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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Michele Delle Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2654/2024 RG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA NATIVI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e codice fiscale nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ROSELLA MONTI, presso studio delle quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione così provvedere in via definitiva: Per_ Per_
- I minori e saranno affidati n via condivisa ad entrambi i genitori, i sig. e Parte_1
Per_ Per_
. Il minore sarà collocato presso l'abitazione paterna, la minore sarà invece CP_1
collocata presso l'abitazione materna.
- I genitori, sig.ri e , provvederanno al mantenimento diretto dei figli. Le spese Parte_1 CP_1
straordinarie saranno divise al 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
- Il sig. corrisponderà gli arretrati di cui è debitore come da verbale del 18.03.2025 entro il CP_1
31.12.2025, la sig.ra si impegna a non proporre azione per recupero crediti fino allo scadere Parte_1
di tale data e a rimettere la denuncia sporta.
Per_
- Il diritto di visita del minore con la madre, sig.ra , sarà composto da due weekend Parte_1
alternati al mese (dal venerdì sera ore 21.00 alla domenica sera ore 21) oltre un pomeriggio a settimana possibilmente il mercoledì, nella settimana in cui non è previsto il weekend il minore potrà vedere la madre due pomeriggi infrasettimanale consumando con la stessa anche la cena. Fatti salvi Per_ i diversi accordi tra le parti e il figlio .
Per_
- Il diritto di visita della minore con il padre, sig. , sarà composto da due weekend CP_1
alternati al mese (dal venerdì sera ore 17.00 alla domenica sera ore 21); nei giorni infrasettimanali il Per_ padre preleverà il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 21.
- L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- I genitori, sig.ri e , avranno diritto di contattare telefonicamente i figli Parte_1 CP_1
quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche dei minori;
- Tenu conto che i figli minori non ha ancora completato il ricevimento dei Sacramenti Cattolici, i sig.ri e s'impegneranno ad assecondare la volontà dei figli nella misura in cui gli Parte_1 CP_1
stessi intenderanno partecipare attivamente alla vita Cristiana, ricevendo i suddetti Sacramenti. Le giornate previste per le cerimonie verranno trascorse preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità d'attuare ciò i minori trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Se per ricevere i predetti Sacramenti sarà necessario affrontare delle spese, queste saranno ripartite tra
i genitori in parti eguali così come ogni altra spesa finalizzata al buon esito delle cerimonie e delle rispettive giornate di festeggiamento (a titolo esemplificativo: bomboniere, pranzi in presenza congiunta dei parenti, etc.), previe intese intercorrenti tra loro;
in assenza dei preliminari accordi, resterà a totale carico del genitore proponente l'onere per la scelta non previamente concertata e condivisa con l'altro genitore;
Per_ Per_
- Per ciò che riguarda i compleanni dei figli e , saranno festeggiati preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verranno celebrati alternativamente o secondo il desiderio dei figli;
- I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dai minori con entrambi i genitori, con previsione di pranzo con l'uno e cena con l'altro ovvero il giorno della festa con uno e la vigilia con l'altro, il tutto Per_ Per_ secondo le abitudini della famiglia o secondo il desiderio di e . Tutte le altre festività religiose
o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. Le parti si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con il minore. Eventuali viaggi con il minore in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore;
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, nonché una settimana nel periodo delle vacanze invernali. I periodi prescelti dovranno essere concordati tra le parti.
- Compensate le spese di lite tra le parti.
SVOLGIMENTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, la ricorrente evocava in giudizio il Parte_1
coniuge domandando di modificare parzialmente gli accordi divorzili assunti dalle CP_1
parti con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ratificati dalla sentenza
Tribunale di Alessandria n. 727/2020 pubblicata il 26/11/2020, RG. 3400/2018.
In particolare, l'aumento del contributo al mantenimento per i figli minori in conseguenza di mutate condizioni delle parti e la modifica del diritto di visita tra il padre e i figli e . Per_1 Per_2
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la ricostruzione e la prospettazione dei CP_1
fatti proposta dalla parte ricorrente.
Il giudice designato esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo.
Nel corso del giudizio le parti addivenivano a conclusioni congiunte.
MOTIVAZIONE
Le condizioni rassegnate congiuntamente possono essere ratificate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie all'interesse dei figli e alle norme imperative di legge.
Le condizioni patrimoniali appaiono coerenti con le condizioni economiche e patrimoniali delle parti. Le altre condizioni appaiono rispettose del diritto- dovere alla bigenitorialità.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
a parziale modifica sentenza Tribunale di Alessandria n. 727/2020 pubblicata il 26/11/2020, RG.
3400/2018, dispone che
Per_ Per_
- I minori e saranno affidati n via condivisa ad entrambi i genitori, i sig. e Parte_1
. CP_1
Per_ Per_ Il minore sarà collocato presso l'abitazione paterna, la minore sarà invece collocata presso l'abitazione materna.
- I genitori, sig.ri e , provvederanno al mantenimento diretto dei figli. Parte_1 CP_1
Le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Alessandria.
- Il sig. corrisponderà gli arretrati di cui è debitore come da verbale del 18.03.2025 entro CP_1
il 31.12.2025, la sig.ra si impegna a non proporre azione per recupero crediti fino allo Parte_1
scadere di tale data e a rimettere la denuncia sporta.
Per_
- Il diritto di visita del minore con la madre, sig.ra , sarà composto da due Parte_1
weekend alternati al mese (dal venerdì sera ore 21.00 alla domenica sera ore 21) oltre un pomeriggio a settimana possibilmente il mercoledì, nella settimana in cui non è previsto il weekend il minore potrà vedere la madre due pomeriggi infrasettimanale consumando con la stessa anche la cena. Fatti Per_ salvi i diversi accordi tra le parti e il figlio .
Per_
- Il diritto di visita della minore con il padre, sig. , sarà composto da due weekend CP_1
alternati al mese (dal venerdì sera ore 17.00 alla domenica sera ore 21); nei giorni infrasettimanali il Per_ padre preleverà il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 21.
- L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- I genitori, sig.ri e , avranno diritto di contattare telefonicamente i figli Parte_1 CP_1
quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche dei minori;
- Tenuto conto che i figli minori non ha ancora completato il ricevimento dei Sacramenti
Cattolici, i sig.ri e s'impegneranno ad assecondare la volontà dei figli nella misura in Parte_1 CP_1 cui gli stessi intenderanno partecipare attivamente alla vita Cristiana, ricevendo i suddetti
Sacramenti. Le giornate previste per le cerimonie verranno trascorse preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità d'attuare ciò i minori trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Se per ricevere i predetti Sacramenti sarà necessario affrontare delle spese, queste saranno ripartite tra i genitori in parti eguali così come ogni altra spesa finalizzata al buon esito delle cerimonie e delle rispettive giornate di festeggiamento (a titolo esemplificativo: bomboniere, pranzi in presenza congiunta dei parenti, etc.), previe intese intercorrenti tra loro;
in assenza dei preliminari accordi, resterà a totale carico del genitore proponente l'onere per la scelta non previamente concertata e condivisa con l'altro genitore;
Per_ Per_
- Per ciò che riguarda i compleanni dei figli e , saranno festeggiati preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verranno celebrati alternativamente o secondo il desiderio dei figli;
- I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dai minori con entrambi i genitori, con previsione di pranzo con l'uno e cena con l'altro ovvero il giorno della festa con uno e la vigilia con l'altro, il tutto Per_ Per_ secondo le abitudini della famiglia o secondo il desiderio di e . Tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. Le parti si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con il minore. Eventuali viaggi con il minore in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore;
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, nonché una settimana nel periodo delle vacanze invernali. I periodi prescelti dovranno essere concordati tra le parti.
Compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 11 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Michele Delle Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2654/2024 RG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA NATIVI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e codice fiscale nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ROSELLA MONTI, presso studio delle quali è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione così provvedere in via definitiva: Per_ Per_
- I minori e saranno affidati n via condivisa ad entrambi i genitori, i sig. e Parte_1
Per_ Per_
. Il minore sarà collocato presso l'abitazione paterna, la minore sarà invece CP_1
collocata presso l'abitazione materna.
- I genitori, sig.ri e , provvederanno al mantenimento diretto dei figli. Le spese Parte_1 CP_1
straordinarie saranno divise al 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.
- Il sig. corrisponderà gli arretrati di cui è debitore come da verbale del 18.03.2025 entro il CP_1
31.12.2025, la sig.ra si impegna a non proporre azione per recupero crediti fino allo scadere Parte_1
di tale data e a rimettere la denuncia sporta.
Per_
- Il diritto di visita del minore con la madre, sig.ra , sarà composto da due weekend Parte_1
alternati al mese (dal venerdì sera ore 21.00 alla domenica sera ore 21) oltre un pomeriggio a settimana possibilmente il mercoledì, nella settimana in cui non è previsto il weekend il minore potrà vedere la madre due pomeriggi infrasettimanale consumando con la stessa anche la cena. Fatti salvi Per_ i diversi accordi tra le parti e il figlio .
Per_
- Il diritto di visita della minore con il padre, sig. , sarà composto da due weekend CP_1
alternati al mese (dal venerdì sera ore 17.00 alla domenica sera ore 21); nei giorni infrasettimanali il Per_ padre preleverà il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 21.
- L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- I genitori, sig.ri e , avranno diritto di contattare telefonicamente i figli Parte_1 CP_1
quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche dei minori;
- Tenu conto che i figli minori non ha ancora completato il ricevimento dei Sacramenti Cattolici, i sig.ri e s'impegneranno ad assecondare la volontà dei figli nella misura in cui gli Parte_1 CP_1
stessi intenderanno partecipare attivamente alla vita Cristiana, ricevendo i suddetti Sacramenti. Le giornate previste per le cerimonie verranno trascorse preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità d'attuare ciò i minori trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Se per ricevere i predetti Sacramenti sarà necessario affrontare delle spese, queste saranno ripartite tra
i genitori in parti eguali così come ogni altra spesa finalizzata al buon esito delle cerimonie e delle rispettive giornate di festeggiamento (a titolo esemplificativo: bomboniere, pranzi in presenza congiunta dei parenti, etc.), previe intese intercorrenti tra loro;
in assenza dei preliminari accordi, resterà a totale carico del genitore proponente l'onere per la scelta non previamente concertata e condivisa con l'altro genitore;
Per_ Per_
- Per ciò che riguarda i compleanni dei figli e , saranno festeggiati preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verranno celebrati alternativamente o secondo il desiderio dei figli;
- I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dai minori con entrambi i genitori, con previsione di pranzo con l'uno e cena con l'altro ovvero il giorno della festa con uno e la vigilia con l'altro, il tutto Per_ Per_ secondo le abitudini della famiglia o secondo il desiderio di e . Tutte le altre festività religiose
o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. Le parti si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con il minore. Eventuali viaggi con il minore in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore;
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, nonché una settimana nel periodo delle vacanze invernali. I periodi prescelti dovranno essere concordati tra le parti.
- Compensate le spese di lite tra le parti.
SVOLGIMENTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, la ricorrente evocava in giudizio il Parte_1
coniuge domandando di modificare parzialmente gli accordi divorzili assunti dalle CP_1
parti con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ratificati dalla sentenza
Tribunale di Alessandria n. 727/2020 pubblicata il 26/11/2020, RG. 3400/2018.
In particolare, l'aumento del contributo al mantenimento per i figli minori in conseguenza di mutate condizioni delle parti e la modifica del diritto di visita tra il padre e i figli e . Per_1 Per_2
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la ricostruzione e la prospettazione dei CP_1
fatti proposta dalla parte ricorrente.
