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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8/2023 RG promossa da in persona del legale rappresentante già Parte_1 [...]
( ) domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
l difende in forza di procura in atti appellante CONTRO in persona del sindaco pro-tempore Controparte_1 to elettivamente presso lo studio dell'avv. FARCI P.IVA_2
GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello – Sezione Distaccata – di Sassari, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 345/22 emessa dal Tribunale di Nuoro e pubblicata il 24 maggio 2022 nel giudizio avanti al Tribunale di Nuoro RG 1094/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – n Parte_2 CP_1
e non notificata IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria
[...] ertezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei Parte_1 confronti del : Controparte_1
I. € 5.011,8 le, di cui alle fatture indicate nell'elenco che si riproduce sub DOC. 1; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
1 IV. € 480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 12 fatture costituenti la predetta sorte capitale V. gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata di € 22.077,82, corrispondente alla differenza tra la sorte capitale azionata di € 27.089,66 e la sorte capitale insoluta di € 5.011,84, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 sin dalla citazione (colonna
“Data Scadenza”) e che ivi viene riprodotto sub doc. 2; VI. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata di € 22.077,82 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 11.080 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 277 fatture costituenti la sorte capitale pagata di € 22.077,82; VIII. € 16.575,32 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti con la citazione sub doc. 5A e 5B; IX. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
X. € 13.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle 347 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del
[...] [...] Parte
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a CP_1 spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice Parte_1 nei confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condan a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
2 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. Per parte appellata: Voglia la Corte così provvedere: IN RITO: a) Dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto Appello per tutti i motivi innanzi Parte dedotti;
NEL MERITO: previo rigetto dell'appello proposto dalla confermare la Sentenza n. 345/2022, pubblicata in data 24/05/2022 l Tribunale di Nuoro, Giudice Dott. Salvatore FALZOI, a definizione del procedimento contraddistinto al n. di R.G. 1094/2020; c) per i motivi di cui in Parte narrativa, e previo rigetto dell'appello proposto, condannare la al risarcimento dei danni subiti dal , in persona del sindaco p.t. Controparte_1 per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. atteso che la appellante ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
d) con vittoria di spese, diritti, compensi professionali e rimborso delle spese generali di cui all'art.15 D.M. 585/94, oltre I.V.A. e C.P.A., del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito. Svolgimento del processo Con sentenza n. 345/22, emessa in data 24.5.2022, il Tribunale di Nuoro:
- rigettava la domanda con cui (ora Parte_2 Parte_1
) chiedeva la condanna men
[...] Controparte_1 favore dell'importo di euro 81.012,92 per crediti derivanti da fornitura di energia elettrica ceduti da e ed in Controparte_2 Controparte_3 particolare per crediti relativi, in parte, al capitale e, per altra parte, agli interessi moratori ed anatocistici maturati;
- dichiarava inammissibile la domanda di pagamento di ulteriori euro 5.011,84 formulata dalla società attrice solo nelle note conclusionali;
- dichiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulata sempre dalla banca;
- regolamentava le spese secondo soccombenza. In particolare, il tribunale gravato – disattese le eccezioni pregiudiziali avanzate dal di nullità della citazione per genericità delle Controparte_1 allegazioni e di inefficacia delle cessioni di credito per omessa preventiva adesione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 9 legge n. 2248/1865
– riteneva la domanda della banca infondata per difetto di prova del credito oggetto di causa, di cui non erano in atti neppure le relative fatture ad esclusione della n. 5750175431 dell'importo di euro 634,39, peraltro, non oggetto di cessione. Il giudice di primo grado riteneva inoltre inammissibili la domanda di pagamento della ulteriore somma di euro 5.011,84 perché proposta tardivamente solo con le note conclusionali e la domanda di ingiustificato arricchimento, di cui non ricorrevano i presupposti. Infine, condannava l'attrice soccombente a rifondere le spese di lite, respingendo la domanda ex art. 96 cpc proposta dal . Controparte_1
3 La società ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella Parte_1 parte in cui il tribunale riteneva non provati i crediti per fornitura di energia elettrica, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, posto che il Comune di CP_1 non formulava alcuna contestazione “né in ordine all'erogazione delle forniture/prestazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture, − né in ordine ai consumi analiticamente indicati nelle fatture, già inviate al Comune”, dovendosi inoltre presumere la veridicità dei consumi indicati nelle fatture;
ii) nella parte in cui dichiarava inammissibile la domanda di pagamento dell'importo di euro 5.011,84, come indicato nella comparsa conclusionale, posto che tale somma non rappresentava una domanda nuova ma esclusivamente il capitale residuo rispetto a quello indicato in citazione di euro 27.089,66; iii) nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori e gli interessi anatocistici scaduti da oltre sei mesi, secondo gli incontestati conteggi depositati in atti e tenuto conto del parziale pagamento delle fatture da parte dell'ente pubblico;
iv) nella parte in cui non riconosceva l'importo di euro 480,00 dovuto ex art. 6 comma 2 del d.l.vo n. 231/2002, come riformato dal d.l.vo n. 192/12; v) nella parte in cui non riconosceva gli interessi di mora relativi a crediti diversi da quelli oggetto di cessione da ed , CP_3 CP_2 su cui il tribunale ometteva qualsiasi specifica pronuncia;
vi) nella parte in cui la condannava alle spese. Nonostante la società appellante abbia richiamato nelle sue conclusioni anche la domanda di indebito arricchimento nessuna censura specifica è stata avanzata in ordine alla decisione di rigetto della stessa per difetto dei presupposti. Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato. In via pregiudiziale, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 cpc. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in
4 quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa il mancato riconoscimento delle somme pretese a titolo di residuo capitale e di interessi di mora ed anatocistici, evidenziandone gli errori asseritamente compiuti dal giudice di primo grado nella valutazione delle risultanze istruttorie, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11- 2017 n. 27199). Tanto premesso, va preliminarmente evidenziato come in difetto di una specifica censura sul punto da parte dell'ente appellato, risultano ormai definitivamente disattese le eccezioni pregiudiziali di nullità dell'atto di citazione e di inefficacia delle cessioni di credito. Nel merito, giova innanzi tutto evidenziare che la nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio domandava il pagamento d omme in forza delle seguenti allegazioni:
- euro 27.089,66 “per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da
[...]
e (cessionaria di CP_3 Controparte_4 CP_2
o che si produ CP_2 doc. 3”;
- euro 11.907,94 per “interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale..determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo”;
- “gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c…. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”;
- euro 11.560,00 “ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 289 fatture costituenti la predetta sorte capitale”;
- euro 16.575,32 “a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i”, tutti già Parte
“fatturati: − da mediante le “Note Debito Interessi” che si producono sub doc. 4A e c no riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 5A e 5B; − da (cessionaria di Controparte_5 Controparte_3 mediante le “ i”, riepilogate nell Parte sub doc. 5B, che sono state cedute dalla predetta società a ;
5 - “gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c…− nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12... Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”;
- euro 13.880,00 “ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 347 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito”. A sostegno di tali domande, la banca depositava un “elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale” (doc. 3), le “Note debito interessi emesse Parte da (doc. 4), un “elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi emesse Parte da (doc. 5), un “elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi emesse Parte da e ” (doc. 5) ed i contratti di cessione del credito Controparte_5
(do . Il si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa, di cui CP_1 lamentava innanzi tutto la mancanza, da un lato, di specifica allegazione e, dall'altro, di idoneo riscontro documentale (deduceva in particolare l'ente pubblico che l'atto di citazione era “scevro di riscontri documentali certi ed incontestabili, prolisso di argomentazioni vaghe e fumose, prodigo nella unilaterale quantificazione di asseriti costi generosamente innestati sul richiesto capitale iniziale”. E a far luce tra questa molteplicità di richieste risarcitorie, che appaiono la perpetuazione di se stesse, neppure soccorrono l'esiguità (numerica) dei documenti offerti in comunicazione o l'apporto (qualitativo) che gli allegati sono in grado di offrire all'elaborazione di una compiuta difesa. Si deposita, infatti, un elenco relativo a non meglio precisate "note di debito", redatte in modo totalmente slegato rispetto alle fatture iniziali e, addirittura, alle cessioni originarie, tanto da non riuscire a scriminare il cessionario del credito vantato, se , , o altro fornitore, CP_2 CP_3 rendendo impossibile un riscontro contabile a carico dell'Amministrazione, onerata di una probatio che, senza alcun dubbio, può essere definita diabolica;
parte delle note di debito, infatti, appaiono redatte nel 2020, ma con riferimento a crediti risalenti al 2015, senza alcuna indicazione in ordine alla natura originaria del credito, alle modalità di calcolo degli importi, o alla base di computo utilizzata per gli stessi”). Inoltre, il contestava specificatamente sia l'importo capitale Controparte_1 richiesto s ero schema riepilogativo autonomamente redatto” sia quanto richiesto per interessi posto che “non essendo dimostrata la fondatezza del credito "originario" per sorte capitale, ne deriva, quantomeno, l'inattendibilità del conteggio, o meglio, l'inesistenza giuridica del diritto di credito portato dagli interessi a vario titolo richiesti”.
6 Con le memorie istruttorie la banca depositava solo 4 fatture intestate ad del 2015 per un totale di euro 1.168,08 ed una fattura elettronica CP_2 ente con una delle prime quattro, la n. 5431 del 13.6.2015. Istruita la causa documentalmente, il giudice di primo grado rigettava la domanda perché non provata sulla base delle seguenti argomentazioni:
- “a fondamento della pretesa azionata nei confronti del CP_1
l'attrice ha prodotto due contratti di cessione di crediti in blocco,
[...] si aggiungono, per il principio di acquisizione al processo, gli altri contratti versati in atti dall'ente convenuto, nei quali vi è l'elencazione di diverse fatture, menzionate per numero e importo”;
- “come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915/2011, n. 5071/2009)”;
- “tale insegnamento, pacificamente trasponibile al caso in esame – sul rilievo che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, come il presente processo – comporta che il creditore originario e, a fortiori, il cessionario, non assolvono all'onere ex art. 2697 c.c. con la produzione delle sole fatture, atti a contenuto partecipativo e di provenienza unilaterale (del soggetto emittente)”;
- “nel caso in esame l'attrice non ha neppure prodotto le fatture originarie, fatta eccezione per la n. 5750175431, dell'importo di 634,39 euro, emessa il 13.6.2015 dalla (allegata alla seconda Controparte_2 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), in ordine alla quale la medesima
non ha peraltro prodotto alcun contratto di Parte_2 cessione in suo favore del relativo credito”;
- “gli altri documenti versati in atti sono mere note di debito, anch'esse di provenienza unilaterale (in disparte se dell'attrice, della
[...]
