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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n.993/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, II Sezione Penale, n.7212/2023 emessa il 15.12.23 e depositata il 7.3.24 tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. Pietro La Pesa, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti;
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Onofrio Loconsole come da procura Controparte_1
speciale in atti
Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza emessa il 15.12.23 il Tribunale penale di Bari, in composizione monocratica, ha assolto dal reato ex art.388 co.4 c.p. a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Controparte_1
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la parte civile in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., per chiedere tra l'altro, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del a risarcirle i danni da reato. CP_1
pagina 1 di 2 Con ordinanza del 27.6.24 la seconda sezione penale della Corte di Appello di Bari ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti a una delle sezioni civili della Corte ai sensi del novellato art.573 c.p.p. (applicabile ratione temporis secondo quanto stabilito da SS.UU.
n.38481/23).
Con ordinanza del 25.7.24 il Presidente Coordinatore delle sezioni civili della Corte ha disposto, tra l'altro, la prosecuzione del giudizio innanzi alla seconda sezione civile secondo i criteri tabellari.
Ciò premesso, deve darsi atto che nessuno è comparso né alle udienze del 5.2.25 e del
5.3.25 né alla successiva udienza del 2.4.25, cui la Corte ha rinviato previa comunicazione ad entrambe le parti del rinvio.
Stante la suddetta diserzione bilaterale, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi degli artt.181-309 c.p.c. come richiamati dall'art.359 c.p.c., l'estinzione del giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Tale pronuncia estintiva, in quanto adottata in composizione collegiale, deve rivestire la forma della sentenza ai sensi dell'art.307 u.c. c.p.c..
Nulla si dispone sulle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate (art.310 u.c. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari, seconda sezione penale, n.7212 del 15.12.23,
depositata il 7.3.24, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, ordinandone la cancellazione dal ruolo;
2) nulla per le spese;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 2.4.25
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
pagina 2 di 2
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n.993/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Bari, II Sezione Penale, n.7212/2023 emessa il 15.12.23 e depositata il 7.3.24 tra in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. Pietro La Pesa, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti;
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Onofrio Loconsole come da procura Controparte_1
speciale in atti
Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza emessa il 15.12.23 il Tribunale penale di Bari, in composizione monocratica, ha assolto dal reato ex art.388 co.4 c.p. a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Controparte_1
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la parte civile in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., per chiedere tra l'altro, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del a risarcirle i danni da reato. CP_1
pagina 1 di 2 Con ordinanza del 27.6.24 la seconda sezione penale della Corte di Appello di Bari ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti a una delle sezioni civili della Corte ai sensi del novellato art.573 c.p.p. (applicabile ratione temporis secondo quanto stabilito da SS.UU.
n.38481/23).
Con ordinanza del 25.7.24 il Presidente Coordinatore delle sezioni civili della Corte ha disposto, tra l'altro, la prosecuzione del giudizio innanzi alla seconda sezione civile secondo i criteri tabellari.
Ciò premesso, deve darsi atto che nessuno è comparso né alle udienze del 5.2.25 e del
5.3.25 né alla successiva udienza del 2.4.25, cui la Corte ha rinviato previa comunicazione ad entrambe le parti del rinvio.
Stante la suddetta diserzione bilaterale, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi degli artt.181-309 c.p.c. come richiamati dall'art.359 c.p.c., l'estinzione del giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Tale pronuncia estintiva, in quanto adottata in composizione collegiale, deve rivestire la forma della sentenza ai sensi dell'art.307 u.c. c.p.c..
Nulla si dispone sulle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate (art.310 u.c. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari, seconda sezione penale, n.7212 del 15.12.23,
depositata il 7.3.24, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, ordinandone la cancellazione dal ruolo;
2) nulla per le spese;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 2.4.25
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
pagina 2 di 2