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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice deSInato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 288/2022
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Omar Pagnozzi e Cristina Cambiaghi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 118;
RICORRENTE contro
, (C.F. Controparte_1
), con sede legale in Parma, Via Emilio Lepido n. 21, in persona C.F._1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Donatella Minutolo del Foro di
Milano e Silvia Serena del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Donatella Minutolo sito in Milano, Via Monte Rosa n.
21;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24.04.2022 e ritualmente notificato, – premettendo di avere svolto, sin dall'inizio del Parte_1
rapporto, attività lavorativa di natura subordinata e a tempo indeterminato, non avendo mai seguito alcun percorso di formazione, né avendo ricevuto alcun insegnamento professionale da parte della convenuta e di avere osservato, per tutto il periodo di lavoro, un orario di lavoro di gran lunga superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito - adiva il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'intestato Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o pronuncia e/o declaratoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti dal 3.12.2020 al 16.11.2021 e, per l'effetto
B) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso ab origine un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con inquadramento al livello 3° CCNL
RI e RI, sin dal giorno 3.12.2020 (o dalla diversa data risultante in corso di causa);
C) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra al pagamento in suo favore da Pt_1
parte della SI.ra in proprio e quale titolare della P_ [...]
a titolo di differenze retributive per errata qualificazione Controparte_1
contrattuale (lavoro ordinario), festività, lavoro supplementare e straordinario, 13ma mensilità, ferie e permessi maturati e non goduti, trattamento integrativo ex D.L
3/2020 e TFR, o anche per quei diversi titoli ritenuti di giustizia, della somma di €
9.861,11 lordi, o quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia;
D) in conseguenza alle conclusioni di cui alle lettere A), B) e C), condannare la SI.ra in proprio e quale titolare della P_ Controparte_1
a corrispondere alla SI.ra l'importo di € 9.861,11 lordi (o il
[...] Parte_1
diverso importo risultante dovuto o ritenuto di giustizia) a titolo di differenze retributive, come meglio dettagliato al punto C) e nel corpo del presente atto e nel conteggio allegato al presente ricorso;
E) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso intimato alla SI.ra Parte_1
perché non risultano integrati gli estremi del licenziamento per giusta causa, per le ragioni sopra esposte;
F) conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 3,
I comma e art. 9, D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con la SI.ra in proprio e quale titolare della P_ Controparte_1
alla data del licenziamento e condannare la SI.ra in proprio
[...] P_
e quale titolare della al Controparte_1
pagamento di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR (€ 1.397,50, o il diverso importo risultante dovuto o ritenuto di giustizia).
In ogni caso:
G) accertare il diritto della ricorrente e condannare la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione, dal dovuto al saldo, su tutte le somme riconosciute spettanti.
H) condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stata assunta dalla ditta individuale “ , a decorrere dal 03.12.2020, con Controparte_1 Controparte_1
contratto di apprendistato professionalizzante part time della durata di 54 mesi, qualifica di estetista ed inquadramento al 3° livello del CCNL RI e RI
(doc.ti 1 e 32 fasc. parte ricorrente); b) che l'orario di lavoro previsto nella lettera di assunzione era pari a 20 ore settimanali dal martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 14:00; c) che, nella lettera di assunzione, era altresì stabilito che: “si definisce, quale parte integrante del presente contratto (…) il seguente piano formativo individuale semplificato: Settore: ACCONCIATURA ED ESTETICA - Tipologia di profilo
Qualifica: ESTETISTA - Tutor o Referente aziendale: ” e che: “il Controparte_1
reale monte ore e le effettive unità formative che compongono il percorso di apprendistato saranno definite in fase di stesura del piano formativo di dettaglio che sarà elaborato successivamente in base alle esperienze formative e lavorative dell'apprendista”; d) di non aver mai ricevuto, in spregio alle previsioni contrattuali, né il piano formativo, né il piano formativo di dettaglio, né altro documento affine;
e) di avere sempre svolto le mansioni di estetista, avendo prestato attività di pulizia del viso, manicure, pedicure, massaggi, pressoterapia con massaggio, trattamenti viso anche con l'utilizzo di specifico macchinario, cerette, applicazione smalto gel/semipermanente; f) di avere sempre svolto le predette mansioni in completa autonomia, lavorando sempre da sola e non ricevendo alcun supporto né formazione
