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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 12.02.2025, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1132/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Crispo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 liva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2019 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 09.08.2018 domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.
104/1992 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità e che, a seguito di visita, veniva riconosciuta “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
1 a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave
100%”, e portatrice di handicap di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3
l.104/92.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo Persona_1
che la ricorrente non si trovasse nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e né in condizioni di grave disabilità ex art 3, comma 3, l-104/92
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 05.03.2021, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, e concludendo per la condanna dell' al pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da CP_1
altra accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni CP_2
giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
12.2.2025 il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:” Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il
2 quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo di un parere medico a firma del dott. , pertanto il ricorso Persona_2
appare ammissibile. Parte ricorrente ha inoltre dedotto un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed ha depositato in corso di giudizio documentazione successiva rispetto alla fase di atp, deducendo un aggravamento del quadro patologico sia per l'insorgenza di una nuova patologia, sia per il peggioramento della patologia cardiologica e di quella neurologica (v.si note di trattazione scritta)
Pertanto, a seguito di trattazione scritta sostitutiva della udienza del 23.01.2024, acquisita la nuova documentazione depositata dalla parte ricorrente, questo
Giudice, ritenuta la necessità, disponeva che il CTU già nominato in fase di atp procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale, e al fine di valutare se, alla luce della detta nuova documentazione medica prodotta, si fosse verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle infermità in precedenza riscontrate.
Ebbene, integrata la CTU alla luce della nuova documentazione, il consulente, sottoposta peraltro nuovamente a visita medica la ricorrente, ha diagnosticato, alla luce dell'esame clinico-anamnestico e della valutazione della ulteriore documentazione prodotta, le seguenti patologie :“Vasculopatia cerebrale cronica con ateromasia dei TSA n.e.s. e Parkinsonismo. Cardiopatia ischemica, già trattata con PTCA
(2008) e BAC (2020), ed aritmia da fibrillazione atriale persistente, già sottoposta a CVE e successivo efficace impianto di PMK, in attuale relativo buon compenso emodinamico. Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Diabete mellito, tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali.
Artropatia artrosica polidistrettuale, a discreta incidenza funzionale. Pregresso episodio di IRA
(maggio 2021) su IRC (II stadio)”, affermando che “nel caso di specie, il quadro clinico riscontrato, pur notevole per natura ed entità, non realizza quella condizione di “non
3 autosufficienza” prevista dalla vigente normativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatrice di Handicap in condizioni di gravità, non essendo stata riscontrata, all'attuale esame clinico-obiettivo, una compromissione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (cfr. pag. 9 elaborato peritale).
Ed invero, al nuovo esame obiettivo dell' apparato osteo-articolare, espletato in sede di integrazione, il ctu ha rilevato che i passaggi posturali sono rallentati, ma autonomi e la deambulazione è circospetta, ma autonoma. Ed ancora, all'esame obiettivo neuropsichico ha rilevato :”…Psiche lucida. Non deficit cognitivi: buona capacità di memoria, di attenzione, concentrazione, giudizio e critica. Tono umorale orientato verso il polo depressivo.” (v.si elaborato integrativo in atti)
Ebbene, la complessiva valutazione del c.t.u, come emergente dall'elaborato di atp e dall'elaborato integrativo svolto in tale fase di giudizio, appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo, e dell' esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante, con esaustiva risposta al quesito integrativo posto da questo giudice, oltre che con sottoposizione dell'istante a nuova visita peritale in sede di integrazione del precedente elaborato.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia svolta in fase di atp e nell'elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Né le parti hanno formulato specifiche contestazioni all'elaborato integrativo depositato in tale fase di giudizio.
Pertanto, le conclusioni del Ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto
Giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della condizione di
4 disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma
3.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dalla ricorrente, sono irripetibili.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della condizione di disabilità di cui all'art.3, comma 3, della L. 104/1992;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto. CP_1
Si comunichi
Nola, 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 12.02.2025, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1132/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Crispo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 liva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2019 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 09.08.2018 domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.
