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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6176 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022,
da
in Parte_1 C.F._1 persona del liquidatore , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Reho del foro di Milano;
Parte_2
PARTE ATTRICE
contro
(CF/PI: ), in persona dell'amministratore unico dott. , CP_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio degli avv.ti Claudio La Gioia, Giampiero Rampinelli Rota e Bartolomeo Rampinelli
Rota, tutti del foro di Brescia;
PARTE CONVENUTA
Causa avente ad oggetto ripetizione di indebito, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Brescia adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione,
deduzione e comunque reietta:
accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nel presente atto, la nullità e/o inefficacia del “contratto di
pagina 1 di 13 comodato” concluso tra le parti il 19.12.2014, per l'anno 2015 e per l'effetto, condannare CP_1
a restituire a la somma di euro 67.100,00, o quella diversa
[...] Controparte_3
quantificata in corso di causa, oltre interessi legali.
Spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rifusi.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere
probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
Accertare e/o dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2909 c.c., le domande proposte da
[...]
inammissibili e/o improcedibili. Parte_1
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda pregiudiziale e/o preliminare fosse rigettata,
accertato e/o dichiarato che l'Attrice ha utilizzato i macchinari di anche ai sensi dell'art. CP_1
2041 c.c., per l'effetto statuire un indennizzo pari al canone pattuito, ovvero pari alla somma maggiore
e/o minore che dovesse emergere in corso di causa, a favore di e, per l'effetto, rigettare CP_1 ovvero ridurre l'importo preteso dalla medesima Attrice.
In via istruttoria:
Qualora fosse ritenuto utile e/o indispensabile ai fini decisori si chiede l'acquisizione del fascicolo
R.G. 31881/2019 del Tribunale di Milano.
In ogni caso, condannare l'Attrice a rifondere le spese, gli onorari ed i compensi per la CP_1
difesa in giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio
di legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.05.2022, in Parte_1 pagina 2 di 13 liquidazione, citava in giudizio la società esponendo che: in data 19.12.2014 le parti CP_1 stipulavano un contratto di appalto per l'esecuzione di attività di assemblaggio, collaudo e confezionamento di motori e riduttori meccanici da parte dell'attrice in favore della convenuta;
sempre in data 19.12.2014 le medesime concludevano altresì un contratto di comodato, richiamato nel citato contratto di appalto, in base al quale la convenuta committente, dietro pagamento di un corrispettivo mensile di euro 5.000,00, consegnava alcuni beni di sua proprietà all'appaltatrice affinché li utilizzasse per realizzare i lavori oggetto dell'appalto; con sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di
Brescia (sent. n. 65/2019) i contratti d'appalto intercorsi nel tempo tra le parti, compreso quello per cui
è causa, venivano dichiarati nulli per difetto dei requisiti di legittimità; successivamente, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano (sent. n. 64/2022), che confermava la nullità dei contratti di appalto nonché di subfornitura conclusi tra le parti, in quanto contrari a norme imperative,
veniva condannata a restituire alla società i corrispettivi Parte_1 CP_1 versati da quest'ultima per l'adempimento di tali contratti per una somma pari ad euro 138.268,88,
dedotti i costi sostenuti da nell'ambito del medesimo rapporto Parte_1
giuridico.
Tutto ciò premesso in fatto, l'attrice ha dedotto la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di appalto ed il contratto di comodato suddetti, derivante dalla necessaria interdipendenza degli stessi, stipulati entrambi in data 19.12.2014.
L'attrice, dunque, concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o inefficacia del citato contratto di comodato, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei corrispettivi versati alla stessa da per la somma di euro 67.100,00 o Parte_1
quella diversa quantificata in questa causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio La società contestando integralmente l'atto di CP_1 citazione ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda pagina 3 di 13 attorea in quanto coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 64/2022.
La convenuta esponeva, in particolare, che: nel citato processo innanzi al Tribunale di Milano,
si era costituita chiedendo in via principale il rigetto della domanda di Parte_1
ripetizione proposta da controparte e, in via subordinata, la decurtazione dalla somma da restituire di tutte le diminuzioni patrimoniali sopportate dalla società per l'esecuzione delle prestazioni Parte_1
che erano oggetto dei contratti di appalto e di subfornitura dichiarati nulli;
in tale giudizio veniva disposta CTU volta ad accertare, previa descrizione di tutti i rapporti intercorsi fra le parti, i costi sostenuti dalle parti;
in tale perizia veniva menzionato il contratto di comodato per cui è causa, con la conseguenza che il Tribunale di Milano aveva definito tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti relativamente ai contratti in questione.
La società convenuta, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse riconoscere che i costi di cui si chiede la restituzione non siano stati specifico oggetto del giudizio passato in giudicato, deduceva comunque l'unitarietà dell'operazione negoziale realizzata dalle parti, per cui il contratto di appalto era comprensivo del contratto di comodato, il quale veniva stipulato con un documento a parte solo per la regolazione degli annessi aspetti economici, insistendo, dunque, sul fatto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale di Milano, nel giudizio ormai definito.
Alla prima udienza del 06.10.22 il G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c.
All'udienza dell'11.05.23, su richiesta congiunta delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione,
il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni, mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I difensori depositavano telematicamente note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni.
Il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di per effetto della sentenza del Tribunale di Lodi pronunciata il 18.02.2025. Controparte_4
Tale pronuncia non produce effetto in questo giudizio poiché intervenuta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte affermato che “la
dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle
conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non
produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti
originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né
“inutiliter data”, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce “res inter
alios acta” (Cfr. Cass. civ. n. 7076/2022).
Ciò in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni segna il momento finale per l'ingresso nel processo di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.
Ne consegue che nulla osta alla pronuncia della presente sentenza.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice, nelle sue conclusioni, ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 67.100,00, versata dalla società Controparte_4
alla società in forza della scrittura privata datata il 19.12.2014 (doc. 2 di parte
[...] CP_1 Commentato [ED1]: attrice) e impropriamente qualificata come contratto di comodato.
Parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda attorea per effetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 64/2022 del Tribunale di Milano.
L'eccezione pregiudiziale non è fondata e va rigettata.
Va anzitutto premesso che la formazione del giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 cc, ed il relativo divieto di bis in idem, sussiste o allorché vi sia perfetta coincidenza tra il fatto oggetto di pagina 5 di 13 accertamento nel precedente giudizio e quello oggetto del successivo giudizio (in tal caso si forma il c.d. giudicato esplicito), oppure laddove nella precedente causa sia stato accertato un fatto che ricomprende ulteriori questioni le quali, seppur non specificatamente menzionate, costituivano un presupposto logico-giuridico imprescindibile ai fini della decisione (in tale ipotesi si forma il c.d.
giudicato implicito).
Secondo l'ormai pacifica, datata e mai sconfessata giurisprudenza, “l'autorità del giudicato copre sia il
dedotto che il deducibile e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte effettivamente valere in giudizio, ma
anche tutte quelle altre ragioni, sia in via d'azione che di eccezione, le quali, pur se non specificamente
dedotte ed enunciate, costituiscono tuttavia ugualmente premesse necessarie della pretesa e
dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e necessari della
pronuncia. Pertanto, il giudicato si forma, non solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo della
sentenza, ma anche su tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione relativamente a fatti,
situazioni e rapporti giuridici, che hanno formato oggetto della materia sottoposta alla cognizione del
giudice, siccome premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della decisione finale, anche per
tali questioni non è stato espressamente chiesto l'accertamento incidentale.” (Cfr. Cass. civ. sent. n.
2013 del 16/09/1965).
In particolare, per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di questioni che possono rientrare nella categoria del deducibile, la quale sta alla base del giudicato implicito, la giurisprudenza ha affermato più volte il principio di diritto secondo cui “il giudicato implicito richiede, per la sua
formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta
implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità
di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata
impugnata.” (Cfr. Cass. ord. n. 7115/2020) e ancora, che “il giudicato non si estende ad ogni
proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che
pagina 6 di 13 per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si
vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento
contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria
premessa ovvero presupposto logico indefettibile.” (Cfr. sent. n. 16824/2013).
Così ricostruiti i principi in tema di giudicato e premesso che l'accertamento sulla formazione dello stesso deve essere effettuato tramite un giudizio di comparazione tra il thema probandum e decidendum
della sentenza definitiva e quello oggetto del giudizio in esame, il tribunale ritiene che la domanda proposta in questa sede dall'attrice non possa essere ricompresa nell'ambito dell'oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano, né esplicitamente né implicitamente.
Va anzitutto rilevato che in quel giudizio l'attrice chiedeva in primo luogo la declaratoria CP_1
di nullità dei contratti intercorsi tra le parti di subfornitura e di appalto movimentazione merci datati il
17.04.2013, 16.12.2013 e 23.12.2015 con conseguente restituzione degli importi pagati ad
[...]
Controparte_
.
In nessun passo delle conclusioni né, per il vero, della narrativa, è rintracciabile il richiamo specifico al contratto di comodato (rectius noleggio) datato il 19.12.2024 oggetto del presente giudizio.
