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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/05/2024, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1662/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662/2023 Rg, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.04.2024 all'esito dell'udienza del 17.04.2024 sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Amicarelli, avv. Marco Canonico e avv. Luigi Solmonese ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla
Via Gino Doria n. 130, giusto mandato in calce al ricorso, presso i Difensori;
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] e P_ C.F._2
(C.F. ) nato Napoli il 6 gennaio 1995 –- entrambi residenti CP_2 C.F._3 in Spoleto alla Via dei Papaveri n. 5, rappresentati e difese dall'Avv. Felice Scotto ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Torre del Greco alla Via S. Noto n. 32, presso il difensore;
- PARTE RESISTENTE -
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473 bis14 comma 3 c.p.c.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note dattiloscritte trasmesse in data 16.04.2024 e
17.04.2024, per l'udienza fissata per la rimessione al Collegio della decisione del 17.04.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, con ricorso depositato in data 4.08.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
per la modifica delle condizioni di cui alla separazione con . In particolare, il P_
Ricorrente ha esposto che:
- nel 1993 aveva contratto matrimonio concordatario in Campello sul Clitunno con P_
;
[...]
- che dalla loro unione è nato il figlio (NAPOLI, 6.01.1995); CP_2
- con sentenza n. 10420/2013 il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione personale delle parti regolando ogni aspetto della vita coniugale e familiare;
- in particolare, nella citata sentenza, si prevedeva, tra l'altro, che il Ricorrente avrebbe versato mensilmente alla a somma di euro 2.500,00 per il suo mantenimento ed euro 3.500,00 a titolo P_ di mantenimento del figlio, allora minorenne, oltre all'80% delle spese straordinarie;
- con sentenza del 22.07.2007, il Tribunale ecclesiastico Umbro ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato dalle parti travolgendo anche le statuizioni in punto di mantenimento per la moglie, restando ad oggi invariate quelle riguardanti il mantenimento paterno del figlio;
- , orma trentenne, avrebbe conseguito la laurea e diversi titoli professionalizzanti CP_2
interamente finanziato dal padre che, dal canto suo, non sarebbe più in grado di far fronte alla spesa fissa mensile di euro 3.500,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne il quale non avrebbe ancora reperito una occupazione lavorativa e volutamente non si sarebbe reso negli anni economicamente pagina 2 di 9 autosufficiente, avendo da ultimo inteso intraprendere la strada dei concorsi pubblici così vanificando il percorso sin qui svolto.
Il Ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di provvedere alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . CP_2
Con decreto del 4.09.2023, il Giudice Istruttore delegato ha fissato udienza di comparizione avanti a sé al 12.12.2023, successivamente differita al 21.01.2024.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede che ha espresso il parere in data 27.09.2023.
e si sono costituiti in giudizio con comparsa P_ CP_2
depositata in data 13.11.2023 per il rigetto della domanda evidenziando come abbia CP_2
diligentemente conseguito titoli di studio e professionalizzanti proprio al fine di rendersi economicamente autosufficiente.
Il Giudice (diversa persona fisica a partire dal 4.12.2023) alla prima udienza di comparizione delle parti del 21.01.2024, verificata la corretta istaurazione. del contraddittorio, ha disposto un breve rinvio per gli stessi incombenti, attesa la pendenza di trattative tra le parti. Alla successiva udienza, preso atto dell'esito negativo delle trattative e della mancanza di richieste istruttorie, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente ex art. 473 bis.22. comma 4 cpc rinviando su loro richiesta all'udienza del 17.04.2024 che, con il consenso delle parti, è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc;
all'esito ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio in Camera di Consiglio
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al P.M. in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
L'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne
Ritiene il Collegio, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione dimessa, che la domanda di modifica svolta dal Ricorrente sia fondata, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.
Per comprendere le ragioni della decisione, va preliminarmente ricordato che i provvedimenti adottati dal Giudice della separazione o del divorzio possono essere successivamente revocati o pagina 3 di 9 modificati solo a fronte della "sopravvenienza di giustificati motivi", nonché in base a domanda da introdursi con le forme del c.d. rito unico, ai sensi dell'art. 473.bis. 12 e ss cpc.
