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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16998 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 16998 / 2023 R.G., promosso da:
, nato in [...] il giorno 30/12/1982, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. NONATO ANDREA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 12/11/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, restava contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 22/12/2023 nell'interesse del ricorrente OR Pt_1
, cittadino del Pakistan, nato in [...] in data [...], avverso il provvedimento del
[...]
Questore di Ferrara del 17/06/2023, notificatogli il 24/11/2023 , con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 07/07/2022 (come indicato nel provvedimento impugnato), l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 02/03/2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia nell'anno 2017, di svolgere regolare attività lavorativa e di essere incensurato.
Con decreto del 02/01/2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 06/11/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore della parte ricorrente confermava quanto esposto nel ricorso, riportandosi alla documentazione depositata e precisava che “il ricorrente vive in Italia ormai da sette anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato dal 2018 (come risulta dai contratti e buste paga in atti, ma non dall'estratto per un probabile problema di codice fiscale numerico e alfanumerico) e CP_2
lavora tuttora con un contratto a tempo indeterminato trasformatosi in data 15.3.2023 dal precedente contratto a tempo determinato con buoni guadagni;
parla la lingua italiana;
ha i seguenti problemi di salute: era seguito dal CSM di Budrio dal 22.2.2022 per depressione maggiore, ora sta meglio dopo avere seguito la terapia prescrittagli;
è incensurato;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in Patria, e qui in Italia ha rapporti stretti con il fratello”.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 20/11/2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 17/06/2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 07/07/2022 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1982, viva in Italia dal 2017, dunque da 8 anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- il ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 06/11/2024);
- il ricorrente vive in autonomia (cfr. verbale d'udienza del 06/11/2024);
- il ricorrente, sin dal suo arrivo, ha sempre svolto attività lavorativa (come risulta dalle buste paga in atti, circostanza di cui dà atto anche la CT nel suo parere), dapprima all'interno di un'azienda agricola, ed attualmente come operaio saldatore alle dipendenze della CP_3
, in forza di un contratto a tempo indeterminato divenuto tale in data 15/03/2024,
[...] percependo un reddito mensile netto di circa euro 900,00-1.200,00 (cfr. documentazione lavorativa e busta paga 2024 in atti);
- il ricorrente ha potuto contare su guadagni pari complessivamente a circa euro 13.048,00 nell'anno 2023, come si ricava dall'estratto contributivo ad allora aggiornato;
CP_2
- il ricorrente è immune da precedenti penali (cfr. certificazione penale in atti);
- il ricorrente, come si evince dalla documentazione medica pubblica, è in carico al CSM di
Budrio dal marzo 2021 per un episodio autolesivo a scopo suicidario con ferite auto-inferte al collo, con diagnosi di depressione maggiore (referto del 22.2.2022). Ad oggi, il ricorrente è in buone condizioni e sta proseguendo la terapia farmacologica (ER e AP – antidepressivi e antipsicotici), accedendo regolarmente ai controlli ambulatoriali (cfr. memoria integrativa e documentazione sanitaria in atti);
- in Italia risiede il fratello del ricorrente, sig. (cfr. certificato di nascita), Parte_2 lungo-soggiornante con un permesso di soggiorno valido fino al 28.12.2031.
Quanto alla situazione in Pakistan del ricorrente, il Procuratore del ricorrente dichiarava “non sa riferire se sente la famiglia in Patria, e qui in Italia ha rapporti stretti con il fratello”.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da 8 anni, che comprende e parla la lingua italiana, che vive in autonomia, che ha sempre lavorato e che lavora con regolare contratto a tempo indeterminato con buoni guadagni, pari ad euro 900,00 -
1.200,00 netti circa al mese.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento, anche dal punto di vista reddituale e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 8 anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Inoltre, il ricorrente appare poi essere soggetto particolarmente vulnerabile, come risulta dalla documentazione medica pubblica in atti.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
Considerando che gli elementi che hanno consentito il riconoscimento della protezione complementare sono maturati nel corso del giudizio e che la controparte neppure si è costituita, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
25/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 16998 / 2023 R.G., promosso da:
, nato in [...] il giorno 30/12/1982, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. NONATO ANDREA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 12/11/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, restava contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 22/12/2023 nell'interesse del ricorrente OR Pt_1
, cittadino del Pakistan, nato in [...] in data [...], avverso il provvedimento del
[...]
Questore di Ferrara del 17/06/2023, notificatogli il 24/11/2023 , con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 07/07/2022 (come indicato nel provvedimento impugnato), l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 02/03/2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia nell'anno 2017, di svolgere regolare attività lavorativa e di essere incensurato.
Con decreto del 02/01/2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 06/11/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore della parte ricorrente confermava quanto esposto nel ricorso, riportandosi alla documentazione depositata e precisava che “il ricorrente vive in Italia ormai da sette anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato dal 2018 (come risulta dai contratti e buste paga in atti, ma non dall'estratto per un probabile problema di codice fiscale numerico e alfanumerico) e CP_2
lavora tuttora con un contratto a tempo indeterminato trasformatosi in data 15.3.2023 dal precedente contratto a tempo determinato con buoni guadagni;
parla la lingua italiana;
ha i seguenti problemi di salute: era seguito dal CSM di Budrio dal 22.2.2022 per depressione maggiore, ora sta meglio dopo avere seguito la terapia prescrittagli;
è incensurato;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in Patria, e qui in Italia ha rapporti stretti con il fratello”.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 20/11/2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * * Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 17/06/2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 07/07/2022 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1982, viva in Italia dal 2017, dunque da 8 anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- il ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 06/11/2024);
- il ricorrente vive in autonomia (cfr. verbale d'udienza del 06/11/2024);
- il ricorrente, sin dal suo arrivo, ha sempre svolto attività lavorativa (come risulta dalle buste paga in atti, circostanza di cui dà atto anche la CT nel suo parere), dapprima all'interno di un'azienda agricola, ed attualmente come operaio saldatore alle dipendenze della CP_3
, in forza di un contratto a tempo indeterminato divenuto tale in data 15/03/2024,
[...] percependo un reddito mensile netto di circa euro 900,00-1.200,00 (cfr. documentazione lavorativa e busta paga 2024 in atti);
- il ricorrente ha potuto contare su guadagni pari complessivamente a circa euro 13.048,00 nell'anno 2023, come si ricava dall'estratto contributivo ad allora aggiornato;
CP_2
- il ricorrente è immune da precedenti penali (cfr. certificazione penale in atti);
- il ricorrente, come si evince dalla documentazione medica pubblica, è in carico al CSM di
Budrio dal marzo 2021 per un episodio autolesivo a scopo suicidario con ferite auto-inferte al collo, con diagnosi di depressione maggiore (referto del 22.2.2022). Ad oggi, il ricorrente è in buone condizioni e sta proseguendo la terapia farmacologica (ER e AP – antidepressivi e antipsicotici), accedendo regolarmente ai controlli ambulatoriali (cfr. memoria integrativa e documentazione sanitaria in atti);
- in Italia risiede il fratello del ricorrente, sig. (cfr. certificato di nascita), Parte_2 lungo-soggiornante con un permesso di soggiorno valido fino al 28.12.2031.
Quanto alla situazione in Pakistan del ricorrente, il Procuratore del ricorrente dichiarava “non sa riferire se sente la famiglia in Patria, e qui in Italia ha rapporti stretti con il fratello”.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da 8 anni, che comprende e parla la lingua italiana, che vive in autonomia, che ha sempre lavorato e che lavora con regolare contratto a tempo indeterminato con buoni guadagni, pari ad euro 900,00 -
1.200,00 netti circa al mese.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento, anche dal punto di vista reddituale e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 8 anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Inoltre, il ricorrente appare poi essere soggetto particolarmente vulnerabile, come risulta dalla documentazione medica pubblica in atti.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
Considerando che gli elementi che hanno consentito il riconoscimento della protezione complementare sono maturati nel corso del giudizio e che la controparte neppure si è costituita, vi sono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
25/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso