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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5706/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 11.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), avvocato che si difende in proprio Parte_1 C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; elettivamente domiciliato in Roma, anche presso il proprio indirizzo telematico- per procura in atti - APPELLANTE PRINCIPALE -
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesca Curci (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti -APPELLANTE INCIDENTALE-
Oggetto: appello principale di e appello incidentale del Parte_1 [...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Controparte_1
Civitavecchia n. 1521/2019, pubblicata il 23.10.2019, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 3272/2015 promosso da nei confronti del Parte_1
- oggetto comunione e condominio, impugnazione Controparte_1
delibera assembleare -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2015, , proprietario per il Parte_1
50% di un villino parte del in Cerenova, Cerveteri, Controparte_1
r.g. n. 1 Via Suessola 18, conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, il
[...]
e rassegna le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: Controparte_1 dichiarare la sospensione dell'efficacia della delibera presa dell'assemblea del in data 26/07/2015 in seconda Controparte_2
convocazione; - nel merito:
1. dichiarare la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea della Comunione – in data 26/07/2015 Controparte_1
affetta da vizio di nullità e/o annullabilità per intempestività e irritualità della ricezione della convocazione da parte della scrivente difesa in proprio in data 06/08/2015 rispetto alla data delle convocazioni per il 25 e 26/07/2015, così come illustrato nella premessa in fatto e in diritto;
2. dichiarare la delibera presa in seconda convocazione dell'assemblea della Comunione – in data 26/07/2015 Controparte_1
affetta da vizio di nullità e/o annullabilità per inesistenza delle tabelle millesimali del regolamento di condominio sulle quali sono state ripartite fra tutti i comunisti le spese per la conservazione e il godimento della res comune;
3. accertato che la piscina de quo non ha alcuna relazione di accessorietà rispetto alla comproprietà dell'Avv.
dichiarare che la predetta res è assoggettata all'istituto della comunione Parte_1
e, per l'effetto, disporre l'applicazione del criterio più favorevole per l'Avv. Pt_1
in proprio, fondato su una ripartizione delle spese della res comune con il
[...]
convenuto, in proporzione all'uso che ciascun partecipante della predetta CP_1
comunione può fare della cosa comune;
4. Dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea della Comunione – in Controparte_1 data 26/07/2015 relativamente ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, è affetta da vizio di nullità e/o annullabilità, perché illegittima ed invalida perché nel bilancio consuntivo di spesa 01/04/2014- 31/03/2015 e nel bilancio preventivo di spesa 01/04/2015-
31/03/2016 sono state indicate e ripartire fra tutti i comunisti le spese per il godimento, così come elencato nella premessa in fatto dell'atto di citazione, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire e che devono essere sostenute solamente dai comunisti che concretamente godono della predetta res;
5. dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea della Comunione – CP_1
in data 26/07/2015 relativamente al punto 4 dell'o.d.g. è affetta da
[...] CP_1
vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida, in quanto assunta con un quorum deliberativo inferiore a quello prescritto dalla legge all'art. 1136, II co., c.c.;
7- in via subordinata: dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea della Comunione in data 26/07/2015 Parte_2
r.g. n. 2 relativamente al punto n. 6 dell'o.d.g. è affetta da vizio di nullità e/o annullabilità perché assunta come “conferma” dell'amministratore pur non essendo quest'ultimo stato nominato con le maggioranze previste dall'art. 1136, II co. c.c., sia prima che dopo l'entrata in vigore della Legge 220/2012; 8. in via ulteriormente subordinata: dichiarare nulla la nomina e/o rinnovo dell'amministratore signor Controparte_3 per espressa violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c., in relazione all'art. 71
[...] bis, disp. att., c.c., così come specificato in punto di diritto, e per l'effetto, dichiarare la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea della Comunione –
[...] in data 26/07/2015 relativamente al punto n. 6 dell'o.d.g. affetta da Controparte_1
vizio di nullità e/o annullabilità perché illegittima ed invalida per i motivi sopra specificati. Con vittoria di spese e onorari, il 15,00% delle spese generali, oltre oneri di legge. Con clausola di provvisoria esecuzione”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allega. Parte_1
- Di aver acquistato, pro-indiviso e per quote identiche con Mochi Paolo, per atto del notaio , repertorio n. 7030, raccolta n. 1610, Persona_1
l'immobile meglio descritto in atti che ha in comunione, con il CP_1
convenuto, una piscina, situata non all'interno del condominio, ma a circa un chilometro di distanza.
- Il 30.07.2015, di aver ricevuto, dal la raccomandata a.r. del CP_1
29.07.2015, contenente il verbale della assemblea, tenutasi in seconda convocazione in data 26.07.2015, in occasione della quale sono stati discussi e votati una serie di punti all'ordine del giorno (1. Informativa dell'amministratore;
2. Consuntivo di spesa e relativo piano di ripartizione del periodo 01/04/2014-31/03/2015: “l'assemblea approva all'unanimità”; 3.
Preventivo di spesa e relativo piano di ripartizione del periodo dal 01/04/2015 al
31/03/2016: “l'assemblea approva all'unanimità”;
4. Conferimento dell'incarico all'Avv. Francesca Curci presso la Corte di Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia: “l'assemblea approva all'unanimità”;
5.Irrigazione tappeto erboso della piscina con sette irrigatori: non deliberato per mancanza del numero legale;
6.Nomina amministratore e consiglieri: “l'assemblea conferma la fiducia al dott. nella qualità di amministratore con il Controparte_3
compenso stabilito nel preventivo di spesa e per le prestazioni relative ai solleciti di pagamento € 18,00 + oneri fiscali e c.p. a carico dei condòmini morosi e per eventuali riconvocazioni dell'assemblea. La delibera è stata presa
r.g. n. 3 con il voto contrario di e .. omissis … vengono riconfermati i Per_2 Per_3
consiglieri …”).
- Di aver ricevuto solo il successivo 06.08.2015 l'avviso di convocazione di detta assemblea ordinaria (25.07.2015, in prima convocazione, e 26.07.2015, appunto, in seconda convocazione).
L'08.02.2016, si costituisce il Condominio;
contesta la domanda attorea, di cui chiede il rigetto per assenza di vizi nelle delibere contestate e conclude come di seguito: " (…)
In via principale e nel merito: - respingere le domande formulate da parte attorea nell'atto introduttivo del presente giudizio poiché, per tutti i motivi indicati in narrativa, infondate in fatto ed in diritto;
- condannare il Sig. al Parte_1
pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio.".
Concessi i termini di cui all'art 183, VI co., c.p.c., la controversia, di natura documentale, è definita, dalla sentenza impugnata come di seguito: del ricorso annulla la delibera impugnata per difetto di convocazione;
- Condanna il convenuto al pagamento di € 125,00 per spese e di € 2.430,00 per il compenso professionale oltre spese generali, iva e cpa. - Condanna altresì il convenuto al pagamento di € 200,00 quale compenso della procedura di mediazione. - Così deciso in
Civitavecchia il 15.10.2019>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- L'avviso di convocazione di assemblea deve qualificarsi quale atto di natura privata, unilaterale recettizio ex art. 1335 c.c.; ai fini della validità delle deliberazioni è sufficiente che il fornisca la prova della decorrenza CP_1
del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, dimostrando la data in cui l'atto è pervenuto all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
ove la convocazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata, e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino o persona abilitata a riceverla, il termine decorre dal rilascio, da parte dell'agente postale, del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso.
- Emerge dalla istruttoria documentale che, il 30.07.2015 il iceve, dal Pt_1
raccomandata contenente il verbale di assemblea tenutasi, in CP_1
seconda convocazione, il 26.07.2015 e che solo il successivo 06.08.2015, riceve la raccomandata contenente la convocazione per detta assemblea.
r.g. n.
4 - Il Condominio sostiene che la raccomandata contenente la convocazione è stata spedita il 13.07.2015 (13 giorni prima dell'assemblea convocata); il plico risulta giacente alla data del 20.07.2015 e, nello stesso giorno, risulta tentata, due volte, la consegna alla mittente, poi posto nuovamente in giacenza e, infine consegnato tramite portalettere.
- Lo storico della raccomandata non prova il recapito della raccomandata presso l'indirizzo dell'attore, né il rilascio dell'avviso in sua assenza e la riconsegna all' ufficio ai fini del decorso del termine di giacenza.
- L'avviso di convocazione è stato consegnato successivamente alla data della deliberazione impugnata.
- La valutazione della eccezione di irregolare convocazione assorbe la valutazione degli ulteriori profili di invalidità dell'assemblea allegati, tuttavia occorre esaminare gli altri motivi di impugnazione avendo l'attore rassegnato le conclusioni sull'intero deliberato, senza rinuncia.
- “Al punto B) dell'atto introduttivo si deduce il vizio di invalidità della delibera assunta ai punti nn. 2 e 3 dell'ordine del giorno con cui l'assemblea all'unanimità, ha approvato il consuntivo di spesa e il relativo piano, all'unanimità, ha approvato il consuntivo di spesa e il relativo piano di ripartizione per il periodo 01/04/2014--31/03/2015 e il preventivo di spesa e relativo piano di ripartizione del periodo dall'1/04/2015 - 31/03/2016, in quanto le spese sono state ripartite sulla base di inesistenti tabelle condominiali. La censura è palesemente infondata avendo parte convenuta allegato al fascicolo di parte (docc. 2 e 3) il verbale di deposito delle tabelle millesimali del complesso immobiliare di deposito delle tabelle millesimali Controparte_1
del complesso immobiliare Rep. N. 2099904 Rep. N. Controparte_1
2099904 -- Racc. n. Racc. n. 24.563, Notaio trascritte in data Persona_4
12.11.1978.24.563, Notaio trascritte in data 12.11.1978. Previa Persona_4
esposizione sulla natura giuridica della res comune res comune piscina, altro vizio dedotto al punto D) dell'atto introduttivo concerne la nullità/annullabilità della delibera relativamente ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, con riferimento alle spese di godimento della piscina per mancanza di relazione di accessorietà della medesima con riferimento alle spese di godimento della piscina per mancanza di relazione di accessorietà della medesima rispetto alla comproprietà di esso attore. Il motivo è infondato. La questione in esame è stata
r.g. n. 5 portata all'attenzione di questo Tribunale in altre controversie, ma viene nuovamente riproposta a questo giudice che - con ciò ribadendo il precedente orientamento - ritiene la piscina sita nell'Isola A bene condominiale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, di natura contrattuale e debitamente trascritto, che al n. 4 la indica esplicitamente come parte comune. L'attore è pertanto tenuto, come per le altre parte comune. L'attore è pertanto tenuto, come per le altre parti comuni, a contribuire pro quota alle spese di manutenzione e conservazione della piscina ex art. 1123 c.c. Altro vizio di invalidità (punto E dell'atto introduttivo) riguarda quanto deliberato al punto 4) dell'ordine del giorno in cui è stato conferito mandato all'avv. Francesca Curci a rappresentare il Condominio presso la Corte di Appello avverso le sentenze del
Tribunale di Civitavecchia. Si legge nel verbale che “L'assemblea approva
“L'assemblea approva all'unanimità il conferimento dell'incarico all'Avv.
Francesca Curci presso la Corte di Appello di Roma avverso le sentenze del
Tribunale di Civitavecchia”. Si tratta, pertanto, della ratifica dell'incarico rilasciata dall'amministratore. In atti sono state depositate le comparse di costituzione in appello nei giudizi avverso la sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n. 326 e 325 anno 2015 emessa in relazione all'impugnativa dei verbali assembleari del 19.06.2011 e 22.07.2012 sui quali, come da doc. alle 10 del fascicolo di parte convenuta, l'assemblea aveva già 19.06.2011 e 22.07.2012 sui quali, come da doc. alle 10 del fascicolo di parte convenuta, l'assemblea aveva già conferito incarico all'Avv. Curci nel giudizio di primo grado.
L'assemblea del 26.07.2015 pertanto, in seconda convocazione, ha ratificato il mandato al medesimo legale a proporre appello in relazione alle suddette procedure. Secondo la giurisprudenza “in tema di condominio negli edifici,
l'amministratore può resistere all'impugnazione e può gravare la relativa decisione del giudice senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso” (Cass n. 1451 del 2014 Cass n. 2792 del 2005
Cass. N. 8309/2015 Cass. N. 4183/2017) l 2005 Cass. N. 8309/2015 Cass. N.
4183/2017)) L'ambito applicativo del dictum delle S.U. sentenza 6.8.2010 n.
18331 si riferisce ai giudizi che esorbitano dai poteri dell'amministratore, ma non riguarda il caso in esame in quanto la difesa delle delibere dalle impugnative giudiziali del singolo condomino rientra nelle attribuzioni proprie
r.g. n. 6 dell'amministratore. La censura deve pertanto essere respinta. Rispetto al vizio dedotto al punto F) con cui si eccepisce la carenza di quorum deliberativo sulla nomina dell'amministratore, dalla lettura del verbale emerge che l'assemblea non ha deliberato per assenza di quorum confermando la fiducia al dott. con il voto contrario di e La Controparte_3 Per_2 Per_3 conferma di fiducia espressa dall'assemblea non equivale a nomina dell'amministratore, su cui non vi è stata delibera per mancanza di quorum.
L'assemblea si è limitata. L'assemblea si è limitata, pertanto, ad esprimere una fiducia all'amministratore cessato per continuare nella gestione ordinaria dell'immobile in regime di prorogatio prorogatio al fine di porre in essere attività atte alla salvaguardia di beni comuni e tanto allo scopo di evitare un possibile nocumento (Cfr.: Cass. n. 13418/2014; Cass. n. 4330/2012). La delibera è stata assunta con la maggioranza di cui al comma 3 dell'art. 1136
c.c. Anche tale motivo è infondato. In conclusione, la delibera del 26.07.2015 deve trovare accoglimento totale in ragione del principale vizio di difetto di convocazione. “
- Non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 96 c.p.c.
- <<le spese di soccombenza vengono poste a carico del sulla base cp_1>
del valore della controversia indicato in citazione. Viene altresì posto a carico del Condominio il compenso di mediazione>>.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) in riforma parziale della sentenza impugnata (…) , non notificata, in
accoglimento dei motivi specifici dell'impugnazione ut supra illustrati e qui da intendersi tutti riportati: in via pregiudiziale: dichiarare il mancato perfezionamento del procedimento di pubblicazione della predetta sentenza in forza sia della legge, sia dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, del 22/09/2016, n. 18569; b)accertato che dal provvedimento del
Tribunale Ordinario di Civitavecchia di “Accoglimento n. cronol. 1433/2020 del
25/01/2020 – R.G. 3272/2015-1” decorre il termine lungo per l'impugnazione della sentenza emessa dal suddetto Tribunale “n. 1521/2019 pubbl. il 04/04/2018 R.G.
3272/2015”, per l'effetto dichiarare l'impugnazione promossa dalla scrivente difesa avverso la predetta sentenza, per i motivi suesposti al Capitolo A) del presente atto, tempestiva;
nel merito: in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di
Civitavecchia n. 1521/2019 (n.r.g. 3272/2015): 1.“dichiarare la delibera presa in
r.g. n. 7 seconda convocazione dell'assemblea della Controparte_4 CP_1
in data 26/07/2015 affetta da vizio di nullità e/o annullabilità per inesistenza delle
[...]
