Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4175/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza dell'08.05.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
4676/220 R.G., vertente tra: parte appellante: ( ) Controparte_1 C.F._1
parte appellata: ) Controparte_2 P.IVA_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avv. Flagiello Tiziana che si riporta all'appello e insite nell'accoglimento del gravame e l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo, insistendo per la riforma delle spese di lite, ritenute eccessive.
E' presente, per parte appellata, l'avv. Paolo Tersi per delega dell'avv. Michele
Roma che si riporta agli atti e verbali di causa e conclude in conformità delle conclusioni ivi rassegnate. E chiede decidersi a causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
Pag. 1 a 15
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4175/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
( ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._1
virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Tiziana Flagiello
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._2
in Napoli, alla Via Girolamo Santacroce n.72.
APPELLANTE
E
( , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv. Michele Roma ( , in C.F._3
Pag. 2 a 15 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazza Cavour,
n. 19.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 508/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale della società nella sua qualità di tour Controparte_2
operator, per tutti i fatti esposti in narrativa;
B) accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento l'odierno attore ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura del doppio del pacchetto turistico acquistato, ovvero ad € 5.286,00; C) accertare e dichiarare la grave negligenza e/o imperizia della società convenuta, con diritto di parte attrice
a vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale per vacanza rovinata, in un ammontare non inferiore ad € 3.000,00, oltre al danno esistenziale, al danno effettivo ed al danno morale, che il giudice vorrà determinare in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Tiziana Flangello.
Per l'appellata: rigettare l'atto di appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 508/20; con vittoria di diritti, spese e onorari
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 15 §.
1. convenne in giudizio la società Controparte_1 Controparte_2
nella sua qualità di agente di viaggio e tour operator, perché, previo accertamento e declaratoria del suo inadempimento contrattuale e/o della sua responsabilità extracontrattuale, fosse condannata al risarcimento dei danni da vacanza rovinata, ex art. 2059 c.c. e 43 e ss. Codice del Turismo.
1.1. A tal fine dedusse:
- che aveva acquistato, in data 05.08.2016, un pacchetto turistico avente ad oggetto un “soggiorno presso il Salento Residence & Suite via Vietri n.3 –
San Cataldo di Lecce”, articolato in due periodi: dal 14 al 21 agosto 2016 in un bilocale da quattro posti letto, e dal 21 al 28 agosto 2016 in un bilocale
"Plus", composto anch'esso da quattro posti letto, come indicato nel programma di viaggio fornito dall'agenzia City Plan, con sede in Napoli, alla via Orazio n.86, per il complessivo costo di € 2.643,00;
- che l'organizzatore di tale pacchetto turistico era la società “
[...]
, esercente attività di agenzia di viaggi e tour operator;
CP_2
- che l'alloggio assegnato era in condizioni igieniche inadeguate, nonostante il pagamento di un supplemento obbligatorio per la pulizia settimanale, del costo di € 50,00.
- che detto alloggio risultava, altresì, difforme rispetto a quanto pattuito contrattualmente, trattandosi non di un bilocale ma di un monolocale, composto da un angolo cottura che divideva l'ambiente dalla zona notte, attraverso una sottile parete in cartongesso, senza neppure una porta, privo di armadi, offrendo un ambiente angusto, senza privacy, in pessime condizioni igienico-sanitarie, e non idoneo ad accogliere quattro persone, come previsto dal contratto;
- che il complesso turistico era localizzato in una zona isolata, a 7-8 km dal centro abitato e distante circa 1 km dal mare, privo di negozi e servizi;
Pag. 4 a 15 - che aveva più volte tentato di contattare la società organizzatrice, per ottenere una sistemazione conforme alle condizioni contrattuali pattuite, senza tuttavia ricevere alcuna assistenza.
1.2. Costituitasi, la società convenuta contestò la fondatezza della domanda;
chiese in via preliminare la chiamata in causa di Controparte_3
nella sua qualità di gestore del complesso alberghiero Salento Residence &
Suite, e nel merito chiese il rigetto delle domande risarcitorie, per aver essa adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. In via subordinata chiese che venisse determinato il danno risarcibile in via equitativa e che fosse dichiarata la responsabilità della Infine Controparte_3
impugnò la documentazione fotografica prodotta dalla controparte, chiedendo di essere ammessa alla prova contraria, con vittoria di spese di lite.