o di altri cedenti), nelle quali vi è un computo di int CP_6 di mora sull'importo capitale la cui debenza come detto non è stata provata”;
- “ad abundantiam, si osserva inoltre che, in conseguenza della descritta evidente carenza probatoria – autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda – la parte convenuta non ha potuto articolare compiute difese, sia in relazione alla contestazione del credito, sia in riferimento all'eccezione di prescrizione, la quale è stata difatti formulata esclusivamente riguardo al quinquennio precedente la notifica dell'atto di citazione”;
- “la mancata produzione delle fatture avrebbe quantomeno consentito al di verificare i relativi periodi di consumo, al fine ad esempio di CP_1 estendere l'eccezione di prescrizione a crediti sorti in momenti precedenti (si pensi a fatture di conguaglio, relative a consumi effettuati dall'utente diversi anni prima della contabilizzazione da parte del Gestore) oppure a
7 formulare eventualmente altre contestazioni sulla debenza delle somme ivi indicate (ad esempio, eccezione di pagamento oppure inerente a vizi della prestazione originaria effettuata dal somministrante)”. Tanto premesso, possono ora essere valutate le censure avanzate da parte appellante. A) Della violazione degli artt. 115 e 116 cpc e della ulteriore somma di euro 5.011,84: primo e secondo motivo di appello. Con il primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza per Parte_1 violazione degli artt. 115-116 cpc perché il giudice di primo grado non considerava che il non aveva avanzato alcuna contestazione Controparte_1
“né in ordine all'erogazione delle forniture/prestazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture”, “né in ordine ai consumi analiticamente indicati nelle fatture, già inviate al Comune” e “né in ordine alle fatture inoltrate per il pagamento: e ciò neppure a seguito della notifica degli atti di cessione dei crediti e delle intimazioni di pagamento”, avendo anzi dato atto nella comunicazione di rifiuto della cessione ad di avere “liquidato” le CP_3 fatture. Pertanto, secondo l'appellante, “l'eccezione di avvenuta liquidazione delle fatture e il comportamento sia anteriore al giudizio che processuale dimostrano l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti e, comunque, in virtù del Parte principio di non contestazione, rendono i fatti dedotti da e, dunque, l'erogazione delle forniture per i consumi fatturati e gli importi esposti nelle fatture fatti pacifici”, tenuto anche conto che nei rapporti di somministrazione
“l'onere della prova gravante sul somministratore consiste nella sola dimostrazione della corrispondenza tra i dati indicati in bolletta e quanto risultante dal contatore regolarmente funzionante, senza pretendere l'ulteriore dimostrazione che effettivamente il flusso rilevato sia pervenuto all'utente” e
“la prova delle prestazioni e, di conseguenza, la prova del credito ingiunto è già in atti, ed è data anche dalla presunzione di veridicità dei consumi indicati nelle fatture emesse dal distributore locale e sulla base di esse da e e di CP_2 CP_3 correttezza dei sistemi di rilevazione”. Infine, la società appellante ha dedotto che “anche sulla correttezza dell'importo fatturato, nondimeno, assume rilievo la contumacia dell'ente, avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nei contratti di somministrazione continuativa, che impone all'utente la contestazione specifica del regolare funzionamento, che in sostanza si presume in assenza di circostanze atte a far inferire diversa valutazione”. Le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di censura non sono condivisibili. In disparte la preliminare considerazione che nel caso di specie il non CP_1 era contumace e non si comprende, quindi, il relativo richiamo all'istituto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il debitore ceduto contestava specificatamente i fatti posti a sostegno della domanda e cioè la sussistenza dei crediti ceduti dagli enti gestori alla . Pt_1
8 Come è noto, invero, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (vedi Cass. n. 22055/17) ed ancora “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice” (vedi Cass. n. 6606/16). Orbene, come emerge chiaramente da quanto sopra riportato in ordine alle Parte reciproche allegazioni, la società agendo nei confronti del CP_1
, non allegava minimament quali crediti si riferiva, li
[...] depositare a sostegno della sua pretesa un elenco, unilateralmente predisposto
- il doc. n.
3 - di fatture degli anni 2013/2018 indicandone il numero, la data di emissione e l'importo per un totale di euro 27.089,66, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine ai periodi interessati dall'erogazione di energia ed ai consumi rilevati. È evidente, pertanto, che a fronte di tale generica allegazione – così riportata Parte in atto di citazione: “ (“ ) instaura il presente Parte_2 giudizio al fine di ottenere la condanna del ““ ” (C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresent sede a P.IVA_2
Nuoro (NU), Via Dante Alighieri 44 – CAP 08100 – (“Ente”) al pagamento dei Parte seguenti crediti, dei quali è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato: i. € 27.089,66 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da e Controparte_3 [...]
(cessionaria di (“Cedenti”) e Controparte_4 Controparte_2 riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3” – la contestazione del credito formulata dal sul presupposto che lo stesso era fondato su Controparte_1
“un mero schema riepilogativo autonomamente redatto”, appare assolutamente sufficiente a rendere le generiche allegazioni di controparte inidonee a provare alcunchè. Né può assumere alcun rilievo il fatto che l'ente pubblico non abbia contestato la sussistenza del rapporto di somministrazione con gli enti gestori, posto che i fatti contestati non attengono alla sussistenza del rapporto di erogazione dell'energia elettrica ma ai consumi che ne sono derivati e al conseguente corrispettivo dovuto, con evidente impossibilità, in mancanza financo delle fatture poste a sostegno della domanda, di dare applicazione nella fattispecie in esame all'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte appellante sulla ripartizione degli oneri di prova tra somministrante e somministrato (e