Invero, la possibilità di revisione dei rapporti fissati con il divorzio riposa sul principio della sua efficacia vincolante "rebus sic stantibus", la quale cede in presenza di fatti decisivi sopraggiunti, come tali non valutati e non valutabili dalle parti in sede di formazione del titolo;
l'estendere la possibilità di revisione ad una sostanziale rivisitazione delle stesse condizioni andrebbe al di là di detta esigenza e stravolgerebbe le connotazioni del divorzio, degradandolo ad accordo precario o meramente programmatico, denunciabile e superabile anche il giorno successivo a quello del suo perfezionarsi.
Al fine della revisione, è infatti necessario l'insorgere di nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelle considerate in sede di divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato: deve trattarsi di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati.
Pertanto, in sede di revisione, il Giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. n. 10133 del 2007).
Con maggiore precisione rispetto a quel che rileva direttamente nel caso di specie, si evidenzia che in sede di modifica, nel caso in cui venga richiesta la riduzione e/o la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli, il Giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti, o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. n. 10133 del 2007).
A conferma di ciò, la Suprema Corte ha di recente ribadito che per ottenere la modifica dell'importo del mantenimento, un aumento o una riduzione, è necessario che la parte alleghi la relativa documentazione dimostrativa di fatti sopravvenuti da giustificare una revisione (Cass., sent.
7.09.2020 n.
18530).
pagina 4 di 9 Con riguardo poi al più preciso tema, direttamente rilevante nella specie, del mantenimento dei figli maggiorenni, come è noto, l'obbligo in capo ai genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ma perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, in passato è stato sistematicamente fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento degli stessi ad una professione, ad un arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Ciò in quanto, stante la impossibilità di fissare un termine assoluto per la cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il giudizio in ordine all'accertamento dei suoi presupposti andrebbe effettuato, caso per caso, poggiandosi su “criteri di relatività”, dovendo essere ancorato al percorso scolastico, universitario e post -universitario del soggetto, alle condizioni attuali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al settore a cui egli aspira (Cass. Civ., 26 gennaio 2011, n. 1830).
Inoltre, la valutazione avrebbe dovuto farsi proporzionalmente più rigorosa al crescere dell'età del figlio, per scongiurare che l'obbligo assistenziale possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, dando così origine a posizioni parassitarie di soggetti ormai non più giovani ai danni di genitori sempre più anziani (Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. Civ., 7 luglio 2004, n. 12477; Cass. Civ., 6 aprile 1993, n. 4108).
Con riguardo all'onere della prova in relazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, osserva il Tribunale come la giurisprudenza della Suprema Corte si sia ormai consolidata nell'affermare il principio di diritto per cui l'onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento gravi sul richiedente (cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. I., sent. 20.09.2023, n. 26875/2023, in senso conforme a quanto in precedente affermato da Cass., sentenza n. 12952/2016). Contrariamente, secondo l'orientamento prevalente quantomeno fino al 2016, era onere del genitore dare prova della mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Ora, la Suprema Corte ha invece ritenuto che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti,
pagina 5 di 9 raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr., Cass., cit.).
Più in particolare, la Cassazione ha sottolineato che l'età del figlio maggiorenne integra la prova presuntiva della non debenza del mantenimento per cui sarà sempre quest'ultimo a dovere dare prova del contrario, ovvero di avere diritto al mantenimento, e ciò anche nei procedimenti volti alla cessazione di un obbligo di mantenimento precedentemente accertato. In altre parole, in quest'ultima ipotesi, si invertirebbe l'onere della prova che, per regola generale ex art. 2697 cc, grava su chi formula la domanda.
A sostegno del proprio convincimento, la Corte poggia il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova “secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (cfr., Cass., cit). Ciò in quanto, nella materia in esame, i confini dell'onere della prova sono sempre stati incerti e sfumati, spesso finendo con l'imporre al genitore una prova diabolica, quella, cioè, che deriva dalla necessità di accertare che il figlio percepisca un reddito sufficiente, o non lo percepisca a causa del suo comportamento inerte/colpevole.
D'altronde, secondo il medesimo orientamento di legittimità, la prova del diritto al mantenimento sarà assai semplice per un neomaggiorenne o comunque per un figlio molto giovane (ad esempio gli sarà sufficiente dimostrare che prosegue nell'ordinario percorso di studi, anche universitario o di specializzazione), mentre sarà sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta “ (..) sino a configurare il c.d. “figlio adulto” per il quale, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà necessario valutare con maggior rigore, caso per caso, se questi abbia ancora diritto al mantenimento in base alla prova, che lo stesso è chiamato a fornire, di avere curato nel migliore dei modi la propria preparazione, professionale o tecnica, e di avere cercato con impegno di entrare nel mondo del lavoro, valutazione che dovrà necessariamente essere fatta avendo riguardo anche alle condizioni economiche dei genitori (cfr., Cass., cit.).
In sostanza, la Suprema Corte, enunciando i principi della c.d. funzione educativa del mantenimento e del c.d. principio di autoresponsabilità, ha stabilito che l'obbligo/diritto al mantenimento trova un limite nel tempo mediamente necessario a reperire un'occupazione: il figlio deve
pagina 6 di 9 necessariamente attivarsi nella ricerca di un'occupazione contemperando le sue aspirazioni con il mercato del lavoro e con le condizioni economiche dei genitori, non essendo giustificabile nel c.d. figlio adulto l'attesa sine die e ad ogni costo del lavoro più aderente alle sue soggettive aspirazioni.
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie in esame, a fondamento della chiesta revoca/modifica dell'assegno in favore del figlio maggiorenne , il Ricorrente ha dedotto, per un CP_2
verso, il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche patrimoniali quindi non più in grado di fare fronte alla spesa fissa di 3.500,00 Euro mensili stabilita in sede di separazione dieci anni prima e, per altro verso, la non autosufficienza economica del figlio dovuta alla sua colpevole inerzia.
Al riguardo, sono circostanze pacifiche tra le parti in causa (ex art. 115 cpc) e quindi non necessitanti di prova, che , oggi quasi trentenne, rispetto all'epoca della separazione del 2013: CP_2
• ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie presso l' Organizzazione_1
con iscrizione avvenuta a settembre 2014 e laurea ottenuta il 21 dicembre 2017;
[...]
• ha poi conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere presso la medesima Università, in data 30.01.2020;
• ha conseguito un Master in Posturologia e Biomeccanica presso la medesima Università in data
26.10.2018;
• ha conseguito un secondo Master in Teoria e tecniche della preparazione atletica nel calcio presso l'Università di Pisa in data 11 dicembre 2020;
• ha poi svolto un corso da allenatore Licenza D in data 25.06.2022 ed un corso per allenatore Org_ C in data 20.12.2022, entrambi presso il Organizzazione_3
di Perugia;
• sul piano delle esperienze professionali, è stato preparatore atletico presso CP_2 [...]
, nella stagione sportiva 2019-2020, preparatore atletico Org_4 [...]
nella stagione sportiva 2020-2021, e assistente preparatore presso la Organizzazione_5
squadra nella stagione sportiva 2021-2022; dette esperienze, a detta Organizzazione_5
del ragazzo, sarebbero state svolte a titolo gratuito e quali tirocini curriculari del corso di Master frequentato;
• si sarebbe ora iscritto a diversi Concorsi Pubblici sia per l'insegnamento che nelle Forze CP_2 dell'Ordine;
pagina 7 di 9 Le esperienze formative e professionalizzanti sopra indicate sono state finanziate, per oltre 10 anni, dall'odierno Ricorrente che, gravato dall'onere di contribuire al mantenimento del figlio stabilito in sede di separazione, gli ha assicurato la possibilità di conseguire i titoli sufficienti ad inserirsi nel modo del lavoro e quindi una concreta prospettiva di indipendenza economica.
A fronte di ciò, considerati i sopra esposti principi in punto di ripartizione dell'onere probatorio, sarebbe spettato alla parte Resistente di provare la necessità/diritto alla prosecuzione del mantenimento da parte del padre.
Di contro, e quest'ultima quale madre beneficiaria Parte_1 P_ dell'assegno e come tale legittimata in via concorrente con il figlio a resistere in giudizio (cfr. Cass.
18869 del 2014), nei propri scritti difensivi e anche nel corso dell'esame in udienza, oltre ad elencare i titoli conseguiti con profitto da , si sono limitati a sostenere che il ragazzo si fosse attivato “con CP_2 passione e volontà” per far sì che detti titoli avessero una pratica attuazione, senza però nulla provare sul punto. Invero, all'esito dell'istruttoria di causa - di natura prettamente documentale avendo parte
Resistente omesso di articolare richieste di prova costituenda ammissibili e rilevanti al riguardo – è rimasto del tutto indimostrato che si sia negli anni effettivamente attivato per trovare un'attività CP_2
lavorativa mostrandosi più incline a proseguire in attività formative non retribuite tanto che, giunto all'età di trent'anni, ha ritenuto di cambiare strada ed iscriversi a diversi concorsi pubblici per l'insegnamento e per le forze dell'ordine (così da ricominciare da zero).
Pertanto, non può non evidenziarsi come i Resistenti abbiano fallito gli oneri probatori da cui risultavano gravati e sopra ricostruiti, non avendo portato all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi di segno contrario rispetto alla prospettazione difensiva paterna, che fossero utili a dimostrare la sussistenza, ancora ad oggi, dei requisiti per il permanere dell'obbligo in capo al genitore
Ricorrente.
Orbene, il Collegio non può non ribadire come, , oggi trentenne e quindi certamente CP_2 inquadrabile tra i c.d. “figli adulti”, abbia beneficiato per oltre dieci anni dell'assegno di mantenimento paterno, ovvero per un arco temporale più che sufficiente ad incanalare le energie profuse per la sua formazione per inserirsi nel mondo del lavoro, dovendosi pertanto certamente imputare – in assenza di prova contraria – le conseguenze della sua non autosufficienza economica alla colpevole inerzia del ragazzo, che porta al venire meno del suo diritto al mantenimento.
pagina 8 di 9 Irrilevanti in questo giudizio si rivelano le ulteriori allegazioni svolte dalla parte Resistente in punto di disinteresse del padre e di pregresse condotte certamente censurabili che però non intaccano in alcun modo le considerazioni in fatto e diritto sin qui svolto
La domanda proposta di va accolta. Parte_1
Le spese processuali
Quanto alle spese processuali sono poste a carico della parte Resistente risultata soccombente e si liquidano come da dispositivo che segue, a mente del DM 55/2014 e ss mod. e int. (da ultimo ex DM
127/2022), considerato il valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), l'assenza di fase istruttoria e lo svolgimento di sole due udienze, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- Revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
, nato a [...], il [...], per le ragioni esposte in parte motiva;
CP_2
- Condanna i Resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1600,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott. Silvio Magrini Alunno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662/2023 Rg, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.04.2024 all'esito dell'udienza del 17.04.2024 sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter cpc, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Amicarelli, avv. Marco Canonico e avv. Luigi Solmonese ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla
Via Gino Doria n. 130, giusto mandato in calce al ricorso, presso i Difensori;
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...] e P_ C.F._2
(C.F. ) nato Napoli il 6 gennaio 1995 –- entrambi residenti CP_2 C.F._3 in Spoleto alla Via dei Papaveri n. 5, rappresentati e difese dall'Avv. Felice Scotto ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Torre del Greco alla Via S. Noto n. 32, presso il difensore;
- PARTE RESISTENTE -
pagina 1 di 9 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473 bis14 comma 3 c.p.c.
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note dattiloscritte trasmesse in data 16.04.2024 e
17.04.2024, per l'udienza fissata per la rimessione al Collegio della decisione del 17.04.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, con ricorso depositato in data 4.08.2023, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
per la modifica delle condizioni di cui alla separazione con . In particolare, il P_
Ricorrente ha esposto che:
- nel 1993 aveva contratto matrimonio concordatario in Campello sul Clitunno con P_
;
[...]
- che dalla loro unione è nato il figlio (NAPOLI, 6.01.1995); CP_2
- con sentenza n. 10420/2013 il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione personale delle parti regolando ogni aspetto della vita coniugale e familiare;
- in particolare, nella citata sentenza, si prevedeva, tra l'altro, che il Ricorrente avrebbe versato mensilmente alla a somma di euro 2.500,00 per il suo mantenimento ed euro 3.500,00 a titolo P_ di mantenimento del figlio, allora minorenne, oltre all'80% delle spese straordinarie;
- con sentenza del 22.07.2007, il Tribunale ecclesiastico Umbro ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato dalle parti travolgendo anche le statuizioni in punto di mantenimento per la moglie, restando ad oggi invariate quelle riguardanti il mantenimento paterno del figlio;
- , orma trentenne, avrebbe conseguito la laurea e diversi titoli professionalizzanti CP_2
interamente finanziato dal padre che, dal canto suo, non sarebbe più in grado di far fronte alla spesa fissa mensile di euro 3.500,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne il quale non avrebbe ancora reperito una occupazione lavorativa e volutamente non si sarebbe reso negli anni economicamente pagina 2 di 9 autosufficiente, avendo da ultimo inteso intraprendere la strada dei concorsi pubblici così vanificando il percorso sin qui svolto.
