CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/11/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 316/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
quale successore ex lege Parte_1 di (C.F. con domicilio eletto nell'ufficio di avvocatura dell' in Pt_2 P.IVA_1 Pt_1
Catania, piazza della Repubblica, 26 rappresentato e difeso dagli avv. Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli come da procura in atti;
RECLAMANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ignazio Amato come da procura in atti;
RECLAMATO
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] nella qualità di CP_3 C.F._3 professionisti nominati per la formazione del piano;
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI presso l' Controparte_4 di (C.F. );
[...] CP_5 P.IVA_2
1 (C.F. nella qualità di Gestore della procedura;
CP_6 C.F._4
CF ); Parte_3 P.IVA_3
CF ); Parte_4 P.IVA_4
CF ); Parte_5 P.IVA_5
CF ); Parte_6 P.IVA_6
(CF Controparte_7 Parte_7
); P.IVA_7
(CF ); Controparte_8 P.IVA_8
CF ) Controparte_9 P.IVA_9
già (CF ); CP_10 Controparte_11 P.IVA_10
All'udienza del 24.10.2025 i difensori delle parti costituite discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.6/2025, depositata il 29.1.2025, il Tribunale di Ragusa omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza presentato da tramite l'Organismo presso CP_1 Controparte_12
l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di con l'assistenza dei nominati CP_5 professionisti e dell'advisor, come integrato su richiesta del giudice delegato alla procedura, regolarmente comunicato a tutti i creditori ai sensi dell'art.70 del c.c.i.i. e previa dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni presentate dai creditori e e di CP_13 Parte_3 rigetto di quelle proposte dal creditore . Pt_1
Con ricorso depositato il 28.2.2025, l' ha proposto reclamo ex art. 51, comma 1 e Pt_1 art.70 del c.c.i.i. avverso la detta sentenza, premettendo che il credito vantato ha ad oggetto un mutuo ipotecario garantito da ipoteca iscritta sull'immobile; che il valore dell'immobile è stato stimato nella ridotta misura di euro 71.000,00; che è stato offerto il pagamento complessivo di euro
84.896 pari al 100% del valore dell'immobile come stimato ed il 20% del residuo credito degradato al chirografo con pagamento in 72 rate mensili ed il versamento di una rata finale mediante cessione del TFS, lamentando il rigetto delle proposte osservazioni e contestando l'omologa del piano per le ragioni esposte.
Chiedeva che fosse negata l'omologa o in subordine che il piano fosse modificato, con vittoria delle spese del giudizio.
2 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il debitore CP_1 contestando il reclamo per infondatezza delle motivazioni e ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese.
Non si sono costituite tutti gli altri soggetti a cui è stato notificato il reclamo.
1) Preliminarmente, nel procedimento di reclamo ex art.51 del c.c.i.i. avverso il decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Organismo di Composizione della Crisi, del gestore quale persona fisica nominata da quest'ultima per la gestione della procedura, dei professionisti che hanno assistito il debitore nella formazione del piano e dei creditori che non hanno proposto osservazioni.
In proposito va richiamato un recente arresto dei giudici di legittimità (sez. I civile,
27/02/2025, n.5157) che, sebbene riferito a controversia relativa ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dalla abrogata disciplina dettata dalla legge n.3 del 2012, è applicabile anche alla nuova disciplina dettata dagli artt. 65 e ss. del c.c.i.i. espressamente richiamata in un passaggio della motivazione.
La Corte di Cassazione, dopo aver affermato che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologa spetta solo a chi è stato parte nel relativo giudizio di omologa ed analogamente nei procedimenti di concordato preventivo e fallimentare, ove il reclamo è proponibile solo dai creditori opponenti o dal debitore in caso di diniego dell'omologa, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale".
Avuto riguardo poi alla nuova procedura dettata dal codice della crisi di impresa, la
Cassazione ha evidenziato con la citata sentenza che “il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma 2, della L. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - "la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è impugnabile ai sensi dell'articolo 51" (art. 70, comma 8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di
3 ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); la sentenza di omologazione del "concordato minore" è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del "concordato minore" è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50, comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione è proposta esclusivamente da e nei confronti delle
"parti", e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Dopo tale affermazione ha tuttavia evidenziato che la regola subisce una eccezione nell'ipotesi in cui il reclamante “sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire dinanzi al giudice monocratico per difetto o nullità della comunicazione prevista dall'art. 10 e dal primo comma dell'art. 12 bis L. n. 3/2012, dato che in questo caso … la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell'opposizione del terzo prevista dall'art. 404 c.p.c., atteso che il piano del consumatore, al pari del concordato preventivo, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa, dovendosi, al contrario, riconoscere al creditore una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.).”