9 secondo cui il somministrante deve provare solo la “corrispondenza tra i dati indicati in bolletta e quanto risultante dal contatore regolarmente funzionante, senza pretendere l'ulteriore dimostrazione che effettivamente il flusso rilevato sia pervenuto all'utente”: vedi atto di appello). E' evidente, infatti, che in mancanza delle fatture e dei dati relativi al consumo ed ai periodi di rilevazione degli stessi, non è affatto possibile presumere alcunchè sulla “veridicità dei consumi indicati nelle fatture emesse dal distributore locale e sulla base di esse da e e di correttezza dei sistemi di rilevazione”, come invece CP_2 CP_3 Parte dedotto dalla Né è possibil rire elementi di giudizio dagli atti di rifiuto dell'ente pubblico alle cessioni di credito notificategli dalla banca, posto che quattro attengono a cessioni estranee al capitale residuo oggetto di domanda nel presente giudizio e ) e solo una a e nel relativo atto il CP_7 Controparte_8 CP_3
i e stificare il rifiu genericamente che molte fatture erano state già pagate al cedente. Da tale generica ammissione non può pertanto ricavarsi alcunchè sull'effettiva sussistenza dello specifico credito azionato nel presente giudizio dal cessionario. Non basta certo affermare la sussistenza di un rapporto di somministrazione con i precedenti gestori per riconoscere fondato il credito azionato in giudizio. Da ultimo, quanto alla ulteriore somma di euro 5.011,84, oggetto di una pronuncia di inammissibilità del giudice di primo grado perché ritenuta domanda tardivamente proposta solo nella comparsa conclusionale, è appena il caso di evidenziare che, seppur è vero che tale somma non era richiesta in via ulteriore rispetto all'originario importo capitale di euro 27.089,66, è altrettanto vero che è assolutamente impossibile, ancora una volta, verificare a quali crediti e a quali consumi residui si riferisca la banca. Parte Anche in tale caso, infatti, senza alcuna specifica allegazione, la solo nelle comparse conclusionali, riduceva il credito ad euro 5.011,84 allegando la medesima nota riepilogativa di cui all'originario doc. n. 3 modificata nel risultato finale degli importi ancora dovuti, nel quale risultano pagate, ma non si sa né quando né come, molto fatture su cui era indicato nella nuova nota riepilogativa un residuo pari a zero. Invero, con la memoria istruttoria ex art. 183 n. 1 cpc del 28.6.2021 la Pt_2 richiamava le medesime conclusioni di cui all'atto di citazione in cui si domandava, a titolo di capitale, il pagamento della somma di euro 27.089,66. Solo con le note conclusionali depositate il 28.1.2022 per l'udienza ex 281 sexies cpc del 24.5.2022, la banca limitava la domanda ad euro 5.011,84, depositando un nuovo elenco, sempre uniltaeralmente predisposto, sulla base delle seguenti allegazioni: “Rispetto all'importo di € 27.089,66, la sorte capitale Parte ancora dovuta a ammonta ad € 5.011,84 (elenco che si produce sub all. A) dei quali: − € 938,17 portati da 4 fatture emesse da a Controparte_2 titolo di corrispettivo delle forniture di energia e da ess
[...] Parte e da quest'ultima, a propria volta, cedute a di cui al Controparte_4 otto sub all. A − € 4.073,67 portati dalle fa emesse
10 da a titolo di corrispettivo delle forniture di energia e da Controparte_3 Parte essa cedute a di cui al predetto elenco prodotto sub all. A”. L'appellata ne a nota conclusionale del 31.1.2022 rinnovava “tutte le altre eccezioni richiamate … in assenza di documentazione idonea che consenta di esplicare una compiuta difesa nei confronti dell'Amministrazione”. Orbene, è evidente come anche le nuove allegazioni contenute nella comparsa conclusionale del 28.1.2022, oltre che generiche, risultano sfornite di qualsiasi adeguato riscontro, risultando peraltro inverosimile che tra giugno 2021 e gennaio 2022 il abbia corrisposto la somma di oltre euro 20.000,00 CP_1 per liquidare il c ggetto di causa, tanto che lo stesso giudice di primo grado riteneva che tale somma fosse ulteriore rispetto a quella già pretesa con l'atto di citazione e non la stessa ma ridotta. Pertanto, la sentenza va confermata laddove riteneva la domanda di pagamento del capitale sfornita di “prova del credito oggetto di causa”.
B) Delle ulteriori somme pretese dalla banca: terzo, quarto e quinto motivo di appello. Con il terzo, il quarto e quinto motivo di appello, la censurava la Pt_2 sentenza: - nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori e gli interessi anatocistici scaduti da oltre sei mesi, secondo gli incontestati conteggi depositati in atti e tenuto conto del parziale pagamento delle fatture da parte dell'ente pubblico;
- nella parte in cui non riconosceva l'importo di euro 480,00 dovuto ex art. 6 comma 2 del d.l.vo n. 231/2002, come riformato dal d.l.vo n. 192/12; - nella parte in cui non riconosceva gli interessi di mora relativi a crediti diversi da quelli oggetto di cessione da ed , su cui il CP_3 CP_2 tribunale ometteva qualsiasi specifica pronuncia. Orbene, anche tali censure vanno disattese per le medesime ragioni esplicate sopra e cioè per difetto di prova della sussistenza dei crediti. In difetto, infatti, di qualsiasi riscontro sulla esistenza del capitale residuo azionato in giudizio dalla banca cessionaria, è invero impossibile verificare la correttezza e soprattutto la debenza delle ulteriori somme pretese in giudizio a titolo di nteressi di mora, di interessi anatocistici ed ex art. 6 comma 2 d.l.vo n. 231/2002 (“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”).Parte Anche gli importi azionati a tale titolo dalla si fondano esclusivamente su riepiloghi di asserite note di debito formati ateralmente dal cessionario e non su specifica documentazione proveniente dall'asserito cedente ed emessa nei confronti del debitore ceduto. Come chiaramente eccepito dal CP_1
fin dalla sua comparsa di costituzione e risposta “Si deposita, infatti, un
[...]
relativo a non meglio precisate "note di debito", redatte in modo totalmente slegato rispetto alle fatture iniziali e, addirittura, alle cessioni originarie, tanto da non riuscire a scriminare il cessionario del credito vantato, se , , o altro fornitore, rendendo impossibile un riscontro CP_2 CP_3 co a mministrazione, onerata di una probatio che, senza alcun dubbio, può essere definita diabolica;
parte delle note di debito, infatti,
11 appaiono redatte nel 2020, ma con riferimento a crediti risalenti al 2015, senza alcuna indicazione in ordine alla natura originaria del credito, alle modalità di calcolo degli importi, o alla base di computo utilizzata per gli stessi”. Per tali motivi, nulla può essere riconosciuto alla banca neppure in relazione a tali ulteriori importi per difetto totale di qualsiasi adeguato riscontro probatorio, come correttamente ritenuto dal tribunale gravato (“Gli altri documenti versati in atti sono mere note di debito, anch'esse di provenienza unilaterale (in disparte se dell'attrice, della o di altri cedenti), nelle quali Controparte_6 vi è un computo di interessi di mora sull'importo capitale la cui debenza come detto non è stata provata”).
C) Delle spese di lite. Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare compllesità e di qualsiasi attività istruttoria, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avvero la sentenza n. 345/2022 del Parte_1
Tribunale di Nuoro. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 6.079,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sassari, 21/3/2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
12
( ) domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
l difende in forza di procura in atti appellante CONTRO in persona del sindaco pro-tempore Controparte_1 to elettivamente presso lo studio dell'avv. FARCI P.IVA_2
GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: Voglia la Corte d'Appello – Sezione Distaccata – di Sassari, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 345/22 emessa dal Tribunale di Nuoro e pubblicata il 24 maggio 2022 nel giudizio avanti al Tribunale di Nuoro RG 1094/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – n Parte_2 CP_1
e non notificata IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria
[...] ertezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei Parte_1 confronti del : Controparte_1
I. € 5.011,8 le, di cui alle fatture indicate nell'elenco che si riproduce sub DOC. 1; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
1 IV. € 480 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 12 fatture costituenti la predetta sorte capitale V. gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata di € 22.077,82, corrispondente alla differenza tra la sorte capitale azionata di € 27.089,66 e la sorte capitale insoluta di € 5.011,84, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 sin dalla citazione (colonna
“Data Scadenza”) e che ivi viene riprodotto sub doc. 2; VI. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata di € 22.077,82 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 11.080 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 277 fatture costituenti la sorte capitale pagata di € 22.077,82; VIII. € 16.575,32 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti con la citazione sub doc. 5A e 5B; IX. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
X. € 13.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle 347 fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del
[...] [...] Parte
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a CP_1 spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice Parte_1 nei confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condan a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
2 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. Per parte appellata: Voglia la Corte così provvedere: IN RITO: a) Dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto Appello per tutti i motivi innanzi Parte dedotti;
NEL MERITO: previo rigetto dell'appello proposto dalla confermare la Sentenza n. 345/2022, pubblicata in data 24/05/2022 l Tribunale di Nuoro, Giudice Dott. Salvatore FALZOI, a definizione del procedimento contraddistinto al n. di R.G. 1094/2020; c) per i motivi di cui in Parte narrativa, e previo rigetto dell'appello proposto, condannare la al risarcimento dei danni subiti dal , in persona del sindaco p.t. Controparte_1 per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. atteso che la appellante ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
d) con vittoria di spese, diritti, compensi professionali e rimborso delle spese generali di cui all'art.15 D.M. 585/94, oltre I.V.A. e C.P.A., del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito. Svolgimento del processo Con sentenza n. 345/22, emessa in data 24.5.2022, il Tribunale di Nuoro:
- rigettava la domanda con cui (ora Parte_2 Parte_1
) chiedeva la condanna men
[...] Controparte_1 favore dell'importo di euro 81.012,92 per crediti derivanti da fornitura di energia elettrica ceduti da e ed in Controparte_2 Controparte_3 particolare per crediti relativi, in parte, al capitale e, per altra parte, agli interessi moratori ed anatocistici maturati;
- dichiarava inammissibile la domanda di pagamento di ulteriori euro 5.011,84 formulata dalla società attrice solo nelle note conclusionali;
- dichiarava inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulata sempre dalla banca;
- regolamentava le spese secondo soccombenza. In particolare, il tribunale gravato – disattese le eccezioni pregiudiziali avanzate dal di nullità della citazione per genericità delle Controparte_1 allegazioni e di inefficacia delle cessioni di credito per omessa preventiva adesione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 9 legge n. 2248/1865
– riteneva la domanda della banca infondata per difetto di prova del credito oggetto di causa, di cui non erano in atti neppure le relative fatture ad esclusione della n. 5750175431 dell'importo di euro 634,39, peraltro, non oggetto di cessione. Il giudice di primo grado riteneva inoltre inammissibili la domanda di pagamento della ulteriore somma di euro 5.011,84 perché proposta tardivamente solo con le note conclusionali e la domanda di ingiustificato arricchimento, di cui non ricorrevano i presupposti. Infine, condannava l'attrice soccombente a rifondere le spese di lite, respingendo la domanda ex art. 96 cpc proposta dal . Controparte_1
3 La società ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella Parte_1 parte in cui il tribunale riteneva non provati i crediti per fornitura di energia elettrica, in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, posto che il Comune di CP_1 non formulava alcuna contestazione “né in ordine all'erogazione delle forniture/prestazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture, − né in ordine ai consumi analiticamente indicati nelle fatture, già inviate al Comune”, dovendosi inoltre presumere la veridicità dei consumi indicati nelle fatture;
ii) nella parte in cui dichiarava inammissibile la domanda di pagamento dell'importo di euro 5.011,84, come indicato nella comparsa conclusionale, posto che tale somma non rappresentava una domanda nuova ma esclusivamente il capitale residuo rispetto a quello indicato in citazione di euro 27.089,66; iii) nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori e gli interessi anatocistici scaduti da oltre sei mesi, secondo gli incontestati conteggi depositati in atti e tenuto conto del parziale pagamento delle fatture da parte dell'ente pubblico;
iv) nella parte in cui non riconosceva l'importo di euro 480,00 dovuto ex art. 6 comma 2 del d.l.vo n. 231/2002, come riformato dal d.l.vo n. 192/12; v) nella parte in cui non riconosceva gli interessi di mora relativi a crediti diversi da quelli oggetto di cessione da ed , CP_3 CP_2 su cui il tribunale ometteva qualsiasi specifica pronuncia;
vi) nella parte in cui la condannava alle spese. Nonostante la società appellante abbia richiamato nelle sue conclusioni anche la domanda di indebito arricchimento nessuna censura specifica è stata avanzata in ordine alla decisione di rigetto della stessa per difetto dei presupposti. Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato. In via pregiudiziale, l'appellato ha dedotto l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 cpc. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in
4 quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa il mancato riconoscimento delle somme pretese a titolo di residuo capitale e di interessi di mora ed anatocistici, evidenziandone gli errori asseritamente compiuti dal giudice di primo grado nella valutazione delle risultanze istruttorie, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11- 2017 n. 27199). Tanto premesso, va preliminarmente evidenziato come in difetto di una specifica censura sul punto da parte dell'ente appellato, risultano ormai definitivamente disattese le eccezioni pregiudiziali di nullità dell'atto di citazione e di inefficacia delle cessioni di credito. Nel merito, giova innanzi tutto evidenziare che la nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio domandava il pagamento d omme in forza delle seguenti allegazioni:
- euro 27.089,66 “per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da
[...]