Il Ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di provvedere alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . CP_2
Con decreto del 4.09.2023, il Giudice Istruttore delegato ha fissato udienza di comparizione avanti a sé al 12.12.2023, successivamente differita al 21.01.2024.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede che ha espresso il parere in data 27.09.2023.
e si sono costituiti in giudizio con comparsa P_ CP_2
depositata in data 13.11.2023 per il rigetto della domanda evidenziando come abbia CP_2
diligentemente conseguito titoli di studio e professionalizzanti proprio al fine di rendersi economicamente autosufficiente.
Il Giudice (diversa persona fisica a partire dal 4.12.2023) alla prima udienza di comparizione delle parti del 21.01.2024, verificata la corretta istaurazione. del contraddittorio, ha disposto un breve rinvio per gli stessi incombenti, attesa la pendenza di trattative tra le parti. Alla successiva udienza, preso atto dell'esito negativo delle trattative e della mancanza di richieste istruttorie, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente ex art. 473 bis.22. comma 4 cpc rinviando su loro richiesta all'udienza del 17.04.2024 che, con il consenso delle parti, è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc;
all'esito ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio in Camera di Consiglio
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al P.M. in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
L'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne
Ritiene il Collegio, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione dimessa, che la domanda di modifica svolta dal Ricorrente sia fondata, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.
Per comprendere le ragioni della decisione, va preliminarmente ricordato che i provvedimenti adottati dal Giudice della separazione o del divorzio possono essere successivamente revocati o pagina 3 di 9 modificati solo a fronte della "sopravvenienza di giustificati motivi", nonché in base a domanda da introdursi con le forme del c.d. rito unico, ai sensi dell'art. 473.bis. 12 e ss cpc.
Invero, la possibilità di revisione dei rapporti fissati con il divorzio riposa sul principio della sua efficacia vincolante "rebus sic stantibus", la quale cede in presenza di fatti decisivi sopraggiunti, come tali non valutati e non valutabili dalle parti in sede di formazione del titolo;
l'estendere la possibilità di revisione ad una sostanziale rivisitazione delle stesse condizioni andrebbe al di là di detta esigenza e stravolgerebbe le connotazioni del divorzio, degradandolo ad accordo precario o meramente programmatico, denunciabile e superabile anche il giorno successivo a quello del suo perfezionarsi.
Al fine della revisione, è infatti necessario l'insorgere di nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelle considerate in sede di divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato: deve trattarsi di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati.
Pertanto, in sede di revisione, il Giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. n. 10133 del 2007).
Con maggiore precisione rispetto a quel che rileva direttamente nel caso di specie, si evidenzia che in sede di modifica, nel caso in cui venga richiesta la riduzione e/o la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli, il Giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti, o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. n. 10133 del 2007).
A conferma di ciò, la Suprema Corte ha di recente ribadito che per ottenere la modifica dell'importo del mantenimento, un aumento o una riduzione, è necessario che la parte alleghi la relativa documentazione dimostrativa di fatti sopravvenuti da giustificare una revisione (Cass., sent.
7.09.2020 n.
18530).
pagina 4 di 9 Con riguardo poi al più preciso tema, direttamente rilevante nella specie, del mantenimento dei figli maggiorenni, come è noto, l'obbligo in capo ai genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ma perdura per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, in passato è stato sistematicamente fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamento degli stessi ad una professione, ad un arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Ciò in quanto, stante la impossibilità di fissare un termine assoluto per la cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il giudizio in ordine all'accertamento dei suoi presupposti andrebbe effettuato, caso per caso, poggiandosi su “criteri di relatività”, dovendo essere ancorato al percorso scolastico, universitario e post -universitario del soggetto, alle condizioni attuali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al settore a cui egli aspira (Cass. Civ., 26 gennaio 2011, n. 1830).
Inoltre, la valutazione avrebbe dovuto farsi proporzionalmente più rigorosa al crescere dell'età del figlio, per scongiurare che l'obbligo assistenziale possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, dando così origine a posizioni parassitarie di soggetti ormai non più giovani ai danni di genitori sempre più anziani (Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. Civ., 7 luglio 2004, n. 12477; Cass. Civ., 6 aprile 1993, n. 4108).