2) Applicando tali principi al caso de quo, va affermata la carenza di legittimazione passiva dell'organismo di composizione della crisi presso l' Controparte_4 di del gestore nominato dall'organismo dei professionisti
[...] CP_5 CP_6 che hanno assistito il debitore nella formazione del piano - e - Controparte_2 Controparte_3 nonché dei creditori Parte_4 Controparte_14 Parte_6 già e CP_10 Controparte_11 Controparte_8 Controparte_9 non essendosi costituiti nel giudizio di omologazione.
[...]
Va invece affermata la legittimazione passiva dei creditori e Parte_3 [...]
che hanno proposto osservazioni all'omologa del Controparte_7 Parte_7 piano, i quali nell'odierno procedimento vanno dichiarati contumaci poiché non costituiti.
3) Va altresì affermata la legittimazione attiva dell' avendo partecipato al Pt_1 procedimento di omologa presentando osservazioni al piano, rigettate dal Tribunale di Ragusa.
4) Con il 1° motivo di reclamo l' critica la sentenza di omologa per non avere Pt_1 affrontato il tema della meritevolezza e della mancanza di colpa nell'indebitamento non avendo
4 indagato se i finanziamenti contratti fossero serviti ad esigenze imprevedibili o invece per spese correnti ed ordinarie assumendo che dai finanziamenti contratti emergeva che il debitore avrebbe vissuto al di sopra delle proprie disponibilità.
Con il 2° motivo assume l'erroneità del valore commerciale attribuito all'immobile sul quale grava la garanzia ipotecaria in favore dello stesso creditore, valutazione determinata senza una perizia giurata ed il cui valore è ben lontano da quello che era stato stimato dall'ufficio tecnico dell' quando era stato concesso il mutuo diversi anni prima. Pt_2
Con l'ultimo motivo critica la fattibilità del piano in quanto le rate previste assorbono l'intero reddito disponibile della famiglia nonostante le costose spese preventivate per ristrutturazione condominiale alle quali il debitore dovrà fare fronte.
5) Il collegio ha ritenuto di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare il valore di mercato dei due immobili sui quali è iscritta l'ipoteca in favore del creditore reclamante, a fronte delle argomentate contestazioni mosse da quest'ultimo riguardo la determinazione del valore considerato nel piano omologato, non solo di gran lunga inferiore a quello valutato dall'ente che ha concesso il mutuo, ma altresì determinato con perizia eseguita da professionista di fiducia del debitore, nemmeno giurata.
Secondo l'art. 67 comma 4 del d.lgs. 2019 n.14, è possibile che il piano preveda un soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione però che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del bene oggetto della causa di prelazione.
Trattasi di disciplina inderogabile.
6) In considerazione delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio appare assorbente l'esame del 2° motivo di gravame.
La disposta consulenza tecnica, al fine di stimare il valore di mercato dei beni, ha utilizzato la banca dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, considerata la tipologia e l'ubicazione del compendio oggetto di stima;
ha determinato i coefficienti correttivi relativi al contesto, all'edificio ed alla unità immobiliare;
ha apportato le correzioni mediante i suddetti coefficienti;
ha determinato la stima secondo il valore di mercato e la stima per capitalizzazione del reddito, applicando i valori unitari alla superficie commerciale dei beni, giungendo in conclusione a determinare il valore medio tra le stime a confronto che ha comportato la stima del valore commerciale degli immobili in € 94.815,10.
Inoltre, il consulente ha comparato i dati statistici forniti, per beni di analoga tipologia nella zona, dal borsino immobiliare, secondo cui il valore di mercato di beni aventi caratteristiche simili
5 al compendio in oggetto, si attesta tra € 76.796,00 ed € 125.408,00, con valore medio di €
101.102,00 quindi del tutto simile a quello ottenuto con il metodo sopra riferito.
7) Tale metodo del tutto corretto va condiviso dal collegio mentre infondati sono i rilievi mossi dalla difesa tecnica del debitore, contrastati dal c.t.u. con motivazioni anch'esse del tutto condivise dal decidente.
Lamenta il consulente tecnico di parte del debitore reclamato che sotto il profilo catastale l'immobile ricade in categoria A/3, ovvero “Abitazioni di tipo economico”, pertanto sarebbe errata la scelta del c.t.u. di utilizzare la tabella OMI per le “Abitazioni di tipo civile”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto di aver individuato il range corrispondente alla categoria A/2 anziché quello della categoria A/3, ma ciò è stato fatto consapevolmente “perché, come spiegato nella fase introduttiva, l'appartamento in questione, al di là degli aspetti fiscali connessi ai parametri dell' , non si configura propriamente come appartamento Controparte_7 economico. Le finiture non sono di pregio e, più che altro, sono “datate” e quindi rispecchiano il periodo storico di costruzione, ma per dimensione (consistenza sei vani), funzionalità, luminosità, posizione in relazione a viabilità e servizi, spazi condominiali ed altro, l'appartamento ed il
Condominio nel suo insieme hanno caratteristiche “civili” normali,”.
Ha, tuttavia temperato tale valore introducendo dei “parametri correttivi inerenti i fattori estetici e lo stato di conservazione, parametri che abbattono certamente la stima del bene a poco più di metà del valore”.
E' comunque fondamentale per smentire l'assunto del reclamato, quanto precisato dal c.t.u., ovvero che se avesse applicato il range di valori OMI corrispondente alla categoria A/3 non avrebbe potuto effettuare le correzioni apportate “poiché nell'edilizia economica, prescindendo dallo stato di manutenzione, appare ammissibile un certo tipo di finitura, dagli infissi in alluminio anodizzato alla pavimentazione in ceramica, dalla ringhiera in ferro alle placche metalliche degli interruttori, ….)” giungendo alla conclusione che “il valore unitario, una volta introdotti i coefficienti correttivi, è addirittura inferiore al valore minimo indicato per l'edilizia economica”.
Infondati sono anche i rilievi sul calcolo della superficie commerciale del garage considerata dal c.t.u. in quanto diversa da quella della superficie catastale, assumendo il tecnico dell'ufficio che trattandosi di calcolare la superficie commerciale essa è ben diversa da quella catastale, mentre riguardo alla contestazione del cattivo stato di conservazione dell'immobile, il c.t.u. ha ribadito di averne tenuto conto nell'adottare le opportune correzioni sia per lo stato conservativo dell'immobile che per gli esterni considerando lo stato conservativo del condominio, ove sono in corso i lavori sulle facciate, sui frontalini e sui ballatoi.
6 Alla luce delle superiori motivazioni appare del tutto corretto ed anche prudenziale il valore di mercato del compendio immobiliare stimato in € 94.815,10.
8) Considerato che il piano in esame attribuendo al compendio una stima di euro 71.000,00 ha previsto il pagamento al privilegio in favore del creditore ipotecario fino alla minor somma di euro 71.000,00 - importo inferiore al valore di mercato dei beni sui quali grava la garanzia ipotecaria – così violando il comma 4 dell'art.67 del c.c.i.i. che come detto ammette un pagamento parziale del creditore ipotecario ma nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, oltre che per la parte residua, che viene degradata in chirografo, il creditore ipotecario mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento di tale credito nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.
Non essendo stata rispettata la superiore disposizione, il reclamo va accolto e conseguentemente va annullata la sentenza impugnata con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da . CP_1
Le spese di lite sostenute dal reclamante vanno poste a carico del debitore e liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminato complessità bassa, secondo i valori medi di cui alle tabelle del D.M. 13.8.2022 n.147 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, mentre per la fase decisionale i valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal
D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania accoglie il reclamo proposto dall' e per l'effetto annulla Pt_1 la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 6/2025 pubblicata il 29.1.2025 con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza proposto da . CP_1 condanna in solido a pagare in favore dell' le spese del giudizio che CP_1 Pt_1 liquida quali compensi in €. 5.211,00 oltre IVA, CPA e spese generali ed €. 174,00 per spese di contributo;
pone a carico del debitore le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 316/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
quale successore ex lege Parte_1 di (C.F. con domicilio eletto nell'ufficio di avvocatura dell' in Pt_2 P.IVA_1 Pt_1
Catania, piazza della Repubblica, 26 rappresentato e difeso dagli avv. Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli come da procura in atti;
RECLAMANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ignazio Amato come da procura in atti;
RECLAMATO
nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] nella qualità di CP_3 C.F._3 professionisti nominati per la formazione del piano;
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI presso l' Controparte_4 di (C.F. );
[...] CP_5 P.IVA_2
1 (C.F. nella qualità di Gestore della procedura;
CP_6 C.F._4
CF ); Parte_3 P.IVA_3
CF ); Parte_4 P.IVA_4
CF ); Parte_5 P.IVA_5
CF ); Parte_6 P.IVA_6
(CF Controparte_7 Parte_7
); P.IVA_7
(CF ); Controparte_8 P.IVA_8
CF ) Controparte_9 P.IVA_9
già (CF ); CP_10 Controparte_11 P.IVA_10
All'udienza del 24.10.2025 i difensori delle parti costituite discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.6/2025, depositata il 29.1.2025, il Tribunale di Ragusa omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza presentato da tramite l'Organismo presso CP_1 Controparte_12
l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di con l'assistenza dei nominati CP_5 professionisti e dell'advisor, come integrato su richiesta del giudice delegato alla procedura, regolarmente comunicato a tutti i creditori ai sensi dell'art.70 del c.c.i.i. e previa dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni presentate dai creditori e e di CP_13 Parte_3 rigetto di quelle proposte dal creditore . Pt_1
Con ricorso depositato il 28.2.2025, l' ha proposto reclamo ex art. 51, comma 1 e Pt_1 art.70 del c.c.i.i. avverso la detta sentenza, premettendo che il credito vantato ha ad oggetto un mutuo ipotecario garantito da ipoteca iscritta sull'immobile; che il valore dell'immobile è stato stimato nella ridotta misura di euro 71.000,00; che è stato offerto il pagamento complessivo di euro
84.896 pari al 100% del valore dell'immobile come stimato ed il 20% del residuo credito degradato al chirografo con pagamento in 72 rate mensili ed il versamento di una rata finale mediante cessione del TFS, lamentando il rigetto delle proposte osservazioni e contestando l'omologa del piano per le ragioni esposte.
Chiedeva che fosse negata l'omologa o in subordine che il piano fosse modificato, con vittoria delle spese del giudizio.
2 Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il debitore CP_1 contestando il reclamo per infondatezza delle motivazioni e ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese.
Non si sono costituite tutti gli altri soggetti a cui è stato notificato il reclamo.
1) Preliminarmente, nel procedimento di reclamo ex art.51 del c.c.i.i. avverso il decreto di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Organismo di Composizione della Crisi, del gestore quale persona fisica nominata da quest'ultima per la gestione della procedura, dei professionisti che hanno assistito il debitore nella formazione del piano e dei creditori che non hanno proposto osservazioni.
In proposito va richiamato un recente arresto dei giudici di legittimità (sez. I civile,
27/02/2025, n.5157) che, sebbene riferito a controversia relativa ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dalla abrogata disciplina dettata dalla legge n.3 del 2012, è applicabile anche alla nuova disciplina dettata dagli artt. 65 e ss. del c.c.i.i. espressamente richiamata in un passaggio della motivazione.
La Corte di Cassazione, dopo aver affermato che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologa spetta solo a chi è stato parte nel relativo giudizio di omologa ed analogamente nei procedimenti di concordato preventivo e fallimentare, ove il reclamo è proponibile solo dai creditori opponenti o dal debitore in caso di diniego dell'omologa, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il decreto che abbia pronunciato sull'omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta;
nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale".
Avuto riguardo poi alla nuova procedura dettata dal codice della crisi di impresa, la
Cassazione ha evidenziato con la citata sentenza che “il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, infine, pur disciplinando la materia dell'impugnazione della (sentenza di) omologazione del piano del consumatore in modo del tutto difforme rispetto alla disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 12, comma 2, della L. 3 cit. e 739 c.p.c., fornisce nondimeno elementi che depongono senz'altro per la soluzione in precedenza esposta: - "la sentenza di omologa (dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è impugnabile ai sensi dell'articolo 51" (art. 70, comma 8); - il decreto che nega l'omologazione (dell'accordo di
3 ristrutturazione dei debiti del consumatore) è, invece, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 70, comma 12); la sentenza di omologazione del "concordato minore" è impugnabile, al pari di quella in materia di concordato preventivo, a norma dell'art. 51 (arg. ex art. 74, comma 4); - il decreto di rigetto dell'omologazione del "concordato minore" è, infine, reclamabile a norma dell'art. 50 (art. 80, comma 7); - gli artt. 50, comma 1 e 2, e 51, comma 1 e 6, prevedono, a loro volta, che, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'impugnazione è proposta esclusivamente da e nei confronti delle
"parti", e cioè i soli soggetti che, in qualità di debitore ovvero di creditore (o altro interessato) opponente, si siano formalmente costituiti nel giudizio di omologazione”.
Dopo tale affermazione ha tuttavia evidenziato che la regola subisce una eccezione nell'ipotesi in cui il reclamante “sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire dinanzi al giudice monocratico per difetto o nullità della comunicazione prevista dall'art. 10 e dal primo comma dell'art. 12 bis L. n. 3/2012, dato che in questo caso … la peculiarità della disciplina del procedimento in esame impone di escludere che il terzo possa limitarsi ad invocare il rimedio generale dell'opposizione del terzo prevista dall'art. 404 c.p.c., atteso che il piano del consumatore, al pari del concordato preventivo, una volta omologato, vincola tutti i creditori, siano essi stati opponenti o meno nella fase di omologa, dovendosi, al contrario, riconoscere al creditore una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.).”
2) Applicando tali principi al caso de quo, va affermata la carenza di legittimazione passiva dell'organismo di composizione della crisi presso l' Controparte_4 di del gestore nominato dall'organismo dei professionisti
[...] CP_5 CP_6 che hanno assistito il debitore nella formazione del piano - e - Controparte_2 Controparte_3 nonché dei creditori Parte_4 Controparte_14 Parte_6 già e CP_10 Controparte_11 Controparte_8 Controparte_9 non essendosi costituiti nel giudizio di omologazione.
[...]
Va invece affermata la legittimazione passiva dei creditori e Parte_3 [...]
che hanno proposto osservazioni all'omologa del Controparte_7 Parte_7 piano, i quali nell'odierno procedimento vanno dichiarati contumaci poiché non costituiti.
3) Va altresì affermata la legittimazione attiva dell' avendo partecipato al Pt_1 procedimento di omologa presentando osservazioni al piano, rigettate dal Tribunale di Ragusa.
4) Con il 1° motivo di reclamo l' critica la sentenza di omologa per non avere Pt_1 affrontato il tema della meritevolezza e della mancanza di colpa nell'indebitamento non avendo
4 indagato se i finanziamenti contratti fossero serviti ad esigenze imprevedibili o invece per spese correnti ed ordinarie assumendo che dai finanziamenti contratti emergeva che il debitore avrebbe vissuto al di sopra delle proprie disponibilità.
Con il 2° motivo assume l'erroneità del valore commerciale attribuito all'immobile sul quale grava la garanzia ipotecaria in favore dello stesso creditore, valutazione determinata senza una perizia giurata ed il cui valore è ben lontano da quello che era stato stimato dall'ufficio tecnico dell' quando era stato concesso il mutuo diversi anni prima. Pt_2
Con l'ultimo motivo critica la fattibilità del piano in quanto le rate previste assorbono l'intero reddito disponibile della famiglia nonostante le costose spese preventivate per ristrutturazione condominiale alle quali il debitore dovrà fare fronte.
5) Il collegio ha ritenuto di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare il valore di mercato dei due immobili sui quali è iscritta l'ipoteca in favore del creditore reclamante, a fronte delle argomentate contestazioni mosse da quest'ultimo riguardo la determinazione del valore considerato nel piano omologato, non solo di gran lunga inferiore a quello valutato dall'ente che ha concesso il mutuo, ma altresì determinato con perizia eseguita da professionista di fiducia del debitore, nemmeno giurata.
Secondo l'art. 67 comma 4 del d.lgs. 2019 n.14, è possibile che il piano preveda un soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione però che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del bene oggetto della causa di prelazione.
Trattasi di disciplina inderogabile.
6) In considerazione delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio appare assorbente l'esame del 2° motivo di gravame.
La disposta consulenza tecnica, al fine di stimare il valore di mercato dei beni, ha utilizzato la banca dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, considerata la tipologia e l'ubicazione del compendio oggetto di stima;
ha determinato i coefficienti correttivi relativi al contesto, all'edificio ed alla unità immobiliare;
ha apportato le correzioni mediante i suddetti coefficienti;
ha determinato la stima secondo il valore di mercato e la stima per capitalizzazione del reddito, applicando i valori unitari alla superficie commerciale dei beni, giungendo in conclusione a determinare il valore medio tra le stime a confronto che ha comportato la stima del valore commerciale degli immobili in € 94.815,10.
Inoltre, il consulente ha comparato i dati statistici forniti, per beni di analoga tipologia nella zona, dal borsino immobiliare, secondo cui il valore di mercato di beni aventi caratteristiche simili
5 al compendio in oggetto, si attesta tra € 76.796,00 ed € 125.408,00, con valore medio di €
101.102,00 quindi del tutto simile a quello ottenuto con il metodo sopra riferito.
7) Tale metodo del tutto corretto va condiviso dal collegio mentre infondati sono i rilievi mossi dalla difesa tecnica del debitore, contrastati dal c.t.u. con motivazioni anch'esse del tutto condivise dal decidente.
Lamenta il consulente tecnico di parte del debitore reclamato che sotto il profilo catastale l'immobile ricade in categoria A/3, ovvero “Abitazioni di tipo economico”, pertanto sarebbe errata la scelta del c.t.u. di utilizzare la tabella OMI per le “Abitazioni di tipo civile”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto di aver individuato il range corrispondente alla categoria A/2 anziché quello della categoria A/3, ma ciò è stato fatto consapevolmente “perché, come spiegato nella fase introduttiva, l'appartamento in questione, al di là degli aspetti fiscali connessi ai parametri dell' , non si configura propriamente come appartamento Controparte_7 economico. Le finiture non sono di pregio e, più che altro, sono “datate” e quindi rispecchiano il periodo storico di costruzione, ma per dimensione (consistenza sei vani), funzionalità, luminosità, posizione in relazione a viabilità e servizi, spazi condominiali ed altro, l'appartamento ed il
Condominio nel suo insieme hanno caratteristiche “civili” normali,”.
Ha, tuttavia temperato tale valore introducendo dei “parametri correttivi inerenti i fattori estetici e lo stato di conservazione, parametri che abbattono certamente la stima del bene a poco più di metà del valore”.
E' comunque fondamentale per smentire l'assunto del reclamato, quanto precisato dal c.t.u., ovvero che se avesse applicato il range di valori OMI corrispondente alla categoria A/3 non avrebbe potuto effettuare le correzioni apportate “poiché nell'edilizia economica, prescindendo dallo stato di manutenzione, appare ammissibile un certo tipo di finitura, dagli infissi in alluminio anodizzato alla pavimentazione in ceramica, dalla ringhiera in ferro alle placche metalliche degli interruttori, ….)” giungendo alla conclusione che “il valore unitario, una volta introdotti i coefficienti correttivi, è addirittura inferiore al valore minimo indicato per l'edilizia economica”.
Infondati sono anche i rilievi sul calcolo della superficie commerciale del garage considerata dal c.t.u. in quanto diversa da quella della superficie catastale, assumendo il tecnico dell'ufficio che trattandosi di calcolare la superficie commerciale essa è ben diversa da quella catastale, mentre riguardo alla contestazione del cattivo stato di conservazione dell'immobile, il c.t.u. ha ribadito di averne tenuto conto nell'adottare le opportune correzioni sia per lo stato conservativo dell'immobile che per gli esterni considerando lo stato conservativo del condominio, ove sono in corso i lavori sulle facciate, sui frontalini e sui ballatoi.
6 Alla luce delle superiori motivazioni appare del tutto corretto ed anche prudenziale il valore di mercato del compendio immobiliare stimato in € 94.815,10.
8) Considerato che il piano in esame attribuendo al compendio una stima di euro 71.000,00 ha previsto il pagamento al privilegio in favore del creditore ipotecario fino alla minor somma di euro 71.000,00 - importo inferiore al valore di mercato dei beni sui quali grava la garanzia ipotecaria – così violando il comma 4 dell'art.67 del c.c.i.i. che come detto ammette un pagamento parziale del creditore ipotecario ma nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, oltre che per la parte residua, che viene degradata in chirografo, il creditore ipotecario mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento di tale credito nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.
Non essendo stata rispettata la superiore disposizione, il reclamo va accolto e conseguentemente va annullata la sentenza impugnata con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da . CP_1
Le spese di lite sostenute dal reclamante vanno poste a carico del debitore e liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminato complessità bassa, secondo i valori medi di cui alle tabelle del D.M. 13.8.2022 n.147 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, mentre per la fase decisionale i valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal
D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania accoglie il reclamo proposto dall' e per l'effetto annulla Pt_1 la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 6/2025 pubblicata il 29.1.2025 con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza proposto da . CP_1 condanna in solido a pagare in favore dell' le spese del giudizio che CP_1 Pt_1 liquida quali compensi in €. 5.211,00 oltre IVA, CPA e spese generali ed €. 174,00 per spese di contributo;
pone a carico del debitore le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/10/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8