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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2437 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 28 novembre 2025, avente ad oggetto
“separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Cimarosa, 84 presso lo studio dell'avv. Umberto Alberti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla via CP_1 C.F._2
Santa Maria della Purità, 65 presso lo studio dell'avv. Roberta Iaccarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pag. 1 V.G. n. 2437/2024
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e -51 c.p.c. depositato l'11 giugno 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli l'1 ottobre 2004, in regime di separazione dei beni, dal quale è nata una figlia - (nata a [...] il [...])- chiedevano Per_1 pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.
898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 7 novembre 2024 i ricorrenti comparivano personalmente in udienza, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 572/2024 dell'11 novembre 2024, il Collegio pronunciava la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza del 19 giugno 2025.
In tale udienza i procuratori chiedevano un rinvio non avendo intenzione di divorziare.
Alla successiva udienza fissata per il 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 572/2024 del Tribunale di Napoli Nord - passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in pag. 2 V.G. n. 2437/2024
cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli l' 1 ottobre 2004 tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n. 54, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il giudice estensore Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente Dott.ssa Anna Scognamiglio
pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2437 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 28 novembre 2025, avente ad oggetto
“separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Cimarosa, 84 presso lo studio dell'avv. Umberto Alberti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla via CP_1 C.F._2
Santa Maria della Purità, 65 presso lo studio dell'avv. Roberta Iaccarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
pag. 1 V.G. n. 2437/2024
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e -51 c.p.c. depositato l'11 giugno 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli l'1 ottobre 2004, in regime di separazione dei beni, dal quale è nata una figlia - (nata a [...] il [...])- chiedevano Per_1 pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l.
898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 7 novembre 2024 i ricorrenti comparivano personalmente in udienza, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 572/2024 dell'11 novembre 2024, il Collegio pronunciava la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza del 19 giugno 2025.
In tale udienza i procuratori chiedevano un rinvio non avendo intenzione di divorziare.
Alla successiva udienza fissata per il 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 572/2024 del Tribunale di Napoli Nord - passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in pag. 2 V.G. n. 2437/2024
cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli l' 1 ottobre 2004 tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n. 54, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il giudice estensore Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente Dott.ssa Anna Scognamiglio
pag. 3