Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 628/20195 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 gennaio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_4 C.F._4
(C.F.: nata a [...] il [...], Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Simone Ciccotti (p.e.c.:
- fax 06/3244388) e Domenico Iofrida (p.e.c.: Email_1
- fax 0965/312636,) ed elettivamente Email_2 domiciliati in Reggio Calabria, Via Aschenez, prolungamento Traversa Giovanni
Amendola, n. 15, presso lo studio del secondo;
APPELLANTI
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._6
16.10.1963, elettivamente domiciliata in Campo LA (RC) alla Via Nuova Scadà,
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesca Foti, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriana Racobaldo (p.e.c.: ; Email_3
APPELLATA
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 504/2019 resa dal Tribunale di Palmi il
21.05.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 64/2017 R.G..
In riferimento all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 05.01.2024 ed il 06.01.2024, ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Gli avv.ti Domenico Iofrida e Simone Ciccotti, preso atto che la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni assolvono all'incombente mediante integrale e recettizio richiamo a quelle esposte in calce all'atto di citazione in appello introduttivo del presente grado di giudizio. Chiedono assegnarsi i termini di cui all'art.190 c.p.c. previo introitamento della causa in decisione.”;
per l'appellata, come segue: “…la sig.ra , rappresentata e difesa come in Controparte_1 epigrafe –nel riportarsi a tutti i propri atti e verbali di causa anche di primo grado da intendersi qui richiamati ed integralmente ritrascritti - insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di comparsa di costituzione (depositata in cartaceo in data 30.12.2019 con allegata documentazione e fascicolo di parte di primo grado) ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 18.01.2023, e che qui si riportano:
-Preliminarmente, nel rito
Dichiarare inammissibile l'Appello per giuridica inesistenza della notifica effettuata ex L. n.53/1994 in carenza di poteri notificatori in capo al difensore sprovvisto di procura, per come argomentato in atti.
-In subordine, nel merito
Rigettare l'avverso Appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.504/2017 resa inter partes dal Tribunale Civile di Palmi.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di primo grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<
1. Con l'atto introduttivo, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di Controparte_1 proprietà, per intervenuta usucapione, sulla porzione di terreno, sito in contrada Pille del Comune di Palmi, facente parte di un più vasto fondo distinto nel catasto terreni di quel Comune di Palmi al foglio 32, particella originale n. 1335, Uliveto cl. 3, superficie ha 2 are 50 ca 35, reddito dominicale € 96,97, reddito agrario 103,44, e precisamente su quella parte derivante dal frazionamento eseguito su richiesta dell'attrice, dal quale è derivata la particella proposta n.1339 di are 52, reddito dominicale presunto circa € 20,10, in testa ai convenut e alla defunt , cui sono Parte_1 Persona_1 succeduti i figli, odierni convenuti . Pt_3
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver posseduto il fondo animo domini per oltre venti anni in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta, articolando capitoli di prova su specifiche circostanze che manifesterebbero il possesso.
I convenuti e , nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare la Parte_1 Pt_3 nullità della domanda, per genericità, e, nel merito, ne hanno contestato la fondatezza, rilevando la mancanza di atti di interversione del possesso e concludendo per il rigetto, con riserva di proporre in separata sede la domanda per danni da occupazione illegittima.
Con la memoria depositata il 20 ottobre 2017, nel primo termine ex art. 183 c.p.c., l' attrice ha ribadito di aver autonomamente acquisito ed esercitato il possesso, sia corpore che animo, e ha contestato che i convenuti avrebbero solo dedotto, ma non dimostrato, la circostanza che l'immobile fosse solo detenuto e non posseduto da essa Ha comunque ribadito di aver iniziato a CP_1 coltivare il fondo, adiacente all'abitazione ove aveva da sempre vissuto con i genitori, da quando aveva venti anni, e quindi almeno dal 1983, facendone la propria attività lavorativa esclusiva, provvedendo alla manutenzione, anche attraverso terzi incaricati, tagliando gli alberi non più idonei e piantandone altri, o introducendo colture diverse, provvedendo alla sua recinzione e godendo dei frutti. Ha quindi formulato i capitoli di prova per testi, integrativi rispetto a quelli già articolati in citazione, ribadendo tutte le richieste di prova così introdotte anche nella memoria depositata nel secondo termine.
I convenuti, per contro, con la terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. hanno rilevato la mancata allegazione e prova della “interversione della detenzione (a titolo di affitto) in capo alla madre dell'odierna attrice, sig.ra e la mancanza di prova documentale sulle spese Testimone_1 sostenute, anche in relazione al fabbricato, menzionato per la prima volta da parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. Si sono pertanto opposti all'ammissione della prova costituenda articolata da controparte, perché vertente su circostanze mai allegate in punto di fatto, chiedendo in subordine l'ammissione di prova contraria in ordine alla qualità di affittuaria della madre dell'attrice e depositando documentazione in proposito. Testimone_1
In corso di causa, dopo l'espletamento della procedura di mediazione, all'udienza del 22 settembre 2017 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e, all'esito, è stata ammessa la prova per testi formulata dall'attrice e dichiarata inammissibile, perché tardivamente introdotta solo con la memoria depositata nel terzo termine, quella dei convenuti.
