Ordinanza collegiale 12 febbraio 2021
Sentenza breve 22 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 12/02/2021, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2021
N. 01184/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Fiorenza e Maria Lucia Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il VE, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dei seguenti atti:
- -OMISSIS-
--OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio, Ufficio Scolastico Regionale per il VE, -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover accogliere l’istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare ad altra camera di consiglio, formulata dal patrocinio della parte ricorrente, onde consentirgli di rinnovare, come chiesto, la notificazione del ricorso nei confronti del controinteressato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), rinvia, ai fini sopra indicati, la trattazione della domanda cautelare all’udienza del 24 marzo 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.