Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 gen- naio 2025, iscritta al n. 243 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT) alla Via C.F._1 dell'Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv. Alessia Colonna che lo rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a Montevideo, in [...], il 29 Controparte_1 aprile 1972, c.f. , elettivamente domiciliata in IV Castel- C.F._2 lana (VT), Piazza G. Marconi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Evelin Pistocco che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi hanno proposto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 giugno 2016 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di IV AN (VT), parte I, n. 11); che dalla loro unione è nato il figlio a Narni (TR) il 1° marzo Persona_1
2015; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Dichiarare la separazione personale del matrimonio contratto in data
25.06.2016, in IV AN (VT), trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di IV AN (VT), atto n.11, parte I, anno 2016, dai coniugi sig.
e sig.r ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 Controparte_1
di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
2. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
3. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo en- trambi economicamente autosufficienti.
4. Il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento paritetico tra i genitori, con tempistiche paritarie come meglio preci- sate secondo il seguente regime di alternanza: il genitore preleverà il minore da scuola il lunedì e lo riporterà presso l'istituto scolastico il mercoledì mattina;
l'altro genitore preleverà il minore da scuola il mercoledì e lo terrà con sé fino al venerdì mattina, quando lo accompagnerà a scuola. L'altro genitore potrà trascorrere con il minore dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, riaccom- pagnandolo a scuola. E così via in un sistema di alternanza.
5. Durante il periodo estivo, nel periodo di sospensione scolastica, il minor
[...]
trascorrerà lo stesso periodo di tempo con ciascun genitore (a titolo esempli- Per_2
ficativo, 15 giorni e 15 giorni, 30 giorni e 30 giorni, una settimana e una settimana pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
etc…). I genitori dovranno concordare in tempo utile i periodi di vacanza di propria spettanza.
6. Per le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, in un sistema di alter- Per_1
nanza, dal pomeriggio del 22.12 al 31.12 con un genitore e dal pomeriggio del 31.12 fino al pomeriggio del 07.01 con l'altro genitore. Si precisa che il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il Giorno di Natale - fino al pomeriggio - con l'altro genitore, così come il Giorno di Capodanno con uno ed il Primo dell'anno con l'altro.
7. Le vacanze pasquali si alterneranno di anno in anno. Il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
8. Il giorno del compleanno del minor sarà trascorso con ciascun geni- Per_1
tore. Il minore consumerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, e vice- versa.
9. Il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con il minor
[...]
, il quale consumerà con lo stesso genitore un pasto, compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici o lavorativi.
10. A gare, esami, gite scolastiche con i genitori, feste in parrocchia, recite, inizio scuola, feste di compleanno di amici o parenti potranno partecipare entrambi i ge- nitori.
11. Alla Comunione, alla Cresima o ad altra cerimonia potranno partecipare en- trambi i genitori.
12. Entrambe le parti rimarranno ad abitare presso l'abitazione familiare, sita in
IV AN, alla Via Falerina n. 25. Il sig. rimarrà ad abitare presso Pt_1
l'immobile di proprietà dei propri genitori, con accesso sul lato Nord dell'edificio, mentre la sig.r rimarrà ad abitare presso lo stesso immobile, con Controparte_1
accesso sul lato Sud, e sarà tenuta esente dall'erogazione delle spese relative alle utenze domestiche relative alla suddetta porzione a lei ed al minore riservata. Tale sistemazione logistica rimarrà immutata almeno fino al divorzio ove potrà essere vagliata anche una sistemazione abitativa alternativa per la sig.r Controparte_1
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ed il minore, sempre che vi sia collaborazione economica tra i due genitori e nel supremo interesse del minore.
13. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore
. Per_1
14. Alle spese straordinarie del minore provvederà all'80% il padre ed il 20% la madre, rispettando quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Viterbo.
15. L'assegno unico familiare verrà richiesto dalla sig.r la quale Controparte_1
provvederà a versare al sig a metà dell'importo totale. Pt_1
16. L'autovettura Ford Focus targata DX078YH di proprietà del sig verrà Pt_1
concessa in uso alla sig.r che ne sosterrà tutte le spese, mentre Controparte_1
la Fiat Panda targata BS891EY, verrà concessa in uso al sig che ne suppor- Pt_1
terà tutte le spese.
17. Spese di lite compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di IV
AN (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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