La causa è stata istruita con l'assunzione dei testi indicati da parte attrice.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di
Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione notificato il 13.1.2017, da contro , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, così provvede: Parte_4 Parte_5
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione il Controparte_1 diritto di proprietà sui beni immobili siti in Palmi, censiti al C.T. del Comune Palmi al foglio 32, particella proposta n. 1339 di are 52, Uliveto cl. 3, reddito dominicale presunto circa € 20,10, derivante dal frazionamento eseguito su richiesta dell'attrice;
2) condanna i convenuti alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.738,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Racobaldo;
3) sentenza soggetta a trascrizione e provvisoriamente esecutiva per legge.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato il
18.07.2019, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e esponendo sei motivi di gravame. Parte_4 Parte_5 Con il primo motivo deducevano l'asserita erronea valutazione della sanatoria della originaria nullità della domanda per effetto della sua non sufficiente specificazione mediante svolgimento di tale attività integrativa in sede di precisazione della domand a nel primo termine assegnato ai sensi dell'art.183, comma VI, c.p.c. nonché la violazione degli artt. 164 e 183 c.p.c..
La seconda critica atteneva alla ritenuta erroneità della decisione nella parte in cui ha valutato suscettibile di accoglimento una domanda di usucapione fondata sulla generica indicazione della sussistenza di un “possesso ultraventennale” non associata ad un dies a quo di acquisizione o interversione del possesso.
Il terzo motivo di gravame atteneva alla presunta erroneità della pretes a di vincolare a formule sacramentali la contestazione, da parte dei convenuti, dell'originaria natura detentiva del godimento sul bene oggetto di domanda di usucapione, affermando che fosse già stata esaustivamente effettuata con la comparsa di costituzio ne e risposta.
La quarta doglianza veniva proposta in relazione ad un'erronea attribuzione di supporto alla fondatezza della domanda attrice alla circostanza che non fosse stata formulata una “puntuale” contestazione degli assunti (genericamente formulati ex latere actoris) né dedotta una prova contraria.
Con la quinta censura si deduceva il preteso erroneo diniego di ammissione della prova contraria documentale rappresentata da documento confessorio dell'avente causa della attrice in punto di detenzione e non possesso del bene.
Il sesto ed ultimo motivo di appello involgeva, infine, la ritenuta erronea liquidazione delle spese di lite mediante applicazione di uno scaglione diverso da quello di pertinenza della causa e la violazione del D.M. 55/2014.
Chiedevano, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare la domanda di usucapione avanzata in prime cure da e la sua Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 30.12.2019, la quale, in via del tutto Controparte_1 preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'appello per giuridica inesistenza della notifica effettuata ex L. n. 53/1994 in carenza di poteri notificatori in capo al difensore sprovvisto di procura e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.01.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata poiché la notifica del gravame sarebbe stata asseritamente effe ttuata in assenza dei poteri notificatori da parte del procuratore costituito in quanto l'attestazione di conformità della procura speciale (rilasciata in modalità analogica e digitalizzata successivamente) sarebbe stata effettuata solo successivamente all a notifica dell'atto.
L'eccezione è priva di pregio giuridico.
Va, infatti, rilevato che la procura speciale conferita dagli appellanti per iscritto è stata rilasciata in data coeva alla notifica dell'appello (18.07.2019), mentre l'appellata sostiene che la stessa non sia stata allegata all'atto notificato ma firmata digitalmente solo il 24.07.2019, ovvero solo al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Ciò non comporta affatto l'inesistenza della procura speciale – come testé accennato, conferita ed autenticata per iscritto dall'avvocato prima della notifica del ricorso, per come risulta dal fascicolo di parte - ma, tutt'al più, un'eventuale nullità comunque sanata tempestivamente dagli appellanti poiché, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 8815 del 12.05.2020, Rv.
657837 – 02), l'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematic o, trovando applicazione l'art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC.
In ogni caso va parimenti rilevato che l'appello è stato notificato dall'Avv. Simone
Ciccotti, che risultava essere il procuratore degli odierni appellanti anche in primo grado, unitamente all'Avv. Salvatore Costantino, sicché la procura speciale conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c., benché il comma 3 reciti che “La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa”, è intesa dalla giurisprudenza di legittimità in senso meno restrittivo ovvero che se il conferimento in primo grado della procura alle liti avviene mediante frasi come «nella presente procedura» o «nel presente giudizio» (processo, controversia etc.) senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, che si sviluppa nei suoi diversi gradi.
