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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
- VOLONTARIA GIURISDIZIONE –
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Pasquale Longarini - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di V.G. (adozione di maggiorenne) n. 615/2023, promosso da , Parte_1 cf , difeso dall'Avvocato RICEPUTI SANDRO. C.F._1
:::::::::::::::::::::::::::::
nato a [...] il [...], intende adottare due persone maggiorenni ex art. 291 Parte_1
e seguenti c.c., cioè:
- nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_2 C.F._2
- nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. . Parte_3 C.F._3
Leggesi nel ricorso che:
- le due ragazze sono figlie biologiche di (nata a [...] il [...]) e di Persona_1
(nato a [...], l'[...]); Parte_4
1 - il padre biologico non è in contatto con le figlie dal 1998 e, nel corso degli anni, non ha mai provveduto ad esercitare la responsabilità genitoriale, sottraendosi ai doveri di mantenimento ed assistenza morale e materiale delle figlie;
- il ricorrente è convivente da molti anni con e le due Parte_1 Persona_1
adottande vivono stabilmente con loro, formando tutti e quattro una famiglia;
- in particolare, il ricorrente, nel corso degli anni, “da sempre e incondizionatamente, si è riconosciuto de facto come genitore delle ragazze, creando con loro un rapporto di affetto genitoriale, provvedendo a mantenerle, istruirle, educarle ed assisterle moralmente come previsto dall'art. 147 del c.c.”;
- il ricorrente non ha figli, ha raggiunto i limiti di età previsti dalla legge ai fini dell'adozione in questione e sussiste la differenza di età minima richiesta dalla legge fra lui e le adottande.
Nel corso del giudizio l'adottante ribadito la sua richiesta;
le adottande hanno prestato Parte_1
il consenso;
la madre delle adottande ha prestato l'assenso (art. 296 c.c.); il padre delle adottande non è stato reperito, venendo ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c.
::::::::::::::::::::::
Il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, letti gli artt. 291 e seg. c.c., ravvisa tutti i presupposti per accogliere la domanda di adozione, atteso che: vi è la prescritta differenza di età tra adottante e le adottande (art. 291 c.c.); si ravvisa la convenienza per queste ultime, che hanno espresso il consenso all'adozione (artt. 296 e 312 c.c.); come detto la madre delle adottande ha assentito, il padre è irreperibile e non vi sono le altre persone chiamate ad esprimersi (art. 297 c.c.).
Con l'accoglimento della domanda viene dato un riconoscimento giuridico ad una situazione familiare che si è consolidata nel tempo e che è fondata su solidi legami affettivi.
Le adottande, come richiesto, aggiungeranno il cognome al proprio, quindi si chiameranno Pt_1
e . Persona_2 Persona_3
p.q.m.
Il Tribunale pronuncia l'adozione di nata a [...] il [...] e di Parte_2 Parte_3
nata a [...] il [...], da parte di nato a [...] il [...]. Parte_1
Le adottate, anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, lo aggiungeranno, per cui si chiameranno e . Persona_2 Persona_3
2 Si comunichi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sanremo.
Imperia, deciso l'11/06/2025.
Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco
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- VOLONTARIA GIURISDIZIONE –
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Pasquale Longarini - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di V.G. (adozione di maggiorenne) n. 615/2023, promosso da , Parte_1 cf , difeso dall'Avvocato RICEPUTI SANDRO. C.F._1
:::::::::::::::::::::::::::::
nato a [...] il [...], intende adottare due persone maggiorenni ex art. 291 Parte_1
e seguenti c.c., cioè:
- nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_2 C.F._2
- nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. . Parte_3 C.F._3
Leggesi nel ricorso che:
- le due ragazze sono figlie biologiche di (nata a [...] il [...]) e di Persona_1
(nato a [...], l'[...]); Parte_4
1 - il padre biologico non è in contatto con le figlie dal 1998 e, nel corso degli anni, non ha mai provveduto ad esercitare la responsabilità genitoriale, sottraendosi ai doveri di mantenimento ed assistenza morale e materiale delle figlie;
- il ricorrente è convivente da molti anni con e le due Parte_1 Persona_1
adottande vivono stabilmente con loro, formando tutti e quattro una famiglia;
- in particolare, il ricorrente, nel corso degli anni, “da sempre e incondizionatamente, si è riconosciuto de facto come genitore delle ragazze, creando con loro un rapporto di affetto genitoriale, provvedendo a mantenerle, istruirle, educarle ed assisterle moralmente come previsto dall'art. 147 del c.c.”;
- il ricorrente non ha figli, ha raggiunto i limiti di età previsti dalla legge ai fini dell'adozione in questione e sussiste la differenza di età minima richiesta dalla legge fra lui e le adottande.
Nel corso del giudizio l'adottante ribadito la sua richiesta;
le adottande hanno prestato Parte_1
il consenso;
la madre delle adottande ha prestato l'assenso (art. 296 c.c.); il padre delle adottande non è stato reperito, venendo ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c.
::::::::::::::::::::::
Il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, letti gli artt. 291 e seg. c.c., ravvisa tutti i presupposti per accogliere la domanda di adozione, atteso che: vi è la prescritta differenza di età tra adottante e le adottande (art. 291 c.c.); si ravvisa la convenienza per queste ultime, che hanno espresso il consenso all'adozione (artt. 296 e 312 c.c.); come detto la madre delle adottande ha assentito, il padre è irreperibile e non vi sono le altre persone chiamate ad esprimersi (art. 297 c.c.).
Con l'accoglimento della domanda viene dato un riconoscimento giuridico ad una situazione familiare che si è consolidata nel tempo e che è fondata su solidi legami affettivi.
Le adottande, come richiesto, aggiungeranno il cognome al proprio, quindi si chiameranno Pt_1
e . Persona_2 Persona_3
p.q.m.
Il Tribunale pronuncia l'adozione di nata a [...] il [...] e di Parte_2 Parte_3
nata a [...] il [...], da parte di nato a [...] il [...]. Parte_1
Le adottate, anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, lo aggiungeranno, per cui si chiameranno e . Persona_2 Persona_3
2 Si comunichi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sanremo.
Imperia, deciso l'11/06/2025.
Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco
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