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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1075
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Enrico Schiavon,
letta la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento disposto dalla Questura di Venezia il 05/06/2025, notificato al trattenuto in pari data alle ore 20.00 e comunicato a questo ufficio in da- ta 07/06/2025 alle ore 14.54, emesso nei confronti di nato il [...] in [...]- Parte_1 bia (CUI. , difeso dall'avvocato di ufficio Antonio Bortoluzzi;
C.F._1
rilevato che la Questura di Venezia ha chiesto la convalida del trattenimento, evidenziando la peri- colosità sociale del cittadino extracomunitario richiedente la protezione internazionale, in quanto esistono a suo carico numerosi segnalazioni di polizia per i reati di furto aggravato in flagranza di reato, rissa, tentato furto rapina aggravata, tentata rapina, porto d'armi od oggetti atti ad offendere
(art. 4 L. n. 110/1975), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, dovendo pertanto ritenersi che rientri tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decre- to legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vale a dire tra le persone che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o ancora che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
rilevato che la Questura di Venezia ha segnalato che l'interessato è entrato irregolarmente nel terri- torio dello Stato in data 15/12/2016 (frontiera Reggio Calabria) e che il medesimo aveva già pre- sentato domanda di riconoscimento di protezione internazionale, che la competente commissione territoriale aveva riconosciuto in data 22/01/2018 ma che è scaduta in data 02/07/2020; inoltre ha in udienza riferito che il permesso di soggiorno rilasciato a è scaduto nel 2002 e da Parte_1
allora non gli è stato più rinnovato;
1 osservato in primo luogo che la richiesta di convalida è stata tempestivamente presentata in data
07/06/2025 ad ore 10.07, atteso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato al cittadino extracomunitario in data 06/06/2025 alle ore 19.20, come documentato in atti;
ritenuto che ricorrano i presupposti che giustificano il trattenimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 149/2015, in quanto i numerosi precedenti di polizia a suo carico evidenziano che lo stesso rientra nella categoria di coloro che, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 159/2011 vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o che co- munque offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicu- rezza o la tranquillità pubblica;
inoltre quanto riferito in udienza dall'interessato circa l'attuale svolgimento di un'attività lavorativa presso una casa di riposo a è smentito da ciò che lo Pt_2
stesso ha dichiarato nel verbale sottoscritto in data 22.04.2025 per il riconoscimento dello status di rifugiato, ove egli ha precisato di essere disoccupato, e non trova inoltre alcun riscontro oggettivo, non essendo stato il trattenuto in grado di ricordare il recapito telefonico e la via ove si trova la casa di riposo;
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Venezia il 05/06/2025, nei confronti di nato il [...] in [...]. 05FNF30). Parte_1
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, il 9 giugno 2025 alle ore 13.02.
Il Consigliere
dott. Enrico Schiavon
2
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott. Enrico Schiavon,
letta la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento disposto dalla Questura di Venezia il 05/06/2025, notificato al trattenuto in pari data alle ore 20.00 e comunicato a questo ufficio in da- ta 07/06/2025 alle ore 14.54, emesso nei confronti di nato il [...] in [...]- Parte_1 bia (CUI. , difeso dall'avvocato di ufficio Antonio Bortoluzzi;
C.F._1
rilevato che la Questura di Venezia ha chiesto la convalida del trattenimento, evidenziando la peri- colosità sociale del cittadino extracomunitario richiedente la protezione internazionale, in quanto esistono a suo carico numerosi segnalazioni di polizia per i reati di furto aggravato in flagranza di reato, rissa, tentato furto rapina aggravata, tentata rapina, porto d'armi od oggetti atti ad offendere
(art. 4 L. n. 110/1975), inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, dovendo pertanto ritenersi che rientri tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decre- to legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vale a dire tra le persone che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o ancora che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
rilevato che la Questura di Venezia ha segnalato che l'interessato è entrato irregolarmente nel terri- torio dello Stato in data 15/12/2016 (frontiera Reggio Calabria) e che il medesimo aveva già pre- sentato domanda di riconoscimento di protezione internazionale, che la competente commissione territoriale aveva riconosciuto in data 22/01/2018 ma che è scaduta in data 02/07/2020; inoltre ha in udienza riferito che il permesso di soggiorno rilasciato a è scaduto nel 2002 e da Parte_1
allora non gli è stato più rinnovato;
1 osservato in primo luogo che la richiesta di convalida è stata tempestivamente presentata in data
07/06/2025 ad ore 10.07, atteso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato al cittadino extracomunitario in data 06/06/2025 alle ore 19.20, come documentato in atti;
ritenuto che ricorrano i presupposti che giustificano il trattenimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 149/2015, in quanto i numerosi precedenti di polizia a suo carico evidenziano che lo stesso rientra nella categoria di coloro che, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 159/2011 vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o che co- munque offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicu- rezza o la tranquillità pubblica;
inoltre quanto riferito in udienza dall'interessato circa l'attuale svolgimento di un'attività lavorativa presso una casa di riposo a è smentito da ciò che lo Pt_2
stesso ha dichiarato nel verbale sottoscritto in data 22.04.2025 per il riconoscimento dello status di rifugiato, ove egli ha precisato di essere disoccupato, e non trova inoltre alcun riscontro oggettivo, non essendo stato il trattenuto in grado di ricordare il recapito telefonico e la via ove si trova la casa di riposo;
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Venezia il 05/06/2025, nei confronti di nato il [...] in [...]. 05FNF30). Parte_1
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, il 9 giugno 2025 alle ore 13.02.
Il Consigliere
dott. Enrico Schiavon
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