(doc.ti 2-10 fasc. parte ricorrente); g) di avere gestito da sola il centro estetico, dal
11.07.2021 al 18.07.2021, in occasione di un periodo di vacanza della titolare (doc.ti
11, 12 e 13 fasc. parte ricorrente); h) di avere, altresì, portato con sé un proprio pacchetto clienti, occupandosene personalmente e in completa autonomia;
i) di avere svolto, oltre alle predette mansioni, anche attività di: - gestione del registro dei corrispettivi;
- gestione degli appuntamenti con i clienti;
- tenuta dell'inventario e acquisto dei prodotti necessari per l'attività; - formazione delle stagiste;
l) di essersi in particolare occupata della formazione di due stagiste, ossia la SI.ra nel Parte_2
mese di febbraio 2021 e la SI.ra nel mese di maggio 2021; m) di avere Persona_1
sempre osservato un orario lavorativo ben superiore a quello indicato nella lettera di assunzione, iniziando la propria attività lavorativa alle ore 8:30/9:00 e terminando non prima delle ore 19:00 (doc.ti 4, 7, 10, 14-22 fasc. parte ricorrente); n) che, essendo in possesso di una copia delle chiavi del negozio, la stessa si occupava spesso anche dell'apertura del centro estetico alle ore 8:00 e della sua chiusura alle ore 20:00/20:30
(doc. 23 fasc. parte ricorrente); o) di avere registrato l'orario di lavoro effettivamente osservato, dovendolo comunicare mensilmente alla titolare (doc. 24 fasc. parte ricorrente); p) che, dalle predette tabelle, risultava un numero di ore complessivo pari a: - 39 ore dal 14 al 19 dicembre 2020; - 47 ore dal 11 al 16 gennaio 2021; - 36,30 ore dal 18 al 23 gennaio;
- 45,3 ore dal 1 al 6 febbraio 2021; - 48,3 ore dal 8 al 13 febbraio
2021; - 59,3 ore dal 1 al 6 marzo 2021; - 40 ore dal 8 al 13 marzo 2021; - 62,3 ore dal
12 al 17 aprile;
- 54 ore dal 19 al 24 aprile 2021; - 65,3 ore dal 24 al 29 maggio 2021;
65 ore dal 7 al 12 giugno 2021; - 64 ore dal 14 al 19 giugno;
- 66,3 ore dal 5 al 10 luglio
2021; - 62 ore dal 19 al 24 luglio 2021; - 69 ore dal 2 al 7 agosto 2021; - 63,3 ore dal
23 al 28 agosto;
q) di essersi accordata con la titolare affinché quest'ultima corrispondesse “fuori busta” le ore di lavoro supplementare e straordinario effettivamente svolte, ma di non aver mai ricevuto, nonostante i numerosi solleciti, alcuna retribuzione in proposito;
r) di aver altresì comunicato alla titolare, a fine agosto
2021, l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui quest'ultima non avesse provveduto a corrispondere gli emolumenti richiesti (doc. 25 fasc. parte ricorrente); s) di essersi dovuta assentare per malattia dal 28.09.2021 al 29.09.2021, e di non essersi più presentata a lavoro dal 30.09.2021 stante il grave inadempimento posto in essere dalla datrice di lavoro;
t) che la datrice di lavoro, con lettera datata
14.10.2021, sollevava nei confronti della ricorrente plurime contestazioni disciplinari,
e, in particolare: - l'aver tenuto comportamenti ineducati e scortesi;
- l'essere stata oggetto di richiami per danneggiamenti a macchinari;
- l'avere ricevuto lamentele dai clienti per aver violato il divieto di fumo;
- l'essersi rifiutata di svolgere trattamenti alle clienti “sostenendo che lei era lì per imparare osservando solo il lavoro della titolare”;
- l'assenza ingiustificata a far data dal 30.09.2021 (doc. 26 fasc. parte ricorrente); u) che la titolare, con lettera datata 20.10.2021, comunicava alla ricorrente il licenziamento per giusta causa con effetto dal 16.11.2021 (doc. 28 fasc. parte ricorrente); v) di non avere mai, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, né subito contestazioni disciplinari o richiami di alcun tipo, né ricevuto lamentele da parte delle clienti né fumato sul luogo o durante l'orario di lavoro;
z) di avere impugnato il predetto licenziamento in data 03.01.2022, contestando, altresì, in tale sede, ogni irregolarità relativa al rapporto di lavoro, tra cui, in particolare: - il non aver mai ricevuto la formazione relativa al proprio inquadramento quale apprendista;
- l'aver sempre operato in autonomia e in assenza di un tutor aziendale;
- il non aver mai percepito il pagamento delle numerose ore di lavoro supplementare e straordinario prestate (doc. 30 fasc. parte ricorrente); aa) di non aver mai ricevuto alcun riscontro in proposito;
bb) che le differenze retributive spettanti alla ricorrente a titolo di lavoro ordinario, lavoro supplementare, lavoro straordinario, 13° mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, trattamento integrativo ex D.L. n. 3/2020 e TFR ammontavano a complessivi € 9.861,11 (doc. 31 fasc. parte ricorrente); cc) che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente era pari a complessivi € 1.397,50 mensili.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente eccepiva: - la nullità del contratto di apprendistato per mancato assolvimento dell'obbligo di formazione ex art. 42 del D.