Neppure il riferimento a detto titolo negoziale è evincibile dalla lettura della memoria difensiva di costituzione della convenuta . Controparte_4
Si riscontra che la convenuta, in quel giudizio, ebbe a richiedere, sia pure in via subordinata riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda di nullità presentata da controparte, la decurtazione dalle somme oggetto di ripetizione da parte della società degli importi da CP_1
essa sostenuti in esecuzione dei contratti inter partes;
e tuttavia, esaminando la narrativa e le conclusioni della memoria costitutiva, si evince che veniva chiesta la detrazione a vario titolo, e precisamente:
- dei costi corrisposti a titolo contributivo e retributivo ai soci lavoratori che hanno eseguito gli pagina 7 di 13 appalti e le subforniture;
- dei costi sostenuti per l'esecuzione dei contratti di appalto e di subfornitura;
- delle diminuzioni patrimoniali subite da cui controparte ha ottenuto un arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cc;
Risulta evidente come tali pretese economiche non siano in alcun modo riconducibili alla domanda di ripetizione qui proposta da . Parte_1
Non sussiste, invero, alcuna coincidenza, né di causa petendi né di petitum, fra le già menzionate domande e quella qui in esame, avente a oggetto la ripetizione dei costi di comodato/noleggio sostenuti da in forza della scrittura privata citata (mai menzionata in quel giudizio). Controparte_4
Infine, non rileva ai fini del giudicato il fatto che nel corso dell'istruttoria del giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Milano, il CTU abbia, fra l'altro, accertato l'esistenza anche di ulteriori pattuizioni intercorse fra le parti, menzionando in particolare il contratto di comodato de quo; si deve considerare infatti che la relazione di consulenza depositata in quella sede si è limitata a menzionare tutti i rapporti giuridici intercorsi fra le parti (ivi compreso quello sorto in virtù della scrittura privata qui esaminata),
seguendo un intento meramente descrittivo, senza, tuttavia, procedere alla quantificazione di alcuna somma dovuta in restituzione ad in forza del comodato/noleggio; di Controparte_4
conseguenza neppure in sentenza è stata pronunciata alcuna restituzione o decurtazione relativamente a tale rapporto giuridico.
Si osserva come, anche ad una attenta analisi della sentenza del Tribunale di Milano, non è possibile ritenere che il thema decidendum di quel giudizio includesse specificatamente anche il contratto per cui
è causa, non evincendosi alcun riferimento al predetto negozio giuridico, il quale non viene contemplato né nella trattazione della domanda principale, né nella trattazione delle eccezioni riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Nello specifico, nelle conclusioni riportate nella memoria di costituzione di Controparte_4 pagina 8 di 13 si legge, oltre alla richiesta di rigetto di tutte le domande di controparte e di detrazione di tutti i pagamenti effettuati ex art. 27, comma 2 del D.lgs. 276/03 da una Controparte_4 domanda alquanto generica volta ad ottenere la deduzione di “tutti gli altri costi e diminuzioni
patrimoniali conseguenti all'esecuzione dei contratti di appalto e subfornitura per cui è causa”.
In definitiva, poiché il giudicato non si estende ad un petitum nuovo, motivato in base ad una diversa
causa petendi non già vagliata, e ritenuto che la questione della restituzione delle somme inerenti al contratto di comodato/noleggio non poteva considerarsi un presupposto logico-giuridico necessario ai fini della risoluzione della controversia innanzi al Tribunale di Milano, si conclude che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di giudicato, considerando che l'oggetto del presente giudizio è diverso da quello del precedente.
Nel merito, la domanda presentata dall'attrice è fondata e va accolta.
Per quanto riguarda la richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità del contratto di comodato/noleggio stipulato il 19.12.204, è necessario ribadire l'esistenza del collegamento negoziale fra il contratto di appalto datato 19.12.2014 ed il tale rapporto giuridico sorto sulla base della scrittura
“Contratto di comodato” redatta in pari data.
Secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione il collegamento negoziale è un meccanismo
“attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non
attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali
conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e
teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono
ripercuotersi sull'altro” (Cfr. Cass. sent. n. 12454/2012).
In particolare, affinché sussista il collegamento negoziale, è necessaria la presenza del nesso teleologico tra i negozi, i quali pur mantenendo una loro autonomia causale, sono destinati a coordinarsi nell'ambito di un assetto economico globale volto a regolamentare gli interessi delle parti, e pagina 9 di 13 sono funzionalizzati al perseguimento di uno scopo unico.
Inoltre, ai fini dell'individuazione di un collegamento fra negozi “il criterio letterale va integrato,
nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni
ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che
le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione
negoziale.” (Cass. civ. sent. n. 29288/2024).
Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che le parti ebbero a stipulare il contratto di appalto ed il contratto comodato/noleggio contestualmente, e che dall'esame dei documenti contrattuali allegati in atti (doc. 1 e doc. 2 di parte attrice) risulta innegabile, sia sotto il profilo testuale, sia sotto il profilo causale che i due negozi siano stati stipulati per il raggiungimento del medesimo fine, e che tali negozi abbiano rappresentato gli strumenti di una operazione commerciale unica volta a soddisfare il medesimo interesse delle parti.
Invero, il contratto di appalto menziona espressamente il contratto di comodato/noleggio e vi si legge chiaramente che i beni concessi in comodato dovevano essere utilizzati da Controparte_4
“per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto”, con ciò recando espressamente il carattere strumentale dell'uno rispetto al raggiungimento dello scopo dell'altro.
Infine, anche la CTU disposta dal Tribunale di Milano, nel ricostruire il complessivo rapporto giuridico-economico fra le parti, ha accertato l'esistenza del contratto di comodato/noleggio, quale elemento che ha concorso alla regolamentazione convenzionale del complessivo rapporto fra le parti,
con la conseguenza che è risultato vieppiù acclarato il collegamento negoziale con l'appalto.
Può quindi concludersi nel senso di ritenere che i due contratti in esame siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da dover essere considerati come un'unica complessa operazione che non avrebbe potuto essere realizzata se non attraverso la loro contestuale conclusione.
Accertata l'esistenza del collegamento negoziale, ed accertata con sentenza ormai definitiva la nullità pagina 10 di 13 del contratto principale, del tutto lineare è l'affermazione della nullità del contratto collegato, in ossequio al noto principio simul stabunt simul cadunt, espresso più volte dalla giurisprudenza in materia di contratti collegati, laddove si afferma che “in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato
formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che,
seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter
essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione.” (Cfr. Cass. ord. n. 5377/2023).
Nel caso in esame, deve ulteriormente rilevarsi come attraverso il meccanismo del collegamento negoziale, concretizzatosi nella stipula dei due contratti (di appalto e di comodato) le parti abbiano inteso, sostanzialmente, attuare un medesimo fine illecito, circostanza che fonda, vieppiù, l'invalidità
anche del contratto di comodato.
In definitiva, va affermata la nullità del contrato di cui alla scrittura datata 19.12.2014.
Venuto meno il titolo giustificativo degli esborsi economici va pronunciata la condanna alla restituzione.
In merito al quantum, è pacifico e documentato che l'attrice ha corrisposto in forza del comodato/noleggio alla convenuta la somma complessiva di euro 67.100,00.
Tale somma va certamente restituita, siccome corrisposta senza titolo.
Relativamente alla richiesta della società volta all'ottenimento di un indennizzo, pari al CP_1 canone pattuito, derivante dall'utilizzo di alcuni macchinari di sua proprietà da parte di
[...]
Controparte_
, si ritiene che nessuna riduzione o decurtazione possa essere riconosciuta a favore della convenuta in quanto non sussistono i presupposti per tale indennizzo.
La società in particolare, invoca l'applicabilità dell'art. 2041 cc deducendo che l'attrice si CP_1
sarebbe comunque arricchita senza giustificato motivo avendo essa utilizzato i macchinari concessi in virtù del comodato/noleggio poi dichiarato nullo.
L'assunto è infondato. pagina 11 di 13 Come è noto, i presupposti dell'ingiustificato arricchimento sono, ai sensi dell'art. 2041 cc:
- l'incremento patrimoniale di una parte
- il depauperamento patrimoniale dell'altra
- il nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento
Ciò premesso, si osserva che, anche a voler ritenere che la società convenuta in qualità di comodante abbia subito un pregiudizio patrimoniale per effetto della perdita di valore e del deterioramento dei propri macchinari quale conseguenza dell'uso degli stessi da parte di , un uso indebito Parte_1 perché effettuato in forza di un contratto invalido, non sussiste, tuttavia, l'ulteriore presupposto dell'arricchimento patrimoniale in capo a . Controparte_4
Invero, è evidente che l'utilizzo dei macchinari di proprietà di da parte di era CP_1 Parte_1 finalizzato all'esecuzione dell'appalto nell'interesse della stessa e non per il CP_1 soddisfacimento di un interesse esclusivamente proprio, con la conseguenza che difetta l'elemento dell'arricchimento, il nesso causale e neppure vi è la perdita patrimoniale.
Dunque, se è vero i beni in questione hanno subito l'usura derivante dall'utilizzo da parte di
, è anche vero che di questo utilizzo si è concretamente giovata per eseguire Parte_1 CP_1
l'appalto in suo favore.
Nessuna ulteriore somma compete, dunque all'attrice.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 67.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così
giudica:
pagina 12 di 13 a) accertata e dichiara la nullità del contratto di comodato/noleggio stipulato tra le parti in data
19.12.14, e denominato “contratto di comodato”, e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la CP_1 Controparte_4
somma di euro 67.100,00, a titolo di restituzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) rigetta ogni altra domanda dell'attrice;
d) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese CP_1 Controparte_4 del giudizio liquidate in euro 9.142,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese e anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6176 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022,
da
in Parte_1 C.F._1 persona del liquidatore , con il patrocinio dell'avv. Giovanni Reho del foro di Milano;
Parte_2
PARTE ATTRICE
contro
(CF/PI: ), in persona dell'amministratore unico dott. , CP_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio degli avv.ti Claudio La Gioia, Giampiero Rampinelli Rota e Bartolomeo Rampinelli
Rota, tutti del foro di Brescia;
PARTE CONVENUTA
Causa avente ad oggetto ripetizione di indebito, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Brescia adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione,
deduzione e comunque reietta:
accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nel presente atto, la nullità e/o inefficacia del “contratto di
pagina 1 di 13 comodato” concluso tra le parti il 19.12.2014, per l'anno 2015 e per l'effetto, condannare CP_1
a restituire a la somma di euro 67.100,00, o quella diversa
[...] Controparte_3
quantificata in corso di causa, oltre interessi legali.
Spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rifusi.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere
probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
Accertare e/o dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2909 c.c., le domande proposte da
[...]
inammissibili e/o improcedibili. Parte_1
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda pregiudiziale e/o preliminare fosse rigettata,
accertato e/o dichiarato che l'Attrice ha utilizzato i macchinari di anche ai sensi dell'art. CP_1
2041 c.c., per l'effetto statuire un indennizzo pari al canone pattuito, ovvero pari alla somma maggiore
e/o minore che dovesse emergere in corso di causa, a favore di e, per l'effetto, rigettare CP_1 ovvero ridurre l'importo preteso dalla medesima Attrice.
In via istruttoria:
Qualora fosse ritenuto utile e/o indispensabile ai fini decisori si chiede l'acquisizione del fascicolo
R.G. 31881/2019 del Tribunale di Milano.
In ogni caso, condannare l'Attrice a rifondere le spese, gli onorari ed i compensi per la CP_1
difesa in giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio
di legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.05.2022, in Parte_1 pagina 2 di 13 liquidazione, citava in giudizio la società esponendo che: in data 19.12.2014 le parti CP_1 stipulavano un contratto di appalto per l'esecuzione di attività di assemblaggio, collaudo e confezionamento di motori e riduttori meccanici da parte dell'attrice in favore della convenuta;
sempre in data 19.12.2014 le medesime concludevano altresì un contratto di comodato, richiamato nel citato contratto di appalto, in base al quale la convenuta committente, dietro pagamento di un corrispettivo mensile di euro 5.000,00, consegnava alcuni beni di sua proprietà all'appaltatrice affinché li utilizzasse per realizzare i lavori oggetto dell'appalto; con sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di
Brescia (sent. n. 65/2019) i contratti d'appalto intercorsi nel tempo tra le parti, compreso quello per cui
è causa, venivano dichiarati nulli per difetto dei requisiti di legittimità; successivamente, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano (sent. n. 64/2022), che confermava la nullità dei contratti di appalto nonché di subfornitura conclusi tra le parti, in quanto contrari a norme imperative,
veniva condannata a restituire alla società i corrispettivi Parte_1 CP_1 versati da quest'ultima per l'adempimento di tali contratti per una somma pari ad euro 138.268,88,
dedotti i costi sostenuti da nell'ambito del medesimo rapporto Parte_1
giuridico.
Tutto ciò premesso in fatto, l'attrice ha dedotto la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di appalto ed il contratto di comodato suddetti, derivante dalla necessaria interdipendenza degli stessi, stipulati entrambi in data 19.12.2014.
L'attrice, dunque, concludeva chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o inefficacia del citato contratto di comodato, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei corrispettivi versati alla stessa da per la somma di euro 67.100,00 o Parte_1
quella diversa quantificata in questa causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio La società contestando integralmente l'atto di CP_1 citazione ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda pagina 3 di 13 attorea in quanto coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 64/2022.
La convenuta esponeva, in particolare, che: nel citato processo innanzi al Tribunale di Milano,
si era costituita chiedendo in via principale il rigetto della domanda di Parte_1
ripetizione proposta da controparte e, in via subordinata, la decurtazione dalla somma da restituire di tutte le diminuzioni patrimoniali sopportate dalla società per l'esecuzione delle prestazioni Parte_1
che erano oggetto dei contratti di appalto e di subfornitura dichiarati nulli;
in tale giudizio veniva disposta CTU volta ad accertare, previa descrizione di tutti i rapporti intercorsi fra le parti, i costi sostenuti dalle parti;
in tale perizia veniva menzionato il contratto di comodato per cui è causa, con la conseguenza che il Tribunale di Milano aveva definito tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti relativamente ai contratti in questione.
La società convenuta, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse riconoscere che i costi di cui si chiede la restituzione non siano stati specifico oggetto del giudizio passato in giudicato, deduceva comunque l'unitarietà dell'operazione negoziale realizzata dalle parti, per cui il contratto di appalto era comprensivo del contratto di comodato, il quale veniva stipulato con un documento a parte solo per la regolazione degli annessi aspetti economici, insistendo, dunque, sul fatto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale di Milano, nel giudizio ormai definito.
Alla prima udienza del 06.10.22 il G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI
comma c.p.c.
All'udienza dell'11.05.23, su richiesta congiunta delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione,
il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni, mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I difensori depositavano telematicamente note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni.
Il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di per effetto della sentenza del Tribunale di Lodi pronunciata il 18.02.2025. Controparte_4
Tale pronuncia non produce effetto in questo giudizio poiché intervenuta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte affermato che “la
dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle
conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non
produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti
originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né
“inutiliter data”, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce “res inter
alios acta” (Cfr. Cass. civ. n. 7076/2022).
Ciò in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni segna il momento finale per l'ingresso nel processo di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.
Ne consegue che nulla osta alla pronuncia della presente sentenza.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice, nelle sue conclusioni, ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 67.100,00, versata dalla società Controparte_4
alla società in forza della scrittura privata datata il 19.12.2014 (doc. 2 di parte
[...] CP_1 Commentato [ED1]: attrice) e impropriamente qualificata come contratto di comodato.
Parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda attorea per effetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 64/2022 del Tribunale di Milano.
L'eccezione pregiudiziale non è fondata e va rigettata.
Va anzitutto premesso che la formazione del giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 cc, ed il relativo divieto di bis in idem, sussiste o allorché vi sia perfetta coincidenza tra il fatto oggetto di pagina 5 di 13 accertamento nel precedente giudizio e quello oggetto del successivo giudizio (in tal caso si forma il c.d. giudicato esplicito), oppure laddove nella precedente causa sia stato accertato un fatto che ricomprende ulteriori questioni le quali, seppur non specificatamente menzionate, costituivano un presupposto logico-giuridico imprescindibile ai fini della decisione (in tale ipotesi si forma il c.d.
giudicato implicito).
Secondo l'ormai pacifica, datata e mai sconfessata giurisprudenza, “l'autorità del giudicato copre sia il
dedotto che il deducibile e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte effettivamente valere in giudizio, ma
anche tutte quelle altre ragioni, sia in via d'azione che di eccezione, le quali, pur se non specificamente
dedotte ed enunciate, costituiscono tuttavia ugualmente premesse necessarie della pretesa e
dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e necessari della
pronuncia. Pertanto, il giudicato si forma, non solo sulle statuizioni espresse nel dispositivo della
sentenza, ma anche su tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione relativamente a fatti,
situazioni e rapporti giuridici, che hanno formato oggetto della materia sottoposta alla cognizione del
giudice, siccome premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della decisione finale, anche per
tali questioni non è stato espressamente chiesto l'accertamento incidentale.” (Cfr. Cass. civ. sent. n.
2013 del 16/09/1965).
In particolare, per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di questioni che possono rientrare nella categoria del deducibile, la quale sta alla base del giudicato implicito, la giurisprudenza ha affermato più volte il principio di diritto secondo cui “il giudicato implicito richiede, per la sua
formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta
implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità
di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata
impugnata.” (Cfr. Cass. ord. n. 7115/2020) e ancora, che “il giudicato non si estende ad ogni
proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che
pagina 6 di 13 per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si
vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento
contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria
premessa ovvero presupposto logico indefettibile.” (Cfr. sent. n. 16824/2013).
Così ricostruiti i principi in tema di giudicato e premesso che l'accertamento sulla formazione dello stesso deve essere effettuato tramite un giudizio di comparazione tra il thema probandum e decidendum
della sentenza definitiva e quello oggetto del giudizio in esame, il tribunale ritiene che la domanda proposta in questa sede dall'attrice non possa essere ricompresa nell'ambito dell'oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano, né esplicitamente né implicitamente.
Va anzitutto rilevato che in quel giudizio l'attrice chiedeva in primo luogo la declaratoria CP_1
di nullità dei contratti intercorsi tra le parti di subfornitura e di appalto movimentazione merci datati il
17.04.2013, 16.12.2013 e 23.12.2015 con conseguente restituzione degli importi pagati ad
[...]
Controparte_
.
In nessun passo delle conclusioni né, per il vero, della narrativa, è rintracciabile il richiamo specifico al contratto di comodato (rectius noleggio) datato il 19.12.2024 oggetto del presente giudizio.
Neppure il riferimento a detto titolo negoziale è evincibile dalla lettura della memoria difensiva di costituzione della convenuta . Controparte_4
Si riscontra che la convenuta, in quel giudizio, ebbe a richiedere, sia pure in via subordinata riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda di nullità presentata da controparte, la decurtazione dalle somme oggetto di ripetizione da parte della società degli importi da CP_1
essa sostenuti in esecuzione dei contratti inter partes;
e tuttavia, esaminando la narrativa e le conclusioni della memoria costitutiva, si evince che veniva chiesta la detrazione a vario titolo, e precisamente:
- dei costi corrisposti a titolo contributivo e retributivo ai soci lavoratori che hanno eseguito gli pagina 7 di 13 appalti e le subforniture;
- dei costi sostenuti per l'esecuzione dei contratti di appalto e di subfornitura;
- delle diminuzioni patrimoniali subite da cui controparte ha ottenuto un arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cc;
Risulta evidente come tali pretese economiche non siano in alcun modo riconducibili alla domanda di ripetizione qui proposta da . Parte_1
Non sussiste, invero, alcuna coincidenza, né di causa petendi né di petitum, fra le già menzionate domande e quella qui in esame, avente a oggetto la ripetizione dei costi di comodato/noleggio sostenuti da in forza della scrittura privata citata (mai menzionata in quel giudizio). Controparte_4
Infine, non rileva ai fini del giudicato il fatto che nel corso dell'istruttoria del giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Milano, il CTU abbia, fra l'altro, accertato l'esistenza anche di ulteriori pattuizioni intercorse fra le parti, menzionando in particolare il contratto di comodato de quo; si deve considerare infatti che la relazione di consulenza depositata in quella sede si è limitata a menzionare tutti i rapporti giuridici intercorsi fra le parti (ivi compreso quello sorto in virtù della scrittura privata qui esaminata),
seguendo un intento meramente descrittivo, senza, tuttavia, procedere alla quantificazione di alcuna somma dovuta in restituzione ad in forza del comodato/noleggio; di Controparte_4
conseguenza neppure in sentenza è stata pronunciata alcuna restituzione o decurtazione relativamente a tale rapporto giuridico.
Si osserva come, anche ad una attenta analisi della sentenza del Tribunale di Milano, non è possibile ritenere che il thema decidendum di quel giudizio includesse specificatamente anche il contratto per cui
è causa, non evincendosi alcun riferimento al predetto negozio giuridico, il quale non viene contemplato né nella trattazione della domanda principale, né nella trattazione delle eccezioni riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Nello specifico, nelle conclusioni riportate nella memoria di costituzione di Controparte_4 pagina 8 di 13 si legge, oltre alla richiesta di rigetto di tutte le domande di controparte e di detrazione di tutti i pagamenti effettuati ex art. 27, comma 2 del D.lgs. 276/03 da una Controparte_4 domanda alquanto generica volta ad ottenere la deduzione di “tutti gli altri costi e diminuzioni
patrimoniali conseguenti all'esecuzione dei contratti di appalto e subfornitura per cui è causa”.
In definitiva, poiché il giudicato non si estende ad un petitum nuovo, motivato in base ad una diversa
causa petendi non già vagliata, e ritenuto che la questione della restituzione delle somme inerenti al contratto di comodato/noleggio non poteva considerarsi un presupposto logico-giuridico necessario ai fini della risoluzione della controversia innanzi al Tribunale di Milano, si conclude che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di giudicato, considerando che l'oggetto del presente giudizio è diverso da quello del precedente.
Nel merito, la domanda presentata dall'attrice è fondata e va accolta.
Per quanto riguarda la richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità del contratto di comodato/noleggio stipulato il 19.12.204, è necessario ribadire l'esistenza del collegamento negoziale fra il contratto di appalto datato 19.12.2014 ed il tale rapporto giuridico sorto sulla base della scrittura
“Contratto di comodato” redatta in pari data.
Secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione il collegamento negoziale è un meccanismo
“attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non
attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali
conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e
teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono
ripercuotersi sull'altro” (Cfr. Cass. sent. n. 12454/2012).
In particolare, affinché sussista il collegamento negoziale, è necessaria la presenza del nesso teleologico tra i negozi, i quali pur mantenendo una loro autonomia causale, sono destinati a coordinarsi nell'ambito di un assetto economico globale volto a regolamentare gli interessi delle parti, e pagina 9 di 13 sono funzionalizzati al perseguimento di uno scopo unico.
Inoltre, ai fini dell'individuazione di un collegamento fra negozi “il criterio letterale va integrato,
nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni
ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che
le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione
negoziale.” (Cass. civ. sent. n. 29288/2024).
Venendo al caso di specie, è pacifico e documentato che le parti ebbero a stipulare il contratto di appalto ed il contratto comodato/noleggio contestualmente, e che dall'esame dei documenti contrattuali allegati in atti (doc. 1 e doc. 2 di parte attrice) risulta innegabile, sia sotto il profilo testuale, sia sotto il profilo causale che i due negozi siano stati stipulati per il raggiungimento del medesimo fine, e che tali negozi abbiano rappresentato gli strumenti di una operazione commerciale unica volta a soddisfare il medesimo interesse delle parti.
Invero, il contratto di appalto menziona espressamente il contratto di comodato/noleggio e vi si legge chiaramente che i beni concessi in comodato dovevano essere utilizzati da Controparte_4
“per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto”, con ciò recando espressamente il carattere strumentale dell'uno rispetto al raggiungimento dello scopo dell'altro.
Infine, anche la CTU disposta dal Tribunale di Milano, nel ricostruire il complessivo rapporto giuridico-economico fra le parti, ha accertato l'esistenza del contratto di comodato/noleggio, quale elemento che ha concorso alla regolamentazione convenzionale del complessivo rapporto fra le parti,
con la conseguenza che è risultato vieppiù acclarato il collegamento negoziale con l'appalto.
Può quindi concludersi nel senso di ritenere che i due contratti in esame siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da dover essere considerati come un'unica complessa operazione che non avrebbe potuto essere realizzata se non attraverso la loro contestuale conclusione.
Accertata l'esistenza del collegamento negoziale, ed accertata con sentenza ormai definitiva la nullità pagina 10 di 13 del contratto principale, del tutto lineare è l'affermazione della nullità del contratto collegato, in ossequio al noto principio simul stabunt simul cadunt, espresso più volte dalla giurisprudenza in materia di contratti collegati, laddove si afferma che “in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato
formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che,
seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter
essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione.” (Cfr. Cass. ord. n. 5377/2023).
Nel caso in esame, deve ulteriormente rilevarsi come attraverso il meccanismo del collegamento negoziale, concretizzatosi nella stipula dei due contratti (di appalto e di comodato) le parti abbiano inteso, sostanzialmente, attuare un medesimo fine illecito, circostanza che fonda, vieppiù, l'invalidità
anche del contratto di comodato.
In definitiva, va affermata la nullità del contrato di cui alla scrittura datata 19.12.2014.
Venuto meno il titolo giustificativo degli esborsi economici va pronunciata la condanna alla restituzione.
In merito al quantum, è pacifico e documentato che l'attrice ha corrisposto in forza del comodato/noleggio alla convenuta la somma complessiva di euro 67.100,00.
Tale somma va certamente restituita, siccome corrisposta senza titolo.
Relativamente alla richiesta della società volta all'ottenimento di un indennizzo, pari al CP_1 canone pattuito, derivante dall'utilizzo di alcuni macchinari di sua proprietà da parte di
[...]
Controparte_
, si ritiene che nessuna riduzione o decurtazione possa essere riconosciuta a favore della convenuta in quanto non sussistono i presupposti per tale indennizzo.
La società in particolare, invoca l'applicabilità dell'art. 2041 cc deducendo che l'attrice si CP_1
sarebbe comunque arricchita senza giustificato motivo avendo essa utilizzato i macchinari concessi in virtù del comodato/noleggio poi dichiarato nullo.
L'assunto è infondato. pagina 11 di 13 Come è noto, i presupposti dell'ingiustificato arricchimento sono, ai sensi dell'art. 2041 cc:
- l'incremento patrimoniale di una parte
- il depauperamento patrimoniale dell'altra
- il nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento
Ciò premesso, si osserva che, anche a voler ritenere che la società convenuta in qualità di comodante abbia subito un pregiudizio patrimoniale per effetto della perdita di valore e del deterioramento dei propri macchinari quale conseguenza dell'uso degli stessi da parte di , un uso indebito Parte_1 perché effettuato in forza di un contratto invalido, non sussiste, tuttavia, l'ulteriore presupposto dell'arricchimento patrimoniale in capo a . Controparte_4
Invero, è evidente che l'utilizzo dei macchinari di proprietà di da parte di era CP_1 Parte_1 finalizzato all'esecuzione dell'appalto nell'interesse della stessa e non per il CP_1 soddisfacimento di un interesse esclusivamente proprio, con la conseguenza che difetta l'elemento dell'arricchimento, il nesso causale e neppure vi è la perdita patrimoniale.
Dunque, se è vero i beni in questione hanno subito l'usura derivante dall'utilizzo da parte di
, è anche vero che di questo utilizzo si è concretamente giovata per eseguire Parte_1 CP_1
l'appalto in suo favore.
Nessuna ulteriore somma compete, dunque all'attrice.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 67.100,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così
giudica:
pagina 12 di 13 a) accertata e dichiara la nullità del contratto di comodato/noleggio stipulato tra le parti in data
19.12.14, e denominato “contratto di comodato”, e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la CP_1 Controparte_4
somma di euro 67.100,00, a titolo di restituzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) rigetta ogni altra domanda dell'attrice;
d) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese CP_1 Controparte_4 del giudizio liquidate in euro 9.142,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese e anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 13 di 13