Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Umbria, sentenza 24 marzo 2026, n. 124https://www.eius.it/articoli/ · 7 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05917/2025REG.PROV.COLL.
N. 05975/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5975 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ariano Irpino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di SA (sezione seconda), n. 1677/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariano Irpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Ciccarelli Guido e Cappella Federico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono l’ordinanza di demolizione n. 45 del 2 luglio 2018 e il diniego di sanatoria prot. 3421 del 4 febbraio 2022, entrambi relativi ad alcune opere abusive realizzate dal signor -OMISSIS- presso il fabbricato rurale ubicato in Ariano Irpino, contrada Arnola, n. 10/C.
2. La sanatoria veniva negata dall’ente in quanto: a) in capo al signor -OMISSIS- risultava difettare il titolo di legittimazione alla sanatoria, alla luce delle emergenze della CTU espletata nell’ambito della causa civile tra il medesimo -OMISSIS- e il signor IA IO, pendente dinanzi al Tribunale di Benevento (r.g. n. 268/2020) ed avente ad oggetto la contestazione degli sconfinamenti realizzati dal primo sul fondo limitrofo di proprietà del secondo; b) in relazione all’area di intervento, non risultava acquisito il necessario svincolo idrogeologico ex artt. 23 s. della 1. r. Campania n. 11/1996; c) la doppia conformità urbanistico-edilizia delle opere realizzate sine titulo non risultava ritualmente asseverata ed adeguatamente circostanziata.
3. Il signor -OMISSIS- impugnava l’ordinanza del 2018 e il diniego di sanatoria del 2022 con ricorso al T.a.r. per la Campania, SA, che, con sentenza n. 1677 del 14 giugno 2022, resa in forma semplificata, lo dichiarava inammissibile per mancata notifica al controinteressato signor IA IO, autore dell’esposto da cui aveva preso avvio il procedimento di repressione degli abusi ed espressamente menzionato nel diniego di sanatoria.
4. Il signor -OMISSIS- ha interposto appello, articolando di seguenti motivi di gravame:
I. Violazione dell’art. 41 cpa – errata qualificazione della posizione del signor IO IA. Ad avviso dell’appellante, il signor IA, in qualità di proprietario catastale dell’immobile abusivo, deve qualificarsi come cointeressato, sicché non vi era alcun onere di notifica del ricorso;
II. Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 – violazione del principio del contraddittorio – contraddittorietà e illogicità manifesta – (in via subordinata) difetto dei presupposti per l’applicazione l’indirizzo giurisprudenziale espresso con sentenza del Consiglio di Stato 4174/2017 – (in via ulteriormente subordinata) violazione dell’art. 37 cpa . Il signor IO IA non può essere qualificato come controinteressato poiché è rimasto estraneo al procedimento e non è destinatario del provvedimento finale. Sussistono, in ogni caso, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile.
III. Violazione dell’art. 113 della Cost. - violazione degli art. 42 del cpa . Rispetto all’impugnazione del diniego di condono e dell’ordinanza di demolizione, il signor IA si configura come terzo titolare di interesse legittimo e, in tale veste, non può essere considerato come controinteressato in senso tecnico.
IV. Violazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2021 - contraddittorietà – violazione del principio del contraddittorio . L’ordinanza di demolizione è illegittima in quanto non notificata al signor IA;
V. Violazione dell’art. 36 del d.p.r. 380/2001 – violazione dell’art. 12 delle preleggi – contraddittorietà . Il responsabile dell’abuso è legittimato a chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 anche senza il consenso del proprietario; la sentenza è, comunque, viziata perché il signor -OMISSIS- ha agito in giudizio affermando d’essere divenuto titolare per usucapione dell’area de qua , mentre il Comune non ha dato nessuna prova dell’infondatezza di tale affermazione.
VI. Riproposizione delle censure dichiarate assorbite.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Ariano Irpino.
6. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Come chiarito dalla giurisprudenza, nel giudizio di annullamento ‒ come si desume dagli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, primo periodo c.p.a. ‒ le parti necessarie sono identificate alla sola stregua dell’atto impugnato (Cons. Stato sez. II 6 dicembre 2023 n. 10589).
9. Di conseguenza, è controinteressato in senso tecnico (soltanto) colui che, oltre a ricevere (rispetto a un proprio diritto reale) direttamente un vantaggio dal diniego del titolo abilitativo o dall’attività repressiva dell’amministrazione, sia anche contemplato nel provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. VI 12 luglio 2021 n. 5257 e 3 febbraio 2022 n. 771).
10. Nel caso di specie il signor IO IA:
a) è proprietario della particella catastale n. 820 su cui insistono le opere abusive edificate dal ricorrente, come accertato dalla CTU disposta dal Tribunale civile di Benevento nella causa r.g. n. 268/2020, acquisita agli atti del procedimento di diniego di sanatoria (doc. 14 produzione primo grado Comune), e non avendo l’appellante fornito documentazione di segno contrario;
b) in tale veste, vanta un interesse differenziato e qualificato al diniego di sanatoria e alla conseguente rimozione delle opere abusive insistenti sul fondo di proprietà;
c) è espressamente menzionato a pag. 2 del diniego di sanatoria impugnato.
11. Non è revocabile in dubbio, pertanto, la qualificazione del predetto quale controinteressato a cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a.
12. L’articolo citato dispone la notifica del ricorso, a pena di decadenza, oltre che alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, anche “ ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso ”, indipendentemente dalla partecipazione di questi al procedimento da cui è scaturito l’atto impugnato.
13. La qualifica controinteressato processuale non è, infatti, una conseguenza della sua partecipazione procedimentale, ma è condizionata dalla sussistenza di due requisiti: a) un requisito formale, essendo indicato nell’atto impugnato; b) un requisito sostanziale, in quanto titolare di un interesse legittimo (oppositivo) alla conservazione del provvedimento, da cui consegue un’utilità diretta e immediata.
14. I due elementi sopra indicati sono sufficienti a consentire al ricorrente l’individuazione dei contraddittori necessari nel giudizio di annullamento del provvedimento sfavorevole per sé e favorevole per altri.
15. Dalle sopra esposte considerazioni emerge la palese infondatezza delle doglianze relative al mancato coinvolgimento del signor IA nel procedimento amministrativo e al fatto che esso non sia co-destinatario del provvedimento. Anche i soggetti che non sono diretti destinatari dell’atto hanno titolo a chiedere tutela contro l’inosservanza delle regole pubblicistiche, evocando un interesse legittimo uguale e contrario a quello del destinatario dell’atto (Cons. Stato, sez. II n. 10589/2023 cit.).
16. Quanto alle ulteriori censure proposte dall’appellante è sufficiente osservare che:
a) l’edificazione dell’abuso sull’area di proprietà altrui senza il consenso del proprietario, che-anzi- ha manifestato espressamente il proprio dissenso con una denuncia-esposto, è radicalmente incompatibile con la pretesa qualificazione di questi come cointeressato al mantenimento dell’abuso;
b) il ricorrente non ha in alcun modo provato l’affermato acquisto per usucapione della proprietà dell’area, smentendo le chiare evidenze documentali, sia procedimentali che processuali, che invece dimostrano che la proprietà è del controinteressato signor IA;
c) non sussistono i presupposti per la remissione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. poiché il controinteressato è espressamente indicato nel provvedimento di diniego di sanatoria né l’appellate ha indicato un titolo di proprietà sull’area su cui insiste l’opera abusiva;
d) il terzo vanta certamente una posizione qualificata nella misura in cui invoca l’osservanza di regole preordinate alla protezione (anche) della sua sfera giuridica (Cons. Stato, sez. II n. 10589/2023 cit.);
e) sono inammissibili per difetto di interesse, oltre che irricevibili per tardività, le doglianze relative alla mancata notifica dell’ordinanza di demolizione del 2018 al proprietario dell’area, poiché l’omessa notifica rileva ai soli fini della decorrenza del termine per impugnare nei confronti del destinatario pretermesso, senza riverberarsi sulla legittimità dell’atto;
f) il responsabile dell’abuso è tenuto a rimuovere l’opera abusiva di cui ha disponibilità anche solo materiale in ottemperanza all’ordine di demolizione, ma in assenza della disponibilità giuridica non può chiederne la sanatoria, non potendo disporre di un bene altrui in assenza di un titolo legittimante.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente assorbimento delle censure non esaminate dal T.a.r. e riproposte al punto VI.12 dell’appello.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor -OMISSIS- al pagamento a favore del Comune di Ariano Irpino delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO