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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2334/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto: associazione in partecipazione – legato testamentario - adempimento
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Adriano Bellacosa, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Altieri, CP_1 come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
4.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.05.2005
[...]
e esponevano che in data 1.8.1986 tra essi attori e il PT Parte_2 genitore veniva stipulato contratto di associazione in Parte_3 partecipazione con il quale, dato atto che fino a quella data i contraenti avevano gestito la farmacia sita in Scafati, alla Via C. Battisti 13, della quale il dott. era titolare in regime di impresa familiare e che a seguito di Parte_3 un'intervenuta nuova disciplina delle farmacie non era possibile continuare l'esercizio in quella forma e che i partecipanti all'impresa familiare erano creditori di un certo importo rappresentativo di utili di gestione maturati e mai corrisposti, costituivano un'associazione in partecipazione nella quale il Part farmacista dott. associava gli attori all'esercizio dell'attività svolta in
Scafati e gli associati apportavano il credito da essi vantato e maturato dall'esercizio dell'impresa familiare. Una clausola del contratto di associazione prevedeva la restituzione dell'apporto senza interessi e senza accrescimento del valore di avviamento (art. 6), mentre l'art. 4 consentiva di non chiedere annualmente la riscossione di quanto maturato ma di rinviarla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 "alla scadenza contrattuale, usufruendo di un interesse nella misura di 4 punti oltre il prime rate": pertanto, essendo la partecipazione agli utili del 16% per ciascun associato, tale somma era dovuta dal periodo 1 agosto 1986 al 9 aprile 2001 data di decesso dell'associante . Con l'apertura della Parte_3 successione del predetto, nell'azienda farmaceutica succedeva il figlio dott.
, in forza di testamento olografo del 31 dicembre 1996, CP_1 pubblicato il 18 settembre 2001, per notar da rep. Persona_1 Per_2
n. 24576. Alla data della morte - nella quale si è sciolto il contratto di associazione in partecipazione - il nuovo assetto di interessi disposto dal de cuius era che agli attuali attori venisse attribuita "una partecipazione agli utili ed al valore della farmacia nei confronti dei fratelli e , in misura _2 PT corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi". Essendo gli attori legatari ex art. 649 c.c., essi risultano creditori delle somme corrispondenti alle percentuali di partecipazione suindicate fin dal momento dell'apertura della successione. Inoltre, con contratto di' "locazione commerciale" del 14 ottobre
2002, gli attori, unitamente alla propria madre Parte_4 concedevano in locazione al dott. taluni locali commerciali CP_1 siti in Scafati alla via Cesare Battisti per il canone annuale di euro 20.000,00 per un periodo di anni sei. Richiesti al dott. , che vi era tenuto CP_1 in qualità di erede, la restituzione dell'apporto, nonché il pagamento degli utili derivanti dal contratto di associazione in partecipazione, il predetto farmacista
- erede si era rifiutato di corrispondere alcunché agli attori affermando, per tramite del suo avvocato, che il contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986 era simulato e che neanche i canoni di locazione per i locali commerciali indicati sub 3 erano dovuti, perché si trattava in realtà di un contratto di comodato. Per tali motivi chiedevano al giudice: 1) di condannare il convenuto alla restituzione dell'apporto in favore di ciascun attore a seguito dello scioglimento in data 9 aprile 2001 del contratto di associazione in partecipazione del 1.8.1986; 2) di condannare il convenuto alla corresponsione degli utili in misura del 33,33% per ciascun attore, realizzati dalla sua gestione farmaceutica dell'esercizio sito in Scafati via Battisti n. 13;
3) di condannare il convenuto al pagamento delle somme rappresentative dei canoni di locazione dal 14 ottobre 2002 sino al momento della liquidazione;
4) di condannare il predetto anche agli interessi moratori sulle suddette somme, oltre ai danni da determinarsi in via equitativa.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva che CP_1 il dott. , unico gestore e titolare della farmacia all'epoca corrente in Parte_3
Scafati, alla via Battisti 13, aveva disposto della quasi totalità del suo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 patrimonio con attribuzioni liberali quando era in vita, mentre col testamento olografo del 31.12.1996 aveva disposto esclusivamente di alcuni legati, tra i quali quello in suo favore avente ad oggetto “la farmacia comprensiva di ogni attività e passività, nessuna esclusa”. Con medesimo testamento il dott. Pt_3 aveva altresì attribuito: a) una rendita vitalizia di lire 60.000.000 annui
[...] in favore della moglie b) una “partecipazione agli utili ed Parte_4 al valore della farmacia nei confronti dei fratelli ed , in maniera _2 PT corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi”. Tali attribuzioni - anch'esse a titolo particolare - venivano poste a carico di esso erede convenuto. In ordine alla determinazione degli utili spettanti ai figli e il dott. PT _2 Pt_3 aveva disposto in testamento che alla fine di ciascun esercizio l'utile
[...] realizzato dalla farmacia dovesse essere scontato: 1) del vitalizio costituito in favore della moglie;
2) dei compensi spettanti ai figli che effettivamente lavorano nella farmacia, in maniera corrispondente alla retribuzione prevista dal contratto nazionale del lavoro;
di un accantonamento pari al 15% dell'utile da destinarsi a fondo riserva per spese di carattere generale. Fatta tale precisazione, il convenuto allegava che il contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986, come tutti quelli successivi anche di diversa natura intercorsi tra le medesime parti, era simulato ed era stato posto in essere dal dott. al solo fine di ridurre fittiziamente l'utile della Parte_3 farmacia ed ottenere un vantaggio fiscale. Come dichiarato dagli attori, nessuno degli associati, in quasi vigenza del contratto, aveva, infatti, mai percepito utili derivanti dall'associazione, né in precedenza avevano ricevuto compensi per la dichiarata partecipazione all'impresa familiare. Rilevava che era evidente che le affermazioni riguardanti la sussistenza dell'impresa familiare contenute nella premessa del contratto di associazione non erano rispondenti al vero ed avevano il solo fine di giustificare un credito degli associati nei confronti del farmacista da far figurare quale apporto ai sensi dell'art. 2549 c.c. In sostanza si trattava di contratti fittizi posti in essere dal de cuius al fine di evadere il fisco e, quindi, come tali, illeciti. Evidenziava, del resto, che tale operazione non costituiva un caso isolato, ma era stata utilizzata in maniera sistematica dai soggetti titolari di imprese che avevano una forte redditività a fronte di costi trascurabili. In particolare, nell'esercizio di farmacie era divenuta prassi associare parenti al fine di far figurare costi deducibili dal reddito ed avere un vantaggio almeno pari all'imposizione fiscale. Ma, a prescindere da quanto sopra, sussistevano nel contratto di associazione in partecipazione per cui è causa elementi chiarificatori, idonei a svelare l'intento simulatorio delle parti, come la misura dell'apporto,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 determinato in maniera egalitaria (lire 100.000.000 per ogni associato) nonostante nella premessa si chiarisca che tali somme costituiscono i crediti maturati dagli associati nel corso del precedente rapporto di impresa familiare, che - a detta delle parti - avrebbe avuto durata notevolmente differente per ciascuno degli associati. In altri termini, benché si dichiarasse che il rapporto di lavoro aveva differente durata per i tre associati e precisamente anni 9 per la madre anni tre e mesi sei per la Parte_4
ed anni uno e mesi sei per , i crediti che si Parte_2 Parte_1 assumevano maturati dai partecipanti all'impresa familiare erano stati valutati per tutti nello stesso importo in lire 100.000.000 per ogni soggetto. In particolare tale importo veniva riconosciuto al in virtù di un Parte_1 rapporto di impresa familiare durato poco più di un anno e nonostante egli fosse uno studente universitario. Aggiungeva che anche la partecipazione agli utili stabilita in misura del 16% per ciascuno degli associati svelava l'intento simulatorio e l'illiceità della causa. Una diversa ripartizione degli utili avrebbe inciso sul reddito dei singoli, annullando o riducendo il beneficio fiscale che si otteneva dall'operazione. Del resto, è ipotesi alquanto peregrina che a fronte di un prestito di lire 300.000.000 mai eseguito, il farmacista potesse cedere il 48% degli utili della propria impresa, attribuendo peraltro la facoltà agli associati non chiedere la corresponsione di quanto maturato e di rinviarlo ai successivi esercizi con ulteriore beneficio di un interesse pari a quattro punti percentuali oltre il prime rate. Che il contratto in associazione in partecipazione fosse simulato, risultava anche dal fatto che in data
15.12.1987 il aveva sottoscritto con esso convenuto altro contratto Parte_3 di associazione in partecipazione, anch'esso ovviamente simulato: nella premessa si legge: “Il sig. dispone di un proprio risparmio CP_1 conseguente a regalie effettuate dalla madre che intende investirlo nella farmacia”. In realtà, alcuna donazione di somme esso convenuto aveva ricevuto dalla madre. Anche in questo caso la dichiarazione aveva il solo fine di far figurare un apporto dell'associato ai sensi dell'art. 2549 c.c. Il
[...] aggiungeva che in data 22 giugno 2000, con scrittura privata CP_1 autenticata per notaio di Scafati (SA), gli attori ed esso convenuto Per_1 davano vita, d'accordo col dott. , ad altro contratto, questa volta di Parte_3 impresa familiare. In sostanza nell'anno 2000 si era passati nuovamente dall'associazione in partecipazione all'impresa familiare. In conclusione, secondo il convenuto, pareva evidente che tutti i contratti citati erano simulati, per cui alcun compenso era stato mai corrisposto a titolo di associazione e/o impresa familiare. Inoltre, posto che la situazione dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 MA era identica non vi era motivo per discriminare esso convenuto Pt_3 rispetto ai fratelli. Del resto, rilevava il convenuto, occorreva considerare che la sig.ra - madre degli attori - pur versando nella Parte_4 medesima condizione, non aveva richiesto alcuna somma, confermando l'intento speculativo che muoveva la domanda giudiziale attorea. Per tali ragioni, deduceva il convenuto, alcun credito vantano i MA ed _2
. Riguardo, poi, alla disposizione testamentaria che assegnava "una PT partecipazione agli utili ed al valore della farmacia nei confronti dei fratelli ed , in misura corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi” _2 PT rilevava che essa era un legato di contratto, che indicava la volontà dichiarata dal testatore che si giungesse alla costituzione di una società tra i MA
. Orbene, rilevava il convenuto, una tale disposizione è nulla per illiceità Pt_3 della causa, in quanto l'esercizio dell'attività di farmacista può essere svolta in forma societaria solo se tutti i soggetti sono in possesso dei titoli e requisiti di legge. Se invece si qualificasse l'attribuzione come legato di contratto di associazione in partecipazione e/o di cointeressenza impropria, ex art. 2554, la disposizione sarebbe ugualmente nulla, poiché mancante del termine di durata del contratto. In sostanza, nelle intenzioni degli attori, il deducente sarebbe obbligato in perpetuo a corrispondere gli utili ai fratelli, senza alcuna possibilità di liberarsi da tale vincolo. Ciò, come noto, contrasta con i principi dell'ordinamento in materia di obbligazioni. Né, al fine di emendare la disposizione può ritenersi applicabile la norma dell'art. 1183 c.c., poiché è pacifico che la sostituzione del giudice alle parti è consentita per la sola determinazione del termine di adempimento e non certo per quello di durata.
Ne consegue, concludeva il convenuto, che i legati in favore dei MA
ed dovevano ritenersi nulli, sicché alcuna partecipazione agli _2 PT utili della farmacia poteva essere riconosciuta agli attori, ai quali, ove ne ricorrano i presupposti, spettava l'azione di riduzione. Relativamente al contratto in data 14.10.2002 di locazione commerciale dei locali in Scafati alla via Cesare Battisti concluso dagli attori e dalla con Parte_4 esso convenuto, precisava che i locali per cui è causa erano adibiti a sede della farmacia prima che la stessa si trasferisse nel 1991 nella nuova sede di via A. De Gasperi e che da tale data i locali in via Battisti erano rimasti letteralmente abbandonati e privi di alcuna destinazione. È per questo che con il consenso dei MA ed si diede vita nell'ottobre _2 Parte_1
2002 ad un contratto simulato. Evidenziava che, comunque, il canone di locazione per il primo trimestre successivo alla sottoscrizione era stato da lui regolarmente pagato con assegni nn. 0458610668-09 e 0458610668-10 tratti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 sul Banco di Napoli, pari ad euro 1.433,50 per ciascuno degli attori. Allegava, altresì, che alcun canone di locazione era dovuto, poiché l'immobile versava in condizioni di assoluto degrado ed era inutilizzabile allo scopo. I MA
ed , quindi, con l'iniziativa giudiziaria in esame, dopo essersi _2 PT indebitamente appropriati di cospicue somme di pertinenza della farmacia e/o del de cuius, ed averne rifiutato la restituzione, pretendevano la costituzione di un vincolo perpetuo avente ad oggetto la corresponsione degli utili della farmacia in misura pari al 33,33% ciascuno. In proposito, il convenuto precisava che le attività della farmacia comprendevano non solo gli utili figuranti da bilancio, ma tutte le attività comunque riconducibili all'esercizio commerciale. In sostanza nell'attività della farmacia vanno comprese tutte le somme ricavate dall'esercizio e quindi anche gli utili occulti, vale a dire quelli imputati a costi fittizi. Il dott. era solito Parte_3 far confluire tali somme su conti correnti cointestati ai figli ed alla moglie.
Nel periodo precedente il decesso al fine di evitare l'imposta di successione i citati conti furono estinti e buona parte delle somme intestate in capo agli attori. In particolare il sig. risulta intestatario di un conto Parte_1 corrente presso la Banca Nazionale del agenzia di Salerno, sul CP_2 quale sono confluiti all'incirca 1.000.000,00 di euro. Presso la medesima banca risulta altresì aperto altro rapporto di c/c intestato agli attori sul quale risultano depositati euro 2.700.000,00. Altra parte delle somme, e precisamente euro 1.136.000,00 furono depositate su un conto corrente intestato a e presso la banca Monte Dei Parte_1 Parte_4
Paschi di Siena S.p.A., agenzia di Salerno. È evidente che tali somme non costituiscono proventi personali degli attori - nessuno dei due infatti percepisce redditi sufficienti a giustificare gli importi detenuti - ma attività non dichiarate della farmacia, che per ragioni fiscali il de cuius intestava ai figli ed alla moglie. Il convenuto, pertanto, chiedeva che tale danaro gli venisse restituito. In ogni caso, anche a prescindere da ciò, i detti importi vanno acquisiti al patrimonio del de cuius e divisi tra gli eredi in base alle norme della successione legittima. Aggiungeva, inoltre, che, successivamente alla morte del dott. , esso convenuto, in attesa di una sistemazione Parte_3 definitiva dei rapporti successori, aveva eseguito in favore e per conto dei fratelli ed una serie anticipazioni e pagamenti tra i quali: 1) _2 PT euro 58.747,00 in favore di ciascuno degli attori, con assegni del 28.12.2001, tratti su Banca MPS;
2) euro 21.875,00 con assegni del 30.12.2002, tratto su
Banco di Napoli;
3) euro 21.875,00, con assegni del 24.12.2003 tratti su banca MPS;
4) pagamenti delle imposte a carico di ciascuno degli attori
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 relative agli anni 2001, 2002 e 2003; 5) pagamento delle somme dovute per l'adesione al condono fiscale per gli anni 2002 e 2003. Dette somme chiedeva in restituzione, con rivalutazione ed interessi a far data dall'esborso e fino all'effettivo soddisfo. Infine, riguardo al contratto di locazione dell'immobile in via C. Battisti 13, il convenuto, in via subordinata, e per il caso di mancato riconoscimento da parte degli attori della natura simulata della locazione, chiedeva la risoluzione del contratto per il mancato adempimento da parte dei locatori degli obblighi di cui all'art. 1575 n. 1 e 2 c.c.. In conseguenza di tale pronuncia chiedeva altresì la restituzione dei canoni corrisposti, nonché i danni per il mancato utilizzo del bene, nella misura che verrà quantificata in corso di causa a mezzo CTU. Pertanto, il dott. , rassegnava in CP_1 sintesi le seguenti conclusioni: dichiarare simulato e privo di effetto alcuno il contratto di associazione in partecipazione;
dichiarare in ogni caso simulato e privo di effetto alcuno il contratto di locazione ad uso commerciale relativo all'immobile in Scafati alla via Cesare Battisti 13; accertate e dichiarare che la disposizione testamentaria in favore degli attori avente ad oggetto l'attribuzione della partecipazione agli utili ed al valore della farmacia è nulla;
ordinare la restituzione di tutte le somme di pertinenza della farmacia intestate agli attori ed in particolare quelle relative ai conti correnti bancari accesi presso Banca MPS agenzia di Salerno e BNL agenzia di Salerno;
ordinare la restituzione di tutte le somme anticipate da esso convenuto anche per il pagamento di imposte e tasse in favore degli attori ed _2 PT
; in via subordinata dichiarare risolto, in caso di mancato accertamento
[...] della simulazione, il contratto di locazione dell'immobile in Scafati alla via C.
Battisti, per inadempimento dei locatori;
disporre in via consequenziale la condanna dei locatori alla restituzione delle somme percepite a titolo di canone, nonché il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene da determinarsi anche con valutazione equitativa;
per il caso in cui venisse ritenuta valida la disposizione testamentaria in favore degli attori, dare atto che esso convenuto dichiara di recedere dal contratto di legato agli attori.
Superate dai precedenti giudici assegnatari le questioni preliminari relative al tipo di rito adottato dagli attori per proporre le loro domande nonché quelle relative alla competenza interna, assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova dichiarativa, espletate due ctu, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità di domande nuove formulate dagli attori dopo il termine di cui all'art. 183 comma 6 n.
1. E', infatti, incontrovertibile che la domanda attorea risulta fissata nei limiti di quanto richiesto nell'interesse degli attori dall'allora procuratore costituito avv. Alberto Amatucci, sia con atto di citazione, che con note ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Con esse gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto:
a) “alla restituzione dall'apporto in favore di ciascun attore a seguito dello scioglimento in data 9 aprile 2001 del contratto di associazione in partecipazione del 1.8.1986”; b) “alla corresponsione degli utili in misura del
33,33% per ciascun attore, realizzati dalla sua gestione farmaceutica dell'esercizio sito in Scafati via Battisti 13”; c) “al pagamento delle somme rappresentative dei canoni di locazione dal 14 ottobre 2002 sino al momento della liquidazione”. Quindi sono inammissibili, sia la domanda di condanna al pagamento degli importi dovuti agli attori sulla base del contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986 e fino allo scioglimento dello stesso, sia la domanda di condanna al pagamento di un importo corrispondente al valore della farmacia nella misura del 33,33% per ciascun attore, in quanto introdotte per la prima volta e tardivamente, a preclusioni maturate, dal nuovo procuratore avv. Bellacosa con le memorie istruttorie ex
184 comma 2 c.p.c. Lo stesso avv. Bellacosa, con la comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, si era riportato alle deduzioni e richieste fatte nei precedenti atti introduttivi del giudizio. Quindi, ogni questione relativa alla determinazione del valore degli importi dovuti come partecipazione agli utili sulla base del contratto di associazione dell'1.8.1986
e di determinazione del “valore della farmacia”, pur sottoposte all'accertamento dei ctu contabili, esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Giova altresì precisare che non è oggetto di giudizio nemmeno la successione e divisione ereditaria dei beni del de cuius , non Parte_3 essendo state proposte dalle parti domande in tal senso.
Ciò posto, passando al merito delle domande, risultano infondate le domande del convenuto di accertamento della simulazione assoluta del contratto di associazione in partecipazione del 1.8.1986 e del contratto di locazione del 14.10.2002. Riguardo ad entrambi contratti il convenuto non ha prodotto alcuna prova documentale, né ha avanzato richieste istruttorie rilevanti ed ammissibili a tal fine. Dal contenuto del contratto e della stessa disposizione testamentaria a favore degli attori, si evince chiaramente che l'azienda farmaceutica, sebbene intestata al titolare farmacista dott. Pt_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 Ugo, era da anni un'impresa familiare cui collaboravano in vario modo, anche con apporto lavorativo personale, gli attori e la Proprio Parte_4 per questo motivo, per consacrare una situazione di fatto già esistente, fu stipulato tra le parti il contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986. In tal senso depongono anche le prove testimoniali assunte in giudizio. Invero, i testimoni , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 hanno tutti confermato che e lavorassero regolarmente _2 Parte_1 presso la farmacia di famiglia. Nel dettaglio, tra i testi della stessa parte convenuta, il Dott. già ragioniere della farmacia , ha Testimone_1 Pt_3 riferito che «la Sig.ra risultava nell'impresa familiare e che a Parte_2 volte mi ha risposto al telefono in farmacia. La medesima cosa vale per il Sig.
»; il signor , dipendente della farmacia, ha Parte_1 Testimone_6 dovuto confermare «di aver visto la OR venire in farmacia Parte_2 regolarmente a lavorare nella stessa»; la OR Persona_3
, anch'ella collaboratrice della farmacia sin dal 1989, ha dichiarato
[...] che la OR , solo «nell'anno 89 non è quasi mai venuta» in Parte_2 farmacia, ma successivamente alla nascita del figlio «veniva in farmacia tutti
i giorni (..)», mentre l'altro attore, «veniva in farmacia intorno Parte_1 alle ore 12:00 e si occupava solo esclusivamente dell'effettuazione di ordini in quanto in quel periodo frequentava l'università. Preciso che (...) si occupava della clientela solo se gli altri dipendenti erano occupati»; infine, il teste , ex-dipendente della farmacia, ha riferito che « Testimone_7 _2
e si recavano in farmacia tutti i giorni occupandosi della
[...] Parte_1 apertura»; e quanto al locale di cui al contratto di locazione ha anche riferito che «nel '96 mi sono recata nell'immobile di Via Battisti ed ho visto che vi era in deposito merce della vecchia farmacia e scaffalatura non utilizzata».
Di analogo contenuto sono state le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, tra le quali quella dell'Avv. Guastavo Gianni BACIGALUPO, il quale ha riferito delle trattative e delle bozze di transazioni redatte successivamente al decesso del Dott. , su incarico del convenuto, ma poi i tre fratelli Parte_3
«non hanno trovato un accordo circa le modalità dell'associazione derivanti dalla successione testamentaria». In definitiva, dalla prova testimoniale è emersa la conferma della esistenza reale e non simulata della impresa di famiglia, prima, e dell'associazione in partecipazione, poi. Ciò che trova riscontro anche documentale nei pagamenti del 28 dicembre 2001 per 130 milioni ciascuno, nella erogazione eseguita dal convenuto in CP_1 data 30 dicembre 2002 a titolo di acconto sull'utile maturato per l'anno 2001
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 di euro 21.875,00 per ciascun fratello e più in generale da tutti i pagamenti che il convenuto ha allegato di aver fatto agli attori nel periodo 2001-2004, oltre che dal vitalizio corrisposto alla mamma, Il convenuto, ha argomentato, che l'intento simulatorio sarebbe desumibile da varie circostanze e cioè il fine di ridurre fittiziamente l'utile della farmacia ed ottenere un vantaggio fiscale;
il non avere gli attori mai percepito gli utili derivanti dall'associazione, né dalla precedente partecipazione all'impresa familiare;
la misura dell'apporto determinato in maniera egalitaria nonostante la diversa durata di partecipazione alla precedente impresa familiare di ciascuno degli associati;
la partecipazione agli utili stabilita in misura del 16% per ciascuno degli associati complessivamente sproporzionato rispetto alla restante partecipazione agli utili da parte del farmacista;
la riconosciuta Parte_3 facoltà agli associati di non chiedere la corresponsione degli utili maturati e di rinviarlo ai successivi esercizi con ulteriore beneficio di un interesse pari a quattro punti percentuali oltre il prime rate;
la sottoscrizione in data
15.12.1987 di un altro contratto di associazione in partecipazione tra Pt_3
e il convenuto, da quest'ultimo dichiarato come anch'esso simulato;
la
[...] stipula in data 22.6.2000, con scrittura privata autenticata per notaio Per_1 di Scafati, di altro contratto, questa volta di impresa familiare. Invero, nessuna di queste argomentazioni prova la simulazione del contratto di associazione in partecipazione, in quanto, viceversa, rafforzano la tesi che il contratto fu effettivamente voluto e che fosse basato sull'affectio familiaris, nell'ambito della quale l'apporto lavorativo di ciascun componente familiare non si misura solo sul valore economico dello stesso, essendo chiaramente prevalso l'intento negoziale delle parti e di in primis di far Parte_3 partecipare tutti i familiari ai vantaggi economici dell'azienda creata e portata avanti prevalentemente dal pater familias. In tal senso depongono anche le varie liberalità ricevute nel tempo dagli attori, dalla e dallo stesso Pt_4
, che ben possono essere intese sia come distribuzione in vita CP_1 del patrimonio familiare, sia come una gratificazione economica e remunerativa per l'apporto dato da ciascun donatario alla vita familiare e aziendale.
Anche riguardo al contratto di locazione, la tesi simulatoria del convenuto, si scontra con circostanze oggettive quali l'attribuzione mortis causa al della farmacia, di cui i locali commerciali locati CP_1 erano a servizio come deposito, il pagamento del primo canone di locazione ammesso dal convenuto, l'implicita ammissione del convenuto di non aver mai receduto dal contratto, secondo lui dato in uso gratuito. Anche in tal caso,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 il convenuto, parte del contratto, non ha prodotto un documento scritto (c.d. controdichiarazione), che provi la simulazione assoluta o relativa del contratto di locazione.
Passando all'esame della disposizione testamentaria che gli attori pongono a fondamento della loro domanda di condanna del convenuto al pagamento degli utili, in misura del 33,33% per ciascun attore, realizzati dalla sua gestione della farmacia dalla data della morte di (9.4.2001), Parte_3 essa va necessariamente contenuta nella determinazione dell'importo, fino alla data della domanda giudiziale (18.5.2005). Si tratta di quattro anni, durante i quali, per precisa volontà mortis causa del de cuius, l'erede assegnatario della titolarità della farmacia, doveva riconoscere agli attori "una partecipazione agli utili ed al valore della farmacia nei confronti dei fratelli e , in misura corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi". Il _2 PT legato di partecipazione agli utili della farmacia, secondo i criteri indicati dallo stesso de cuius, è valido ed efficace, in quanto non qualificabile come legato di contratto. Con esso il testatore non ebbe ad indicare la sua volontà che si giungesse alla costituzione tra i MA di una società o di altra Pt_3 forma negoziale di partecipazione;
si limitò solo a imporre all'erede un'obbligazione di pagamento periodico di somme rapportati agli utili della farmacia. La mancanza di fissazione di termine di durata di tale obbligazione non determina alcuna nullità, avendo comunque l'onerato diversi strumenti per sottrarsi all'obbligazione o di limitarla nel tempo, prima di tutta la rinunzia all'eredità, ma anche l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità, l'azione di riduzione per lesione di legittima, la cessazione dell'attività della farmacia, la stipula di accordi negoziali bonari e transattivi con i beneficiari del legato ed altri mezzi giuridici che si lasciano alla sapienza dei consulenti legali del convenuto.
Ciò posto, la relazione di consulenza della dott.ssa , che Persona_4 questo giudice ritiene ben motivata in fatto e in diritto, anche per la rispondenza ai quesiti posti dl giudice e per le risposte alle osservazioni di parte, va preferita nelle ipotesi conclusive basate non solo sulla documentazione prodotta dalle parti nei termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., ma anche di quella legittimamente acquisita dal primo ctu dott.
presso pubblici depositari, come da giurisprudenza di legittimità Per_5 delle Sezioni Unite (cfr. sent. N. 3086 dell'1.2.2022). Orbene, riguardo alla determinazione dell'importo che va restituito agli attori per l'apporto versato al momento della costituzione dell'associazione in partecipazione dell'1.8.1986, a seguito dello scioglimento della stessa a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 seguito della morte del titolare della farmacia, esso è pari a euro 51.645,69 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi legali moratori dalla domanda giudiziale. Sul punto di detta determinazione, esclusa la simulazione del contratto, non vi sono contestazioni: l'apporto da restituire a ciascuno degli attori corrisponde ai 100 milioni delle vecchie lire, valore dell'apporto come dichiarato nel contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986.
