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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/12/2024, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 560/2020 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 560/2020 R.G. promossa da
1) (C.F.: ), nato in [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...];
2) (C.F.: , nato in [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...];
3) (C.F.: ), nato in [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_3 residente in [...];
4) (C.F.: ) nato in [...] il [...] e Parte_4 CodiceFiscale_4 residente in [...];
5) (C.F.: ) nato in [...] il [...] e Parte_5 CodiceFiscale_5 residente in [...]1;
6) (C.F.: , nato in [...] il Parte_6 CodiceFiscale_6
01.01.1976 e residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Cassibba;
RICORRENTI
pagina 1 di 15 contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Carapelle Controparte_2
(FG), via Gramsci n. 14/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Grandi;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in personale del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Maranello (MO), via CP_4
Tazio Nuvolari n. 28/40, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Righi;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Lezzi,
Giuseppe Basile e Isabella Patrizia Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: appalto – solidarietà committente ex art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 e art. 1676 cod. civ. - inquadramento superiore – straordinario - differenze retributive
CONCLUSIONI
Il procuratore dei ricorrenti conclude come da note autorizzate del 29.11.2023: “IN VIA
PRINCIPALE
1 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di ricorrenti ai trattamenti contributivi, economici e normativi previsti per un operaio - inquadrato nel livello C1 del CCNL CARTA CARTONE
INDUSTRIA o al diverso livello che risulterà' in corso di causa a decorrere dalla data di assunzione con la società e sino al licenziamento e/o il Controparte_6 diritto dei ricorrenti ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente al medesimo settore di attività ex artt. 2094, 2099 cc e 36 costituzione per il medesimo periodo;
nonché
2 - ACCERTARE E DICHIARARE che i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per n 12 ore al giorno e conseguentemente pagina 2 di 15 3 - DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE le società convenute IN VIA SOLIDALE E/ O
ALTERNATIVA, ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e6 art. 1676 c.c., anche con gli altri eventuali appaltatori/subappaltatori, così come verranno individuati nel corso del giudizio e previa autorizzazione all'integrazione del contradditorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento in favore dei ricorrenti dei contributi previdenziali, e al pagamento in loro favore delle differenze retributive dovute per l'attività lavorativa prestata nei periodi sopra specificati e per i titoli di cui al ricorso nella seguente misura:
- per la posizione del sig. CF euro 58434,24 Parte_1 C.F._7 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 22765,12, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF euro 62447,30 Parte_2 C.F._8 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 22646,80, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF - euro Parte_3 C.F._9
33618,39 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 9151,15, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_4 C.F._10
55423,28 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 17720,08, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_5 C.F._11
47895,13 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 17511,20, o pagina 3 di 15 nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF di euro Parte_6 C.F._12
45099,37 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 12223,35, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
4 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti ai trattamenti contributivi, economici e normativi previsti per un operaio - inquadrato nella categoria 4 del CCNL
METALMECCANICA COOPERATIVA o al diverso livello che risulterà' in corso di causa a decorrere dalla data di assunzione con la società e sino Controparte_6 al licenziamento nonché
5 - ACCERTARE E DICHIARARE che i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per n 12 ore al giorno e conseguentemente
6 - DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE le società convenute IN VIA SOLIDALE E/ O
ALTERNATIVA, ex art.29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c., anche con gli altri eventuali appaltatori/subappaltatori, così come verranno individuati nel corso del giudizio e previa autorizzazione all'integrazione del contradditorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento in favore dei ricorrenti dei contributi previdenziali, e al pagamento in loro favore delle differenze retributive dovute per l'attività lavorativa prestata nei periodi sopra specificati e per i titoli di cui al ricorso nella seguente misura
- per la posizione del sig. CF di euro 48663,46 Parte_1 C.F._7 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 15289,51, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF di euro 53042,38 Parte_2 C.F._8 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 15511,99, o nella pagina 4 di 15 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro 4 Parte_3 C.F._9 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 7554,85, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_4 C.F._10
47663,09 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 12040,20 , o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_5 C.F._11
40394,74 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 11832,97, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF di euro Parte_6 C.F._12
43239,29 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 12371,86, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il procuratore di conclude come da note autorizzate del Controparte_6
29.11.2023: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, oltretutto, non provato.
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali e accessori di legge Con osservanza.”
pagina 5 di 15 Il procuratore di conclude come da note autorizzate del 29.11.2023: Controparte_3
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE respingersi il ricorso e le domande tutte svolte dai ricorrenti in quanto inammissibili e infondate in fatto e diritto per le ragioni indicate in narrativa;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande accertarsi e dichiararsi il diritto della Controparte_3 ad essere manlevata e tenuta indenne dal (CF ), in Controparte_7 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sedente in Castelmaggiore (BO) alla via Di Vittorio 7 e per l'effetto condannarsi il (CF , in Controparte_7 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sedente in Castelmaggiore (BO) alla via Di Vittorio 7 a manlevare e tenere indenne per tutta la Controparte_3 somma che questa verrà condannata a pagare ai ricorrenti, nella misura che verrà accertata e meglio vista in corso di causa o in subordine ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi di lite verso tutte le parti.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 19.03.2024: “nel merito CP_8
- qualora vengano accertati e dichiarati i diritti dei signori ricorrenti nei termini contestati nei confronti delle società convenute e come richiesti nelle conclusioni, dichiarare e condannare i convenuti, nella parte ritenuta da ciascuno di essi dovuta, alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale maturata ex lege dalla data di notifica del ricorso all'ente il 10/1/2024, oltre agli accessori maturandi.
Con vittoria di spese a carico della parte soccombente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 24.06.2020, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio e per Controparte_6 Controparte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via principale:
- accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrati come operai di livello C1 del CCNL
Carta AR TR (o il diverso livello ritenuto di giustizia), dalla data di assunzione e sino al licenziamento, e, per l'effetto, riconoscersi i corrispondenti trattamenti pagina 6 di 15 contributivi, economici e normativi previsti dal citato CCNL (oppure i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente al medesimo settore di attività ex artt. 2094 e 2099 cod. civ. e 36 Cost.);
- accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per dodici ore al giorno;
- condannarsi le convenute, in via solidale e/o alternativa, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003
e art. 1676 cod. civ., a versare le relative differenze retributive, oltre ai contributi previdenziali, ammontanti: quanto a ad €. 58.434,24 (considerando un Parte_1 orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 22.765,12; quanto a ad €. 62.447,30 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) Parte_2
o la minor somma di €. 22.646,80; quanto a ad €. 33.618,39 Parte_3
(considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €.
9.151,15; quanto a ad €. 55.423,28 (considerando un orario di lavoro Parte_4 di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 17.720,08; quanto a ad Parte_5
€. 47.895,13 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 17.511,20; quanto a ad €. 45.099,37 (considerando un Parte_6
orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 12.223,35.
b) in via subordinata:
- accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrati come operai di 4° categoria del CCNL
Aziende OP IC (o il diverso livello ritenuto di giustizia), dalla data di assunzione e sino al licenziamento, e, per l'effetto, riconoscersi i corrispondenti trattamenti contributivi, economici e normativi previsti dal citato CCNL;
- accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per dodici ore al giorno;
- condannarsi le convenute, in via solidale e/o alternativa, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003
e art. 1676 cod. civ., a versare le relative differenze retributive, oltre ai contributi previdenziali, ammontanti: quanto a ad €. 48.663,46 (considerando un Parte_1
orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 15.289,51; quanto a ad €. 53.042,38 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) Parte_2
o la minor somma di €. 15.511,99; quanto a ad €. 30.975,36 Parte_3
pagina 7 di 15 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €.
7.554,85; quanto a ad €. 47.663,09 (considerando un orario di lavoro Parte_4 di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 12.040,20; quanto a ad Parte_5
€. 40.394,74 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 11.832,97; quanto a ad €. 43.239,29 (considerando un Parte_6 orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 12.371,86.
2. (in prosieguo o appaltatrice), Controparte_6 CP_6
tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava le domande attoree in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
3. (in prosieguo Ondulati o committente) si costituiva nei Controparte_3 termini di cui all'art. 416 c.p.c.; essa eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione ex art. 1676 cod. civ. e delle domande volte ad ottenere il diverso e superiore inquadramento contrattuale, nonché il pagamento delle ore di straordinario. La convenuta, inoltre, chiedeva di essere autorizzata, ai sensi degli artt. 106 e 420, comma
9, c.p.c., a chiamare in causa il . Controparte_7
4. L' si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente CP_8 chiedeva condannarsi “i convenuti, nella parte ritenuta da ciascuno di essi dovuta, alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato le conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione contributivo- previdenziale del ricorrente”, nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma
9, L. n. 335/1995.
5. Con sentenza n. 671/2024, pronunciata in data 10.07.2024 (cui si rinvia integralmente per la descrizione del thema decidendum nonché degli adempimenti processuali compiuti), venivano rigettate le domande formulate da Parte_1 Pt_2
e e, in accoglimento della domanda subordinata, veniva accertato
[...] Parte_5 il diritto dei ricorrenti , e ad Parte_3 Parte_4 Parte_6
essere inquadrati nel 3° livello del CCNL Aziende OP IC, dalla data di assunzione da parte di e sino alla data del Controparte_6 licenziamento (giugno 2018). Quindi il giudizio proseguiva per la quantificazione dei trattamenti contributivi, economici e normativi spettanti a tali lavoratori. pagina 8 di 15 A tal fine, veniva disposta CTU contabile con ordinanza ex art. 279, comma 3, c.p.c. del
10.09.2024.
6. Sul merito
6.1. Come già indicato, tenuto conto anche degli accertamenti compiuti nella sentenza parziale e non definitiva n. 671/2024, il processo è proseguito per la quantificazione esatta dei crediti di natura retributiva e previdenziale maturati dai ricorrenti. Sul punto, all'esito di un approfondito e condivisibile iter logico giuridico (in alcun punto contestato dalle odierne parti contendenti), il CTU ha permesso di apprezzare come (cfr. pagg. 3 – 7):
- il Sig. abbia maturato nel periodo 01.01.2016 – 30.06.2018: a) al Parte_3 lordo fiscale e netto previdenziale, differenze retributive per un controvalore in sorte capitale pari a €. 5.148,91 (di cui €. 291,60 a titolo di T.F.R.); b) una contribuzione previdenziale pari a €. 2.081,18;
- il Sig. abbia maturato nel periodo 22.06.2015 – 30.06.2018: a) al Parte_4 lordo fiscale e netto previdenziale, differenze retributive per un controvalore in sorte capitale pari a €. 8.154,90 (di cui €. 571,00 a titolo di T.F.R.); b) una contribuzione previdenziale pari a €. 3.257,55;
- il Sig. abbia maturato nel periodo 22.01.2015 – 30.06.2018: a) Parte_6
al lordo fiscale e netto previdenziale, differenze retributive per un controvalore in sorte capitale pari a €. 7.822,51 (di cui €. 549,81 a titolo di T.F.R.); b) una contribuzione previdenziale pari a €. 3.124,42.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive e prive di vizi logici. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del C.T.U., considerato altresì che le risultanze peritali non sono state contestate dai CC.TT.PP. e dai difensori delle parti.
6.2. Ciò posto, s'impongono le seguenti precisazioni.
Con riferimento all'obbligazione pecuniaria di natura retributiva deve ribadirsi il principio di diritto per cui il calcolo delle differenze retributive maturate dal prestatore di lavoro subordinato deve essere compiuto al lordo delle ritenute fiscali: «L'accertamento e la pagina 9 di 15 liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite» (Cass.,
13.9.2013, n. 21010).
, nella veste di datore di lavoro, deve essere Controparte_1 condannata alla corresponsione a favore di ciascun ricorrente delle somme testé indicate
(retribuzione e TFR), oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
Sempre con riferimento a tali voci di credito, parte ricorrente ha altresì invocato la responsabilità solidale ex art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 della società Controparte_3
In esegesi di detta disposizione, la S.C. ha innanzitutto precisato come: «La
[...] responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto. Tale solidarietà si estende solo ai crediti maturati durante il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, esonerando il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti di ciascuna società appaltatrice. Scopo della norma è garantire il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, incentivando la selezione di imprenditori affidabili e evitando che i lavoratori siano penalizzati dai meccanismi di decentramento contrattuale» (Cass., 15.10.2024, n. 26760). Richiamando proprio la ratio della disposizione ora in esame e la necessità di scongiurare per i lavoratori il rischio di inadempimento dell'appaltatore alla propria obbligazione retributiva, la S.C. ha poi chiarito l'operatività di tale meccanismo di solidarietà in tutte le ipotesi di appalto e sub- appalto (Cass., 20.6.2018, n. 16259). La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato l'ambito di estensione oggettiva di tale forma di responsabilità solidale: «Con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro "coperti" dalla garanzia della solidarietà questa Corte ritiene di dare continuità a precedenti pronunzie con le quali è stato puntualizzato che essa concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, delle pagina 10 di 15 somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass.
31768/2018 cit., Cass. 19/05/2016 n. 10354). Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà sia al credito per tfr che al credito relativo alle mensilità aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n. 2427; Cass. 31768/2018 cit.)». La locuzione
"trattamenti retributivi" “deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno" (ex multis Cass. n. 28517/2019). In aderenza ai più recenti approdi giurisprudenziali, devono escludersi dal perimetro di applicazione della solidarietà passiva della committente le indennità per ferie, ex festività e permessi non goduti, non rientrando tali voci nella locuzione normativa “trattamenti retributivi” (cfr.
Cass. n. 5247/2002 1 e Cass. n. 10354/2016 2).
Ciò posto e venendo al caso di specie, non può dubitarsi dell'esistenza di una responsabilità solidale in capo alla società quale committente Controparte_3
di quell'originario contratto di appalto che, a seguito di un successivo e derivato contratto di sub-appalto, ha visto i ricorrenti operare nei propri ambienti aziendali per tutto il periodo per cui è causa. Responsabilità solidale che, per quanto evidenziato, deve 1 “In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l' indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707).” 2 “In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. (Nella specie, la S.C., con riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ha cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella retribuzione le somme per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ritenendo, viceversa, rientrarvi gli importi ROL per riduzione orario di lavoro).” pagina 11 di 15 essere contingentata alle già individuate voci di natura esclusivamente retributiva, ivi compreso il TFR. Ne consegue la condanna di parte resistente Controparte_3 al pagamento a favore dei ricorrenti, in solido con la cooperativa resistente, delle differenze di natura esclusivamente retributiva maturate da costoro nei periodi indicati, così come quantificate nei conteggi allegati alla CTU (cfr. allegati 3,4,5). L'esclusione delle voci non retributive (ferie, ex festività e permessi non goduti) scaturisce dall'applicazione del precetto legislativo, che circoscrive la solidarietà ai cd. “trattamenti retributivi”, e dunque l'accertamento giudiziale resta disancorato da eventuali eccezioni di parte.
