TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna SANFRATELLO Presidente dott.ssa Elena SOLLAZZO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1927/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA COSTA Parte_1 C.F._1
LU e dell'avv. TOLDO ALESSANDRA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
ZI elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MARTINI ZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025, con riscrittura del punto n. 3 come da note scritte depositate in data 15/12/2025.
Di seguito, verbale d'udienza del 27/11/2025:
“1) Affidarsi i minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
Nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei CP_1 minori, il diritto di visita del padre sarà come segue:
pagina 1 di 5 due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì);
un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale, comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, precisando che a Natale 2025 i minori staranno con il padre;
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
2) Assegnarsi la casa familiare, sita in Villaverla (VI), via Fermi n. 14, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla signora , che continuerà ad abitarla con la prole. Parte_1
3) Ordinarsi al signor di trasferirsi altrove portando con sé tutti i propri effetti Controparte_1 personali entro il 7/1/2026.
4) Disporsi a carico del signor ed in favore della signora il Controparte_1 Parte_1 versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Spese di lite compensate”.
Note scritte del 15/12/2025:
l'attrice:
“1) Affidarsi i minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
Nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei CP_1 minori, il diritto di visita del padre sarà come segue:
due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì);
un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale, comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, precisando che a Natale 2025 i minori staranno con il padre;
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
2) Assegnarsi la casa familiare, sita in Villaverla (VI), Via Fermi n. 14, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla signora che continuerà ad abitarla con la prole. Parte_1
3) Darsi atto che i signori e hanno raggiunto l'accordo in forza del Parte_1 Controparte_1 quale il signor si trasferirà altrove portando con sé tutti i propri effetti personali Controparte_1 entro il 7/1/2026. pagina 2 di 5 4) Disporsi a carico del signor ed in favore della signora il Controparte_1 Parte_1 versamento, a titolo di contributo per il mantenuimento ordinario della prole, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Spese di lite compensate”. il convenuto:
“A seguito dell'ordinanza di Codesto Tribunale datata 11/12/2025 a firma del Giudice dott.ssa
Francesca Grassi, il patrocinio del convenuto, conferma che le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni così come da note scritte depositate in data 10/12/2025.
Qui di seguito, in ottemperanza alla suddetta richiesta della S.V. Ill.ma, si conferma che le parti hanno altresì raggiunto un accordo e concordato che il sig. si trasferisca altrove portando Controparte_1 con sé tutti i propri effetti personali entro il 7/1/2026. Si precisa che le parti non hanno concordato l'allontanamento del convenuto nè chiesto al Tribunale l'ordine di allontanamento del medesimo.
Si riscrive pertanto il punto n. 3 delle conclusioni:
3) darsi atto che le parti hanno raggiunto l'accordo in forza del quale il sig. si Controparte_1 trasferirà altrove portando con sé tutti i propri effetti personali entro il 7/1/2026”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/4/2025, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con per quasi vent'anni; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1
(in data 1/3/2009) e (in data 7/10/2012); che la relazione sentimentale era però giunta al Per_1 Per_2 termine;
chiedeva al Tribunale di affidare i minori congiuntamente ai genitori con collocamento presso la madre e visite per il padre, oltre ad un assegno di mantenimento per la prole di euro 800,00 mensili complessivamente oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
Con memoria di costituzione depositata in data 27/10/2025, chiedeva l'accoglimento di CP_1 conclusioni diverse da quelle rassegnate ex adverso, chiedeva in particolare l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocamento della prole presso di sé, visite per la madre ed assegno di mantenimento a carico di lei di euro 400,00 complessivamente al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza di comparizione parti del 27/11/2025 esse davano atto di aver raggiunto un accordo che chiedevano al Tribunale di recepire, sicché il Tribunale mutava il rito in consensuale e rimetteva la pagina 3 di 5 causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
A seguito dei chiarimenti chiesti dal Collegio, le parti infine confermavano le conclusioni di cui alla udienza del 27/11/2025, riproposte con note scritte in data 9-10/12/2025, ed infine emendate al punto n.
3 su indicazione del Giudice relatore con note scritte del 15/12/2025.
* * *
Le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento dei figli minori in via condivisa alle parti, con collocamento presso la madre, e visite stabilite per il padre nei tempi e modi di cui all'accordo raggiunto, conformi all'interesse dei minori attesa la loro età.
Sicché neppure vi è motivo per disattendere la richiesta di assegnare la casa familiare sita in Villaverla alla via Fermi n. 14 a , quale genitore comunque convivente con i figli e . Pt_1 Per_1 Per_2
Nulla osta, infine, alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti di euro 400,00 complessivamente al mese (euro 225,00 per figlio), che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche di entrambi i genitori e alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, come in effetti richiesto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di note scritte depositate il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_1 Persona_2 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati qui integralmente richiamati e trascritti:
“1) Affidarsi i minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
Nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei CP_1 minori, il diritto di visita del padre sarà come segue:
due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì);
un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
pagina 4 di 5 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale, comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, precisando che a Natale 2025 i minori staranno con il padre;
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
2) Assegnarsi la casa familiare, sita in Villaverla (VI), Via Fermi n. 14, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla signora che continuerà ad abitarla con la prole. Parte_1
3) Darsi atto che i signori e hanno raggiunto l'accordo in forza del Parte_1 Controparte_1 quale il signor si trasferirà altrove portando con sé tutti i propri effetti personali Controparte_1 entro il 7/1/2026.
4) Disporsi a carico del signor ed in favore della signora il Controparte_1 Parte_1 versamento, a titolo di contributo per il mantenuimento ordinario della prole, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Spese di lite compensate”.
b) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna SANFRATELLO Presidente dott.ssa Elena SOLLAZZO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1927/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA COSTA Parte_1 C.F._1
LU e dell'avv. TOLDO ALESSANDRA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
ZI elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MARTINI ZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 27/11/2025, con riscrittura del punto n. 3 come da note scritte depositate in data 15/12/2025.
Di seguito, verbale d'udienza del 27/11/2025:
“1) Affidarsi i minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
Nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei CP_1 minori, il diritto di visita del padre sarà come segue:
pagina 1 di 5 due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì);
un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale, comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, precisando che a Natale 2025 i minori staranno con il padre;
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
2) Assegnarsi la casa familiare, sita in Villaverla (VI), via Fermi n. 14, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla signora , che continuerà ad abitarla con la prole. Parte_1
3) Ordinarsi al signor di trasferirsi altrove portando con sé tutti i propri effetti Controparte_1 personali entro il 7/1/2026.
4) Disporsi a carico del signor ed in favore della signora il Controparte_1 Parte_1 versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Spese di lite compensate”.
Note scritte del 15/12/2025:
l'attrice:
“1) Affidarsi i minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
Nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei CP_1 minori, il diritto di visita del padre sarà come segue:
due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì);
un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale, comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, precisando che a Natale 2025 i minori staranno con il padre;
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
2) Assegnarsi la casa familiare, sita in Villaverla (VI), Via Fermi n. 14, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla signora che continuerà ad abitarla con la prole. Parte_1
3) Darsi atto che i signori e hanno raggiunto l'accordo in forza del Parte_1 Controparte_1 quale il signor si trasferirà altrove portando con sé tutti i propri effetti personali Controparte_1 entro il 7/1/2026. pagina 2 di 5 4) Disporsi a carico del signor ed in favore della signora il Controparte_1 Parte_1 versamento, a titolo di contributo per il mantenuimento ordinario della prole, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Spese di lite compensate”. il convenuto:
“A seguito dell'ordinanza di Codesto Tribunale datata 11/12/2025 a firma del Giudice dott.ssa
Francesca Grassi, il patrocinio del convenuto, conferma che le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni così come da note scritte depositate in data 10/12/2025.
Qui di seguito, in ottemperanza alla suddetta richiesta della S.V. Ill.ma, si conferma che le parti hanno altresì raggiunto un accordo e concordato che il sig. si trasferisca altrove portando Controparte_1 con sé tutti i propri effetti personali entro il 7/1/2026. Si precisa che le parti non hanno concordato l'allontanamento del convenuto nè chiesto al Tribunale l'ordine di allontanamento del medesimo.
Si riscrive pertanto il punto n. 3 delle conclusioni:
3) darsi atto che le parti hanno raggiunto l'accordo in forza del quale il sig. si Controparte_1 trasferirà altrove portando con sé tutti i propri effetti personali entro il 7/1/2026”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/4/2025, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con per quasi vent'anni; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1
(in data 1/3/2009) e (in data 7/10/2012); che la relazione sentimentale era però giunta al Per_1 Per_2 termine;
chiedeva al Tribunale di affidare i minori congiuntamente ai genitori con collocamento presso la madre e visite per il padre, oltre ad un assegno di mantenimento per la prole di euro 800,00 mensili complessivamente oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
Con memoria di costituzione depositata in data 27/10/2025, chiedeva l'accoglimento di CP_1 conclusioni diverse da quelle rassegnate ex adverso, chiedeva in particolare l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocamento della prole presso di sé, visite per la madre ed assegno di mantenimento a carico di lei di euro 400,00 complessivamente al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza di comparizione parti del 27/11/2025 esse davano atto di aver raggiunto un accordo che chiedevano al Tribunale di recepire, sicché il Tribunale mutava il rito in consensuale e rimetteva la pagina 3 di 5 causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
A seguito dei chiarimenti chiesti dal Collegio, le parti infine confermavano le conclusioni di cui alla udienza del 27/11/2025, riproposte con note scritte in data 9-10/12/2025, ed infine emendate al punto n.
3 su indicazione del Giudice relatore con note scritte del 15/12/2025.
* * *
Le conclusioni formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento dei figli minori in via condivisa alle parti, con collocamento presso la madre, e visite stabilite per il padre nei tempi e modi di cui all'accordo raggiunto, conformi all'interesse dei minori attesa la loro età.
Sicché neppure vi è motivo per disattendere la richiesta di assegnare la casa familiare sita in Villaverla alla via Fermi n. 14 a , quale genitore comunque convivente con i figli e . Pt_1 Per_1 Per_2
Nulla osta, infine, alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti di euro 400,00 complessivamente al mese (euro 225,00 per figlio), che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche di entrambi i genitori e alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, come in effetti richiesto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di note scritte depositate il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_1 Persona_2 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati qui integralmente richiamati e trascritti:
“1) Affidarsi i minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
Nel rispetto degli impegni lavorativi del signor e degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei CP_1 minori, il diritto di visita del padre sarà come segue:
due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì);
un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
pagina 4 di 5 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
5 giorni durante le vacanze di Natale, comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, precisando che a Natale 2025 i minori staranno con il padre;
3 giorni durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
2) Assegnarsi la casa familiare, sita in Villaverla (VI), Via Fermi n. 14, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla signora che continuerà ad abitarla con la prole. Parte_1
3) Darsi atto che i signori e hanno raggiunto l'accordo in forza del Parte_1 Controparte_1 quale il signor si trasferirà altrove portando con sé tutti i propri effetti personali Controparte_1 entro il 7/1/2026.
4) Disporsi a carico del signor ed in favore della signora il Controparte_1 Parte_1 versamento, a titolo di contributo per il mantenuimento ordinario della prole, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5) Spese di lite compensate”.
b) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 5 di 5