Passando alla domanda di condanna del convenuto alla corresponsione della quota parte gli utili realizzati dalla sua gestione farmaceutica dalla data della morte del de cuius alla data della domanda giudiziale, già si è motivato in ordine alla validità della disposizione di legato. Qui va rilevato che con testamento olografo del 21.12.1996 pubblicato il 18.09.2001, atto per notaio di n. 24576 del Rep., il de cuius attribuì "la Per_1 Per_2 Parte_3 farmacia comprensiva di attività e passività, nessuna esclusa" al figlio mentre assegnava "una partecipazione agli utili ed al valore della CP_1 farmacia nei confronti dei fratelli ed , in misura corrispondente _2 PT al 33,33% per ciascuno di essi". La ctu dott.ssa riguardo al valore Per_4 della partecipazione al 33,33% per ciascuno degli attori agli utili e al valore della farmacia, dal momento dell'apertura della successione del dott.
[...]
, correttamente ha premesso che dal testamento olografo del sig. Pt_3 [...]
del 31.12.1996, pubblicato per atto del notaio in Pt_3 Persona_1 data 18.09.2001 (rep. 24576 – racc. 7819) risulta quanto segue: “Lascio, dunque, la farmacia comprensiva di attività e delle passività, nessuna esclusa,
a mio figlio che per il momento è l'unico laureato in farmacia ed ha CP_1 quindi i titoli per diventare titolare, ponendogli però degli oneri e più precisamente: - Una rendita vitalizia a favore di mia moglie Parte_4
di £ 60.000.000 annui, rivalutabili ogni anno in base agli indici
[...]
ISTAT prevista per l'adeguamento del costo della vita per operai e impiegati;
- Una partecipazione agli utili e al valore della farmacia nei confronti dei fratelli e , in misura corrispondete al 33,33 % per ciascuno di _2 PT essi;
Conseguentemente l'utile realizzato ogni anno dalla farmacia dovrà essere ridotto: - Del vitalizio a mia moglie;
- dei compensi spettanti ai figli che effettivamente lavorano nella farmacia, in misura corrispondente alla retribuzione prevista dal contratto nazionale del lavoro;
- di un accantonamento pari al 15% dell'utile per accantonamenti in un fondo di riserva per far fronte a spese di carattere generale;
- delle imposte e tasse gravanti sulla farmacia e sugli associati;
- la parte residua suddivisa in tre parti di pari importo. Nell'ipotesi di scioglimento dell'associazione o della società si dovrà far riferimento al valore della farmacia calcolato, quanto al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 valore dell'avviamento al valore di affari realizzato nell'anno immediatamente precedente al netto dell'IVA e quanto agli aspetti patrimoniali alla differenza fra le attività e le passività”. Ciò premesso la c.t.u. ha riferito che “nella documentazione in atti non è presente alcuna documentazione da cui risulti l'utile della farmacia dal 2001 in poi;
nella
CTU del dott. tra gli allegati vengono menzionate le dichiarazioni Per_5 dei redditi di dal 2003 al 2019 ma le stesse non risultano CP_1 depositate nel fascicolo elettronico;
pertanto non è possibile determinare il valore della partecipazione al 33,33% per ciascuno degli attori agli utili della farmacia dal momento dell'apertura della successione del dott. ” Parte_3
Tale domanda va, dunque, rigettata per mancata produzione della necessaria documentazione probatoria da parte degli attori, cui incombeva l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda. Né risultano utili in tal senso le richieste di ordine di esibizione fatte dagli attori, sia perché inammissibilmente fatte in modo generale ed esplorativo non con riferimento a singoli specifici documenti, sia perché non precedute da richieste di trasmissione della documentazione fatta dagli attori al convenuto in fase stragiudiziale. In ogni caso la necessaria documentazione di fatto non è stata prodotta dagli attori cui incombeva l'onere della prova, non è stata posta nella disponibilità cartacea o elettronica del ctu, non è stata esibita dal convenuto, che ben può ricorrere a tale strumento di “inerzia” e di “difesa passiva”.
Quindi, il ricorso ad ogni altro metodo documentale sostitutivo dei criteri stabiliti dal testatore per la determinazione della quota parte degli utili spettanti agli attori nella gestione della farmacia da parte del convenuto, non è ammissibile.
Riguardo alla determinazione dei canoni di locazione dovuti dall'attore, avente ad oggetto l'immobile in Scafati alla via Cesare Battisti 13, essa è semplice. Si tratta di canoni non corrisposti di euro 20.000,00 all'anno a far data dal 10 gennaio 2003, avendo il convenuto pagato solamente il primo trimestre (dal 10.10.2002 al 10.1.2003) del canone annuale . Il calcolo del dovuto in tal caso non va riferito alla data della domanda giudiziale, atteso che nelle cause per il pagamento dei canoni del rapporto locatizio si tiene conto del perdurare dello stesso anche nel corso del giudizio e la domanda può essere estesa anche ai canoni maturati nel corso dello stesso. Non essendo stata allegata la cessazione del rapporto fino all'attualità, il credito va determinato al momento della liquidazione. Con un calcolo aritmetico, dal gennaio 2003 al gennaio 2025 sono 22 canoni annuali di euro 20.000,00 non pagati, per cui l'importo totale non pagato è pari ad euro si giunge
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 all'importo di euro 440.000,00 per cui, diviso tre (essendo tre i proprietari locatori), fanno euro 146.666,66 per ognuno degli attori, oltre interessi legali moratori dalla scadenza di ogni singolo canone annuale fino all'effettivo soddisfo.
Infondata è la domanda subordinata del convenuto tesa alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei locatori e conseguenziali domande di restituzione della somma corrisposta per i primi tre mesi di canone e di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene, atteso che ai sensi dell'art. 9 del predetto contratto il conduttore ebbe ad assumersi l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, per cui nulla può essere addebitato agli attori, se il locale nel tempo sia stato lasciato al naturale degrado. Incontestato è che il locale sia rimasto nella disponibilità del conduttore, anche dopo il trasferimento della farmacia in altra sede, né risultano provate diffide del convenuto ai proprietari locatori finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria, né è stato provato il legittimo recesso del conduttore dal rapporto locatizio.
Riguardo alla domanda del convenuto tesa alla restituzione di tutte le somme di pertinenza della farmacia intestate agli attori ed in particolare quelle relative ai conti correnti bancari accesi presso Banca MPS agenzia di
Salerno e BNL agenzia di Salerno, sui quali, nel periodo precedente il decesso di , erano stati fatti confluire dal de cuius somme derivanti Parte_3 da utili, anche occulti, della farmacia, al fine di evitare l'imposta di successione, la richiesta, oltre che vaga ed evanescente nelle allegazioni, risulta non provata con adeguata specifica documentazione riguardo alla entità delle somme, alla provenienza, alla causale, alla disponibilità in capo agli attori. Inoltre essa appare inammissibile, in quanto non proposta nell'ambito di una domanda di divisione dei beni caduti in successione ereditaria, di collazione delle donazioni, con relative domande di accertamento del reale patrimonio relitto e di quello donato e con la eventuale azione di riduzione.
Analogamente evanescente e generica nelle allegazioni, nonché infondata e non provata con adeguata documentazione è anche la domanda del convenuto tesa ad ottenere la condanna degli attori la restituzione di tutte le somme anticipate da esso convenuto o comunque da esso pagate nell'interesse degli attori nel periodo 2001-2004, anche perché chiaramente imputabili alla quota parte degli utili ad essi spettante sulla base del legato e quindi in ogni caso non qualificabili come pagamenti indebiti e da restituire.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 Anche in tal caso riguardo alla provenienza, alla causale, alla destinazione delle somme agli attori, nulla di preciso risulta dedotto e provato.
Considerata la reciproca parziale soccombenza tra le parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte le domande attoree e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di ciascun attore: A) della somma di euro
51.645,69 a titolo di restituzione dell'apporto versato al momento della costituzione dell'associazione in partecipazione dell'1.8.1986, oltre agli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
b) della somma di euro 146.666,66 a titolo di canoni di locazione non pagati, oltre agli interessi legali moratori dalla data di scadenza di ogni canone annuale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta, in quanto non provata per carenza documentale utile alla determinazione degli importi, la domanda di condanna del convenuto alla corresponsione della quota parte gli utili realizzati dalla sua gestione farmaceutica dalla data della morte del de cuius fino alla data della domanda giudiziale
3) Dichiara inammissibili la domanda di condanna del convenuto al pagamento degli importi dovuti agli attori sulla base del contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986 e fino allo scioglimento dello stesso e quella di condanna al pagamento di un importo corrispondente al valore della farmacia, in quanto introdotte tardivamente oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
4) Rigetta ogni altra domanda degli attori e del convenuto
5) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 5/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2334/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto: associazione in partecipazione – legato testamentario - adempimento
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Adriano Bellacosa, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Altieri, CP_1 come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
4.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.05.2005
[...]
e esponevano che in data 1.8.1986 tra essi attori e il PT Parte_2 genitore veniva stipulato contratto di associazione in Parte_3 partecipazione con il quale, dato atto che fino a quella data i contraenti avevano gestito la farmacia sita in Scafati, alla Via C. Battisti 13, della quale il dott. era titolare in regime di impresa familiare e che a seguito di Parte_3 un'intervenuta nuova disciplina delle farmacie non era possibile continuare l'esercizio in quella forma e che i partecipanti all'impresa familiare erano creditori di un certo importo rappresentativo di utili di gestione maturati e mai corrisposti, costituivano un'associazione in partecipazione nella quale il Part farmacista dott. associava gli attori all'esercizio dell'attività svolta in
Scafati e gli associati apportavano il credito da essi vantato e maturato dall'esercizio dell'impresa familiare. Una clausola del contratto di associazione prevedeva la restituzione dell'apporto senza interessi e senza accrescimento del valore di avviamento (art. 6), mentre l'art. 4 consentiva di non chiedere annualmente la riscossione di quanto maturato ma di rinviarla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/15 "alla scadenza contrattuale, usufruendo di un interesse nella misura di 4 punti oltre il prime rate": pertanto, essendo la partecipazione agli utili del 16% per ciascun associato, tale somma era dovuta dal periodo 1 agosto 1986 al 9 aprile 2001 data di decesso dell'associante . Con l'apertura della Parte_3 successione del predetto, nell'azienda farmaceutica succedeva il figlio dott.
, in forza di testamento olografo del 31 dicembre 1996, CP_1 pubblicato il 18 settembre 2001, per notar da rep. Persona_1 Per_2
n. 24576. Alla data della morte - nella quale si è sciolto il contratto di associazione in partecipazione - il nuovo assetto di interessi disposto dal de cuius era che agli attuali attori venisse attribuita "una partecipazione agli utili ed al valore della farmacia nei confronti dei fratelli e , in misura _2 PT corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi". Essendo gli attori legatari ex art. 649 c.c., essi risultano creditori delle somme corrispondenti alle percentuali di partecipazione suindicate fin dal momento dell'apertura della successione. Inoltre, con contratto di' "locazione commerciale" del 14 ottobre
2002, gli attori, unitamente alla propria madre Parte_4 concedevano in locazione al dott. taluni locali commerciali CP_1 siti in Scafati alla via Cesare Battisti per il canone annuale di euro 20.000,00 per un periodo di anni sei. Richiesti al dott. , che vi era tenuto CP_1 in qualità di erede, la restituzione dell'apporto, nonché il pagamento degli utili derivanti dal contratto di associazione in partecipazione, il predetto farmacista
- erede si era rifiutato di corrispondere alcunché agli attori affermando, per tramite del suo avvocato, che il contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986 era simulato e che neanche i canoni di locazione per i locali commerciali indicati sub 3 erano dovuti, perché si trattava in realtà di un contratto di comodato. Per tali motivi chiedevano al giudice: 1) di condannare il convenuto alla restituzione dell'apporto in favore di ciascun attore a seguito dello scioglimento in data 9 aprile 2001 del contratto di associazione in partecipazione del 1.8.1986; 2) di condannare il convenuto alla corresponsione degli utili in misura del 33,33% per ciascun attore, realizzati dalla sua gestione farmaceutica dell'esercizio sito in Scafati via Battisti n. 13;
3) di condannare il convenuto al pagamento delle somme rappresentative dei canoni di locazione dal 14 ottobre 2002 sino al momento della liquidazione;
4) di condannare il predetto anche agli interessi moratori sulle suddette somme, oltre ai danni da determinarsi in via equitativa.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva che CP_1 il dott. , unico gestore e titolare della farmacia all'epoca corrente in Parte_3
Scafati, alla via Battisti 13, aveva disposto della quasi totalità del suo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/15 patrimonio con attribuzioni liberali quando era in vita, mentre col testamento olografo del 31.12.1996 aveva disposto esclusivamente di alcuni legati, tra i quali quello in suo favore avente ad oggetto “la farmacia comprensiva di ogni attività e passività, nessuna esclusa”. Con medesimo testamento il dott. Pt_3 aveva altresì attribuito: a) una rendita vitalizia di lire 60.000.000 annui
[...] in favore della moglie b) una “partecipazione agli utili ed Parte_4 al valore della farmacia nei confronti dei fratelli ed , in maniera _2 PT corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi”. Tali attribuzioni - anch'esse a titolo particolare - venivano poste a carico di esso erede convenuto. In ordine alla determinazione degli utili spettanti ai figli e il dott. PT _2 Pt_3 aveva disposto in testamento che alla fine di ciascun esercizio l'utile
[...] realizzato dalla farmacia dovesse essere scontato: 1) del vitalizio costituito in favore della moglie;
2) dei compensi spettanti ai figli che effettivamente lavorano nella farmacia, in maniera corrispondente alla retribuzione prevista dal contratto nazionale del lavoro;
di un accantonamento pari al 15% dell'utile da destinarsi a fondo riserva per spese di carattere generale. Fatta tale precisazione, il convenuto allegava che il contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986, come tutti quelli successivi anche di diversa natura intercorsi tra le medesime parti, era simulato ed era stato posto in essere dal dott. al solo fine di ridurre fittiziamente l'utile della Parte_3 farmacia ed ottenere un vantaggio fiscale. Come dichiarato dagli attori, nessuno degli associati, in quasi vigenza del contratto, aveva, infatti, mai percepito utili derivanti dall'associazione, né in precedenza avevano ricevuto compensi per la dichiarata partecipazione all'impresa familiare. Rilevava che era evidente che le affermazioni riguardanti la sussistenza dell'impresa familiare contenute nella premessa del contratto di associazione non erano rispondenti al vero ed avevano il solo fine di giustificare un credito degli associati nei confronti del farmacista da far figurare quale apporto ai sensi dell'art. 2549 c.c. In sostanza si trattava di contratti fittizi posti in essere dal de cuius al fine di evadere il fisco e, quindi, come tali, illeciti. Evidenziava, del resto, che tale operazione non costituiva un caso isolato, ma era stata utilizzata in maniera sistematica dai soggetti titolari di imprese che avevano una forte redditività a fronte di costi trascurabili. In particolare, nell'esercizio di farmacie era divenuta prassi associare parenti al fine di far figurare costi deducibili dal reddito ed avere un vantaggio almeno pari all'imposizione fiscale. Ma, a prescindere da quanto sopra, sussistevano nel contratto di associazione in partecipazione per cui è causa elementi chiarificatori, idonei a svelare l'intento simulatorio delle parti, come la misura dell'apporto,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/15 determinato in maniera egalitaria (lire 100.000.000 per ogni associato) nonostante nella premessa si chiarisca che tali somme costituiscono i crediti maturati dagli associati nel corso del precedente rapporto di impresa familiare, che - a detta delle parti - avrebbe avuto durata notevolmente differente per ciascuno degli associati. In altri termini, benché si dichiarasse che il rapporto di lavoro aveva differente durata per i tre associati e precisamente anni 9 per la madre anni tre e mesi sei per la Parte_4
ed anni uno e mesi sei per , i crediti che si Parte_2 Parte_1 assumevano maturati dai partecipanti all'impresa familiare erano stati valutati per tutti nello stesso importo in lire 100.000.000 per ogni soggetto. In particolare tale importo veniva riconosciuto al in virtù di un Parte_1 rapporto di impresa familiare durato poco più di un anno e nonostante egli fosse uno studente universitario. Aggiungeva che anche la partecipazione agli utili stabilita in misura del 16% per ciascuno degli associati svelava l'intento simulatorio e l'illiceità della causa. Una diversa ripartizione degli utili avrebbe inciso sul reddito dei singoli, annullando o riducendo il beneficio fiscale che si otteneva dall'operazione. Del resto, è ipotesi alquanto peregrina che a fronte di un prestito di lire 300.000.000 mai eseguito, il farmacista potesse cedere il 48% degli utili della propria impresa, attribuendo peraltro la facoltà agli associati non chiedere la corresponsione di quanto maturato e di rinviarlo ai successivi esercizi con ulteriore beneficio di un interesse pari a quattro punti percentuali oltre il prime rate. Che il contratto in associazione in partecipazione fosse simulato, risultava anche dal fatto che in data
15.12.1987 il aveva sottoscritto con esso convenuto altro contratto Parte_3 di associazione in partecipazione, anch'esso ovviamente simulato: nella premessa si legge: “Il sig. dispone di un proprio risparmio CP_1 conseguente a regalie effettuate dalla madre che intende investirlo nella farmacia”. In realtà, alcuna donazione di somme esso convenuto aveva ricevuto dalla madre. Anche in questo caso la dichiarazione aveva il solo fine di far figurare un apporto dell'associato ai sensi dell'art. 2549 c.c. Il
[...] aggiungeva che in data 22 giugno 2000, con scrittura privata CP_1 autenticata per notaio di Scafati (SA), gli attori ed esso convenuto Per_1 davano vita, d'accordo col dott. , ad altro contratto, questa volta di Parte_3 impresa familiare. In sostanza nell'anno 2000 si era passati nuovamente dall'associazione in partecipazione all'impresa familiare. In conclusione, secondo il convenuto, pareva evidente che tutti i contratti citati erano simulati, per cui alcun compenso era stato mai corrisposto a titolo di associazione e/o impresa familiare. Inoltre, posto che la situazione dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/15 MA era identica non vi era motivo per discriminare esso convenuto Pt_3 rispetto ai fratelli. Del resto, rilevava il convenuto, occorreva considerare che la sig.ra - madre degli attori - pur versando nella Parte_4 medesima condizione, non aveva richiesto alcuna somma, confermando l'intento speculativo che muoveva la domanda giudiziale attorea. Per tali ragioni, deduceva il convenuto, alcun credito vantano i MA ed _2
. Riguardo, poi, alla disposizione testamentaria che assegnava "una PT partecipazione agli utili ed al valore della farmacia nei confronti dei fratelli ed , in misura corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi” _2 PT rilevava che essa era un legato di contratto, che indicava la volontà dichiarata dal testatore che si giungesse alla costituzione di una società tra i MA
. Orbene, rilevava il convenuto, una tale disposizione è nulla per illiceità Pt_3 della causa, in quanto l'esercizio dell'attività di farmacista può essere svolta in forma societaria solo se tutti i soggetti sono in possesso dei titoli e requisiti di legge. Se invece si qualificasse l'attribuzione come legato di contratto di associazione in partecipazione e/o di cointeressenza impropria, ex art. 2554, la disposizione sarebbe ugualmente nulla, poiché mancante del termine di durata del contratto. In sostanza, nelle intenzioni degli attori, il deducente sarebbe obbligato in perpetuo a corrispondere gli utili ai fratelli, senza alcuna possibilità di liberarsi da tale vincolo. Ciò, come noto, contrasta con i principi dell'ordinamento in materia di obbligazioni. Né, al fine di emendare la disposizione può ritenersi applicabile la norma dell'art. 1183 c.c., poiché è pacifico che la sostituzione del giudice alle parti è consentita per la sola determinazione del termine di adempimento e non certo per quello di durata.
Ne consegue, concludeva il convenuto, che i legati in favore dei MA
ed dovevano ritenersi nulli, sicché alcuna partecipazione agli _2 PT utili della farmacia poteva essere riconosciuta agli attori, ai quali, ove ne ricorrano i presupposti, spettava l'azione di riduzione. Relativamente al contratto in data 14.10.2002 di locazione commerciale dei locali in Scafati alla via Cesare Battisti concluso dagli attori e dalla con Parte_4 esso convenuto, precisava che i locali per cui è causa erano adibiti a sede della farmacia prima che la stessa si trasferisse nel 1991 nella nuova sede di via A. De Gasperi e che da tale data i locali in via Battisti erano rimasti letteralmente abbandonati e privi di alcuna destinazione. È per questo che con il consenso dei MA ed si diede vita nell'ottobre _2 Parte_1
2002 ad un contratto simulato. Evidenziava che, comunque, il canone di locazione per il primo trimestre successivo alla sottoscrizione era stato da lui regolarmente pagato con assegni nn. 0458610668-09 e 0458610668-10 tratti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/15 sul Banco di Napoli, pari ad euro 1.433,50 per ciascuno degli attori. Allegava, altresì, che alcun canone di locazione era dovuto, poiché l'immobile versava in condizioni di assoluto degrado ed era inutilizzabile allo scopo. I MA
ed , quindi, con l'iniziativa giudiziaria in esame, dopo essersi _2 PT indebitamente appropriati di cospicue somme di pertinenza della farmacia e/o del de cuius, ed averne rifiutato la restituzione, pretendevano la costituzione di un vincolo perpetuo avente ad oggetto la corresponsione degli utili della farmacia in misura pari al 33,33% ciascuno. In proposito, il convenuto precisava che le attività della farmacia comprendevano non solo gli utili figuranti da bilancio, ma tutte le attività comunque riconducibili all'esercizio commerciale. In sostanza nell'attività della farmacia vanno comprese tutte le somme ricavate dall'esercizio e quindi anche gli utili occulti, vale a dire quelli imputati a costi fittizi. Il dott. era solito Parte_3 far confluire tali somme su conti correnti cointestati ai figli ed alla moglie.
Nel periodo precedente il decesso al fine di evitare l'imposta di successione i citati conti furono estinti e buona parte delle somme intestate in capo agli attori. In particolare il sig. risulta intestatario di un conto Parte_1 corrente presso la Banca Nazionale del agenzia di Salerno, sul CP_2 quale sono confluiti all'incirca 1.000.000,00 di euro. Presso la medesima banca risulta altresì aperto altro rapporto di c/c intestato agli attori sul quale risultano depositati euro 2.700.000,00. Altra parte delle somme, e precisamente euro 1.136.000,00 furono depositate su un conto corrente intestato a e presso la banca Monte Dei Parte_1 Parte_4
Paschi di Siena S.p.A., agenzia di Salerno. È evidente che tali somme non costituiscono proventi personali degli attori - nessuno dei due infatti percepisce redditi sufficienti a giustificare gli importi detenuti - ma attività non dichiarate della farmacia, che per ragioni fiscali il de cuius intestava ai figli ed alla moglie. Il convenuto, pertanto, chiedeva che tale danaro gli venisse restituito. In ogni caso, anche a prescindere da ciò, i detti importi vanno acquisiti al patrimonio del de cuius e divisi tra gli eredi in base alle norme della successione legittima. Aggiungeva, inoltre, che, successivamente alla morte del dott. , esso convenuto, in attesa di una sistemazione Parte_3 definitiva dei rapporti successori, aveva eseguito in favore e per conto dei fratelli ed una serie anticipazioni e pagamenti tra i quali: 1) _2 PT euro 58.747,00 in favore di ciascuno degli attori, con assegni del 28.12.2001, tratti su Banca MPS;
2) euro 21.875,00 con assegni del 30.12.2002, tratto su
Banco di Napoli;
3) euro 21.875,00, con assegni del 24.12.2003 tratti su banca MPS;
4) pagamenti delle imposte a carico di ciascuno degli attori
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/15 relative agli anni 2001, 2002 e 2003; 5) pagamento delle somme dovute per l'adesione al condono fiscale per gli anni 2002 e 2003. Dette somme chiedeva in restituzione, con rivalutazione ed interessi a far data dall'esborso e fino all'effettivo soddisfo. Infine, riguardo al contratto di locazione dell'immobile in via C. Battisti 13, il convenuto, in via subordinata, e per il caso di mancato riconoscimento da parte degli attori della natura simulata della locazione, chiedeva la risoluzione del contratto per il mancato adempimento da parte dei locatori degli obblighi di cui all'art. 1575 n. 1 e 2 c.c.. In conseguenza di tale pronuncia chiedeva altresì la restituzione dei canoni corrisposti, nonché i danni per il mancato utilizzo del bene, nella misura che verrà quantificata in corso di causa a mezzo CTU. Pertanto, il dott. , rassegnava in CP_1 sintesi le seguenti conclusioni: dichiarare simulato e privo di effetto alcuno il contratto di associazione in partecipazione;
dichiarare in ogni caso simulato e privo di effetto alcuno il contratto di locazione ad uso commerciale relativo all'immobile in Scafati alla via Cesare Battisti 13; accertate e dichiarare che la disposizione testamentaria in favore degli attori avente ad oggetto l'attribuzione della partecipazione agli utili ed al valore della farmacia è nulla;
ordinare la restituzione di tutte le somme di pertinenza della farmacia intestate agli attori ed in particolare quelle relative ai conti correnti bancari accesi presso Banca MPS agenzia di Salerno e BNL agenzia di Salerno;
ordinare la restituzione di tutte le somme anticipate da esso convenuto anche per il pagamento di imposte e tasse in favore degli attori ed _2 PT
; in via subordinata dichiarare risolto, in caso di mancato accertamento
[...] della simulazione, il contratto di locazione dell'immobile in Scafati alla via C.
Battisti, per inadempimento dei locatori;
disporre in via consequenziale la condanna dei locatori alla restituzione delle somme percepite a titolo di canone, nonché il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del bene da determinarsi anche con valutazione equitativa;
per il caso in cui venisse ritenuta valida la disposizione testamentaria in favore degli attori, dare atto che esso convenuto dichiara di recedere dal contratto di legato agli attori.
Superate dai precedenti giudici assegnatari le questioni preliminari relative al tipo di rito adottato dagli attori per proporre le loro domande nonché quelle relative alla competenza interna, assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., assunta la prova dichiarativa, espletate due ctu, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/15 Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità di domande nuove formulate dagli attori dopo il termine di cui all'art. 183 comma 6 n.
1. E', infatti, incontrovertibile che la domanda attorea risulta fissata nei limiti di quanto richiesto nell'interesse degli attori dall'allora procuratore costituito avv. Alberto Amatucci, sia con atto di citazione, che con note ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Con esse gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto:
a) “alla restituzione dall'apporto in favore di ciascun attore a seguito dello scioglimento in data 9 aprile 2001 del contratto di associazione in partecipazione del 1.8.1986”; b) “alla corresponsione degli utili in misura del
33,33% per ciascun attore, realizzati dalla sua gestione farmaceutica dell'esercizio sito in Scafati via Battisti 13”; c) “al pagamento delle somme rappresentative dei canoni di locazione dal 14 ottobre 2002 sino al momento della liquidazione”. Quindi sono inammissibili, sia la domanda di condanna al pagamento degli importi dovuti agli attori sulla base del contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986 e fino allo scioglimento dello stesso, sia la domanda di condanna al pagamento di un importo corrispondente al valore della farmacia nella misura del 33,33% per ciascun attore, in quanto introdotte per la prima volta e tardivamente, a preclusioni maturate, dal nuovo procuratore avv. Bellacosa con le memorie istruttorie ex
184 comma 2 c.p.c. Lo stesso avv. Bellacosa, con la comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore, si era riportato alle deduzioni e richieste fatte nei precedenti atti introduttivi del giudizio. Quindi, ogni questione relativa alla determinazione del valore degli importi dovuti come partecipazione agli utili sulla base del contratto di associazione dell'1.8.1986
e di determinazione del “valore della farmacia”, pur sottoposte all'accertamento dei ctu contabili, esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Giova altresì precisare che non è oggetto di giudizio nemmeno la successione e divisione ereditaria dei beni del de cuius , non Parte_3 essendo state proposte dalle parti domande in tal senso.
Ciò posto, passando al merito delle domande, risultano infondate le domande del convenuto di accertamento della simulazione assoluta del contratto di associazione in partecipazione del 1.8.1986 e del contratto di locazione del 14.10.2002. Riguardo ad entrambi contratti il convenuto non ha prodotto alcuna prova documentale, né ha avanzato richieste istruttorie rilevanti ed ammissibili a tal fine. Dal contenuto del contratto e della stessa disposizione testamentaria a favore degli attori, si evince chiaramente che l'azienda farmaceutica, sebbene intestata al titolare farmacista dott. Pt_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/15 Ugo, era da anni un'impresa familiare cui collaboravano in vario modo, anche con apporto lavorativo personale, gli attori e la Proprio Parte_4 per questo motivo, per consacrare una situazione di fatto già esistente, fu stipulato tra le parti il contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986. In tal senso depongono anche le prove testimoniali assunte in giudizio. Invero, i testimoni , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 hanno tutti confermato che e lavorassero regolarmente _2 Parte_1 presso la farmacia di famiglia. Nel dettaglio, tra i testi della stessa parte convenuta, il Dott. già ragioniere della farmacia , ha Testimone_1 Pt_3 riferito che «la Sig.ra risultava nell'impresa familiare e che a Parte_2 volte mi ha risposto al telefono in farmacia. La medesima cosa vale per il Sig.
»; il signor , dipendente della farmacia, ha Parte_1 Testimone_6 dovuto confermare «di aver visto la OR venire in farmacia Parte_2 regolarmente a lavorare nella stessa»; la OR Persona_3
, anch'ella collaboratrice della farmacia sin dal 1989, ha dichiarato
[...] che la OR , solo «nell'anno 89 non è quasi mai venuta» in Parte_2 farmacia, ma successivamente alla nascita del figlio «veniva in farmacia tutti
i giorni (..)», mentre l'altro attore, «veniva in farmacia intorno Parte_1 alle ore 12:00 e si occupava solo esclusivamente dell'effettuazione di ordini in quanto in quel periodo frequentava l'università. Preciso che (...) si occupava della clientela solo se gli altri dipendenti erano occupati»; infine, il teste , ex-dipendente della farmacia, ha riferito che « Testimone_7 _2
e si recavano in farmacia tutti i giorni occupandosi della
[...] Parte_1 apertura»; e quanto al locale di cui al contratto di locazione ha anche riferito che «nel '96 mi sono recata nell'immobile di Via Battisti ed ho visto che vi era in deposito merce della vecchia farmacia e scaffalatura non utilizzata».
Di analogo contenuto sono state le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, tra le quali quella dell'Avv. Guastavo Gianni BACIGALUPO, il quale ha riferito delle trattative e delle bozze di transazioni redatte successivamente al decesso del Dott. , su incarico del convenuto, ma poi i tre fratelli Parte_3
«non hanno trovato un accordo circa le modalità dell'associazione derivanti dalla successione testamentaria». In definitiva, dalla prova testimoniale è emersa la conferma della esistenza reale e non simulata della impresa di famiglia, prima, e dell'associazione in partecipazione, poi. Ciò che trova riscontro anche documentale nei pagamenti del 28 dicembre 2001 per 130 milioni ciascuno, nella erogazione eseguita dal convenuto in CP_1 data 30 dicembre 2002 a titolo di acconto sull'utile maturato per l'anno 2001
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/15 di euro 21.875,00 per ciascun fratello e più in generale da tutti i pagamenti che il convenuto ha allegato di aver fatto agli attori nel periodo 2001-2004, oltre che dal vitalizio corrisposto alla mamma, Il convenuto, ha argomentato, che l'intento simulatorio sarebbe desumibile da varie circostanze e cioè il fine di ridurre fittiziamente l'utile della farmacia ed ottenere un vantaggio fiscale;
il non avere gli attori mai percepito gli utili derivanti dall'associazione, né dalla precedente partecipazione all'impresa familiare;
la misura dell'apporto determinato in maniera egalitaria nonostante la diversa durata di partecipazione alla precedente impresa familiare di ciascuno degli associati;
la partecipazione agli utili stabilita in misura del 16% per ciascuno degli associati complessivamente sproporzionato rispetto alla restante partecipazione agli utili da parte del farmacista;
la riconosciuta Parte_3 facoltà agli associati di non chiedere la corresponsione degli utili maturati e di rinviarlo ai successivi esercizi con ulteriore beneficio di un interesse pari a quattro punti percentuali oltre il prime rate;
la sottoscrizione in data
15.12.1987 di un altro contratto di associazione in partecipazione tra Pt_3
e il convenuto, da quest'ultimo dichiarato come anch'esso simulato;
la
[...] stipula in data 22.6.2000, con scrittura privata autenticata per notaio Per_1 di Scafati, di altro contratto, questa volta di impresa familiare. Invero, nessuna di queste argomentazioni prova la simulazione del contratto di associazione in partecipazione, in quanto, viceversa, rafforzano la tesi che il contratto fu effettivamente voluto e che fosse basato sull'affectio familiaris, nell'ambito della quale l'apporto lavorativo di ciascun componente familiare non si misura solo sul valore economico dello stesso, essendo chiaramente prevalso l'intento negoziale delle parti e di in primis di far Parte_3 partecipare tutti i familiari ai vantaggi economici dell'azienda creata e portata avanti prevalentemente dal pater familias. In tal senso depongono anche le varie liberalità ricevute nel tempo dagli attori, dalla e dallo stesso Pt_4
, che ben possono essere intese sia come distribuzione in vita CP_1 del patrimonio familiare, sia come una gratificazione economica e remunerativa per l'apporto dato da ciascun donatario alla vita familiare e aziendale.
Anche riguardo al contratto di locazione, la tesi simulatoria del convenuto, si scontra con circostanze oggettive quali l'attribuzione mortis causa al della farmacia, di cui i locali commerciali locati CP_1 erano a servizio come deposito, il pagamento del primo canone di locazione ammesso dal convenuto, l'implicita ammissione del convenuto di non aver mai receduto dal contratto, secondo lui dato in uso gratuito. Anche in tal caso,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/15 il convenuto, parte del contratto, non ha prodotto un documento scritto (c.d. controdichiarazione), che provi la simulazione assoluta o relativa del contratto di locazione.
Passando all'esame della disposizione testamentaria che gli attori pongono a fondamento della loro domanda di condanna del convenuto al pagamento degli utili, in misura del 33,33% per ciascun attore, realizzati dalla sua gestione della farmacia dalla data della morte di (9.4.2001), Parte_3 essa va necessariamente contenuta nella determinazione dell'importo, fino alla data della domanda giudiziale (18.5.2005). Si tratta di quattro anni, durante i quali, per precisa volontà mortis causa del de cuius, l'erede assegnatario della titolarità della farmacia, doveva riconoscere agli attori "una partecipazione agli utili ed al valore della farmacia nei confronti dei fratelli e , in misura corrispondente al 33,33% per ciascuno di essi". Il _2 PT legato di partecipazione agli utili della farmacia, secondo i criteri indicati dallo stesso de cuius, è valido ed efficace, in quanto non qualificabile come legato di contratto. Con esso il testatore non ebbe ad indicare la sua volontà che si giungesse alla costituzione tra i MA di una società o di altra Pt_3 forma negoziale di partecipazione;
si limitò solo a imporre all'erede un'obbligazione di pagamento periodico di somme rapportati agli utili della farmacia. La mancanza di fissazione di termine di durata di tale obbligazione non determina alcuna nullità, avendo comunque l'onerato diversi strumenti per sottrarsi all'obbligazione o di limitarla nel tempo, prima di tutta la rinunzia all'eredità, ma anche l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità, l'azione di riduzione per lesione di legittima, la cessazione dell'attività della farmacia, la stipula di accordi negoziali bonari e transattivi con i beneficiari del legato ed altri mezzi giuridici che si lasciano alla sapienza dei consulenti legali del convenuto.
Ciò posto, la relazione di consulenza della dott.ssa , che Persona_4 questo giudice ritiene ben motivata in fatto e in diritto, anche per la rispondenza ai quesiti posti dl giudice e per le risposte alle osservazioni di parte, va preferita nelle ipotesi conclusive basate non solo sulla documentazione prodotta dalle parti nei termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., ma anche di quella legittimamente acquisita dal primo ctu dott.
presso pubblici depositari, come da giurisprudenza di legittimità Per_5 delle Sezioni Unite (cfr. sent. N. 3086 dell'1.2.2022). Orbene, riguardo alla determinazione dell'importo che va restituito agli attori per l'apporto versato al momento della costituzione dell'associazione in partecipazione dell'1.8.1986, a seguito dello scioglimento della stessa a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/15 seguito della morte del titolare della farmacia, esso è pari a euro 51.645,69 per ciascuno degli attori, oltre agli interessi legali moratori dalla domanda giudiziale. Sul punto di detta determinazione, esclusa la simulazione del contratto, non vi sono contestazioni: l'apporto da restituire a ciascuno degli attori corrisponde ai 100 milioni delle vecchie lire, valore dell'apporto come dichiarato nel contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986.
Passando alla domanda di condanna del convenuto alla corresponsione della quota parte gli utili realizzati dalla sua gestione farmaceutica dalla data della morte del de cuius alla data della domanda giudiziale, già si è motivato in ordine alla validità della disposizione di legato. Qui va rilevato che con testamento olografo del 21.12.1996 pubblicato il 18.09.2001, atto per notaio di n. 24576 del Rep., il de cuius attribuì "la Per_1 Per_2 Parte_3 farmacia comprensiva di attività e passività, nessuna esclusa" al figlio mentre assegnava "una partecipazione agli utili ed al valore della CP_1 farmacia nei confronti dei fratelli ed , in misura corrispondente _2 PT al 33,33% per ciascuno di essi". La ctu dott.ssa riguardo al valore Per_4 della partecipazione al 33,33% per ciascuno degli attori agli utili e al valore della farmacia, dal momento dell'apertura della successione del dott.
[...]
, correttamente ha premesso che dal testamento olografo del sig. Pt_3 [...]
del 31.12.1996, pubblicato per atto del notaio in Pt_3 Persona_1 data 18.09.2001 (rep. 24576 – racc. 7819) risulta quanto segue: “Lascio, dunque, la farmacia comprensiva di attività e delle passività, nessuna esclusa,
a mio figlio che per il momento è l'unico laureato in farmacia ed ha CP_1 quindi i titoli per diventare titolare, ponendogli però degli oneri e più precisamente: - Una rendita vitalizia a favore di mia moglie Parte_4
di £ 60.000.000 annui, rivalutabili ogni anno in base agli indici
[...]
ISTAT prevista per l'adeguamento del costo della vita per operai e impiegati;
- Una partecipazione agli utili e al valore della farmacia nei confronti dei fratelli e , in misura corrispondete al 33,33 % per ciascuno di _2 PT essi;
Conseguentemente l'utile realizzato ogni anno dalla farmacia dovrà essere ridotto: - Del vitalizio a mia moglie;
- dei compensi spettanti ai figli che effettivamente lavorano nella farmacia, in misura corrispondente alla retribuzione prevista dal contratto nazionale del lavoro;
- di un accantonamento pari al 15% dell'utile per accantonamenti in un fondo di riserva per far fronte a spese di carattere generale;
- delle imposte e tasse gravanti sulla farmacia e sugli associati;
- la parte residua suddivisa in tre parti di pari importo. Nell'ipotesi di scioglimento dell'associazione o della società si dovrà far riferimento al valore della farmacia calcolato, quanto al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/15 valore dell'avviamento al valore di affari realizzato nell'anno immediatamente precedente al netto dell'IVA e quanto agli aspetti patrimoniali alla differenza fra le attività e le passività”. Ciò premesso la c.t.u. ha riferito che “nella documentazione in atti non è presente alcuna documentazione da cui risulti l'utile della farmacia dal 2001 in poi;
nella
CTU del dott. tra gli allegati vengono menzionate le dichiarazioni Per_5 dei redditi di dal 2003 al 2019 ma le stesse non risultano CP_1 depositate nel fascicolo elettronico;
pertanto non è possibile determinare il valore della partecipazione al 33,33% per ciascuno degli attori agli utili della farmacia dal momento dell'apertura della successione del dott. ” Parte_3
Tale domanda va, dunque, rigettata per mancata produzione della necessaria documentazione probatoria da parte degli attori, cui incombeva l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda. Né risultano utili in tal senso le richieste di ordine di esibizione fatte dagli attori, sia perché inammissibilmente fatte in modo generale ed esplorativo non con riferimento a singoli specifici documenti, sia perché non precedute da richieste di trasmissione della documentazione fatta dagli attori al convenuto in fase stragiudiziale. In ogni caso la necessaria documentazione di fatto non è stata prodotta dagli attori cui incombeva l'onere della prova, non è stata posta nella disponibilità cartacea o elettronica del ctu, non è stata esibita dal convenuto, che ben può ricorrere a tale strumento di “inerzia” e di “difesa passiva”.
Quindi, il ricorso ad ogni altro metodo documentale sostitutivo dei criteri stabiliti dal testatore per la determinazione della quota parte degli utili spettanti agli attori nella gestione della farmacia da parte del convenuto, non è ammissibile.
Riguardo alla determinazione dei canoni di locazione dovuti dall'attore, avente ad oggetto l'immobile in Scafati alla via Cesare Battisti 13, essa è semplice. Si tratta di canoni non corrisposti di euro 20.000,00 all'anno a far data dal 10 gennaio 2003, avendo il convenuto pagato solamente il primo trimestre (dal 10.10.2002 al 10.1.2003) del canone annuale . Il calcolo del dovuto in tal caso non va riferito alla data della domanda giudiziale, atteso che nelle cause per il pagamento dei canoni del rapporto locatizio si tiene conto del perdurare dello stesso anche nel corso del giudizio e la domanda può essere estesa anche ai canoni maturati nel corso dello stesso. Non essendo stata allegata la cessazione del rapporto fino all'attualità, il credito va determinato al momento della liquidazione. Con un calcolo aritmetico, dal gennaio 2003 al gennaio 2025 sono 22 canoni annuali di euro 20.000,00 non pagati, per cui l'importo totale non pagato è pari ad euro si giunge
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/15 all'importo di euro 440.000,00 per cui, diviso tre (essendo tre i proprietari locatori), fanno euro 146.666,66 per ognuno degli attori, oltre interessi legali moratori dalla scadenza di ogni singolo canone annuale fino all'effettivo soddisfo.
Infondata è la domanda subordinata del convenuto tesa alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei locatori e conseguenziali domande di restituzione della somma corrisposta per i primi tre mesi di canone e di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene, atteso che ai sensi dell'art. 9 del predetto contratto il conduttore ebbe ad assumersi l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, per cui nulla può essere addebitato agli attori, se il locale nel tempo sia stato lasciato al naturale degrado. Incontestato è che il locale sia rimasto nella disponibilità del conduttore, anche dopo il trasferimento della farmacia in altra sede, né risultano provate diffide del convenuto ai proprietari locatori finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria, né è stato provato il legittimo recesso del conduttore dal rapporto locatizio.
Riguardo alla domanda del convenuto tesa alla restituzione di tutte le somme di pertinenza della farmacia intestate agli attori ed in particolare quelle relative ai conti correnti bancari accesi presso Banca MPS agenzia di
Salerno e BNL agenzia di Salerno, sui quali, nel periodo precedente il decesso di , erano stati fatti confluire dal de cuius somme derivanti Parte_3 da utili, anche occulti, della farmacia, al fine di evitare l'imposta di successione, la richiesta, oltre che vaga ed evanescente nelle allegazioni, risulta non provata con adeguata specifica documentazione riguardo alla entità delle somme, alla provenienza, alla causale, alla disponibilità in capo agli attori. Inoltre essa appare inammissibile, in quanto non proposta nell'ambito di una domanda di divisione dei beni caduti in successione ereditaria, di collazione delle donazioni, con relative domande di accertamento del reale patrimonio relitto e di quello donato e con la eventuale azione di riduzione.
Analogamente evanescente e generica nelle allegazioni, nonché infondata e non provata con adeguata documentazione è anche la domanda del convenuto tesa ad ottenere la condanna degli attori la restituzione di tutte le somme anticipate da esso convenuto o comunque da esso pagate nell'interesse degli attori nel periodo 2001-2004, anche perché chiaramente imputabili alla quota parte degli utili ad essi spettante sulla base del legato e quindi in ogni caso non qualificabili come pagamenti indebiti e da restituire.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/15 Anche in tal caso riguardo alla provenienza, alla causale, alla destinazione delle somme agli attori, nulla di preciso risulta dedotto e provato.
Considerata la reciproca parziale soccombenza tra le parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte le domande attoree e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di ciascun attore: A) della somma di euro
51.645,69 a titolo di restituzione dell'apporto versato al momento della costituzione dell'associazione in partecipazione dell'1.8.1986, oltre agli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
b) della somma di euro 146.666,66 a titolo di canoni di locazione non pagati, oltre agli interessi legali moratori dalla data di scadenza di ogni canone annuale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta, in quanto non provata per carenza documentale utile alla determinazione degli importi, la domanda di condanna del convenuto alla corresponsione della quota parte gli utili realizzati dalla sua gestione farmaceutica dalla data della morte del de cuius fino alla data della domanda giudiziale
3) Dichiara inammissibili la domanda di condanna del convenuto al pagamento degli importi dovuti agli attori sulla base del contratto di associazione in partecipazione dell'1.8.1986 e fino allo scioglimento dello stesso e quella di condanna al pagamento di un importo corrispondente al valore della farmacia, in quanto introdotte tardivamente oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
4) Rigetta ogni altra domanda degli attori e del convenuto
5) Compensa tra le parti le spese di giudizio e di ctu.
Così deciso in data 5/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/15