Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato all'esito della trattazione “cartolare”, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1256 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avvocatura distrettuale dello Stato Parte_1
di Catanzaro) appellante
E
(avv. Rinaldo Sementa) Controparte_1
appellata
e
, Controparte_2 CP_3
contumaci
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Diritto alla scelta della sede di titolarità a seguito di surroga.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Nella graduatoria di merito del concorso indetto nel 2020 dal
[...]
per il reclutamento di insegnanti di tecnologia nella scuola secondaria di Parte_1
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2. Il 17.8.2022, l' ha dato avvio alla Controparte_4
successiva fase, c.d. di surroga, per coprire i posti che si erano resi disponibili dopo la conclusione della prima. E nonostante in questa seconda fase, a seguito di rinunce, si fossero resi disponibili per l'assunzione un posto nella provincia di Reggio Calabria e un posto in quella di Catanzaro, non sono stati proposti a lei, ma assegnati a due docenti che la seguivano in graduatoria.
3. L'amministrazione scolastica ha motivato questa scelta addebitandole di aver rinunciato all'assunzione in tre delle cinque province calabresi. Ciò ha comportato la sua esclusione dalla procedura di assegnazione dei posti in surroga, anche se ricadenti nelle due sole province per le quali lei aveva espresso preferenza.
4. Il tribunale di Catanzaro, al quale la docente si è rivolta con ricorso del
30.9.2022, l'ha accolto nella parte che ancora interessa e le ha quindi accordato il diritto di scegliere, in base al punteggio maturato, tra le sedi disponibili nelle due ridette province. Ha escluso che la posizione di chi, come lei, ha limitato ad alcune sedi la propria domanda di assunzione possa essere equiparata, come invece pretende l'amministrazione scolastica, alla posizione di chi dopo aver ottenuto l'assegnazione ad una certa sede vi rinunci. Ha altresì riconosciuto alla ricorrente il diritto al punteggio maturato, come docente titolare, nell'anno scolastico in corso.
5. Il ministero soccombente propone appello e chiede l'integrale riforma della gravata sentenza.
5.1. Sostiene, in primo luogo, che la scelta della docente di rinunciare all'assunzione in tutte le province della Calabria e di limitare la propria preferenza solo a due di esse ha giustificato la sua espunzione dalla graduatoria concorsuale e l'assegnazione ai docenti che erano collocati subito dopo di lei in graduatoria (al tredicesimo e al quattordicesimo posto) dei posti disponibili nella provincia di Crotone, per la quale lei non aveva fatto richiesta. Da ciò è derivata la sua mancata convocazione nella successiva fase di surroga e l'assegnazione, in quella stessa fase, dei posti resisi
Pag. 2 di 8 disponibili nelle province di Reggio Calabria e di Catanzaro ai docenti collocati al quindicesimo e al sedicesimo posto della graduatoria, che non erano incorsi nella medesima causa di esclusione dalla procedura informatizzata di individuazione degli aventi diritto. Dopo aver riepilogato le modalità operative di quella procedura, rese pubbliche prima dell'avvio delle fasi di nomina (con le quali si è preannunciato che le
“disponibilità sopraggiunte” sarebbero state assegnate mediante surroga, a partire dal primo aspirante non ancora individuato), il ministero addebita al tribunale di aver trascurato: a) da un canto, che è stata la ricorrente – già individuata, nella prima fase,
“quale avente diritto a nomina” – a rinunciare a concorrere all'assegnazione in tre delle cinque province calabresi, sicché non può pretendere di rientrare “in gioco” nelle restanti due province, in base ad un non meglio definito “criterio meritocratico” richiamato in sentenza;
b) d'altro canto, che i posti resisi disponibili nel turno di surroga sono stati considerati come “nuove disponibilità” proprio per scongiurare la continua ripetizione dell'iter di assegnazione che sarebbe necessaria ove si dovessero destinare quei posti anche a chi ha già ottenuto una sede, seppur meno ambita nell'ordine delle proprie preferenze.
5.2. In secondo luogo, con riguardo alla rettifica del punteggio che il tribunale ha accordato alla ricorrente, il ministero denuncia, per un verso, la violazione del bando di concorso e dell'art. 11 della L. n. 12/1999, in base ai quali, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è necessario aver prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico;
per altro verso, la violazione dell'art. 14 dello stesso bando, che è lex specialis, secondo cui il punteggio riconoscibile ai fini della graduatoria è solo quello maturato entro il termine finale previsto dal bando.
6. Nella resistenza dell'appellata, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, e nella contumacia dei due docenti (asseritamente)
“controinteressati”, questa Corte ha giudicato inammissibile l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dal solo ministero, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è infondato.
8. Il tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente – che nella prima fase delle nuove immissioni in ruolo dall'anno scolastico 2022/23 non aveva ottenuto
Pag. 3 di 8 proposte di assunzione in sedi delle province di Reggio Calabria e di Catanzaro – a partecipare alla seconda fase, destinata alle c.d. surroghe, ossia a coprire i posti coperti nella prima fase ma successivamente resisi liberi.
9. L'esclusione da quella seconda fase è derivata dalla formale equiparazione, operata dall'amministrazione appellante, tra il docente che, avendo ricevuto una proposta di assunzione in una delle sedi prescelte, la rifiuti e il docente che ha preventivamente manifestato la sua disponibilità ad essere assunto solo in alcune province dell'ambito regionale per il quale ha concorso. Ad entrambi è infatti preclusa la partecipazione alla seconda fase della procedura di immissione in ruolo.
10. Correttamente, il tribunale ha ritenuto priva di fondamento siffatta equiparazione e la conseguente esclusione dalla seconda fase di quella procedura anche di coloro che, non avendo ricevuto alcuna precedente proposta di assunzione, non possono avervi rinunciato.
11. Il giudizio è corretto perché l'unica ipotesi di esclusione dalla graduatoria di merito è quella che l'art. 436, c. 2, del d.lgs. 297/94 prevede per il caso di rinuncia ad una proposta di assunzione in una delle sedi per le quali il docente aveva presentato domanda. Ed infatti dispone che: “Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.
12. È palese la diversità del caso di cui si controverte, nel quale l'odierna appellata non ha rinunciato ad alcuna nomina, ma, avvalendosi di una facoltà che l'amministrazione non le disconosce, ha espresso la sua preferenza ad essere destinataria di proposte di nomina in un limitato ambito territoriale, che coincide con quello di due sole province calabresi. In questo caso, l'esclusione dalla graduatoria utilizzabile nella fase delle surroghe per le nomine in quelle stesse due province non si giustifica1.
Pag. 4 di 8 13. Né la giustificano le disposizioni degli avvisi di convocazione che l'appellante addebita al tribunale di aver violato. Ciò in quanto sia la nota dell'amministrazione scolastica del 16.7.2022, sia quella del 20.7.2022 curano di precisare che le “disponibilità sopraggiunte” dopo la conclusione della prima fase (ossia i posti che pur coperti nella prima fase si sono resi vacanti dopo di essa) devono essere assegnate “a partire dal primo aspirante non ancora individuato”, per tale dovendosi intendere l'aspirante al quale non è stata rivolta alcuna proposta di nomina. E in questa condizione versava anche l'odierna appellata a cui, per l'appunto, non era stata formulata, nella prima fase del reclutamento, alcuna proposta di nomina per gli ambiti provinciali prescelti2.
14. D'accordo col tribunale, pertanto, si reputa ragionevole prevedere che coloro che abbiano rinunciato alla nomina in ruolo su un posto ricadente in una delle province prescelte non debbano essere coinvolti nell'assegnazione, in fase di surroga, dei posti residuati proprio a causa delle rinunce effettuate nella prima fase del reclutamento. Altrettanto, invece, non può sostenersi con riguardo a coloro che, come l'appellata, non hanno ricevuto nella prima fase del reclutamento alcuna proposta di nomina rispetto alla quale abbiano potuto formulare rinuncia.
15. Esclusa la decadenza o la retrocessione della ricorrente in graduatoria, ne consegue il riconoscimento – operato dalla gravata sentenza – del suo diritto ad essere interpellata, secondo la sua posizione in graduatoria, nella seconda fase del alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, ma neppure vi è stata una nomina passibile di rinuncia, dal momento che non sono risultati disponibili posti sulle Province prescelte rispetto alla posizione in graduatoria della ricorrente … Per tutto quanto innanzi precede, gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui l'Amministrazione scolastica ha qualificato la dichiarazione della ricorrente di scelta preferenziale delle
Province come una rinuncia alla nomina in ruolo in mancanza di posti disponibili sulle medesime
Province, anziché considerare la docente rinunciataria esclusivamente alla nomina sui posti che si sono eventualmente resi disponibili presso le Province non oggetto di preferenza. Entro tali limiti, pertanto, ne va disposto l'annullamento”.
Pag. 5 di 8 procedimento di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2022/23, dedicata, per l'appunto, alla surroga dei rinunciatari.
16. A tale conclusione, del resto, si perviene anche alla luce della necessaria ricostruzione della fattispecie nei termini civilistici che le si addicono, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato. Occorre considerare, invero, che i soggetti collocati nella graduatoria di un concorso bandito per la copertura di posti da individuare solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima vantano un diritto soggettivo, alla stipulazione del contratto di lavoro, che è condizionato all'individuazione concordata del posto che l'amministrazione decide di coprire e a cui il candidato accetta di essere destinato. In vista di questa fase contrattuale, il candidato è invitato ad indicare le proprie preferenze per la provincia e poi, in quell'ambito territoriale, per la specifica sede di lavoro in cui essere assunto. Di contro, l'amministrazione si obbliga a proporgli l'assunzione solo negli ambiti e nelle sedi prescelte, seguendo l'ordine della graduatoria e tenendo conto delle sue preferenze.