Spettano gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
6.3. Con riferimento invece alla distinta obbligazione pecuniaria di natura previdenziale, il CTU ha accertato come i ricorrenti abbiano maturato i seguenti crediti:
€. 2.081,18; €. 3.257,55; €. Parte_3 Parte_4 Parte_6
3.124,42.
Contrariamente a quanto ipotizzato sia dall' che dal CTU, deve escludersi l'avvenuto CP_8 decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale. In materia di obbligo contributivo, per l'ipotesi di domanda giudiziale del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, la S.C. ha stabilito che tale fattispecie configuri una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente (v.
Cass., 19.8.2020, n. 17320). Onde l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto stabilito da Cass., SS. UU., 22.4.2010, n. 9523: «Nel caso di litisconsorzio necessario,
l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse».
Ebbene, avendo parte ricorrente depositato il ricorso in data 24.06.2020 e decorrendo da tale data il termine a ritroso di durata quinquennale entro cui può essere assolta l'obbligazione contributiva di natura previdenziale, deve ritenersi infondata dell'eccezione di prescrizione formulata dall' in sede di costituzione in giudizio. CP_8
pagina 12 di 15 Parte resistente , nella veste di datore di lavoro, Controparte_9 deve essere condannata alla corresponsione a favore di dei suddetti importi, oltre CP_8 interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso fino al saldo effettivo.
Parimenti, in solido con la cooperativa, deve essere condannata Controparte_3 alla corresponsione a favore dell' della contribuzione previdenziale maturata dai CP_8 ricorrenti, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso fino al saldo effettivo. Si osserva che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di CP_3
all'udienza di discussione, la committente è obbligata in solido anche per la contribuzione previdenziale applicata sui trattamenti retributivi, giusta la chiara e univoca lettera del cit. art. 29, comma 2. 3 Tanto più che per pacifica giurisprudenza,
“l'obbligazione contributiva - derivante dalla legge e facente capo al - va tenuta CP_8 distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale contributivo, così da potersi affermare che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale” (Cass. n. 27382/2019), di talché "il termine di due anni previsto dal
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione" (Cass. n. 18004/2019; n.
22110/2019; n. 26459/2019; Cass. n. 28694/2020; Cass. n. 470/2021; Cass. n.
14700/2021; Cass. n. 30602/2021; Cass. n. 37985/2021; Cass. n. 18562/2022, Cass. nn. 28786, 28795, 28809, 28818, 28823 e 28836 del 2023).
7. Sulle spese di lite
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla 3 “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.” pagina 13 di 15 soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22381/2009, Cass. 901/2012, Cass.
n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
Il rigetto della domanda principale giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%, tra i ricorrenti e le resistenti. La restante quota del 50% deve essere posta a carico delle resistenti in forza del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022. Lo scaglione di riferimento è quello da €. 26.000,01 a €. 52.000,00, atteso che il valore della controversia deve essere determinato in base al criterio del decisum, nella specie €.
29.589,47 (criterio del decisum, v. Cass., 30.11.2022, n. 35195; v. anche Cass.
8449/2023; Cass., 26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
7.2. Le due società resistenti sono altresì condannate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da , in base al tipo e valore della controversia, CP_8 degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM n.
147/2022.
7.3. Le spese della CTU contabile vanno poste integralmente a carico delle società resistenti, in solido tra loro, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna Controparte_6
a corrispondere a la somma di €. 5.148,91, a
[...] Parte_3 Pt_4
pagina 14 di 15 la somma di €. 8.154,90 e a la somma di €. 7.822,51, oltre Pt_4 Parte_6 interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
2) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, limitatamente alle sole voci retributive e T.F.R. (come riportate nei conteggi allegati alla CTU), condanna
[...] in solido con la cooperativa resistente, alla corresponsione delle Controparte_3 differenze retributive maturate dai ricorrenti, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
3) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna Controparte_6 in solido con , alla corresponsione a favore di
[...] Controparte_3 CP_8 della contribuzione previdenziale maturata dai ricorrenti, in misura pari a €. 2.081,18 quanto a , €. 3.257,55 quanto a e €. 3.124,42 quanto Parte_3 Parte_4
a , oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso fino Parte_6 al saldo effettivo;
4) Condanna e ,, in solido tra loro, Controparte_6 Controparte_3 alla refusione a favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di €. 4.000,00 - già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) Condanna e , in solido tra loro, Controparte_6 Controparte_3 alla refusione a favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.000,00, CP_8 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
6) Pone le spese della CTU contabile definitivamente a carico di Controparte_6
di , in solido tra loro;
[...] Controparte_3
7) Riserva termine giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Modena, 12 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 560/2020 R.G. promossa da
1) (C.F.: ), nato in [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...];
2) (C.F.: , nato in [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...];
3) (C.F.: ), nato in [...] il [...] e Parte_3 CodiceFiscale_3 residente in [...];
4) (C.F.: ) nato in [...] il [...] e Parte_4 CodiceFiscale_4 residente in [...];
5) (C.F.: ) nato in [...] il [...] e Parte_5 CodiceFiscale_5 residente in [...]1;
6) (C.F.: , nato in [...] il Parte_6 CodiceFiscale_6
01.01.1976 e residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Cassibba;
RICORRENTI
pagina 1 di 15 contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Carapelle Controparte_2
(FG), via Gramsci n. 14/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Grandi;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in personale del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Maranello (MO), via CP_4
Tazio Nuvolari n. 28/40, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Righi;
RESISTENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_5 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Lezzi,
Giuseppe Basile e Isabella Patrizia Basile;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: appalto – solidarietà committente ex art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 e art. 1676 cod. civ. - inquadramento superiore – straordinario - differenze retributive
CONCLUSIONI
Il procuratore dei ricorrenti conclude come da note autorizzate del 29.11.2023: “IN VIA
PRINCIPALE
1 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di ricorrenti ai trattamenti contributivi, economici e normativi previsti per un operaio - inquadrato nel livello C1 del CCNL CARTA CARTONE
INDUSTRIA o al diverso livello che risulterà' in corso di causa a decorrere dalla data di assunzione con la società e sino al licenziamento e/o il Controparte_6 diritto dei ricorrenti ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente al medesimo settore di attività ex artt. 2094, 2099 cc e 36 costituzione per il medesimo periodo;
nonché
2 - ACCERTARE E DICHIARARE che i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per n 12 ore al giorno e conseguentemente pagina 2 di 15 3 - DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE le società convenute IN VIA SOLIDALE E/ O
ALTERNATIVA, ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e6 art. 1676 c.c., anche con gli altri eventuali appaltatori/subappaltatori, così come verranno individuati nel corso del giudizio e previa autorizzazione all'integrazione del contradditorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento in favore dei ricorrenti dei contributi previdenziali, e al pagamento in loro favore delle differenze retributive dovute per l'attività lavorativa prestata nei periodi sopra specificati e per i titoli di cui al ricorso nella seguente misura:
- per la posizione del sig. CF euro 58434,24 Parte_1 C.F._7 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 22765,12, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF euro 62447,30 Parte_2 C.F._8 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 22646,80, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF - euro Parte_3 C.F._9
33618,39 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 9151,15, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_4 C.F._10
55423,28 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 17720,08, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_5 C.F._11
47895,13 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 17511,20, o pagina 3 di 15 nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF di euro Parte_6 C.F._12
45099,37 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 12223,35, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
4 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti ai trattamenti contributivi, economici e normativi previsti per un operaio - inquadrato nella categoria 4 del CCNL
METALMECCANICA COOPERATIVA o al diverso livello che risulterà' in corso di causa a decorrere dalla data di assunzione con la società e sino Controparte_6 al licenziamento nonché
5 - ACCERTARE E DICHIARARE che i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per n 12 ore al giorno e conseguentemente
6 - DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE le società convenute IN VIA SOLIDALE E/ O
ALTERNATIVA, ex art.29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c., anche con gli altri eventuali appaltatori/subappaltatori, così come verranno individuati nel corso del giudizio e previa autorizzazione all'integrazione del contradditorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento in favore dei ricorrenti dei contributi previdenziali, e al pagamento in loro favore delle differenze retributive dovute per l'attività lavorativa prestata nei periodi sopra specificati e per i titoli di cui al ricorso nella seguente misura
- per la posizione del sig. CF di euro 48663,46 Parte_1 C.F._7 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 15289,51, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF di euro 53042,38 Parte_2 C.F._8 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 15511,99, o nella pagina 4 di 15 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro 4 Parte_3 C.F._9 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 7554,85, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_4 C.F._10
47663,09 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 12040,20 , o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
- per la posizione del sig. - CF di euro Parte_5 C.F._11
40394,74 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 11832,97, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
- per la posizione del sig. CF di euro Parte_6 C.F._12
43239,29 considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno, In subordine, considerando l'orario di lavoro dichiarato dalla società, nella misura di euro 12371,86, o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, previa eventuale CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo,
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il procuratore di conclude come da note autorizzate del Controparte_6
29.11.2023: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, oltretutto, non provato.
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali e accessori di legge Con osservanza.”
pagina 5 di 15 Il procuratore di conclude come da note autorizzate del 29.11.2023: Controparte_3
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE respingersi il ricorso e le domande tutte svolte dai ricorrenti in quanto inammissibili e infondate in fatto e diritto per le ragioni indicate in narrativa;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande accertarsi e dichiararsi il diritto della Controparte_3 ad essere manlevata e tenuta indenne dal (CF ), in Controparte_7 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sedente in Castelmaggiore (BO) alla via Di Vittorio 7 e per l'effetto condannarsi il (CF , in Controparte_7 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, sedente in Castelmaggiore (BO) alla via Di Vittorio 7 a manlevare e tenere indenne per tutta la Controparte_3 somma che questa verrà condannata a pagare ai ricorrenti, nella misura che verrà accertata e meglio vista in corso di causa o in subordine ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi di lite verso tutte le parti.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 19.03.2024: “nel merito CP_8
- qualora vengano accertati e dichiarati i diritti dei signori ricorrenti nei termini contestati nei confronti delle società convenute e come richiesti nelle conclusioni, dichiarare e condannare i convenuti, nella parte ritenuta da ciascuno di essi dovuta, alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale maturata ex lege dalla data di notifica del ricorso all'ente il 10/1/2024, oltre agli accessori maturandi.