104/1992 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità e che, a seguito di visita, veniva riconosciuta “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
1 a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave
100%”, e portatrice di handicap di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3
l.104/92.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo Persona_1
che la ricorrente non si trovasse nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e né in condizioni di grave disabilità ex art 3, comma 3, l-104/92
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 05.03.2021, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, e concludendo per la condanna dell' al pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da CP_1
altra accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni CP_2
giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
12.2.2025 il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:” Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il
2 quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo di un parere medico a firma del dott. , pertanto il ricorso Persona_2
appare ammissibile. Parte ricorrente ha inoltre dedotto un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed ha depositato in corso di giudizio documentazione successiva rispetto alla fase di atp, deducendo un aggravamento del quadro patologico sia per l'insorgenza di una nuova patologia, sia per il peggioramento della patologia cardiologica e di quella neurologica (v.si note di trattazione scritta)
Pertanto, a seguito di trattazione scritta sostitutiva della udienza del 23.01.2024, acquisita la nuova documentazione depositata dalla parte ricorrente, questo
Giudice, ritenuta la necessità, disponeva che il CTU già nominato in fase di atp procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale, e al fine di valutare se, alla luce della detta nuova documentazione medica prodotta, si fosse verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle infermità in precedenza riscontrate.
Ebbene, integrata la CTU alla luce della nuova documentazione, il consulente, sottoposta peraltro nuovamente a visita medica la ricorrente, ha diagnosticato, alla luce dell'esame clinico-anamnestico e della valutazione della ulteriore documentazione prodotta, le seguenti patologie :“Vasculopatia cerebrale cronica con ateromasia dei TSA n.e.s. e Parkinsonismo. Cardiopatia ischemica, già trattata con PTCA
(2008) e BAC (2020), ed aritmia da fibrillazione atriale persistente, già sottoposta a CVE e successivo efficace impianto di PMK, in attuale relativo buon compenso emodinamico. Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Diabete mellito, tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali.
Artropatia artrosica polidistrettuale, a discreta incidenza funzionale. Pregresso episodio di IRA
(maggio 2021) su IRC (II stadio)”, affermando che “nel caso di specie, il quadro clinico riscontrato, pur notevole per natura ed entità, non realizza quella condizione di “non
3 autosufficienza” prevista dalla vigente normativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatrice di Handicap in condizioni di gravità, non essendo stata riscontrata, all'attuale esame clinico-obiettivo, una compromissione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (cfr. pag. 9 elaborato peritale).
Ed invero, al nuovo esame obiettivo dell' apparato osteo-articolare, espletato in sede di integrazione, il ctu ha rilevato che i passaggi posturali sono rallentati, ma autonomi e la deambulazione è circospetta, ma autonoma. Ed ancora, all'esame obiettivo neuropsichico ha rilevato :”…Psiche lucida. Non deficit cognitivi: buona capacità di memoria, di attenzione, concentrazione, giudizio e critica. Tono umorale orientato verso il polo depressivo.” (v.si elaborato integrativo in atti)
Ebbene, la complessiva valutazione del c.t.u, come emergente dall'elaborato di atp e dall'elaborato integrativo svolto in tale fase di giudizio, appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo, e dell' esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante, con esaustiva risposta al quesito integrativo posto da questo giudice, oltre che con sottoposizione dell'istante a nuova visita peritale in sede di integrazione del precedente elaborato.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia svolta in fase di atp e nell'elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Né le parti hanno formulato specifiche contestazioni all'elaborato integrativo depositato in tale fase di giudizio.
Pertanto, le conclusioni del Ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto
Giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della condizione di
4 disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui alla L. 104/1992 art. 3 comma
3.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. resa dalla ricorrente, sono irripetibili.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, né della condizione di disabilità di cui all'art.3, comma 3, della L. 104/1992;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto. CP_1
Si comunichi
Nola, 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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