tabelle millesimali del regolamento di condominio sulle quali sono state ripartite fra tutti i comunisti le spese per il godimento della res comune;
2.accertato che la piscina de quo non ha alcuna relazione di accessorietà rispetto alla comproprietà dell'Avv. dichiarare che la predetta res è assoggettata all'Istituto della Parte_1
Comunione e, per l'effetto, disporre l'applicazione del criterio più favorevole per l'Avv. in proprio, fondato su una ripartizione delle spese della res comune con Parte_1
il convenuto, in proporzione all'uso che ciascun partecipante della CP_1
predetta comunione può fare della cosa comune;
3.dichiarare che la delibera presa in seconda convocazione dall'assemblea della Controparte_5
in data 26/07/2015 relativamente ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, è affetta da
[...]
vizio di nullità e/o annullabilità, perché illegittima ed invalida perché nel bilancio consuntivo di spesa 01/04/2014-31/03/2015 e nel bilancio preventivo di spesa
01/04/2015-31/03/2016 sono state indicate e ripartite fra tutti i comunisti le spese per il godimento, così come elencato nella premessa in fatto dell'atto di citazione, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire e che devono essere sostenute solamente dai comunisti che concretamente godono della predetta res. Con vittoria di onorari e spese e il 15% delle spese generali, oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio. Con clausola di provvisoria esecuzione>>.
Il Condominio si costituisce con comparsa del 04.02.2021; resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni. <In via preliminare: 1) accertato che la sentenza impugnata è stata pubblicata, poiché inserita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico
n. 3272/2015 r.g., in data 23.10.2019 e che da tale data decorreva il termine cosiddetto
“lungo” per proporre l'impugnazione, rigettare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante, essendo la decadenza cui è incorso il predetto esclusivamente ad esso imputabile;
2) per l'effetto, dichiarare la tardività della proposta impugnazione con conseguente inammissibilità ed improcedibilità del presente giudizio, ponendo a carico della parte appellante le spese del presente giudizio, oltre risarcimento dei danno ex art. 96 c.p.c.; - Nella denegata e non auspicata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, in via principale, nel merito: 3) rigettare il proposto appello, poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione n. 1521/2019, pubblicata in data 23.10.2019, assunta dal Tribunale Civile di
Civitavecchia in data 15.10.2019 relativamente ai capi di sentenza impugnati
r.g. n. 8 dall'appellante;- In via incidentale, in accoglimento dell'appello proposto dal
, in parziale riforma della sentenza impugnata:4) accertato che CP_1
l'intempestività della ricezione della convocazione assembleare da parte dell'appellante è avvenuta per fatto non imputabile al e che il Tribunale ha CP_1 di fatto rigettato tutte le ulteriori eccezioni di merito volte ad ottenere l'annullabilità della delibera assembleare impugnata nonché la domanda volta ad accertare la natura non condominiale del bene piscina proposta dall'attore, compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado attesa la reciproca soccombenza;
5) In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>>.
, a sostegno delle riportate conclusioni, propone due motivi di appello Parte_1
principale.
1) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Difetto del carattere di strumentalità della res comune - la piscina - con tutte le proprietà facenti parte della Comunione-Condominio Controparte_1
ISTITUTO Violazione e falsa applicazione degli artt. Controparte_6
115 e 116 c.p.c. in relazione alla domanda di accertamento della MANCANZA
DELLA RELAZIONE DI ACCESSORIETÀ tra tutte le proprietà esclusive, compresa quella della scrivente difesa, e la piscina”. Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta, per la piscina sita nell'Isola A bene, la natura di bene condominiale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, escludendo l'assoggettamento della fattispecie all'istituto della Comunione.
2) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. in relazione all'art. 1104 c.c.: vizio di nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del
22/07/2013 relativamente ai punti 2 e 3 all'o.d.g., con riferimento alle SPESE DI
GODIMENTO DELLA per mancanza della relazione di accessorietà Pt_3
della medesima rispetto alla comproprietà dell'Avv. art 10 del Parte_1
Regolamento”.
Con un unico motivo di appello incidentale rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. – Condanna alle spese processuali”, il Controparte_1
contesta la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite.
[...]
L'appello principale è tardivo e inammissibile.
r.g. n. 9 Secondo la prospettazione dello stesso appellante principale, l'udienza del 04.04.2018 la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di termini per memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
già con la istanza per correzione di errore materiale della sentenza Parte_1
impugnata, istanza depositata il 17.12.2019, rappresenta di aver richiesto il 30 settembre del 2019 il deposito della sentenza (non ancora intervenuto a tale data) e di aver rilevato, il 23.10.2019, dal fascicolo telematico, l'avvenuto deposito della sentenza, identificata con il numero 1521/2019; che la sentenza non è stata notificata dalla cancelleria e risulta annotata come evento del 04.04.2018, data riportata erroneamente anche sul “ frontespizio” della sentenza;
di aver estratto dal fascicolo telematico, copia della sentenza.
Rilevato l'errore materiale nella data della pubblicazione della sentenza oggetto della
“stampigliatura” nella fase di pubblicazione, presenta istanza per la Parte_1
correzione materiale da parte del giudice della data inserita dalla cancelleria per la lavorazione dell'evento “pubblicazione”.
In questa sede, ai fini della contestata tempestività dell'appello principale, Pt_1
riconduce la decorrenza del termine di sei mesi per l'impugnazione della
[...]
sentenza, al 25 gennaio 2020, allorquando gli sarebbe stata comunicata la ordinanza che definisce, inaudita altera parte, il sub procedimento introdotto dal on la istanza Pt_1
di correzione di errore materiale. Tale ordinanza, accogliendo la istanza del Mochi, corregge la data di pubblicazione della sentenza del 04.04.2018 riportata nella
“stampigliatura” apposta dal sistema informatico utilizzato dalla cancelleria per la pubblicazione della sentenza, in quella del “23.10.2019”.
La allegazione difensiva è contestata dall'appellante incidentale che oppone la tardività della impugnazione principale, facendo decorrere il termine lungo per la impugnazione dalla data del 23.10.2019.
L'appello principale è tardivo e inammissibile.
La sentenza in oggetto è provvedimento emesso come documento informatico;
sottoscritto, dal primo giudice, con firma digitale e depositato nel fascicolo tramite l'applicativo informatico ai sensi dell'articolo 15 del d.m. 21.02.2011 n. 44.
In tal caso, la pubblicazione avviene non attraverso la materiale apposizione del deposito e della relativa certificazione da parte del cancelliere, ma attraverso l'accettazione del deposito telematico del provvedimento e l'attribuzione, mediante il sistema informatico, di un numero identificativo e della data dell'adempimento, con r.g. n. 10 inserimento nel fascicolo informatico e conseguente ostensibilità agli interessati (cfr.
Cass. n. 2829/2023).
Per effetto dell'attuazione del processo telematico, dunque, alla certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo subentra la registrazione automatica del documento informatico, effettuata dal sistema.
Con l'accettazione del deposito telematico e l'attribuzione del numero cronologico il provvedimento digitale è inserito nel fascicolo informatico e diventa consultabile, da parte dei difensori, in esito alla pubblicazione attraverso il portale dei servizi telematici di cui all'articolo sei del DM 44/2011.
La pubblicazione informatizzata avviene nella versione originale, previa firma digitale del magistrato, e sopra reca la stampigliatura dei dati esterni della pubblicazione, numero di cronologico e data di pubblicazione, segno grafico apposto dal sistema per evidenziare l'avvenuto processamento informatico.
Ciò esclude che l'errore del segno grafico apposto dal sistema a seguito appunto del processamento informatico possa essere oggetto di correzione di errore materiale da parte del magistrato che in alcun modo è intervenuto in quella che è la fase amministrativa della pubblicazione e non ne ha il controllo.
In ogni caso, la pubblicazione dei provvedimenti digitali avviene allorquando l'atto è divenuto visibile e consultabile dalle parti ( non essendo infatti sufficiente il mero deposito da parte del magistrato che nel concreto è avvenuto qualche giorno prima) e il
23.10.2019, pacificamente, anche secondo la prospettazione dell'appellante principale, la sentenza è divenuta visibile sul sistema informatico seppure con l'errata indicazione della data di pubblicazione nella “ stampigliatura” o “ grifo” apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, indicante la data di deposito e il numero di provvedimento..
Posto che la pubblicazione dei provvedimenti digitali necessita dell'accettazione da parte della cancelleria e dell'inserimento nei registri e dall'assegnazione del numero cronologico, il numero di cronologico assegnato (n1521/2019) colloca l'evento nel
2019, come anche la data della decisione apposta in calce.
A seguito di detta pubblicazione informatica (23.10.2019), i difensori, accedendo al fascicolo informatico tramite il portale dei servizi telematici, hanno avuto visione del provvedimento tantoché l'odierno appellante principale, nella istanza di correzione, palesa di averne estratto copia informatica.
r.g. n. 11 Da tale data, decorre il termine per la impugnazione anche perché pacificamente la correzione riguarda la data di pubblicazione contenuta nella “ stampigliatura” apposta dal sistema informatico in esito all'accettazione dell'atto digitale da parte della cancelleria e tale errore “ di sistema” non incide sul tenore della sentenza che era già tutto disponibile per le parti, con la conseguenza che l'istanza di correzione per la correzione stessa non hanno inciso sul termine di decorrenza dei sei mesi per la proposizione dell'impugnazione, avendo ad oggetto un errore che non è idoneo in generare alcun dubbio sul contenuto della decisione e in ogni caso non era rilevante per una corretta interpretazione del dictum e del decisum da parte del giudice dell'appello.
A ciò consegue il termine deve essere calcolato a far data dal 23 ottobre 2019.
Ai sensi dell'art. 327 co. 1 c.p.c., l'appello non può essere proposto, indipendentemente dalla notificazione, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Per i termini calcolati in mesi si applica il criterio di computo ex nominatione dierum in virtù del quale non si contano i giorni singolarmente, ma i mesi, mantenendo fisso il giorno.
Nella fattispecie, pertanto, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 23.10.2029, il predetto termine (in assenza di notifica) sarebbe scaduto - in condizioni normali - il
23.04.2020.
Occorre però tener conto anche della sospensione straordinaria da Covid 19 prevista dal combinato disposto degli artt. 83 co. 2 d.l. n. 18/2020 e 36 co. 1 d.l. n. 23/2020 per il periodo 9.3.2020-11.5.2020 e, quindi, per 63 gg. (applicando il criterio di calcolo previsto dall'art. 155 co. 1 c.p.c. che esclude il giorno inziale).
Ne deriva che la sentenza de qua doveva essere impugnata entro il 02.07.2020, laddove l'atto di appello, invece, è stato notificato solo il 03.11.2020.
L'appello, pertanto, è palesemente tardivo e, di conseguenza, inammissibile per violazione dell'art. 327 co. 1 c.p.c.
Appello incidentale.
La impugnazione incidentale tardiva per le stesse ragioni di cui sopra, in base all''art. 334, comma 2, c.p.c., perde efficacia, essendo stata dichiarata inammissibile quella principale.
Giova, tuttavia, un ulteriore rilevo ai fini della tardività della impugnazione incidentale.
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di r.g. n. 12 comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6386 del 06/03/2020).
L'appellante principale cita il per l'udienza del 24.02.2021, non oggetto di CP_1 differimento da parte dell'ufficio.
Il si costituisce con comparsa depositata il 04.02.2021 e propone l'appello CP_1
incidentale.
La costituzione del condominio non rispetta detto termine libero in oggetto, perento il
03.02.2021.
Spese del grado.
Compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e Parte_1 sull'appello incidentale del avverso la sentenza Controparte_1
emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia n. 1521/2019, pubblicata il 23.10.2019, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 3272/2015 promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- Dichiara inammissibile l'appello principale.
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
- Compensa tra le parti le spese del grado.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
r.g. n. 13 Roma, 19.02.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 14