Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI US IO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 1294/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ), con l'Avv. Calò Manuela, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio ha eletto domicilio,
e da (C.F. ), con l'Avv. Piantanida Daniela, Parte_2 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il figlio, come da accordi alle- gati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale:
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del man- Parte_2
tenimento del figlio nato a [...] il [...] dal loro rapporto sentimenta- Per_1
le; rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori con residenza presso la Persona_2
madre;
2) il padre abbia comunque la possibilità il mercoledì di ogni settimana di andare a prendere il fi- glio alla scuola materna e tenerlo con sé, anche per la cena, riportandolo alla madre per le ore
21.00. Il Sig. possa, inoltre, tener con sé il figlio dalle ore 9.00 alle ore 21.00 il giorno di Pt_2
sabato o la domenica, comunicando la preferenza di giorno alla madre, almeno 3 giorni prima;
3) qualora il sig. dovesse avere impegni imprevisti, di lavoro o di altro genere, che gli im- Pt_2
pediscano di rispettare tali modalità di visita, lo stesso ne darà comunicazione alla signora Pt_1
con un preavviso minimo di due giorni, affinchè la stessa possa organizzarsi diversamente;
4) compatibilmente con le esigenze e le necessità del minore, il padre possa trascorrere con il figlio ad anni alterni, i giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
ad anni alterni ed in concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche, possa tra- Per_2
scorrere con il padre o con la madre, il periodo delle festività Pasquali;
5) relativamente al periodo estivo trascorrerà un periodo di tre settimane anche non conse- Per_1
cutive nei mesi estivi con il padre e due settimane con la madre, periodo che andrà preventivamente concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, sempre fatto salvo diverso accordo;
6) entrambi i genitori sono obbligati a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale Per_1
variazione della abituale dimora e/o residenza;
7) la madre avviserà il padre ogni qualvolta il figlio sarà malato e lo stesso farà il padre se tale circostanza dovesse accadere quando il minore si trova presso di lui;
8) eventuali controversie tra i genitori dovranno essere risolte tra gli stessi senza coinvolgere il fi- glio minore Per_1
9) il Sig. provvederà mensilmente, entro il giorno quindici (15) di ogni mese, Parte_2
a corrispondere, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , la somma di €. Per_1
120,00 (centoventi/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
10) il Sig. provvederà a rimborsare, alla fine di ogni mese, il 50% delle spese straordina- Pt_2 rie, sportive, scolastiche, extrascolastiche, mediche mutuabili e non mutuabili, tutte debitamente giustificate, che si renderanno necessarie per il figlio;
11) i ricorrenti convengono che l'assegno Unico e Universale sarà percepito interamente dalla si- gnora mentre le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie del figlio, saranno effet- Pt_1
tuate al 50% dalle parti;
12) il sig. che si è già allontanato dall'abitazione famigliare, provvederà a trasferire la Pt_2
sua residenza
13) i sigg.ri e danno reciproco consenso al rilascio e al rinno- Parte_1 Parte_2 vo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità) per il figlio minore Per_3
[... ; rilevato che in data 27/03/2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 13/03/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura del figlio Per_3
[... e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida il minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con collo- Persona_4 C.F._3
camento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in ST IO nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito