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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Quarta Sezione Civile - Procedure Concorsuali in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 310-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso da
OM NI TO, nato a [...] il [...] (c.f.:
[...]), e LA GR RO AN, nata a [...] il
26.8.1966 (c.f.: [...]), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore ME (pec.: salvatoreromeo@pecavvpa.it) ricorrenti
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66
e ss. C.C.I.I. depositata in data 18-19 novembre 2024 da ME TO TO e
La TT SA AN;
visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data
20 novembre 2024; letta la relazione del Professionista designato dall' O.C.C. Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, Dott.ssa Alessandra Carta, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 C.C.I.I.; letto il deposito integrativo dei ricorrenti del 19 novembre 2024; e la successiva integrazione, richiesta dall'Ufficio del 6 dicembre 2024; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
rilevato che, con decreto dell'11 dicembre 2024, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di O.C.C., sul sito www.tribunale.palermo.it;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
letta la successiva relazione ex art 70 comma 6 con cui il nominato Gestore ha rappresentato di avere ricevuto “in data 16/12/2024 ha ricevuto a mezzo Pec, che si deposita in allegato…, da Agenzia delle Entrate Riscossione, precisazione del debito iscritto a ruolo dei sigg.ri ME TO TO e La TT SA AN;
in data 16/12/2024 ha ricevuto a mezzo Pec, da Agenzia delle Entrate Riscossione, copia per conoscenza della richiesta di espressione delle osservazioni ex art. 70 comma 3 C.C.I.I., indirizzata agli Enti
Impositori, che si deposita in allegato;
in data 07/01/2025 ha ricevuto a mezzo Pec ….. da
Compass Banca SpA, precisazione del debito per contratto di Factoring n.929466”; ritenute condivisibili le valutazioni espresse dal Gestore che, quanto alla precisazione del credito da parte di Agenzia dell'Entrate e Riscossione, si è così espresso: “il maggiore credito riportato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non è dovuto
a nuovi debiti emersi, bensì ad un ricalcolo di interessi e oneri per effetto del decorso del tempo
e all'iscrizione a ruolo di un tributo già individuato in capo all'Ente impositore” e quanto alla precisazione del creditore da parte di Compass Banca SpA, ha precisato che “….. il sig. ME, ………….., ha continuato in parte ad onorare i propri impegni, è stato parzialmente rimborsato e presenta un saldo aggiornato pari a Euro 208,36”; rilevato che nessuno altro creditore ha formulato osservazioni;
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viste le comunicazioni effettuate ai creditori depositate in data 13 febbraio 2025, su sollecitazione dell'Ufficio; osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di € 91.612,24, di cui € 11.856,00 per spese della procedura;
rilevato che la proposta prevede un preammortamento di 7 mesi destinato al pagamento dei debiti nei confronti dell'O.C.C. con una rata pari ad € 836,57 e che successivamente verrà avviato il pagamento nei confronti del ceto creditorio per i successivi 65 mesi con rata pari a € 805,03; rilevato che si prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati nella misura del
100% e il soddisfacimento dei debiti chirografari nella misura del 30%;
considerato che la rata mensile prevista dal piano, pari ad di € 836,57 per i primi 7 mesi e la rata di € 805,03 per i successivi 65 mesi, risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'O.C.C. dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e
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correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I.;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da OM
NI TO e LA GR RO AN;
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di O.C.C., dott.ssa Alessandra Carta, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a OM NI TO e LA GR RO AN, la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o
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debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di O.C.C., dott.ssa Alessandra Carta.
Palermo, 21 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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