Lgs. n. 81/2015, con conseguente riconoscimento ab origine della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
- la mancata corresponsione delle retribuzioni per lavoro supplementare e straordinario alla medesima spettanti;
-
l'illegittimità del recesso datoriale comminato alla lavoratrice per insussistenza e/o non rilevanza disciplinare dei fatti contestati.
Chiedeva, dunque, dichiararsi, da un lato, la conversione ab origine del contratto di apprendistato part time in contratto di lavoro subordinato full time (con inquadramento al 3° livello del CCNL di categoria), con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione delle relative differenze retributive, e, dall'altro, l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 20.10.2021, con conseguente applicazione della tutela obbligatoria prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2025.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 5.09.2022, si costituiva in giudizio l'impresa individuale “ ” , eccependo, in Controparte_1 Controparte_1
via preliminare, la nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree, delle quali chiedeva la reiezione.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale condotta in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del 4.06.2025, il Giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza e riservando il deposito della motivazione della sentenza entro il termine di sessanta giorni.
2. I motivi della decisione.
2.1. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto atteso che l'atto introduttivo appare contenere gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo.
Infatti, se l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni, occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare.
Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina il diritto.
Da ciò discende che, in mancanza di tale allegazione, la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis. Tale nullità, in analogia con quanto stabilito dall'art. 164 c.p.c. per il rito ordinario relativamente alla nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta in ordine all'editio actionis, deve ritenersi rilevabile d'ufficio, sebbene tale rilevazione ufficiosa non sia prevista espressamente dalla legge, in quanto la disposizione dell'art. 414 c.p.c., in combinazione con l'art. 416 c.p.c. e secondo i principi del processo del lavoro risponde ad eSIenze di ordine pubblico (Cass. SU n. 7708/93).
Inoltre, la stessa nullità, così come previsto dall'art. 164 n.4 e 5 c.p.c. per l'atto di citazione, non è sanabile nemmeno per effetto della costituzione del convenuto o dell'accettazione del contraddittorio che non rappresentano il raggiungimento dello scopo a cui è destinato l'atto, previsto in generale dall'art. 156 u.c. c.p.c. quale circostanza ostativa alla pronuncia di nullità, in quanto scopo dell'editio actionis non è quello di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda, ma quello di determinare l'oggetto del processo e, quindi, i limiti della pronuncia del giudice.
Ora, come la Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis Cass. SU 2 giugno
1993 n. 6140), la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall'impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; è necessario, in altri termini, che siano del tutto omessi, ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonché le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza è apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. sez. lav. n. 9810/98 - n. 817/99 - n. 2519/99).
In applicazione dei princìpi suesposti deriva, da un esame complessivo del ricorso introduttivo, che non può ritenersi carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto poste a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, atteso che il ricorso contiene sufficienti allegazioni relative al periodo del rapporto di lavoro ed alle sue modalità, ai motivi dell'illegittimità del contratto di apprendistato stipulato, alle mansioni svolte, all'inquadramento rivendicato sulla base del CCNL ritenuto applicabile e prodotto in allegato al ricorso, all'orario di lavoro osservato nonché alle differenze asseritamente dovute per i titoli specificamente indicati e quantificati sulla base di conteggi analitici inseriti nel ricorso introduttivo.
