Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 309/2024 R.G, proposta
DA
, rappresenta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Parte_1
avv.ti Rosario Novaco e Miriam Immediato, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Salerno, alla Via Alfonso Balzico, 26.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv.to Michele CP_1
Terribile, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Battipaglia
(Sa), al Largo Silarus, 6
APPELLATA
E
Carlo Sica, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno,
alla via Luigi Guercio, 44
APPELLATA –
APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3934/2023 del Tribunale di Salerno
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, depositati telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
e per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901
[...] Controparte_2
c.c., dell'atto di compravendita, rogato per OT , Rep. n. 80027, Racc. n. Persona_1
39515 del 27/12/2019, registrato in data 17/01/2020, del fabbricato per civile abitazione, contraddistinto con la lettera “B”, sito nel Comune di Giffoni Valle Piana alla via P. Truffaut, frazione Mercato, ricadente in parte sulla particella 889 e in parte sulla particella 888 del foglio 44, intervenuto tra e Parte_1 CP_2
perché lesivo delle sue ragioni di credito.
[...]
Si costituivano in giudizio e che chiedevano il Parte_1 Controparte_2
rigetto dell'avversa domanda per insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e per infondatezza in fatto e in diritto, con il favore delle spese e delle competenze di lite.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con sentenza n. 3934/2023, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta da e compensava le spese CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, Parte_1
con il favore delle spese, deducendo, quale unico motivo, l'illegittima regolamentazione delle spese di lite, in quanto il giudice di primo grado, pur avendo rigettato la domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., le ha compensate.
Si è costituita che ha spiegato appello incidentale deducendo a Controparte_2
motivo la illegittima compensazione delle spese.
Si è costituita, altresì, che ha contestato l'appello e il motivo di gravame, CP_1
chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza n.3934/2023 e condanna delle appellanti alle spese.
All'udienza del 12 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante principale e quello incidentale si dolgono della disposta compensazione delle spese, poiché avvenuta in violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c..
Premesso che, ai fini della regolamentazione delle spese, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, le appellanti sostengono di essere risultate vittoriose, essendo stata rigettata
La censura non coglie nel segno la ratio della impugnata decisione.
La deroga alla soccombenza è consentita, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.92 c.p.c., in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato incostituzionale l'art. 92 co.2 del codice di procedura civile nel testo modificato dal D.lgs. 132/2014, nella parte in cui non prevede che il Giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre “ analoghe gravi ed eccezionali ragioni ”, derivando l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, sia nelle due ipotesi nominate, sia ove ricorrano tali analoghe gravi ed eccezionali ragioni, dalla generale prescrizione dell'art. 111 co.6 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
E in questa prospettiva, va, quindi, evidenziato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di spese processuali, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. Civ. n.1950 del 24/1/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la disposta compensazione sul presupposto della pendenza di altro annoso giudizio, iscritto al n.8715/2011,
intercorrente fra e , di cui la , peraltro, Parte_1 Controparte_3 CP_2
era la moglie, dalla cui definizione dipende, fra l'altro, la titolarità dell'immobile compromesso alla e il suo diritto alla restituzione della ingente somma versata CP_1
per l'acquisto.
Tale circostanza ha costituito per il Tribunale valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite.
Né, peraltro, il motivo di appello sul punto è idoneo a scalfire la motivazione data dal
Tribunale riguardo alla ricorrenza dei validi motivi per la compensazione.
Invero, in tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo.
Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile anche in sede di legittimità, salvo che la deroga al principio della causalità non sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. Cass. 2149/2014;
Rientra, dunque, nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.
24502/2017; Cass. 8421/2017).
La compensazione delle spese è stata, quindi, motivatamente disposta in virtù di altri presupposti che la legittimano, così come previsto dall'articolo 92 comma 2 del c.p.c., costituiti dalla effettiva incertezza della titolarità del bene di cui all'atto impugnato e del soggetto chiamato alla restituzione delle ingenti somme versate dalla (vedi CP_1
Cassazione civile, sez. II, 03.02.2023, n. 3386).
In considerazione dell'esito complessivo della lite anche le spese del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate.
P.M.Q.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_2
n. 3934/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale.
2) Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno 27.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Giuliana Giuliano