Con riguardo all'onere della prova in relazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, osserva il Tribunale come la giurisprudenza della Suprema Corte si sia ormai consolidata nell'affermare il principio di diritto per cui l'onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento gravi sul richiedente (cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. I., sent. 20.09.2023, n. 26875/2023, in senso conforme a quanto in precedente affermato da Cass., sentenza n. 12952/2016). Contrariamente, secondo l'orientamento prevalente quantomeno fino al 2016, era onere del genitore dare prova della mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Ora, la Suprema Corte ha invece ritenuto che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti,
pagina 5 di 9 raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (cfr., Cass., cit.).
Più in particolare, la Cassazione ha sottolineato che l'età del figlio maggiorenne integra la prova presuntiva della non debenza del mantenimento per cui sarà sempre quest'ultimo a dovere dare prova del contrario, ovvero di avere diritto al mantenimento, e ciò anche nei procedimenti volti alla cessazione di un obbligo di mantenimento precedentemente accertato. In altre parole, in quest'ultima ipotesi, si invertirebbe l'onere della prova che, per regola generale ex art. 2697 cc, grava su chi formula la domanda.
A sostegno del proprio convincimento, la Corte poggia il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova “secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (cfr., Cass., cit). Ciò in quanto, nella materia in esame, i confini dell'onere della prova sono sempre stati incerti e sfumati, spesso finendo con l'imporre al genitore una prova diabolica, quella, cioè, che deriva dalla necessità di accertare che il figlio percepisca un reddito sufficiente, o non lo percepisca a causa del suo comportamento inerte/colpevole.
D'altronde, secondo il medesimo orientamento di legittimità, la prova del diritto al mantenimento sarà assai semplice per un neomaggiorenne o comunque per un figlio molto giovane (ad esempio gli sarà sufficiente dimostrare che prosegue nell'ordinario percorso di studi, anche universitario o di specializzazione), mentre sarà sempre più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta “ (..) sino a configurare il c.d. “figlio adulto” per il quale, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà necessario valutare con maggior rigore, caso per caso, se questi abbia ancora diritto al mantenimento in base alla prova, che lo stesso è chiamato a fornire, di avere curato nel migliore dei modi la propria preparazione, professionale o tecnica, e di avere cercato con impegno di entrare nel mondo del lavoro, valutazione che dovrà necessariamente essere fatta avendo riguardo anche alle condizioni economiche dei genitori (cfr., Cass., cit.).
In sostanza, la Suprema Corte, enunciando i principi della c.d. funzione educativa del mantenimento e del c.d. principio di autoresponsabilità, ha stabilito che l'obbligo/diritto al mantenimento trova un limite nel tempo mediamente necessario a reperire un'occupazione: il figlio deve
pagina 6 di 9 necessariamente attivarsi nella ricerca di un'occupazione contemperando le sue aspirazioni con il mercato del lavoro e con le condizioni economiche dei genitori, non essendo giustificabile nel c.d. figlio adulto l'attesa sine die e ad ogni costo del lavoro più aderente alle sue soggettive aspirazioni.
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie in esame, a fondamento della chiesta revoca/modifica dell'assegno in favore del figlio maggiorenne , il Ricorrente ha dedotto, per un CP_2
verso, il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche patrimoniali quindi non più in grado di fare fronte alla spesa fissa di 3.500,00 Euro mensili stabilita in sede di separazione dieci anni prima e, per altro verso, la non autosufficienza economica del figlio dovuta alla sua colpevole inerzia.
Al riguardo, sono circostanze pacifiche tra le parti in causa (ex art. 115 cpc) e quindi non necessitanti di prova, che , oggi quasi trentenne, rispetto all'epoca della separazione del 2013: CP_2
• ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie presso l' Organizzazione_1
con iscrizione avvenuta a settembre 2014 e laurea ottenuta il 21 dicembre 2017;
[...]
• ha poi conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere presso la medesima Università, in data 30.01.2020;
• ha conseguito un Master in Posturologia e Biomeccanica presso la medesima Università in data
26.10.2018;
• ha conseguito un secondo Master in Teoria e tecniche della preparazione atletica nel calcio presso l'Università di Pisa in data 11 dicembre 2020;
• ha poi svolto un corso da allenatore Licenza D in data 25.06.2022 ed un corso per allenatore Org_ C in data 20.12.2022, entrambi presso il Organizzazione_3
di Perugia;
• sul piano delle esperienze professionali, è stato preparatore atletico presso CP_2 [...]