2.2. Nel merito, le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2.1. Come in precedenza esposto, la ricorrente è stata assunta dalla convenuta, a far data dal 3.12.2020, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di
54 mesi, contratto che prevedeva l'assunzione della qualifica di estetista ed un inquadramento al 3° livello del CCNL RI e RI (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La ricorrente, a riguardo, ha, in primo luogo, dedotto la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti e conseguentemente rivendicato il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, allegando di non aver mai seguito alcun percorso di formazione, né di aver ricevuto alcun insegnamento professionale da parte della convenuta e di avere svolto, per tutto il periodo di lavoro, mansioni rientranti nel livello III° del CCNL applicato dalla convenuta osservando un orario di lavoro di gran lunga superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito.
La lavoratrice ha, dunque, lamentato di avere svolto un normale rapporto di lavoro di natura subordinata sin dall'assunzione e per tutta la durata del rapporto stesso, svolgendo numerose ore di lavoro straordinario e chiedendo, dunque, la condanna della convenuta alle relative differenze retributive.
Tale assunto è risultato provato, tanto alla stregua delle risultanze documentali acquisite, quanto all'esito dell'istruttoria testimoniale.
In ordine al contratto di apprendistato stipulato, occorre preliminarmente evidenziare che la normativa applicabile nella fattispecie (artt. 2 e 4 D.Lgs. n. 167 del 2011 - D.L.
n. 34 del 2014 conv. in L. n. 78 del 2014 - artt. 41-47 D.Lgs. n. 81 del 2015 ) prevede, per il contratto di apprendistato professionalizzante, cioè finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico - professionale, quale deve ritenersi quello stipulato dalla ricorrente: - che l'impegno formativo dell'apprendista, ed il correlativo obbligo del datore di lavoro, sia determinato in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda di almeno 120 ore annue;
- che, per l'attivazione del contratto di apprendistato, sia necessaria la presenza di un tutor, che abbia competenze adeguate e che contribuisca alla definizione del piano formativo individuale;
- che il piano formativo individuale definisca il percorso formativo del lavoratore, indichi gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato.
È previsto, altresì, che, nella lettera di assunzione, siano precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di ingresso, la progressione delle qualifiche e la categoria di destinazione.
E, nella fattispecie, dall'istruttoria documentale ed orale svolta non è stato provato che la formazione interna ed esterna prevista secondo le modalità legislativamente o contrattualmente indicate sia stata effettivamente svolta.
Giova rammentare, sul punto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (n.13013/03), “il dato essenziale del contratto di tirocinio (o apprendistato)
è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa – che, non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, L. n. 25 del 1955, introdotto dalla L. n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, L. n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del 1999, convertito nella L. n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della L. n. 25 del 1955), ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, e dal Regolamento del ConSIlio n. 2081/93 del 20 luglio 1993) - esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass., 11.5.2002, n. 6787).
Anche nella citata sentenza n. 6787/02, la Cassazione – dopo aver premesso che “la legge definisce l'apprendistato come uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima” (art. 2, c. della L. 19 gennaio 1955, n. 25) – ha precisato che “nel contratto di tirocinio, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.
Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa – che, non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, L. n. 25 del 1955, introdotto dalla L. n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, L. n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del 1999, convertito nella L. n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della
L. n. 25 del 1955), ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del trattato istitutivo della Comunità Europea dal Regolamento del ConSIlio n. 2081/93 del 20 luglio 1993) - esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.
Il contratto in questione, invero, è un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale (come tale qualificata dall'art. 2134 c.c.). Nel contratto di tirocinio, dunque, rispetto all'attività lavorativa, la formazione assume un ruolo assolutamente preminente, ponendosi essa quale strumento per la realizzazione di finalità considerate di alto valore sociale già dalla Costituzione (art. 35, c. 2 Cost.); circostanza, questa, che spiega una serie di interventi legislativi miranti, da una parte, a rendere effettiva quella finalità (cfr. l'art. 2, c. 2 della L. n. 25 del 1955 introdotto dalla L. 2 aprile 1968, n. 424 sul controllo, da parte dell'Ispettorato del lavoro, circa il genere dell'attività di addestramento nonché l'art. 16, c. 1 della L. 24 giugno 1997, n. 196 che stabilisce il limite minimo di durata dell'apprendistato, in coerenza con le medesime finalità formative, o, ancora, gli artt. 10, 11 e 16 della L. n.
