto Controparte_2
alla denunciata aggressione denunciata subita dal legale rappresentante della ad CP_1
opera di e al danno all'immagine legato al fatto che l'aggressione era Parte_1 avvenuta all'interno del locale, alla presenza di clienti e avventori, nonché per le stesse affermazioni ritenute diffamatorie e calunniose contenute a dire della resistente nel ricorso introduttivo.
Ora, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale nella comparsa tempestivamente depositata, deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, “a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima” chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza di discussione a modifica del decreto originariamente emanato.
Non è discusso che, nella specie, la abbia omesso di formulare l'istanza di CP_1
spostamento dell'udienza come previsto dall'art. 418 c.p.c. espressamente “a pena di decadenza”. Dal chiaro tenore letterale della norma non può che discendere l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta.
Il principio si trova parimenti affermato in giurisprudenza: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, causa locatizia) è onere declinato dal legislatore con chiarezza e univocità che il convenuto che nel costituirsi in giudizio propone una domanda riconvenzionale - a pena di decadenza, di natura processuale e non sostanziale, come tale non impeditiva della riproposizione della domanda in altra sede - richieda il differimento dell'udienza già fissata. Siffatta decadenza, in quanto posta a presidio del principio del contraddittorio e della regolare instaurazione del rapporto processuale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, e non suscettibile di sanatoria per effetto della emissione, da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza o della accettazione del contraddittorio a opera della controparte. L'inammissibilità della domanda riconvenzionale per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento della stessa possa essere apprezzato come eccezione, cioè a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dalla parte attrice” – cfr. Cassazione civile sez. III,
21/06/2017, n.15359 -.
La domanda riconvenzionale deve essere pertanto dichiarata inammissibile. Il giudizio deve invece proseguire in ordine alla richiesta di condanna del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. per le lesioni asseritamente patite dal ricorrente in data 23.1.2024, episodio in ordine al quale deve riprendersi l'istruttoria come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 396/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara inefficace il licenziamento intimato da al ricorrente e, per l'effetto, CP_1
condanna parte resistente a reintegrare nel posto di lavoro ed a Parte_1
corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 840,56), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara assorbita nella pronuncia di cui al punto che precede la domanda relativa al pagamento del TFR;
-rigetta nel resto la domanda del ricorrente avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte resistente;
- dispone la prosecuzione del giudizio sulla domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c. proposta da parte ricorrente come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
N. 396/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Ruolo Lavoro
Il Giudice dott. Claudio Michelucci vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna rilevato che il giudizio deve proseguire in ordine alla richiesta di condanna del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. per le lesioni asseritamente patite dal ricorrente in data 23.1.2024; ritenuta, anche a modifica delle precedenti ordinanze rese in data 2.12.2023 e 31.3.2024, ammissibile e rilevante la prova per testi dedotta da parte ricorrente sui capitoli 8-9-10 di cui al ricorso, con i testi indicati nonché la prova per testi dedotta da parte resistente nella memoria di costituzione sui capitoli 3-4-5-6-7, con i testi indicati
P.Q.M.
Rimette la causa in istruttoria, ammette le prove orali richieste dalle parti come specificato in parte motiva
Fissa nuova udienza del 6.10.2025 ore 9,30 per l'audizione dei testi ammessi.
Verbania 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci