Articolo 19 della Legge 29 novembre 1984, n. 798
Articolo 18Articolo 20
Versione
4 dicembre 1984
Art. 19.
Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attivita', il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unita' produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, e' determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1984
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