Il giudice designato esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo.
Nel corso del giudizio le parti addivenivano a conclusioni congiunte.
MOTIVAZIONE
Le condizioni rassegnate congiuntamente possono essere ratificate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie all'interesse dei figli e alle norme imperative di legge.
Le condizioni patrimoniali appaiono coerenti con le condizioni economiche e patrimoniali delle parti. Le altre condizioni appaiono rispettose del diritto- dovere alla bigenitorialità.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
a parziale modifica sentenza Tribunale di Alessandria n. 727/2020 pubblicata il 26/11/2020, RG.
3400/2018, dispone che
Per_ Per_
- I minori e saranno affidati n via condivisa ad entrambi i genitori, i sig. e Parte_1
. CP_1
Per_ Per_ Il minore sarà collocato presso l'abitazione paterna, la minore sarà invece collocata presso l'abitazione materna.
- I genitori, sig.ri e , provvederanno al mantenimento diretto dei figli. Parte_1 CP_1
Le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Alessandria.
- Il sig. corrisponderà gli arretrati di cui è debitore come da verbale del 18.03.2025 entro CP_1
il 31.12.2025, la sig.ra si impegna a non proporre azione per recupero crediti fino allo Parte_1
scadere di tale data e a rimettere la denuncia sporta.
Per_
- Il diritto di visita del minore con la madre, sig.ra , sarà composto da due Parte_1
weekend alternati al mese (dal venerdì sera ore 21.00 alla domenica sera ore 21) oltre un pomeriggio a settimana possibilmente il mercoledì, nella settimana in cui non è previsto il weekend il minore potrà vedere la madre due pomeriggi infrasettimanale consumando con la stessa anche la cena. Fatti Per_ salvi i diversi accordi tra le parti e il figlio .
Per_
- Il diritto di visita della minore con il padre, sig. , sarà composto da due weekend CP_1
alternati al mese (dal venerdì sera ore 17.00 alla domenica sera ore 21); nei giorni infrasettimanali il Per_ padre preleverà il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 21.
- L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
- I genitori, sig.ri e , avranno diritto di contattare telefonicamente i figli Parte_1 CP_1
quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche dei minori;
- Tenuto conto che i figli minori non ha ancora completato il ricevimento dei Sacramenti
Cattolici, i sig.ri e s'impegneranno ad assecondare la volontà dei figli nella misura in Parte_1 CP_1 cui gli stessi intenderanno partecipare attivamente alla vita Cristiana, ricevendo i suddetti
Sacramenti. Le giornate previste per le cerimonie verranno trascorse preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità d'attuare ciò i minori trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Se per ricevere i predetti Sacramenti sarà necessario affrontare delle spese, queste saranno ripartite tra i genitori in parti eguali così come ogni altra spesa finalizzata al buon esito delle cerimonie e delle rispettive giornate di festeggiamento (a titolo esemplificativo: bomboniere, pranzi in presenza congiunta dei parenti, etc.), previe intese intercorrenti tra loro;
in assenza dei preliminari accordi, resterà a totale carico del genitore proponente l'onere per la scelta non previamente concertata e condivisa con l'altro genitore;
Per_ Per_
- Per ciò che riguarda i compleanni dei figli e , saranno festeggiati preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verranno celebrati alternativamente o secondo il desiderio dei figli;
- I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dai minori con entrambi i genitori, con previsione di pranzo con l'uno e cena con l'altro ovvero il giorno della festa con uno e la vigilia con l'altro, il tutto Per_ Per_ secondo le abitudini della famiglia o secondo il desiderio di e . Tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. Le parti si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con il minore. Eventuali viaggi con il minore in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore;
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, nonché una settimana nel periodo delle vacanze invernali. I periodi prescelti dovranno essere concordati tra le parti.
Compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Alessandria, lì 11 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI