Art. 7.
L'esenzione da dazio doganale stabilita dall' art. 5 del decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100 , per alcuni materiali ferrosi ricavati dagli scafi delle navi in demolizione nei cantieri nazionali, e' estesa a tutti i materiali ferrosi anche non formanti oggetto della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ed ai materiali di altri metalli comuni ricavati dagli scafi e dalle soprastrutture, nonche' all'apparato motore di propulsione, ai macchinari ausiliari e di coperta, alle ancore, alle catene, ai battelli di salvataggio, ai mobili facenti corpo con la nave ed alla legna da ardere, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
L'esenzione da dazio doganale stabilita dall' art. 5 del decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100 , per alcuni materiali ferrosi ricavati dagli scafi delle navi in demolizione nei cantieri nazionali, e' estesa a tutti i materiali ferrosi anche non formanti oggetto della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ed ai materiali di altri metalli comuni ricavati dagli scafi e dalle soprastrutture, nonche' all'apparato motore di propulsione, ai macchinari ausiliari e di coperta, alle ancore, alle catene, ai battelli di salvataggio, ai mobili facenti corpo con la nave ed alla legna da ardere, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.