e (cessionaria di CP_3 Controparte_4 CP_2
o che si produ CP_2 doc. 3”;
- euro 11.907,94 per “interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale..determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo”;
- “gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c…. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”;
- euro 11.560,00 “ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle n. 289 fatture costituenti la predetta sorte capitale”;
- euro 16.575,32 “a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i”, tutti già Parte
“fatturati: − da mediante le “Note Debito Interessi” che si producono sub doc. 4A e c no riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 5A e 5B; − da (cessionaria di Controparte_5 Controparte_3 mediante le “ i”, riepilogate nell Parte sub doc. 5B, che sono state cedute dalla predetta società a ;
5 - “gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c…− nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12... Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto”;
- euro 13.880,00 “ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 347 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito”. A sostegno di tali domande, la banca depositava un “elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale” (doc. 3), le “Note debito interessi emesse Parte da (doc. 4), un “elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi emesse Parte da (doc. 5), un “elenco riepilogativo delle Note Debito Interessi emesse Parte da e ” (doc. 5) ed i contratti di cessione del credito Controparte_5
(do . Il si costituiva in giudizio contestando l'avversa pretesa, di cui CP_1 lamentava innanzi tutto la mancanza, da un lato, di specifica allegazione e, dall'altro, di idoneo riscontro documentale (deduceva in particolare l'ente pubblico che l'atto di citazione era “scevro di riscontri documentali certi ed incontestabili, prolisso di argomentazioni vaghe e fumose, prodigo nella unilaterale quantificazione di asseriti costi generosamente innestati sul richiesto capitale iniziale”. E a far luce tra questa molteplicità di richieste risarcitorie, che appaiono la perpetuazione di se stesse, neppure soccorrono l'esiguità (numerica) dei documenti offerti in comunicazione o l'apporto (qualitativo) che gli allegati sono in grado di offrire all'elaborazione di una compiuta difesa. Si deposita, infatti, un elenco relativo a non meglio precisate "note di debito", redatte in modo totalmente slegato rispetto alle fatture iniziali e, addirittura, alle cessioni originarie, tanto da non riuscire a scriminare il cessionario del credito vantato, se , , o altro fornitore, CP_2 CP_3 rendendo impossibile un riscontro contabile a carico dell'Amministrazione, onerata di una probatio che, senza alcun dubbio, può essere definita diabolica;
parte delle note di debito, infatti, appaiono redatte nel 2020, ma con riferimento a crediti risalenti al 2015, senza alcuna indicazione in ordine alla natura originaria del credito, alle modalità di calcolo degli importi, o alla base di computo utilizzata per gli stessi”). Inoltre, il contestava specificatamente sia l'importo capitale Controparte_1 richiesto s ero schema riepilogativo autonomamente redatto” sia quanto richiesto per interessi posto che “non essendo dimostrata la fondatezza del credito "originario" per sorte capitale, ne deriva, quantomeno, l'inattendibilità del conteggio, o meglio, l'inesistenza giuridica del diritto di credito portato dagli interessi a vario titolo richiesti”.
6 Con le memorie istruttorie la banca depositava solo 4 fatture intestate ad del 2015 per un totale di euro 1.168,08 ed una fattura elettronica CP_2 ente con una delle prime quattro, la n. 5431 del 13.6.2015. Istruita la causa documentalmente, il giudice di primo grado rigettava la domanda perché non provata sulla base delle seguenti argomentazioni:
- “a fondamento della pretesa azionata nei confronti del CP_1
l'attrice ha prodotto due contratti di cessione di crediti in blocco,
[...] si aggiungono, per il principio di acquisizione al processo, gli altri contratti versati in atti dall'ente convenuto, nei quali vi è l'elencazione di diverse fatture, menzionate per numero e importo”;
- “come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915/2011, n. 5071/2009)”;
- “tale insegnamento, pacificamente trasponibile al caso in esame – sul rilievo che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, come il presente processo – comporta che il creditore originario e, a fortiori, il cessionario, non assolvono all'onere ex art. 2697 c.c. con la produzione delle sole fatture, atti a contenuto partecipativo e di provenienza unilaterale (del soggetto emittente)”;
- “nel caso in esame l'attrice non ha neppure prodotto le fatture originarie, fatta eccezione per la n. 5750175431, dell'importo di 634,39 euro, emessa il 13.6.2015 dalla (allegata alla seconda Controparte_2 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), in ordine alla quale la medesima
non ha peraltro prodotto alcun contratto di Parte_2 cessione in suo favore del relativo credito”;
- “gli altri documenti versati in atti sono mere note di debito, anch'esse di provenienza unilaterale (in disparte se dell'attrice, della
[...]
o di altri cedenti), nelle quali vi è un computo di int CP_6 di mora sull'importo capitale la cui debenza come detto non è stata provata”;
- “ad abundantiam, si osserva inoltre che, in conseguenza della descritta evidente carenza probatoria – autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda – la parte convenuta non ha potuto articolare compiute difese, sia in relazione alla contestazione del credito, sia in riferimento all'eccezione di prescrizione, la quale è stata difatti formulata esclusivamente riguardo al quinquennio precedente la notifica dell'atto di citazione”;
- “la mancata produzione delle fatture avrebbe quantomeno consentito al di verificare i relativi periodi di consumo, al fine ad esempio di CP_1 estendere l'eccezione di prescrizione a crediti sorti in momenti precedenti (si pensi a fatture di conguaglio, relative a consumi effettuati dall'utente diversi anni prima della contabilizzazione da parte del Gestore) oppure a
7 formulare eventualmente altre contestazioni sulla debenza delle somme ivi indicate (ad esempio, eccezione di pagamento oppure inerente a vizi della prestazione originaria effettuata dal somministrante)”. Tanto premesso, possono ora essere valutate le censure avanzate da parte appellante. A) Della violazione degli artt. 115 e 116 cpc e della ulteriore somma di euro 5.011,84: primo e secondo motivo di appello. Con il primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza per Parte_1 violazione degli artt. 115-116 cpc perché il giudice di primo grado non considerava che il non aveva avanzato alcuna contestazione Controparte_1
“né in ordine all'erogazione delle forniture/prestazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture”, “né in ordine ai consumi analiticamente indicati nelle fatture, già inviate al Comune” e “né in ordine alle fatture inoltrate per il pagamento: e ciò neppure a seguito della notifica degli atti di cessione dei crediti e delle intimazioni di pagamento”, avendo anzi dato atto nella comunicazione di rifiuto della cessione ad di avere “liquidato” le CP_3 fatture. Pertanto, secondo l'appellante, “l'eccezione di avvenuta liquidazione delle fatture e il comportamento sia anteriore al giudizio che processuale dimostrano l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti e, comunque, in virtù del Parte principio di non contestazione, rendono i fatti dedotti da e, dunque, l'erogazione delle forniture per i consumi fatturati e gli importi esposti nelle fatture fatti pacifici”, tenuto anche conto che nei rapporti di somministrazione
“l'onere della prova gravante sul somministratore consiste nella sola dimostrazione della corrispondenza tra i dati indicati in bolletta e quanto risultante dal contatore regolarmente funzionante, senza pretendere l'ulteriore dimostrazione che effettivamente il flusso rilevato sia pervenuto all'utente” e
“la prova delle prestazioni e, di conseguenza, la prova del credito ingiunto è già in atti, ed è data anche dalla presunzione di veridicità dei consumi indicati nelle fatture emesse dal distributore locale e sulla base di esse da e e di CP_2 CP_3 correttezza dei sistemi di rilevazione”. Infine, la società appellante ha dedotto che “anche sulla correttezza dell'importo fatturato, nondimeno, assume rilievo la contumacia dell'ente, avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nei contratti di somministrazione continuativa, che impone all'utente la contestazione specifica del regolare funzionamento, che in sostanza si presume in assenza di circostanze atte a far inferire diversa valutazione”. Le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di censura non sono condivisibili. In disparte la preliminare considerazione che nel caso di specie il non CP_1 era contumace e non si comprende, quindi, il relativo richiamo all'istituto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il debitore ceduto contestava specificatamente i fatti posti a sostegno della domanda e cioè la sussistenza dei crediti ceduti dagli enti gestori alla . Pt_1
8 Come è noto, invero, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (vedi Cass. n. 22055/17) ed ancora “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice” (vedi Cass. n. 6606/16). Orbene, come emerge chiaramente da quanto sopra riportato in ordine alle Parte reciproche allegazioni, la società agendo nei confronti del CP_1
, non allegava minimament quali crediti si riferiva, li
[...] depositare a sostegno della sua pretesa un elenco, unilateralmente predisposto
- il doc. n.
3 - di fatture degli anni 2013/2018 indicandone il numero, la data di emissione e l'importo per un totale di euro 27.089,66, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine ai periodi interessati dall'erogazione di energia ed ai consumi rilevati. È evidente, pertanto, che a fronte di tale generica allegazione – così riportata Parte in atto di citazione: “ (“ ) instaura il presente Parte_2 giudizio al fine di ottenere la condanna del ““ ” (C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresent sede a P.IVA_2
Nuoro (NU), Via Dante Alighieri 44 – CAP 08100 – (“Ente”) al pagamento dei Parte seguenti crediti, dei quali è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato: i. € 27.089,66 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da e Controparte_3 [...]
(cessionaria di (“Cedenti”) e Controparte_4 Controparte_2 riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3” – la contestazione del credito formulata dal sul presupposto che lo stesso era fondato su Controparte_1
“un mero schema riepilogativo autonomamente redatto”, appare assolutamente sufficiente a rendere le generiche allegazioni di controparte inidonee a provare alcunchè. Né può assumere alcun rilievo il fatto che l'ente pubblico non abbia contestato la sussistenza del rapporto di somministrazione con gli enti gestori, posto che i fatti contestati non attengono alla sussistenza del rapporto di erogazione dell'energia elettrica ma ai consumi che ne sono derivati e al conseguente corrispettivo dovuto, con evidente impossibilità, in mancanza financo delle fatture poste a sostegno della domanda, di dare applicazione nella fattispecie in esame all'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte appellante sulla ripartizione degli oneri di prova tra somministrante e somministrato (e
9 secondo cui il somministrante deve provare solo la “corrispondenza tra i dati indicati in bolletta e quanto risultante dal contatore regolarmente funzionante, senza pretendere l'ulteriore dimostrazione che effettivamente il flusso rilevato sia pervenuto all'utente”: vedi atto di appello). E' evidente, infatti, che in mancanza delle fatture e dei dati relativi al consumo ed ai periodi di rilevazione degli stessi, non è affatto possibile presumere alcunchè sulla “veridicità dei consumi indicati nelle fatture emesse dal distributore locale e sulla base di esse da e e di correttezza dei sistemi di rilevazione”, come invece CP_2 CP_3 Parte dedotto dalla Né è possibil rire elementi di giudizio dagli atti di rifiuto dell'ente pubblico alle cessioni di credito notificategli dalla banca, posto che quattro attengono a cessioni estranee al capitale residuo oggetto di domanda nel presente giudizio e ) e solo una a e nel relativo atto il CP_7 Controparte_8 CP_3
i e stificare il rifiu genericamente che molte fatture erano state già pagate al cedente. Da tale generica ammissione non può pertanto ricavarsi alcunchè sull'effettiva sussistenza dello specifico credito azionato nel presente giudizio dal cessionario. Non basta certo affermare la sussistenza di un rapporto di somministrazione con i precedenti gestori per riconoscere fondato il credito azionato in giudizio. Da ultimo, quanto alla ulteriore somma di euro 5.011,84, oggetto di una pronuncia di inammissibilità del giudice di primo grado perché ritenuta domanda tardivamente proposta solo nella comparsa conclusionale, è appena il caso di evidenziare che, seppur è vero che tale somma non era richiesta in via ulteriore rispetto all'originario importo capitale di euro 27.089,66, è altrettanto vero che è assolutamente impossibile, ancora una volta, verificare a quali crediti e a quali consumi residui si riferisca la banca. Parte Anche in tale caso, infatti, senza alcuna specifica allegazione, la solo nelle comparse conclusionali, riduceva il credito ad euro 5.011,84 allegando la medesima nota riepilogativa di cui all'originario doc. n. 3 modificata nel risultato finale degli importi ancora dovuti, nel quale risultano pagate, ma non si sa né quando né come, molto fatture su cui era indicato nella nuova nota riepilogativa un residuo pari a zero. Invero, con la memoria istruttoria ex art. 183 n. 1 cpc del 28.6.2021 la Pt_2 richiamava le medesime conclusioni di cui all'atto di citazione in cui si domandava, a titolo di capitale, il pagamento della somma di euro 27.089,66. Solo con le note conclusionali depositate il 28.1.2022 per l'udienza ex 281 sexies cpc del 24.5.2022, la banca limitava la domanda ad euro 5.011,84, depositando un nuovo elenco, sempre uniltaeralmente predisposto, sulla base delle seguenti allegazioni: “Rispetto all'importo di € 27.089,66, la sorte capitale Parte ancora dovuta a ammonta ad € 5.011,84 (elenco che si produce sub all. A) dei quali: − € 938,17 portati da 4 fatture emesse da a Controparte_2 titolo di corrispettivo delle forniture di energia e da ess
[...] Parte e da quest'ultima, a propria volta, cedute a di cui al Controparte_4 otto sub all. A − € 4.073,67 portati dalle fa emesse
10 da a titolo di corrispettivo delle forniture di energia e da Controparte_3 Parte essa cedute a di cui al predetto elenco prodotto sub all. A”. L'appellata ne a nota conclusionale del 31.1.2022 rinnovava “tutte le altre eccezioni richiamate … in assenza di documentazione idonea che consenta di esplicare una compiuta difesa nei confronti dell'Amministrazione”. Orbene, è evidente come anche le nuove allegazioni contenute nella comparsa conclusionale del 28.1.2022, oltre che generiche, risultano sfornite di qualsiasi adeguato riscontro, risultando peraltro inverosimile che tra giugno 2021 e gennaio 2022 il abbia corrisposto la somma di oltre euro 20.000,00 CP_1 per liquidare il c ggetto di causa, tanto che lo stesso giudice di primo grado riteneva che tale somma fosse ulteriore rispetto a quella già pretesa con l'atto di citazione e non la stessa ma ridotta. Pertanto, la sentenza va confermata laddove riteneva la domanda di pagamento del capitale sfornita di “prova del credito oggetto di causa”.
B) Delle ulteriori somme pretese dalla banca: terzo, quarto e quinto motivo di appello. Con il terzo, il quarto e quinto motivo di appello, la censurava la Pt_2 sentenza: - nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori e gli interessi anatocistici scaduti da oltre sei mesi, secondo gli incontestati conteggi depositati in atti e tenuto conto del parziale pagamento delle fatture da parte dell'ente pubblico;
- nella parte in cui non riconosceva l'importo di euro 480,00 dovuto ex art. 6 comma 2 del d.l.vo n. 231/2002, come riformato dal d.l.vo n. 192/12; - nella parte in cui non riconosceva gli interessi di mora relativi a crediti diversi da quelli oggetto di cessione da ed , su cui il CP_3 CP_2 tribunale ometteva qualsiasi specifica pronuncia. Orbene, anche tali censure vanno disattese per le medesime ragioni esplicate sopra e cioè per difetto di prova della sussistenza dei crediti. In difetto, infatti, di qualsiasi riscontro sulla esistenza del capitale residuo azionato in giudizio dalla banca cessionaria, è invero impossibile verificare la correttezza e soprattutto la debenza delle ulteriori somme pretese in giudizio a titolo di nteressi di mora, di interessi anatocistici ed ex art. 6 comma 2 d.l.vo n. 231/2002 (“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”).Parte Anche gli importi azionati a tale titolo dalla si fondano esclusivamente su riepiloghi di asserite note di debito formati ateralmente dal cessionario e non su specifica documentazione proveniente dall'asserito cedente ed emessa nei confronti del debitore ceduto. Come chiaramente eccepito dal CP_1
fin dalla sua comparsa di costituzione e risposta “Si deposita, infatti, un
[...]
relativo a non meglio precisate "note di debito", redatte in modo totalmente slegato rispetto alle fatture iniziali e, addirittura, alle cessioni originarie, tanto da non riuscire a scriminare il cessionario del credito vantato, se , , o altro fornitore, rendendo impossibile un riscontro CP_2 CP_3 co a mministrazione, onerata di una probatio che, senza alcun dubbio, può essere definita diabolica;
parte delle note di debito, infatti,
11 appaiono redatte nel 2020, ma con riferimento a crediti risalenti al 2015, senza alcuna indicazione in ordine alla natura originaria del credito, alle modalità di calcolo degli importi, o alla base di computo utilizzata per gli stessi”. Per tali motivi, nulla può essere riconosciuto alla banca neppure in relazione a tali ulteriori importi per difetto totale di qualsiasi adeguato riscontro probatorio, come correttamente ritenuto dal tribunale gravato (“Gli altri documenti versati in atti sono mere note di debito, anch'esse di provenienza unilaterale (in disparte se dell'attrice, della o di altri cedenti), nelle quali Controparte_6 vi è un computo di interessi di mora sull'importo capitale la cui debenza come detto non è stata provata”).
C) Delle spese di lite. Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare compllesità e di qualsiasi attività istruttoria, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avvero la sentenza n. 345/2022 del Parte_1
Tribunale di Nuoro. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 6.079,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sassari, 21/3/2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
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