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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2001 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/08/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AN
VI RE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/08/1989 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di AN VI RE, anno 1989, numero 27, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo il rito concordatario, trascritto in AN VI RE (SU) in data
06.08.1989, in regime di comunione legale dei beni, annotato nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27 parte 2 Serie A Ufficio 1 dell'anno
Pag. 2 di 3 1989, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del suddetto Comune alle condizioni sotto riportate.
B. Pronunciare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in AN VI
RE (SU) nella Via Vespucci n. 34, in considerazione del fatto che i figli nati dal matrimonio sono attualmente autosufficienti dal punto di vista economico.
C. Il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra l'assegno CP_1 Pt_1 divorzile pari ad € 50,00 (cinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2001 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/08/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AN
VI RE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/08/1989 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di AN VI RE, anno 1989, numero 27, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo il rito concordatario, trascritto in AN VI RE (SU) in data
06.08.1989, in regime di comunione legale dei beni, annotato nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27 parte 2 Serie A Ufficio 1 dell'anno
Pag. 2 di 3 1989, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del suddetto Comune alle condizioni sotto riportate.
B. Pronunciare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in AN VI
RE (SU) nella Via Vespucci n. 34, in considerazione del fatto che i figli nati dal matrimonio sono attualmente autosufficienti dal punto di vista economico.
C. Il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra l'assegno CP_1 Pt_1 divorzile pari ad € 50,00 (cinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3