Pertanto, l'effetto è quello di produrre l'estensione della procura ad un su ccessivo grado, abilitando quindi il difensore alla proposizione dell'appello.
L'eccezione va dunque respinta.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e va pertanto respinto.
Quanto al primo motivo di gravame vanno condivise le motivazioni espresse in proposito dalla sentenza impugnata. Ed invero non può essere ragionevolmente invocata la nullità dell'originario atto di citazione per indeterminatezza e/o genericità del petitum, risultando, di converso, la domanda attorea organicamente formulata e proposta, nonché compiutamente specificata la causa petendi.
Va del pari ricordato che la nullità della citazione è prevista dall'art. 164 c.p.c., tra l'altro, quando manca la determinazione della cosa oggetto della domanda (inteso come petitum mediato ed immediato) ovvero quando non viene effettuata, in modo chiaro e specifico, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Per conforme ed ormai consolidata giurisprudenza, infatti, “…la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.” (cfr. Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 20294 del 25 settembre 2014) ed ancora “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013).
Nella fattispecie va rilevato come siano stati puntualmente indicati gli estremi catastali del bene oggetto di causa, mentre, con riferimento alla causa petendi, va ribadito – al pari di quanto ha fatto il Tribunale - che le allegazioni di cui all'atto di citazione, già comunque meglio precisate nell'articolazione dei capitoli di prova in esso contenuti, sono state ulteriormente determinate con le memorie ex 183 VI comma c.p.c. n. 1, sia per quanto concerne il termine iniziale del possesso, sia per quel che riguarda le attività compiute animo domini dall'attrice sul bene in questione (coltivazione, recinzione, manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno, ristrutturazione del fabbricato rurale ivi insistente ecc.).
Si evidenzia inoltre – per come pertinentemente rilevato dalla difesa dell'appellata - che, i convenuti, all'udienza del 22.03.2017, anziché eventualmente insistere nell'eccezione di nullità chiedendo che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni, ha insistito per la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c..
La censura va quindi disattesa.
In ordine alle critiche articolate con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo - la cui trattazione può essere effettuata congiuntamente, stante la loro intima connessione - valga quanto appresso.
Come è noto, i due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire.
Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Tale modalità di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a posizioni giuridiche meritevoli ed inoltre ad eliminare situazioni di incertezza giuridica nei rapporti patrimoniali tra privati.
Secondo la Suprema Corte, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus”(ovvero dell'intento di avere la cosa come propria) (Cass. n. 975/2000), che, si badi bene, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione d i comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (Cass. 28 novembre 2013, n.
26641).
Grava, quindi, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sull a res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 19478/2007; Cass. n.
17462/2009; Cass. n. 4863/2010).
L'animus possidendi, inoltre, può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11.06.2010 n. 14092).
La prova necessaria per l'usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento.
Nella prassi, tuttavia, quello di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo avallato questa prassi affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, secondo cui "La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni"; ed ancora Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692, che ha statuito che: "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione").
Tuttavia, nelle ultime pronunce intervenute in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. 16.1.2014 n. 874), la giurisprudenza di legittimità ha correttamente osservato come, ai fini dell'usucapione, la prova richiesta debba essere rigorosissima, nel senso che non solo la stessa deve essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma è anche necessario che sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine inziale di decorrenza dell'usucapione.
Nel caso di specie, le prove offerte dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado sono state, a ragione, ritenute dal Tribunale esaustivamente idonee a riconoscere in capo all'attrice tanto il possesso ultraventennale sul bene dedotto in giudizio (corpus) quanto anche l'animus, avendo la esercitato pienamente e Controparte_1 pubblicamente le corrispondenti facoltà del proprietario della res, comportandosi come tale, ovvero avendo “…coltivato il terreno, raccolto i frutti, e provveduto alla manutenzione del fondo, sostituendo la recinzione, ma ha anche apportato notevoli modifiche e migliorie alle casette rurali ivi presenti, unificando due piccole unità preesistenti, che sono state collegate tra loro, provvedendo all'intonacatura interna ed esterna dei muri, con copertura in cartongesso all'interno per l'isolamento termico, rifacendo i pavimenti, l'impianto elettrico ed il bagno, pavimentando la corte, che prima si presentava in terra battuta;
inoltre, non solo sono stati sostituiti gli alberi di ulivo non più produttivi, ma addirittura alcuni alberi sono state eliminati.”. In tal senso vanno lette le convergenti deposizioni dei testi , Testimone_2 Tes_3
e , della cui genuinità (trattandosi peraltro di testimoni estranei)
[...] Testimone_4 non è dato dubitare.
Il Tribunale ha anche aggiunto, in maniera pertinente, che, sebbene la mera coltivazione del fondo non possa costituire elemento sufficiente per presumere il possesso, tuttavia nella fattispecie “…le attività colturali e quelle di manutenzione si sono spinte fino alla parziale sostituzione delle coltivazioni in atto ed all'introduzione di notevoli innovazioni nei fabbricati, così ponendosi in essere un'attività materiale invasiva, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.”.
Di converso, parte convenuta, odierna appellante, sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'esatto contrario di quanto reclamato da ovvero Controparte_1 che la disponibilità del bene fosse stata conseguita dall'attrice mediante un titolo che le conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr., sul punto, Cass. n. 6944/1999), non ha ottemperato a tale incombente istruttorio.
Ed infatti, al pari di quanto statuito dal primo Giudice con la sentenza impugnata, anche questo Collegio rileva che gli odierni appellanti, nell'ambito del giu dizio di primo grado, avrebbero dovuto proporre già con la comparsa di costituzione, o al più tardi, con le memorie ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c. o con quelle di cui al n. 2, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio - ivi compresa quella secondo cui l'attrice avrebbe solo detenuto il bene de quo in base ad un titolo specifico (contratto di affitto, peraltro mai prodotto in giudizio, in testa a madre dell'attrice ed Testimone_1 asseritamente sua dante causa nella prosecuzione della detenzione de ll'immobile), in relazione al quale la stessa non avrebbe fornito la prova dell'interversione del possesso
- anziché darne atto unicamente con le memorie depositate a sensi dell'art. 183, comma VI n. 3 c.p.c..
In proposito vale la pena di precisare che l'attrice giammai ha invocato l'unione del proprio possesso a quello eventualmente esercitato dal precedente possessore (sua dante causa) per godere gli effetti dell'accessione, ma ha sempre sostenuto di avere posseduto in maniera autonoma il bene de quo e di non avervi mai risieduto insieme ai propri genitori, sicché nessuna valenza può assumere la doglianza proposta dagli appellanti circa il preteso erroneo diniego di ammissione della prova contraria documentale, rappresentata dal documento confessorio della dante causa dell'attrice in punto di detenzione e non di possesso del bene.
E' evidente, pertanto, che avendo i convenuti dedotto in maniera più specifica su tale punto solo con le memorie ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c., hanno commesso una palese violazione del contraddittorio poiché l'attrice non avrebbe avuto più alcun modo di difendersi ed eventualmente replicare su tali ultimi aspetti della vertenza, ragion per cui correttamente, il Tribunale, ha ritenuto di non dover ammettere la prova articolata dai convenuti. E' quindi condivisibile anche quanto dedotto dalla difesa dell'appellata nella propria comparsa, secondo cui l'istanza di prova formulata in prime cure dai convenuti, vertendo su circostanze incompatibili con le prove articolate dall'attrice, è da ritenersi inammissibile, attenendo a circostanze di prova diretta “mai asserite e/o specificate entro i termini preclusivi previsti dal codice di procedura civile.”.
Anche la sesta ed ultima doglianza è inconferente.
Gli appellanti criticano, infatti, anche l'asserita erronea applicazione, da parte del primo Giudice, dello scaglione di valore “indeterminabile” nella liquidazione delle spese di primo grado, in quanto l'originaria domanda proposta dall'attrice aveva determinato il valore della causa in complessivi €. 4.020,00, sicché il Tribunale avrebbe dovuto applicare lo scaglione corrispondente.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Risulta per tabulas che la rendita dominicale della particella dedotta in giudizio (ottenuta a seguito di un frazionamento dell'originaria particella già in testa agli odierni appellanti) non fosse ancora ricavabile dalla visura catastale prodotta in atti, né, per tale motivo, poteva comunque essere indicata con certezza dall'attrice in sede di proposizione del giudizio di primo grado, sicché il valore della causa è stato calcolato in maniera approssimativa ai soli fini del versamento del contributo unificato.
Solo in corso di giudizio e nel regolare definitivamente le spese ad esso relative, il
Tribunale ha ritenuto di applicare lo scaglione “…indeterminabile basso, con la riduzione del 50% per tutte le fasi, in considerazione della non complessità delle attività svolte”, in virtù del disposto di cui all'art. 15, comma 3, c.p.c., secondo cui “Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.” , decidendo pertanto in senso del tutto conforme alla legge.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va rigettato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€. 5.200,00), in complessivi €. 1.458,00, in favore di di cui €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase Controparte_1 introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 426,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente. Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
con atto di citazione notificato telematicamente in data 18.07.2019, Parte_5 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in solido tra di loro, alla rifusione Parte_4 Parte_5 delle spese relative al presente giudizio in favore di che Controparte_1 liquida in complessivi €. 1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario richiedente;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio de l 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)