1.3. Il Tribunale, ritenuta inammissibile e irrilevante la prova testimoniale, articolata da parte attrice, in quanto vertente su circostanze in parte non contestate ed in parte valutative e generiche, nonché perché formulate in termini negativi, all'esito rigettò la domanda, avendola ritenuta infondata.
Il Tribunale, in via preliminare, ritenne di dover assumere la propria decisione in mancanza del fascicolo di parte attrice, ritirato in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.11.2019 e non restituito.
Ciò premesso, evidenziò che le doglianze dell'attore si fondavano su valutazioni prettamente soggettive e lacunose dal punto di vista assertivo, prima ancora che probatorio, circa la misura e la natura delle differenze tra i servizi ricevuti e quelli contrattualmente garantiti;
che, a causa del mancato deposito della documentazione, contenuta nel fascicolo di parte, non era stato possibile accertare né la qualità né la quantità dei servizi pattuiti nell'ambito del contratto di pacchetto turistico;
che l'attore si era limitato a una generica narrazione dei disagi subiti, senza fornire elementi Pag. 5 a 15 oggettivi a sostegno della richiesta risarcitoria;
che, pur volendo considerare comprovati i disservizi genericamente dedotti dall'attore, questi ultimi risultano privi del necessario grado di gravità e serietà che poteva consentire la tutela risarcitoria, invocata dall'istante.
§.
2. La sentenza n. 508/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord è stata impugnata da Controparte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione e qualificazione del mancato rinvenimento del fascicolo di parte. Si duole che il primo giudice abbia ritenuto che “la mancanza in atti del fascicolo di parte deve presumersi essere dovuta proprio al volontario ritiro della parte, ove non risultino denunziate altre ragioni” per “la mancata attestazione della Cancelleria di avvenuto rideposito, come derivante anche dallo storico delle annotazioni dal fascicolo telematico”.
Sostiene che nella prassi non sempre si verificano le condizioni prescritte dalle norme codicistiche in materia di adempimenti della Cancelleria;
infatti, benchè l'articolo 77 disp. att. cpc, preveda che “in calce al decreto il
Cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso”, nel caso in esame, come emergeva dallo storico delle annotazioni, non era stata redatta alcuna annotazione -in calce al decreto del giudice- di autorizzazione al ritiro del fascicolo, da parte della
Cancelleria, pertanto il primo giudice avrebbe dovuto presumere che tale omissione si dovesse essere verificata anche in occasione del rideposito della produzione di parte, che l'appellante afferma essere avvenuta in data
16.12.2019.
Inoltre, l'appellante sostiene di aver appreso dell'assenza del proprio fascicolo agli atti solo a seguito della pubblicazione della sentenza, il
17.02.2020, invocando, a sostegno della tesi della involontarietà del mancato rideposito del proprio fascicolo, una pronuncia della Corte di legittimità (Cass. n. 23455/2018), secondo cui, nel caso in cui una parte, Pag. 6 a 15 dopo essersi costituita, ritiri il proprio fascicolo ed ometta di depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una mera irregolarità, potendo il giudice di merito, ovviare al mancato deposito, valutando prudentemente le veline a sua disposizione o, nel dubbio, rimettendo la causa al ruolo.
2.2 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta un vizio di omessa motivazione, nonché la violazione dell'articolo 132 co. 1 n.4 cpc., non avendo il primo giudice indicato gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento, essendo mancata un'adeguata analisi logico- giuridica su un piano astratto, senza riconduzione alla fattispecie concreta oggetto di causa, sicchè la decisione risulta priva di motivazione e, pertanto, nulla.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta motivazione apparente e Controparte_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc e 2697 c.c..