La proposta di assunzione nei posti disponibili non proviene quindi dal candidato, ma dall'amministrazione. Il primo, infatti, si limita solo ad esprimere delle preferenze in vista della proposta che la seconda formulerà. Ed è solo rispetto ad una proposta specificamente formulata che può prospettarsi la rinuncia (o, più correttamente, il rifiuto) del soggetto a cui è stata rivolta. Per questo motivo solo la rinuncia alla proposta di assunzione in un determinato posto di lavoro integra causa di decadenza dalla graduatoria. Non già, invece, la preventiva limitazione, da parte del candidato, delle proprie preferenze rispetto ai posti teoricamente disponibili.
17. Anche la seconda censura che è enucleabile dall'indistinta ed unitaria doglianza dell'appellante non merita condivisione.
18. Il diritto ad essere destinataria delle proposte di immissione in ruolo, infatti,
è stato correttamente accordato alla ricorrente con la precisazione che deve essere esercitato “in base al punteggio maturato e alle priorità acquisite”. Ciò comporta, diversamente da quanto sostiene l'appellante, che, alla stregua delle condivise statuizioni del primo giudice, la docente dovrà essere destinataria della proposta di assunzione a tempo indeterminato in base alla posizione che ricopriva nella graduatoria redatta in vista delle surroghe. E perciò considerando: a) la sua posizione prioritaria rispetto a quella di coloro che, pur seguendola in graduatoria, le sono stati preferiti;
b) il solo punteggio che aveva già maturato alla data fissata dal bando.
Pag. 6 di 8 19. Ciò in quanto la rettifica della graduatoria che il tribunale ha disposto con sentenza pubblicata il 20.11.2023 non ha lo scopo, come invece reputa l'appellante, di consentire alla ricorrente di avvalersi, al momento della scelta della sede, anche del punteggio che avrebbe maturato nell'anno scolastico precedente (ossia nell'anno scolastico 2022/23) se fosse stata assunta di ruolo. Serve, invece, a garantirle quello stesso punteggio (che è da computarsi, per l'appunto, come se essa avesse prestato servizio da docente di ruolo nell'anno scolastico 2022/23) anche nell'anno scolastico che era “in corso” al momento della decisione (ossia nell'anno scolastico 2023/24).
Pertanto, l'incremento di punteggio che alla ricorrente spetta per effetto della disposta
“rettifica” non è destinato ad operare – lo si ribadisce – in sede di scelta della sede di immissione in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023, ma le è stato accordato in funzione degli sviluppi della sua posizione di titolarità sin dal successivo anno scolastico. In altri termini: per effetto di quella rettifica, dovrà risultare in suo favore, già dall'anno scolastico 2023/24, un punteggio aggiuntivo equivalente a quello che avrebbe maturato se avesse lavorato come docente titolare nell'anno scolastico 2022/23.
20. A ciò non ostano, come invece denuncia l'appellante, le disposizioni di legge e di contratto che assicurano il punteggio per un intero anno di servizio solo ai docenti che, durante l'anno scolastico, abbiano lavorato per almeno 180 giorni. Trattasi di disposizioni che operano in una situazione fisiologica e non già in quella, patologica, che le scelte illegittime dell'amministrazione scolastica hanno determinato in danno della odierna appellata. La statuizione del tribunale è legittimata a sanare quella perdita di punteggio dall'art. 63, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice di adottare i provvedimenti, anche costitutivi o di condanna, che servono a salvaguardare il diritto riconosciuto e da tutelare.
21. Ne discende la conferma della gravata sentenza.
22. Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore del difensore dell'unica parte appellata che si è costituita, si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore indeterminabile della controversia ed escludendo i compensi per la fase decisoria.
23. Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'amministrazione appellante perché essa quel contributo non lo paga (cfr.
Cass. 9021/2024).
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 22.12.2023, avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 948/23, pubblicata in data 22.11.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado Controparte_1
che distrae a favore del suo difensore e liquida in 2.700 euro oltre rimborsi e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/03/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in mot. TAR Marche n. 540/2022 del 23.9.2022: “nessuna disposizione stabilisce che, in caso di non disponibilità dei posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo;
né tale conseguenza può farsi discendere dall'applicazione dell'art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione. Peraltro, va sottolineato come … non solo non vi è stata 2 Cfr. in mot. TAR Campania Napoli n. 1202/24 del 21.2.2024: “La mancata indicazione delle province di
Avellino, Napoli e RN doveva portare alla, pertanto, sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che si fossero resi disponibili presso le citate province (come peraltro precisato dall'Amministrazione stessa negli avvisi di avvio della procedura), ma tale scelta non poteva essere intesa come rinuncia all'immissione in ruolo, con la conseguenza di portare alla decadenza dalla graduatoria di merito, in quanto la docente aveva comunque manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province di Caserta e Benevento”.