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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CR EP, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3093/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023834686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6062/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 6.5.2025, Cordova Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 178,20.
Parte ricorrente deduceva la mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto e conseguentemente eccepiva la prescrizione dei debiti tributari in questione.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria, che deduceva che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente lamentava la mancata risposta all'istanza di annullamento in autotutela presentata all'ente impositore prima della proposizione del ricorso. Eccepiva poi la illegittima applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 6 LR n. 56/2023. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame
è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. L'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2021, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza.
Al proposito, quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza), deve osservarsi ulteriormente che, come
è chiaramente indicato nella cartolina postale relativa alla notifica del provvedimento impugnato prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, la cartella di pagamento fu spedita in data 26.8.2024, dunque abbondantemente prima del termine del 31.12.2024. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione.
Orbene, il termine di decadenza è soggetto al principio della scissione degli effetti della notifica, per come afferma graniticamente la giurisprudenza di legittimità, pertanto ai fini del rispetto del suddetto termine la data che rileva è quella in cui l'ente impositore consegnò il provvedimento al soggetto (terzo) incaricato della notifica. Non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie l'atto impugnato fu consegnato al servizio postale ben prima del 31.12.2024, tanto che esso fu spedito il 26.8.2024. A nulla rileva, pertanto, che esso sia stato recapitato in data successiva allo spirare del termine.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Cordova Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CR EP, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3093/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023834686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6062/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 6.5.2025, Cordova Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 178,20.
Parte ricorrente deduceva la mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto e conseguentemente eccepiva la prescrizione dei debiti tributari in questione.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria, che deduceva che la cartella costituisce il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi della disposizione di cui all'art.6 della L.R. n. 56/2023. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente lamentava la mancata risposta all'istanza di annullamento in autotutela presentata all'ente impositore prima della proposizione del ricorso. Eccepiva poi la illegittima applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 6 LR n. 56/2023. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame
è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. L'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2021, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza.
Al proposito, quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza), deve osservarsi ulteriormente che, come
è chiaramente indicato nella cartolina postale relativa alla notifica del provvedimento impugnato prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, la cartella di pagamento fu spedita in data 26.8.2024, dunque abbondantemente prima del termine del 31.12.2024. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione.
Orbene, il termine di decadenza è soggetto al principio della scissione degli effetti della notifica, per come afferma graniticamente la giurisprudenza di legittimità, pertanto ai fini del rispetto del suddetto termine la data che rileva è quella in cui l'ente impositore consegnò il provvedimento al soggetto (terzo) incaricato della notifica. Non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie l'atto impugnato fu consegnato al servizio postale ben prima del 31.12.2024, tanto che esso fu spedito il 26.8.2024. A nulla rileva, pertanto, che esso sia stato recapitato in data successiva allo spirare del termine.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Cordova Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.