In particolare, dolendosi che il giudice di primo grado ha omesso di indicare il criterio logico alla base del proprio convincimento e non ha valutato adeguatamente le prove, specialmente la mancata assunzione dell'esame delle dichiarazioni testimoniali, afferma che la motivazione è conseguentemente apparente, fondata solo sull'assunto che “l'attore non risulta avere in alcun modo provato la qualità, l'entità e la natura dei servizi pattuiti, pubblicizzati ed acquistati con il contratto turistico concluso e quelli invece effettivamente ricevuti”.
Inoltre, sostiene che, poiché il danno da vacanza rovinata Controparte_1
costituisce un inadempimento contrattuale, l'acquirente deve provare il contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al venditore dimostrare l'avvenuto adempimento del contratto. Ne consegue che la motivazione, mancando di ogni riferimento agli elementi probatori acquisiti, è meramente apparente, essendo priva di sostanza argomentativa.
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2.4. Infine, con il quarto motivo, l'appellante contesta la violazione e la falsa applicazione del D.lgs. 79/11.
A tal fine richiama l'art. 43 del Codice del Turismo, secondo cui, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni relative alla vendita di un pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono responsabili del risarcimento del danno. Responsabilità che sussiste anche in presenza di difformità rispetto agli standard promessi o pubblicizzati.
Ne consegue che il mancato godimento della vacanza, dovuto all'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce un danno risarcibile e la prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova del danno, trattandosi di uno stato soggettivo presumibile dalla mancata realizzazione dello scopo turistico.
Secondo l'appellante, nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto, in modo erroneo, che l'inadempimento fosse di lieve entità
e che non superasse la soglia minima di tollerabilità, escludendo così la risarcibilità del danno, nonostante le evidenti violazioni contrattuali.
§.
3. Costituitasi, chiede il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_2
infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata in base ai seguenti motivi.
3.1. In primo luogo, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello, evidenziando l'insufficienza degli elementi alla base della denunciata ingiustizia del provvedimento. Rileva, inoltre, che il Giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale, pacifico e consolidato, della Suprema Corte, secondo cui incombe sul turista l'onere di provare l'esistenza del contratto di viaggio, nonché
l'inadempimento fonte del danno lamentato, mediante l'allegazione delle circostanze a fondamento della pretesa risarcitoria. In assenza di tale prova, nessun risarcimento può essere riconosciuto.
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3.2. L'appellata, inoltre, sostiene la correttezza e coerenza argomentativa della motivazione della sentenza impugnata, non condividendo le censure mosse dall'appellante, in merito al vizio di omessa motivazione, rilevando che, avuto riguardo al materiale istruttorio sottoposto all'esame del Giudice, la sentenza risultava congruamente motivata e il percorso logico-giuridico seguito era chiaramente esposto, evidenziando come, sulla base delle prove fornite dalla controparte, non si desumeva nessun inadempimento.
3.3. Con riguardo alla doglianza relativa all'errata applicazione dell'art. 43 del D. lgs 79/2011, formulata dall'appellante, evidenzia Controparte_2
che, condizione essenziale per l'esercizio dell'azione, è, anzitutto, che l'inadempimento o l'inesatta esecuzione si riferiscano a “prestazioni che formano oggetto di un pacchetto turistico”. Inoltre, affinché il turista possa accedere alla tutela risarcitoria, l'art. 47 del Codice del Turismo stabilisce che l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto non siano di scarsa importanza, richiamando a riguardo l'art. 1455 c.c. In assenza di una definizione normativa di tale soglia, spetta al giudice del merito valutare – in concreto – il superamento della stessa, tenendo conto della causa concreta del contratto, rappresentata dalla finalità turistica. Tuttavia, elemento dirimente è che, prima ancora della verifica della soglia di gravità, è necessario accertare la prova dell'inadempimento, la quale, nel caso di specie, risulta mancare del tutto.
§.
4. L'appello non merita accoglimento e va rigettato in base alle seguenti considerazioni.
4.1. Infondate sono le doglianze dell'appellante relative all'omessa acquisizione del fascicolo di parte, mancante, atteso che nel caso in esame, per il ritiro del fascicolo non era necessaria l'apposizione del timbro della cancelleria, in quanto il ritiro è stato autorizzato dal giudice in udienza e, dunque, la tesi della prassi della cancelleria di omettere l'apposizione del timbro in caso di ritiro e deposito del fascicolo è peregrina, senza Pag. 9 a 15 considerare che era onere della parte interessata verificare che la cancelleria avesse apposto il timbro, attestante l'attività di deposito del fascicolo di parte, e conservarne copia, al fine di provare l'avvenuto compimento del deposito tempestivo del fascicolo di parte o, in mancanza era comunque onere della parte provare, con altri mezzi, il puntuale compimento della predetta attività, non potendo essere questa presunta dalla richiamata prassi della cancelleria di non annotare il ritiro e deposito del fascicolo di parte, peraltro rivelatasi nel caso in esame non avvenuta e, dunque, inconferente.
Risulta, pertanto, corretta la decisione del giudice di prime cure di definire la controversia allo stato degli atti, al momento della decisione.
In ogni caso, a prescindere dalle precisazioni sopra riportate, la documentazione non esaminata in primo grado è stata depositata da nel grado di appello nel proprio fascicolo di parte e, Controparte_1
pertanto, il giudice dell'appello, può “procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.” (cfr. Cass. SU
4835/2023).
4.1.2. Orbene, l'esame della documentazione prodotta dimostra che effettivamente prenotò un alloggio denominato “BILO4”, Controparte_1
tuttavia, nella prenotazione, non risultano descritte le caratteristiche di tale tipologia abitativa per dimensioni e conformazione. di CP_2
contro, ha prodotto il catalogo della struttura “Salento Residence”, ove era ubicato l'alloggio in questione, contenente la descrizione della tipologia di Pag. 10 a 15 alloggi proposta, tra cui anche quello denominato “BILO4”, con rappresentazione fotografica dello stesso, dove è espressamente indicato che tale alloggio era costituito da una camera da letto, con letto matrimoniale e letto a castello, e bagno in stanza, senza indicazione di una ulteriore camera, e che le dimensioni dello stesso erano di 28 mq.
La tipologia descritta nel catalogo, dunque, corrisponde a quella rappresentata dalla documentazione fotografica prodotta da CP_1
Peraltro, ha documentato di avere anche offerto un
[...] CP_2
cambio di alloggio, con una differenza prezzo di € 56,00 che, tuttavia, non fu accettata da . In definitiva, non sussistendo alcuna Controparte_1
divergenza di conformazione e dimensione tra l'alloggio assegnato e quello prenotato, la domanda è senza dubbio, sul punto, infondata.
Anche le doglianze relative alle caratteristiche della struttura “Residence
Salento”, ove l'alloggio era ubicato, non sono risultate provate, in quanto non ha dimostrato che le caratteristiche della struttura Controparte_1
pubblicizzate o promesse fossero diverse da quelle effettive. In particolare non risulta che fosse stato garantito che la struttura fosse dotata di negozi, né di spiaggia attrezzata, né risulta che fosse indicata una distanza precisa dal centro abitato. Nel catalogo è solo indicato che si tratta di struttura
“residence con piscina”, “vicinissima al mare”, a soli “300 mt dalla spiaggia”,
“nelle immediate vicinanze della citta barocca di Lecce”. Manca ogni indicazione relativamente ad ulteriori servizi (negozi, distanza dal centro abitato, spiaggia attrezzata ecc.) della cui assenza si è lamentato l'appellante. Diversamente ha prodotto le recensioni della CP_2
struttura pubblicate su Trip Advisor da cui risulta una valutazione della struttura complessivamente molto lusinghiera.
4.2. Da quanto detto, la censura di genericità della motivazione non ha pregio, atteso che, benchè il primo giudice avesse a sua disposizione la sola produzione della parte convenuta, aveva giustamente ritenuto che “parte Pag. 11 a 15 attrice non risulta avere in alcun modo provato la qualità, la quantità, l'entità
e la natura dei servizi pattuiti, pubblicizzati ed acquistati con contratto turistico concluso e quelli invece effettivamente ricevuti”. Infatti, il primo giudice aveva osservato che, alla luce dei parametri normativi indicati nel
D.lgs. 79/2011, affinché potesse configurarsi un inadempimento del contratto turistico, era necessario che vi fosse una difformità sostanziale e apprezzabile tra i servizi promessi e quelli effettivamente resi — difformità che, nel caso di specie, non era stata provata dall'attore, e che, ad avviso della Corte non risulta provata nemmeno all'esito dell'esame della documentazione prodotta da e che il primo giudice non Controparte_1
aveva potuto visionare, atteso che non risulta documentato, né altrimenti provato quali fossero le caratteristiche della struttura promesse o pubblicizzate.
