Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg784 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 784 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CERVONE ANNA LAURA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via A. Scarlatti, 60,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. FALCO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Libertà n.225,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2025 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/12/2004 e
[...] che dalla loro unione nasceva il minore il 30.07.2010, rappresentavano Per_1 la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
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La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Il figlio oggi di anni 14, sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avrà la residenza privilegiata presso la dimora materna.
3) Il padre potrà averlo con sé ogni volta che lo vorrà, concordandolo con la madre e con il figlio;
in ogni caso dovrà averle con sé il figlio il lunedi', dall'uscita di scuola sino alle 21, e il giovedì, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, con il pernottamento e accompagnamento a scuola. Ugualmente il padre avrà il figlio con sé a week end alternati dal sabato mattina alle 10 al lunedì successivo con accompagnamento a scuola. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il minore sarà con i genitori durante le festività di Natale e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza: il 24 dicembre con l'uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con l'uno e il
1 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedi in Albis con l'altro. Nel periodo estivo il padre potrà avere con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio precedente. Il tutto salvo diverso miglior accordo tra i genitori.
4) La casa familiare in Napoli alla via Giuseppe Imperatrice n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata alla stessa, in uno al mobilio ivi contenuto, che continuerà Pt_1 ad abitarvi con il figlio.
2 5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, un assegno mensile di €250,00. Tale importo dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c iban [...] intestato alla sig.ra con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita Pt_1 calcolati dall'ISTAT.
6) Le parti contribuiranno altresì ciascuno per il 50% alle spese accessorie previste ed indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di Napoli che dichiarano di conoscere in ogni sua parte e contribuiranno altresì al pagamento delle spese straordinarie sempre al 50% ciascuno, se discusse e concordate. Le spese extra e quelle anticipate verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo secondo quanto indicato nel vigente
Protocollo del Tribunale di Napoli. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) I coniugi concordano che la sig.ra continuerà a gestire l'indennità di frequenza pari Pt_1
a circa € 300,00 mensili, percepita dal figlio affetto da sindrome ADHD con Per_1 gravi limitazioni, per far fronte alle sue complesse esigenze e alle spese legate alla sua patologia.
8) Quanto all'assegno unico, le parti si accordano nel senso che verrà percepito integralmente al 100% dalla sig.ra Pt_1
9) Non viene determinato alcun assegno di mantenimento né in favore dell'uno né dell'altro coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
11) Spese della procedura compensate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.287, parte II, s. A Parte_3
Sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
b) omologa le pattuizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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