, nella stagione sportiva 2019-2020, preparatore atletico Org_4 [...]
nella stagione sportiva 2020-2021, e assistente preparatore presso la Organizzazione_5
squadra nella stagione sportiva 2021-2022; dette esperienze, a detta Organizzazione_5
del ragazzo, sarebbero state svolte a titolo gratuito e quali tirocini curriculari del corso di Master frequentato;
• si sarebbe ora iscritto a diversi Concorsi Pubblici sia per l'insegnamento che nelle Forze CP_2 dell'Ordine;
pagina 7 di 9 Le esperienze formative e professionalizzanti sopra indicate sono state finanziate, per oltre 10 anni, dall'odierno Ricorrente che, gravato dall'onere di contribuire al mantenimento del figlio stabilito in sede di separazione, gli ha assicurato la possibilità di conseguire i titoli sufficienti ad inserirsi nel modo del lavoro e quindi una concreta prospettiva di indipendenza economica.
A fronte di ciò, considerati i sopra esposti principi in punto di ripartizione dell'onere probatorio, sarebbe spettato alla parte Resistente di provare la necessità/diritto alla prosecuzione del mantenimento da parte del padre.
Di contro, e quest'ultima quale madre beneficiaria Parte_1 P_ dell'assegno e come tale legittimata in via concorrente con il figlio a resistere in giudizio (cfr. Cass.
18869 del 2014), nei propri scritti difensivi e anche nel corso dell'esame in udienza, oltre ad elencare i titoli conseguiti con profitto da , si sono limitati a sostenere che il ragazzo si fosse attivato “con CP_2 passione e volontà” per far sì che detti titoli avessero una pratica attuazione, senza però nulla provare sul punto. Invero, all'esito dell'istruttoria di causa - di natura prettamente documentale avendo parte
Resistente omesso di articolare richieste di prova costituenda ammissibili e rilevanti al riguardo – è rimasto del tutto indimostrato che si sia negli anni effettivamente attivato per trovare un'attività CP_2
lavorativa mostrandosi più incline a proseguire in attività formative non retribuite tanto che, giunto all'età di trent'anni, ha ritenuto di cambiare strada ed iscriversi a diversi concorsi pubblici per l'insegnamento e per le forze dell'ordine (così da ricominciare da zero).
Pertanto, non può non evidenziarsi come i Resistenti abbiano fallito gli oneri probatori da cui risultavano gravati e sopra ricostruiti, non avendo portato all'attenzione del Tribunale elementi conoscitivi di segno contrario rispetto alla prospettazione difensiva paterna, che fossero utili a dimostrare la sussistenza, ancora ad oggi, dei requisiti per il permanere dell'obbligo in capo al genitore
Ricorrente.
Orbene, il Collegio non può non ribadire come, , oggi trentenne e quindi certamente CP_2 inquadrabile tra i c.d. “figli adulti”, abbia beneficiato per oltre dieci anni dell'assegno di mantenimento paterno, ovvero per un arco temporale più che sufficiente ad incanalare le energie profuse per la sua formazione per inserirsi nel mondo del lavoro, dovendosi pertanto certamente imputare – in assenza di prova contraria – le conseguenze della sua non autosufficienza economica alla colpevole inerzia del ragazzo, che porta al venire meno del suo diritto al mantenimento.
pagina 8 di 9 Irrilevanti in questo giudizio si rivelano le ulteriori allegazioni svolte dalla parte Resistente in punto di disinteresse del padre e di pregresse condotte certamente censurabili che però non intaccano in alcun modo le considerazioni in fatto e diritto sin qui svolto
La domanda proposta di va accolta. Parte_1
Le spese processuali
Quanto alle spese processuali sono poste a carico della parte Resistente risultata soccombente e si liquidano come da dispositivo che segue, a mente del DM 55/2014 e ss mod. e int. (da ultimo ex DM
127/2022), considerato il valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), l'assenza di fase istruttoria e lo svolgimento di sole due udienze, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- Revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
, nato a [...], il [...], per le ragioni esposte in parte motiva;
CP_2
- Condanna i Resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1600,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Martina Marini dott. Silvio Magrini Alunno
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