L'atto introduttivo del giudizio, peraltro, è fortemente lacunoso, oltre che estremamente soggettivo, in merito alla pulizia delle stanze, alla loro grandezza, alla distanza dal mare e all'assenza della cassetta di sicurezza, senza alcun preciso, specifico e puntuale riferimento ai documenti contrattuali dai quali si possa desumere quali fossero i servizi promessi o pubblicizzati all'atto dell'acquistato.
4.3 Parimenti priva di fondamento è la doglianza relativa al rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale.
Va considerato, infatti, che, a prescindere dall'inammissibilità della prova, comunque vertente su circostanze generiche, valutative e negative, come condivisibilmente indicato dal primo giudice, nell'ordinanza del
21.03.2018, seppure fosse stata assunta con esito positivo, non sarebbe stata idonea a condurre all'accoglimento della domanda, in quanto da essa non sarebbe risultato provato quali erano le caratteristiche dell'alloggio e della struttura che aveva prenotato o che la Controparte_1 CP_2
aveva pubblicizzato o promesso e, pertanto, non sarebbe stato comunque Pag. 12 a 15 possibile accertare le lamentate difformità tra quanto acquistato e quanto conseguito.
4.4. Infine, con riguardo all'ultimo motivo di gravame, l'esame della doglianza, circa la violazione e la falsa applicazione dell'art. 43 D.lgs.
79/2011, per mancato riconoscimento del risarcimento del danno, resta assorbito dalla mancanza di prova dell'inadempimento.
Come detto, l'appellante non ha assolto all'onere probatorio circa la qualità, quantità e natura dei servizi contrattualmente previsti e acquistati, con la conseguenza che non risulta dimostrata la violazione delle obbligazioni derivanti dal contratto, né, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno invocato.
4.5. Danno che, comunque non è stato compiutamente non solo provato, ma nemmeno allegato. Tale difetto descrittivo delle conseguenze dannose derivate ad è dirimente. Controparte_1
Se è vero, infatti, che la prova del danno possa essere data in via presuntiva, nel caso in esame, mancando completamente l'allegazione del danno subito, non essendo assolutamente descritto quale disagio abbia comportato l'avere la struttura caratteristiche differenti da quelle sperate, giammai la domanda risarcitoria, quand'anche fosse stato provato l'inadempimento contrattuale, avrebbe potuto essere accolta. La Suprema Corte, difatti, ha affermato che “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle
Pag. 13 a 15 condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso” (cfr.
Cass. 14662/2015).
Nel caso in esame, l'appellante, oltre a non aver dato la prova dell'inadempimento contrattuale, non ha nemmeno descritto né provato, la sofferenza soggettiva patita ed il conseguente mutamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita, connessi alla serietà del danno ed alla gravità della lesione patiti a causa della lamentata vacanza rovinata.
4.6. Per completezza va evidenziato che non può essere accolta l'istanza, formulata all'udienza, di riforma della statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio, non essendo stata esplicitata in uno specifico motivo di gravame.
La statuizione sulla liquidazione delle spese di lite del primo grado, infatti, laddove la sentenza gravata sia confermata, non può essere oggetto di riforma, in assenza di apposito motivo di gravame, potendo il giudice dell'appello, procedere a nuova liquidazione delle spese di lite, anche in assenza di rituale istanza, solo laddove abbia, in accoglimento dell'appello, anche parzialmente riformato la sentenza di primo grado, sì che il regime complessivo delle spese del primo e del secondo grado, tenga conto dell'esito complessivo della lite.
§.
5. L'appello va, dunque, rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Pag. 14 a 15 avverso la sentenza nr. 508/2020 emessa dal Tribunale Controparte_2
di Napoli Nord, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 08.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 15 a 15