25 del 1955, modificato dall'art. 2, c. lett. a e b del D.L. 1 luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella 1.2.8.1999, n. 263, in cui l'obbligo formativo si articola in addestramento pratico e insegnamento complementare in misura non inferiore a 120 ore medie annue), e, dall'altra, a compensare gli oneri affrontati dal datore di lavoro connessi all'attività di addestramento, attraverso una serie di vantaggi (di varia natura, dalle agevolazioni contributive, prolungate sino ad un anno dopo la fine del tirocinio ex art. 21, c. 6 della L. n. 56 del 1987, all'applicazione di un regime di recedibilità ad nutum nei confronti dell'apprendista, all'esclusione del novero degli apprendisti nell'organico dell'azienda ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale necessaria per l'applicazione delle tutele a tanto condizionate, ecc.).
È opportuno precisare che la centralità del momento formativo emerge ancora di più nitidamente dal confronto del contratto di apprendistato con altri rapporti consimili, quali il rapporto di formazione e lavoro e l'addestramento professionale.
E, infatti, da una parte, il contratto di formazione, diversamente dall'apprendistato, non tende alla mera acquisizione della professionalità, ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass., 1.8.1998, n. 7554); circostanza, questa, che spiega, tra l'altro, come il momento formativo nel contratto di formazione e lavoro venga individuato anche nella mera prestazione di attività lavorative e nell'esperienza lavorativa che questa realizza di per sé. Dall'altra l'addestramento professionale non rientra nell'ambito del lavoro subordinato in quanto, pur essendo presente una prestazione di attività fisica o intellettuale da parte dell'allievo, l'unico oggetto del contratto è l'insegnamento impartito (o fatto impartire) dall'imprenditore ai fini della formazione professionale dell'allievo, mentre la prestazione di attività da parte di quest'ultimo, in quanto richiesta solo perché lo stesso acquisisca le nozioni pratiche necessarie alla suddetta formazione, resta estranea al sinallagma contrattuale e, perciò, non in rapporto di corrispettività con l'addestramento
(Cass., 23.1.1998, n. 630).
L'essenzialità dell'insegnamento nel contratto di apprendistato è stata più volte, ancora di recente, sottolineata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, affinché l'obiettivo formativo possa essere raggiunto, è necessario lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente, sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l'apprendimento dell'allievo (per questo motivo è stato affermato che dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto, sia che siano imputabili al lavoratore (come i giorni di assenza per malattia), sia che dipendano da comprovate eSIenze produttive dell'impresa)1.
Occorre, infine, considerare, a riguardo, quanto espressamente previsto dalla legge in relazione: a) all'obbligo del datore di assicurare, non solo un addestramento pratico, ma anche un insegnamento complementare avente lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale
(art. 16 della L. n. 196 del 1997 cit); b) alla obbligatoria frequenza, da parte dell'apprendista, di corsi gratuiti di insegnamento complementari (art. 17 legge cit. e art. 30 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668).
Deve rilevarsi, sulla scorta dei princìpi appena enunciati, che, nella specie, difetta la prova di un effettivo addestramento professionale impartito dal datore di lavoro per la durata del contratto stipulato sulla base delle risultanze dell'istruttoria, orale e documentale, espletata, con la conseguenza che il contratto di apprendistato appare carente di un elemento essenziale da un punto di vista causale, non solo nel momento genetico, ma anche nel momento funzionale.
Sotto tale profilo, occorre anzitutto evidenziare l'assoluta irrilevanza del piano formativo versato in atti dalla convenuta sub documento 8, atteso che tale documento non è stato sottoscritto dalla SI.ra e risulta, dunque, insuscettibile di dimostrare Pt_1
l'assolvimento dell'onere datoriale di predisposizione e consegna alla lavoratrice di un
Piano Informativo Individuale.
Analoghe considerazioni valgono, peraltro, anche in relazione ai messaggi WhatsApp versati in atti dalla ricorrente dai quali risulta che la SI.ra ha frequentato un corso Pt_1
di ceretta brasiliana;
trattandosi, invero, di un corso del quale risultano ignoti la durata,
l'istituto/ente erogatore e le competenze eventualmente acquisite dalla ricorrente.
