Sentenza breve 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 01/10/2025, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07658/2025REG.PROV.COLL.
N. 06761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 6761 del 2025, proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
NN OR, non costituita nel presente grado del giudizio
per la riforma
della sentenza n. 14174 del 17 luglio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. IV, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata contro provvedimento di rigetto prot. 34819 del 6 agosto 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, emesso dal “ Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione ” recante il sostanziale diniego dell’istanza di riconoscimento del “ Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo ” dispensato dall’Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, odierno appellante, l’Avvocato dello Stato Giovanni Greco;
sentita la sola parte appellante, presente, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata, NN OR, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il provvedimento, meglio in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di qui in poi il Ministero), odierno appellante, ha respinto la sua istanza di riconoscimento del “ Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo ” dispensato dall’Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna.
1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero per resistere al ricorso.
1.2. Con la sentenza n. 14174 del 17 luglio 2025 il Tribunale ha accolto il ricorso, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero, lamentandone l’erroneità sotto diversi profili, e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’esecutività.
2.1. Non si è costituita l’odierna appellata.
2.2. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda sospensiva proposta dall’appellante, il Collegio, dopo aver prospettato all’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base – come ora si dirà – della documentazione prodotta dall’appellante stesso, la questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso proposto in primo grado per sopravvenuto difetto di interesse e ritenuto, perciò, di poter decidere la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa stessa in decisione.
3. La sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, deve essere annullata per sopravvenuto difetto di interesse a detto ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
3.1. Invero, come il Ministero appellante ha rappresentato e, altresì, documentato (v. all. 5 al ricorso), l’odierna appellata, con atto dell’8 luglio 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento, respinta dal Ministero con il provvedimento, impugnato avanti al Tribunale e annullato dalla sentenza qui gravata, che ha accolto il ricorso della stessa appellata.
3.2. Tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale detto ricorso, che dunque deve essere dunque dichiarato improcedibile, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza qui gravata.
3.3. Nel giudizio amministrativo, merita qui solo ricordare, il rapporto processuale rimane infatti unitario nel corso dei due gradi di giudizio, sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9011, Cons. St., sez. VI, 26 agosto 2024, n. 7242).
3.4. Tanto impone l’annullamento senza rinvio, come detto, della sentenza impugnata.
4. In ragione delle circostanze sopravvenute le spese del doppio grado del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
4.1. A carico dell’odierna appellata rimane il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado nonché quello prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, annulla la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originaria ricorrente NN OR.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di NN OR il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado nonché quello prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO