CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA su;
r;corso proposto dé3: LO HI UC nato a [...] il [...] -,verso la sentenza dei 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO v"isti gli atti.. ii provvedimento impugnato e il ricorso: udita la relazione svelta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo oc. Gen. conclude pei . l'inammissibilita' udlto il difensore L'avv. PIERMARIO MORRA insiste nell'accoglimento del ricorso. Evidenzia la questione sulla prescrizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 6380 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19.12.2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della Pronuncia emessa in primo Grado nei confronti di Lo VE LU, che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di cui agli artt, 216 Lf. (capo A) e 217 1.f. (capo B), ha dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato di cui a capo B l estinto per prescrizione )rideterminando la pena principale e quelle accessorie in anni due, confermando nei resto la sentenza impugnata che aveva/ tra l'altro condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Fallimento Eurogroncla S.r.l. 2.Avverso la suindicata sentenza/ ricorre per cessazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, del codice di rito, mancando del tutto la motivazione con riferimento al beneficio di cui all'art. 163 cod, pen. Il giudice di primo grado aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dell'entità della sanzione in concreto irrogata ostativa a tale riconoscimento;
coi terzo motivo di appello la difesa aveva tuttavia richiesto la rideterminazione della pena con concessione del beneficio in argomento;
tale richiesta veniva ribadita in sede di discussione finale innanzi alla Corte di appello che, pur avendo proceduto a rideterminare la pena finale in anni due di reclusione, nulla ha statuito in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. invero, come ha avuto modo di affermare questa Corte a Sezioni Unite, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa mancato esercizio dei potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non pu5 dolersi, con ricorso per cessazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019), Rv. 275376 - 01). Nei caso di specie, emerge dall'atto di appello che l'imputato aveva espressamente chiesto !a rideterminazione della pena nel limite dei due anni e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e che a fronte di tale richiesta espressa . la Corte di appello, pur procedendo a rideterminare la pena nella misura di anni due di reclusione, non più impeditiva del riconoscimento del chiesto benefico, nulla ha argomentato al riguardo. 2 Risultando fondato il ricorso si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, poiché, per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod, proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", chi? a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza r. 35490 del 28/05/2009. Rv. 244274); d'altra parte, il ricorso, nel caso di specie,mira unicamente ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato senza mettere minimamente in discussione l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, concentrandosh l'unico motivo addotto sul beneficio della sospensione condizionale della pena (sicché, come si dirà meglio in prosieguo, non s'impone per questa Corte, pur in presenza di effetti anche civili della condanna, un vaglio diverso che possa ripercuotersi sugli effetti penali). Prescrizione che effettivamente si è verificata nel caso in esame: il reato qui contestato e;
.- tenuto è infatti quello di cui all'art. 216 1.f. 2 punito con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei con la conseguenza che, pure a tener conto dei periodi di sospensione per complessivi giorni 214 (segnatamente giorni 60 per rinvio del processo per impedimento dei difensore all'udienza del 27,6.22 e giorni 154 per rinvio da;
10.7.13 al 11.12.13 per adesione della difesa all'astensione dalle udienze proclamata), tale termine è maturato in data 31.5.2023. Permangono le statuizioni civili che non sono state in alcun modo oggetto di impugnazione, avendo il ricorso concluso - sulla base dell'unico rilievo azionato in ricorso, che attinge esclusivamente la mancata considerazione del motivo di appello sulla sospensione condizionale della pena nonanche l'affermazione della responsabilità - chiedendo unicamente la declaratoria della prescrizione del reato. Il ricorso deve intendersi proposto ai soli, suindicati, circoscritti, fini penali non involgenti la responsabilità, con la conseguenza che non trova applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni civili non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, come detto, unicamente per la mancata valutazione di un motivo di appello afferente il beneficio della sospensione condizionale della pena;
sicché, nell'assumere la decisione sulla conseguente causa estintiva, è preclusa a questa Corte di cassazione ogni valutazione sulle statuizioni civili;
ciò perché, in altri termini, come statuito dal comma quarto dell'art. 574 del codice di rito, l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni - solo se dipendente dal capo o punto impugnato (cfr. in particolare, Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Rv. 270322 - 01. che ha affermato, sia pure con riferimento al giudice di appello, ma il principio rimane valido anche per la Cassazione, che "Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è. intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili;
ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le .,,tatuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato". ). Ne deriva / pertanto/Laffermarei che ogni qualvolta vi sia connessione tra affermazione di responsabilità e condanna al risarcimento dei danni,perché questa consegue alla statuizione sulla colpevolezza per un determinato reato che abbia arrecato danni risarcibili ad un soggetto costituito parte civile, la proposizione di motivi sul capo specifico relativo a detta affermazione devolve al giudice necessariamente anche la questione circa il mantenimento o la revoca delle statuizioni civili e in caso di accoglimento del motivo di gravame, obbliga il giudice a disporre la revoca delle suddette statuizioni civili. Tale interpretazione ) inequivocabilmente basata sul testo normativoi è avvalorata da precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui in tema di impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia 7 di condanna penale, essa estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi in base alla orevisione di cui all'articolo 574, comma 4, c.p.p. anche alla pronuncia di condanna al r sa rcì m e nto dei danni. Da tutto quanto argomentato deriva che l'obbligo di pronuncia in relazione alle statuizionì civili, previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. 2 sia per il giudice di appello che per la Corte di cassazione che pronuncino la prescrizione in presenza di condanna anche agli effetti civili, opera - solo - nel momento in cui, appunto, il giudice - sia esso di merito o di legittimità - abbia rigettato i motivi sull'affermazione di responsabilità penale dichiarando la prescrizione. 4 Ed invero, come ha avuto modo di affermare questa Corte in svariate occasioni (cfr. per tutte anche la stessa sentenza della Seconda Sezione n. 39499, sopra indicata), la proposizione, nell'ambito di processo in cui vi sia stata pronuncia di condanna, anche solo generica, anche agli effetti civili, di motivi sulla responsabilità penale - che involgano o meno anche aspetti specifici della responsabilità civile non rilevai atteso il disposto di cui all'art. 574 comma 4 cit. - comporta l'obbligo per il giudice di effettuare, in caso di prescrizione, una valutazione compiuta agli effetti civili (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 14522 del 24/03/2009, Rv. 243343 - 01 che, per quanto qui di interesse, ha affermato che la previsione di cui all'art. 578 - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.). Nel caso in cui i motivi sulla responsabilità penale siano ritenuti infondati, il giudice non potrà che rilevare la prescrizione, ma sarà tenuto - anche in Cassazione - ex art. 578 cod. proc pen. a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (fermo restando quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 182 del 30.7.2021 che, nei dichiarare non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. sollevata sotto i! profilo della violazione della presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione e a livello europeo, ha precisato che pertanto, nell'ipotesi contemplata dall'art. 578 c.p.p., la Corte di appello o la Cassazione, una volta dichiarata l'estinzione dei reato per amnistia o prescrizione, nella prospettiva di decidere sulle istanze di tipo risarcitorio della parte civile, devono limitarsi a compiere un accertamento di natura civilistica, che coinvolge unicamente gli elementi costituitivi dell'illecito civile.). Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed osservato, si deve allora concludere che ove, invece, non siano stati proposti - come nel caso di specie - motivi sulla responsabilità, neppure civile, il giudice non dovrà pronunciarsi sulle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 del codice di rito, che rimarranno quindi automaticamente ferme in mancanza di doglianze sull'affermazione di responsabilità. In ogni caso va osservato che nel caso di specie le statuizioni civili, per le quali vi è stata pronuncia di condanna generica in primo grado, hanno trovato esplicitazione attraverso le conformi ricostruzioni svolte nelle pronunce di primo e secondo grado - non oggetto ol dogiianza nella presente sede - aventi riflessi diretti in punto della affermata responsabilità civile in considerazione della tipologia delle condotte contestate e ravvisate. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di estinzione dell'unico reato ancora residuo di cui all'art. 216 I.f., come contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/11/2023.
r;corso proposto dé3: LO HI UC nato a [...] il [...] -,verso la sentenza dei 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO v"isti gli atti.. ii provvedimento impugnato e il ricorso: udita la relazione svelta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo oc. Gen. conclude pei . l'inammissibilita' udlto il difensore L'avv. PIERMARIO MORRA insiste nell'accoglimento del ricorso. Evidenzia la questione sulla prescrizione Penale Sent. Sez. 5 Num. 6380 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19.12.2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della Pronuncia emessa in primo Grado nei confronti di Lo VE LU, che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di cui agli artt, 216 Lf. (capo A) e 217 1.f. (capo B), ha dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato di cui a capo B l estinto per prescrizione )rideterminando la pena principale e quelle accessorie in anni due, confermando nei resto la sentenza impugnata che aveva/ tra l'altro condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Fallimento Eurogroncla S.r.l. 2.Avverso la suindicata sentenza/ ricorre per cessazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, del codice di rito, mancando del tutto la motivazione con riferimento al beneficio di cui all'art. 163 cod, pen. Il giudice di primo grado aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dell'entità della sanzione in concreto irrogata ostativa a tale riconoscimento;
coi terzo motivo di appello la difesa aveva tuttavia richiesto la rideterminazione della pena con concessione del beneficio in argomento;
tale richiesta veniva ribadita in sede di discussione finale innanzi alla Corte di appello che, pur avendo proceduto a rideterminare la pena finale in anni due di reclusione, nulla ha statuito in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. invero, come ha avuto modo di affermare questa Corte a Sezioni Unite, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa mancato esercizio dei potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non pu5 dolersi, con ricorso per cessazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019), Rv. 275376 - 01). Nei caso di specie, emerge dall'atto di appello che l'imputato aveva espressamente chiesto !a rideterminazione della pena nel limite dei due anni e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e che a fronte di tale richiesta espressa . la Corte di appello, pur procedendo a rideterminare la pena nella misura di anni due di reclusione, non più impeditiva del riconoscimento del chiesto benefico, nulla ha argomentato al riguardo. 2 Risultando fondato il ricorso si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, poiché, per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod, proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", chi? a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza r. 35490 del 28/05/2009. Rv. 244274); d'altra parte, il ricorso, nel caso di specie,mira unicamente ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato senza mettere minimamente in discussione l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, concentrandosh l'unico motivo addotto sul beneficio della sospensione condizionale della pena (sicché, come si dirà meglio in prosieguo, non s'impone per questa Corte, pur in presenza di effetti anche civili della condanna, un vaglio diverso che possa ripercuotersi sugli effetti penali). Prescrizione che effettivamente si è verificata nel caso in esame: il reato qui contestato e;
.- tenuto è infatti quello di cui all'art. 216 1.f. 2 punito con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei con la conseguenza che, pure a tener conto dei periodi di sospensione per complessivi giorni 214 (segnatamente giorni 60 per rinvio del processo per impedimento dei difensore all'udienza del 27,6.22 e giorni 154 per rinvio da;
10.7.13 al 11.12.13 per adesione della difesa all'astensione dalle udienze proclamata), tale termine è maturato in data 31.5.2023. Permangono le statuizioni civili che non sono state in alcun modo oggetto di impugnazione, avendo il ricorso concluso - sulla base dell'unico rilievo azionato in ricorso, che attinge esclusivamente la mancata considerazione del motivo di appello sulla sospensione condizionale della pena nonanche l'affermazione della responsabilità - chiedendo unicamente la declaratoria della prescrizione del reato. Il ricorso deve intendersi proposto ai soli, suindicati, circoscritti, fini penali non involgenti la responsabilità, con la conseguenza che non trova applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni civili non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, come detto, unicamente per la mancata valutazione di un motivo di appello afferente il beneficio della sospensione condizionale della pena;
sicché, nell'assumere la decisione sulla conseguente causa estintiva, è preclusa a questa Corte di cassazione ogni valutazione sulle statuizioni civili;
ciò perché, in altri termini, come statuito dal comma quarto dell'art. 574 del codice di rito, l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni - solo se dipendente dal capo o punto impugnato (cfr. in particolare, Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Rv. 270322 - 01. che ha affermato, sia pure con riferimento al giudice di appello, ma il principio rimane valido anche per la Cassazione, che "Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è. intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili;
ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le .,,tatuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato". ). Ne deriva / pertanto/Laffermarei che ogni qualvolta vi sia connessione tra affermazione di responsabilità e condanna al risarcimento dei danni,perché questa consegue alla statuizione sulla colpevolezza per un determinato reato che abbia arrecato danni risarcibili ad un soggetto costituito parte civile, la proposizione di motivi sul capo specifico relativo a detta affermazione devolve al giudice necessariamente anche la questione circa il mantenimento o la revoca delle statuizioni civili e in caso di accoglimento del motivo di gravame, obbliga il giudice a disporre la revoca delle suddette statuizioni civili. Tale interpretazione ) inequivocabilmente basata sul testo normativoi è avvalorata da precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui in tema di impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia 7 di condanna penale, essa estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi in base alla orevisione di cui all'articolo 574, comma 4, c.p.p. anche alla pronuncia di condanna al r sa rcì m e nto dei danni. Da tutto quanto argomentato deriva che l'obbligo di pronuncia in relazione alle statuizionì civili, previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. 2 sia per il giudice di appello che per la Corte di cassazione che pronuncino la prescrizione in presenza di condanna anche agli effetti civili, opera - solo - nel momento in cui, appunto, il giudice - sia esso di merito o di legittimità - abbia rigettato i motivi sull'affermazione di responsabilità penale dichiarando la prescrizione. 4 Ed invero, come ha avuto modo di affermare questa Corte in svariate occasioni (cfr. per tutte anche la stessa sentenza della Seconda Sezione n. 39499, sopra indicata), la proposizione, nell'ambito di processo in cui vi sia stata pronuncia di condanna, anche solo generica, anche agli effetti civili, di motivi sulla responsabilità penale - che involgano o meno anche aspetti specifici della responsabilità civile non rilevai atteso il disposto di cui all'art. 574 comma 4 cit. - comporta l'obbligo per il giudice di effettuare, in caso di prescrizione, una valutazione compiuta agli effetti civili (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 14522 del 24/03/2009, Rv. 243343 - 01 che, per quanto qui di interesse, ha affermato che la previsione di cui all'art. 578 - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.). Nel caso in cui i motivi sulla responsabilità penale siano ritenuti infondati, il giudice non potrà che rilevare la prescrizione, ma sarà tenuto - anche in Cassazione - ex art. 578 cod. proc pen. a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (fermo restando quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 182 del 30.7.2021 che, nei dichiarare non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. sollevata sotto i! profilo della violazione della presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione e a livello europeo, ha precisato che pertanto, nell'ipotesi contemplata dall'art. 578 c.p.p., la Corte di appello o la Cassazione, una volta dichiarata l'estinzione dei reato per amnistia o prescrizione, nella prospettiva di decidere sulle istanze di tipo risarcitorio della parte civile, devono limitarsi a compiere un accertamento di natura civilistica, che coinvolge unicamente gli elementi costituitivi dell'illecito civile.). Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed osservato, si deve allora concludere che ove, invece, non siano stati proposti - come nel caso di specie - motivi sulla responsabilità, neppure civile, il giudice non dovrà pronunciarsi sulle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 del codice di rito, che rimarranno quindi automaticamente ferme in mancanza di doglianze sull'affermazione di responsabilità. In ogni caso va osservato che nel caso di specie le statuizioni civili, per le quali vi è stata pronuncia di condanna generica in primo grado, hanno trovato esplicitazione attraverso le conformi ricostruzioni svolte nelle pronunce di primo e secondo grado - non oggetto ol dogiianza nella presente sede - aventi riflessi diretti in punto della affermata responsabilità civile in considerazione della tipologia delle condotte contestate e ravvisate. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di estinzione dell'unico reato ancora residuo di cui all'art. 216 I.f., come contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/11/2023.