L'obbligo di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale non risulta, dunque, essere stato in alcun modo assolto dal datore di lavoro, mentre, come anche nel contratto di formazione e lavoro, la funzione dell'addestramento può essere presente in misura maggiore o minore ma non può mancare del tutto, e la mancanza totale di tale componente fa venire meno la funzione propria del contratto, con conseguente trasformazione dello stesso in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex tunc, atteso che quest'ultimo tipo di contratto costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che l'inadempimento degli obblighi formativi determina la trasformazione sin dall'inizio del contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora l'inadempimento abbia obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione ovvero in attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione o rispetto alle finalità di addestramento professionale;
e, in tale ipotesi, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento, derivando la trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi formativi di non scarsa importanza, tali, comunque, da non poter essere sanati in tempo utile (Cass. n. 1247/05 - 16578/04 - 15878/04 in materia di contratto di formazione e lavoro).
Ritiene il Giudice che i princìpi affermati dalla giurisprudenza in materia di contratto di formazione e lavoro siano applicabili anche in materia di contratto di apprendistato per analogia, apparendo evidente l'insussistenza della causa formativa del contratto stipulato nella fattispecie attraverso un meccanismo chiaramente finalizzato ad ottenere i benefici contributivi connessi alla tipologia contrattuale utilizzata o comunque per insussistenza della causa in concreto.
Peraltro, l'insussistenza della causa formativa discende anche dalla considerazione che la ricorrente risulta aver svolto i trattamenti estetici offerti dal centro estetico in totale autonomia, e, addirittura, con riguardo al periodo dal 11.07.2021 al 18.07.2021, di aver sostituito la titolare nella conduzione dell'attività imprenditoriale.
Tale circostanza trova, anzitutto, riscontro nella documentazione allegata al ricorso, e, in particolare, nei numerosi messaggi WhatsApp scambiati tra la ricorrente e la SI.ra dai quali si evince che la SI.ra effettuava i vari trattamenti da sola P_ Pt_1
sulle clienti2.
Oltre alla richiamata prova documentale, anche l'istruttoria orale espletata ha confermato che la ricorrente non si limitava ad assistere la SI.ra P_
nell'esecuzione dei trattamenti, ma lavorava come estetista in totale autonomia.
La teste ha, infatti, così riferito: “Posso dire che le due non collaboravano Tes_1
insieme ma la lavorava in piena autonomia. Ho frequentato il centro sin da Pt_1 prima del 2019 ed anche un po' dopo, ma non ricordo le date precise ma ho sempre visto lavorare la nel centro”. Pt_1
Anche la teste ha riferito che la SI.ra lavorava in autonomia, così Tes_2 Pt_1
dichiarando: “Mi recavo spesso al centro estetico dove lavorava (n.d.r. la SI.ra ) Pt_1
e ricordo che ho visto fare da lei cerette, anche sulla mia persona, se non ricordo male anche manicure e pedicure…quando ho ricevuto i trattamenti dalla , lei era da Pt_1
sola ad eseguirli”.
Come precisato, poi, la circostanza che la ricorrente fosse in grado di offrire alla clientela tutti i servizi estetici in completa autonomia è ulteriormente suffragata dal fatto che, nel mese di luglio 2021, la SI.ra si è assentata dal centro estetico P_
per un'intera settimana, affidando la completa gestione del centro estetico alla SI.ra
. Pt_1
Tale circostanza, la quale ha trovato puntuale riscontro nei messaggi prodotti contestualmente al deposito del ricorso (cfr. docc. 11, 12 e 13 fasc. parte ricorrente) è stata confermata anche dalla teste , la quale ha così riferito: “posso dire che per Tes_1
un periodo la è rimasta da sola a gestire il centro in quanto la titolare era partita. Pt_1
Non posso dire il periodo preciso”.
Da tali considerazioni discende, dunque, la qualificazione del contratto stipulato inter partes quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data dell'effettivo inizio della prestazione lavorativa, con conseguente illegittimità del contratto di apprendistato stipulato.
Se deve ritenersi provato l'assunto attoreo in ordine alla natura, alla decorrenza ed alla durata del rapporto di lavoro intercorso, può, altresì, riconoscersi, in considerazione delle mansioni svolte, l'inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL di settore in atti, la cui applicabilità al rapporto di lavoro non è contestata tra le parti;
livello, comunque, non superiore a quello risultante dal contratto di lavoro stipulato nonché dal prospetto paga in atti che prevedono tale inquadramento.