Con vittoria di spese a carico della parte soccombente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 24.06.2020, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio e per Controparte_6 Controparte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via principale:
- accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrati come operai di livello C1 del CCNL
Carta AR TR (o il diverso livello ritenuto di giustizia), dalla data di assunzione e sino al licenziamento, e, per l'effetto, riconoscersi i corrispondenti trattamenti pagina 6 di 15 contributivi, economici e normativi previsti dal citato CCNL (oppure i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente al medesimo settore di attività ex artt. 2094 e 2099 cod. civ. e 36 Cost.);
- accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per dodici ore al giorno;
- condannarsi le convenute, in via solidale e/o alternativa, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003
e art. 1676 cod. civ., a versare le relative differenze retributive, oltre ai contributi previdenziali, ammontanti: quanto a ad €. 58.434,24 (considerando un Parte_1 orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 22.765,12; quanto a ad €. 62.447,30 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) Parte_2
o la minor somma di €. 22.646,80; quanto a ad €. 33.618,39 Parte_3
(considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €.
9.151,15; quanto a ad €. 55.423,28 (considerando un orario di lavoro Parte_4 di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 17.720,08; quanto a ad Parte_5
€. 47.895,13 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 17.511,20; quanto a ad €. 45.099,37 (considerando un Parte_6
orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 12.223,35.
b) in via subordinata:
- accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrati come operai di 4° categoria del CCNL
Aziende OP IC (o il diverso livello ritenuto di giustizia), dalla data di assunzione e sino al licenziamento, e, per l'effetto, riconoscersi i corrispondenti trattamenti contributivi, economici e normativi previsti dal citato CCNL;
- accertarsi lo svolgimento di attività lavorativa su due turni, dal lunedì al venerdì, per dodici ore al giorno;
- condannarsi le convenute, in via solidale e/o alternativa, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003
e art. 1676 cod. civ., a versare le relative differenze retributive, oltre ai contributi previdenziali, ammontanti: quanto a ad €. 48.663,46 (considerando un Parte_1
orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 15.289,51; quanto a ad €. 53.042,38 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) Parte_2
o la minor somma di €. 15.511,99; quanto a ad €. 30.975,36 Parte_3
pagina 7 di 15 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €.
7.554,85; quanto a ad €. 47.663,09 (considerando un orario di lavoro Parte_4 di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 12.040,20; quanto a ad Parte_5
€. 40.394,74 (considerando un orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 11.832,97; quanto a ad €. 43.239,29 (considerando un Parte_6 orario di lavoro di n. 12 ore al giorno) o la minor somma di €. 12.371,86.
2. (in prosieguo o appaltatrice), Controparte_6 CP_6
tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava le domande attoree in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
3. (in prosieguo Ondulati o committente) si costituiva nei Controparte_3 termini di cui all'art. 416 c.p.c.; essa eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione ex art. 1676 cod. civ. e delle domande volte ad ottenere il diverso e superiore inquadramento contrattuale, nonché il pagamento delle ore di straordinario. La convenuta, inoltre, chiedeva di essere autorizzata, ai sensi degli artt. 106 e 420, comma
9, c.p.c., a chiamare in causa il . Controparte_7
4. L' si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente CP_8 chiedeva condannarsi “i convenuti, nella parte ritenuta da ciascuno di essi dovuta, alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato le conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione contributivo- previdenziale del ricorrente”, nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma
9, L. n. 335/1995.
5. Con sentenza n. 671/2024, pronunciata in data 10.07.2024 (cui si rinvia integralmente per la descrizione del thema decidendum nonché degli adempimenti processuali compiuti), venivano rigettate le domande formulate da Parte_1 Pt_2
e e, in accoglimento della domanda subordinata, veniva accertato
[...] Parte_5 il diritto dei ricorrenti , e ad Parte_3 Parte_4 Parte_6
essere inquadrati nel 3° livello del CCNL Aziende OP IC, dalla data di assunzione da parte di e sino alla data del Controparte_6 licenziamento (giugno 2018). Quindi il giudizio proseguiva per la quantificazione dei trattamenti contributivi, economici e normativi spettanti a tali lavoratori. pagina 8 di 15 A tal fine, veniva disposta CTU contabile con ordinanza ex art. 279, comma 3, c.p.c. del
10.09.2024.
6. Sul merito
6.1. Come già indicato, tenuto conto anche degli accertamenti compiuti nella sentenza parziale e non definitiva n. 671/2024, il processo è proseguito per la quantificazione esatta dei crediti di natura retributiva e previdenziale maturati dai ricorrenti. Sul punto, all'esito di un approfondito e condivisibile iter logico giuridico (in alcun punto contestato dalle odierne parti contendenti), il CTU ha permesso di apprezzare come (cfr. pagg. 3 – 7):
- il Sig. abbia maturato nel periodo 01.01.2016 – 30.06.2018: a) al Parte_3 lordo fiscale e netto previdenziale, differenze retributive per un controvalore in sorte capitale pari a €. 5.148,91 (di cui €. 291,60 a titolo di T.F.R.); b) una contribuzione previdenziale pari a €. 2.081,18;
- il Sig. abbia maturato nel periodo 22.06.2015 – 30.06.2018: a) al Parte_4 lordo fiscale e netto previdenziale, differenze retributive per un controvalore in sorte capitale pari a €. 8.154,90 (di cui €. 571,00 a titolo di T.F.R.); b) una contribuzione previdenziale pari a €. 3.257,55;
- il Sig. abbia maturato nel periodo 22.01.2015 – 30.06.2018: a) Parte_6
al lordo fiscale e netto previdenziale, differenze retributive per un controvalore in sorte capitale pari a €. 7.822,51 (di cui €. 549,81 a titolo di T.F.R.); b) una contribuzione previdenziale pari a €. 3.124,42.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive e prive di vizi logici. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del C.T.U., considerato altresì che le risultanze peritali non sono state contestate dai CC.TT.PP. e dai difensori delle parti.
6.2. Ciò posto, s'impongono le seguenti precisazioni.
Con riferimento all'obbligazione pecuniaria di natura retributiva deve ribadirsi il principio di diritto per cui il calcolo delle differenze retributive maturate dal prestatore di lavoro subordinato deve essere compiuto al lordo delle ritenute fiscali: «L'accertamento e la pagina 9 di 15 liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite» (Cass.,
13.9.2013, n. 21010).
, nella veste di datore di lavoro, deve essere Controparte_1 condannata alla corresponsione a favore di ciascun ricorrente delle somme testé indicate
(retribuzione e TFR), oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
Sempre con riferimento a tali voci di credito, parte ricorrente ha altresì invocato la responsabilità solidale ex art. 29, D. Lgs. n. 276/2003 della società Controparte_3
In esegesi di detta disposizione, la S.C. ha innanzitutto precisato come: «La
[...] responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto. Tale solidarietà si estende solo ai crediti maturati durante il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, esonerando il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti di ciascuna società appaltatrice. Scopo della norma è garantire il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, incentivando la selezione di imprenditori affidabili e evitando che i lavoratori siano penalizzati dai meccanismi di decentramento contrattuale» (Cass., 15.10.2024, n. 26760). Richiamando proprio la ratio della disposizione ora in esame e la necessità di scongiurare per i lavoratori il rischio di inadempimento dell'appaltatore alla propria obbligazione retributiva, la S.C. ha poi chiarito l'operatività di tale meccanismo di solidarietà in tutte le ipotesi di appalto e sub- appalto (Cass., 20.6.2018, n. 16259). La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato l'ambito di estensione oggettiva di tale forma di responsabilità solidale: «Con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro "coperti" dalla garanzia della solidarietà questa Corte ritiene di dare continuità a precedenti pronunzie con le quali è stato puntualizzato che essa concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva, con esclusione, quindi, delle pagina 10 di 15 somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass.
31768/2018 cit., Cass. 19/05/2016 n. 10354). Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà sia al credito per tfr che al credito relativo alle mensilità aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n. 2427; Cass. 31768/2018 cit.)». La locuzione
"trattamenti retributivi" “deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno" (ex multis Cass. n. 28517/2019). In aderenza ai più recenti approdi giurisprudenziali, devono escludersi dal perimetro di applicazione della solidarietà passiva della committente le indennità per ferie, ex festività e permessi non goduti, non rientrando tali voci nella locuzione normativa “trattamenti retributivi” (cfr.
Cass. n. 5247/2002 1 e Cass. n. 10354/2016 2).
Ciò posto e venendo al caso di specie, non può dubitarsi dell'esistenza di una responsabilità solidale in capo alla società quale committente Controparte_3
di quell'originario contratto di appalto che, a seguito di un successivo e derivato contratto di sub-appalto, ha visto i ricorrenti operare nei propri ambienti aziendali per tutto il periodo per cui è causa. Responsabilità solidale che, per quanto evidenziato, deve 1 “In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l' indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707).” 2 “In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. (Nella specie, la S.C., con riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ha cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella retribuzione le somme per buoni pasto e indennità sostitutiva ferie, ritenendo, viceversa, rientrarvi gli importi ROL per riduzione orario di lavoro).” pagina 11 di 15 essere contingentata alle già individuate voci di natura esclusivamente retributiva, ivi compreso il TFR. Ne consegue la condanna di parte resistente Controparte_3 al pagamento a favore dei ricorrenti, in solido con la cooperativa resistente, delle differenze di natura esclusivamente retributiva maturate da costoro nei periodi indicati, così come quantificate nei conteggi allegati alla CTU (cfr. allegati 3,4,5). L'esclusione delle voci non retributive (ferie, ex festività e permessi non goduti) scaturisce dall'applicazione del precetto legislativo, che circoscrive la solidarietà ai cd. “trattamenti retributivi”, e dunque l'accertamento giudiziale resta disancorato da eventuali eccezioni di parte.
Spettano gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
6.3. Con riferimento invece alla distinta obbligazione pecuniaria di natura previdenziale, il CTU ha accertato come i ricorrenti abbiano maturato i seguenti crediti:
€. 2.081,18; €. 3.257,55; €. Parte_3 Parte_4 Parte_6
3.124,42.
Contrariamente a quanto ipotizzato sia dall' che dal CTU, deve escludersi l'avvenuto CP_8 decorso del termine prescrizionale estintivo quinquennale. In materia di obbligo contributivo, per l'ipotesi di domanda giudiziale del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, la S.C. ha stabilito che tale fattispecie configuri una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente (v.
Cass., 19.8.2020, n. 17320). Onde l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto stabilito da Cass., SS. UU., 22.4.2010, n. 9523: «Nel caso di litisconsorzio necessario,
l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse».
Ebbene, avendo parte ricorrente depositato il ricorso in data 24.06.2020 e decorrendo da tale data il termine a ritroso di durata quinquennale entro cui può essere assolta l'obbligazione contributiva di natura previdenziale, deve ritenersi infondata dell'eccezione di prescrizione formulata dall' in sede di costituzione in giudizio. CP_8
pagina 12 di 15 Parte resistente , nella veste di datore di lavoro, Controparte_9 deve essere condannata alla corresponsione a favore di dei suddetti importi, oltre CP_8 interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso fino al saldo effettivo.
Parimenti, in solido con la cooperativa, deve essere condannata Controparte_3 alla corresponsione a favore dell' della contribuzione previdenziale maturata dai CP_8 ricorrenti, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso fino al saldo effettivo. Si osserva che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di CP_3
all'udienza di discussione, la committente è obbligata in solido anche per la contribuzione previdenziale applicata sui trattamenti retributivi, giusta la chiara e univoca lettera del cit. art. 29, comma 2. 3 Tanto più che per pacifica giurisprudenza,
“l'obbligazione contributiva - derivante dalla legge e facente capo al - va tenuta CP_8 distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale contributivo, così da potersi affermare che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale” (Cass. n. 27382/2019), di talché "il termine di due anni previsto dal
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione" (Cass. n. 18004/2019; n.
22110/2019; n. 26459/2019; Cass. n. 28694/2020; Cass. n. 470/2021; Cass. n.
14700/2021; Cass. n. 30602/2021; Cass. n. 37985/2021; Cass. n. 18562/2022, Cass. nn. 28786, 28795, 28809, 28818, 28823 e 28836 del 2023).
7. Sulle spese di lite
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla 3 “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.” pagina 13 di 15 soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22381/2009, Cass. 901/2012, Cass.
n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015).
Il rigetto della domanda principale giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%, tra i ricorrenti e le resistenti. La restante quota del 50% deve essere posta a carico delle resistenti in forza del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022. Lo scaglione di riferimento è quello da €. 26.000,01 a €. 52.000,00, atteso che il valore della controversia deve essere determinato in base al criterio del decisum, nella specie €.
29.589,47 (criterio del decisum, v. Cass., 30.11.2022, n. 35195; v. anche Cass.
8449/2023; Cass., 26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
7.2. Le due società resistenti sono altresì condannate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da , in base al tipo e valore della controversia, CP_8 degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM n.
147/2022.
7.3. Le spese della CTU contabile vanno poste integralmente a carico delle società resistenti, in solido tra loro, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna Controparte_6
a corrispondere a la somma di €. 5.148,91, a
[...] Parte_3 Pt_4
pagina 14 di 15 la somma di €. 8.154,90 e a la somma di €. 7.822,51, oltre Pt_4 Parte_6 interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
2) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, limitatamente alle sole voci retributive e T.F.R. (come riportate nei conteggi allegati alla CTU), condanna
[...] in solido con la cooperativa resistente, alla corresponsione delle Controparte_3 differenze retributive maturate dai ricorrenti, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
3) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna Controparte_6 in solido con , alla corresponsione a favore di
[...] Controparte_3 CP_8 della contribuzione previdenziale maturata dai ricorrenti, in misura pari a €. 2.081,18 quanto a , €. 3.257,55 quanto a e €. 3.124,42 quanto Parte_3 Parte_4
a , oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso fino Parte_6 al saldo effettivo;
4) Condanna e ,, in solido tra loro, Controparte_6 Controparte_3 alla refusione a favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di €. 4.000,00 - già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) Condanna e , in solido tra loro, Controparte_6 Controparte_3 alla refusione a favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.000,00, CP_8 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
6) Pone le spese della CTU contabile definitivamente a carico di Controparte_6
di , in solido tra loro;
[...] Controparte_3
7) Riserva termine giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Modena, 12 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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