Versione
4 dicembre 1984
4 dicembre 1984
Art. 19.
Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attivita', il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unita' produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, e' determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.
Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attivita', il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unita' produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, e' determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 21/07/1988, n. 859Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. S.N.A.M. […] Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.Leggi di più...
- vetrerie di murano·
- cost. art. 3, 41, 42.·
- legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 19·
- metano·
- misure non superiore al 60% del prezzo nazionale·
- ord. 0859/88·
- questione manifestamente non fondata.·
- prezzi imposti