Deve, altresì ritenersi provato – già alla stregua della documentazione versata in atti (e, in particolare, delle trascrizioni delle conversazioni intrattenute dalla lavoratrice con la titolare dell'impresa) - lo svolgimento, ad opera della ricorrente, di un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello contrattualmente pattuito.
È stato, invero, provato che la SI.ra ha sempre iniziato l'attività lavorativa alle Pt_1
ore 8.00-8.30 (al più tardi alle ore 9.00), terminando la giornata di lavoro non prima delle ore 19.00 (laddove, per contro, l'orario di lavoro contrattualmente previsto era dalle ore 10.00 alle ore 14.00).
La circostanza che la SI.ra abbia lavorato ben oltre l'orario di lavoro Pt_1
contrattualmente stabilito trova, anzitutto, riscontro, come detto, nei numerosi messaggi WhatsApp allegati al ricorso (cfr. docc. da 2 a 10 e docc. da 14 a 23 fasc. parte ricorrente), dai quali risulta provato che la ricorrente iniziava la propria attività lavorativa tra le ore 8.00-8.30 e la terminava non prima delle ore 19.003.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, anche il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per i titoli indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso e maturate sino alla data del 16.11.2021, data incontestata della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dell'orario di lavoro, anche straordinario, dedotto in ricorso, dell'inquadramento indicato e della retribuzione mensile effettivamente percepita indicata in ricorso.
Oltre che dalle risultanze documentali il maggiore orario di lavoro osservato dalla SI.ra ha trovato conferma alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale. Pt_1
In particolare, i testimoni escussi hanno confermato che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era, sostanzialmente, full-time e che la svolgeva attività Pt_1
lavorativa all'interno del centro estetico anche il pomeriggio - dalle 14.00 e sino alle
19.00 – nonché, al mattino, prima delle ore 10.00.
Sul punto, la teste ha così riferito: “ricordo che la SI.ra aveva Testimone_3 Pt_1 un part time e passando davanti al negozio almeno ¾ volte al giorno, la vedevo all'interno del negozio anche oltre alle ore 14.00”, aggiungendo che “se non ricordo male l'ho vista anche al mattino aprire il negozio”.
Ancora la teste escussa sui capitoli 254 e 265 del ricorso, ha così Testimone_4
riferito: “Vero. Confermo che abitando lì vicino, la faceva il turno doppio e Pt_1
spesso veniva a mangiare a casa mia durante la pausa. Prima ho vissuto a Parma in via Cicerone 11 lungo la strada chiusa dove è ubicato il centro estetico”.
Sulle circostanze di cui al successivo cap. 26 del ricorso, la teste ha così dichiarato:
“Vero. Posso dire che qualche mattina andavo a prendere l'autobus n. 3 e passavo davanti al negozio e la vedevo entrare intorno alle 8,30 circa e l'ho vista spesso uscire dal negozio alle 20 in quanto la aveva le chiavi e alcune volte uscivano e Pt_1
chiudevano insieme con la ricorrente”.
Sotto il profilo del quantum, va, poi, detto che la domanda attorea - che quantifica la pretesa complessiva in una somma pari ad euro 9.861,11 per i titoli indicati nei conteggi allegati al ricorso (retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, ferie, festività nazionali, permessi retribuiti, lavoro supplementare e straordinario, trattamento integrativo ex
D.L 3/2020 e TFR) – non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta;
dato, questo, di rilievo ai fini della decisione, dal momento che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. n. 9285 del
10.6.2003; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 85 dell'8.1.2003; Cass., SS. UU., n. 761 del
23.1.2002; nonché, da ultimo, Cass. n. 4051 del 18.2.2011). Può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna specifica nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso e complessivamente pari ad Euro 9.861,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha, invero, ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente - creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218
c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001):
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n. 826/15).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
2.2.2. In ordine all'ulteriore domanda relativa all'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla convenuta con decorrenza dal 16.11.2021, deve ritenersene la fondatezza sulla base delle seguenti considerazioni.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in data 14.10.2021, la datrice di lavoro ha trasmesso alla lavoratrice una lettera di contestazione disciplinare dal seguente tenore:
“- in data 28.9.2021 e già nelle precedenti 3 settimane, Lei ha adottato comportamenti ineducati, scortesi e scorretti sia con la clientela che con la sottoscritta Titolare datrice di lavoro, anche in presenza della clientela, recando, non solo danno d'immagine, ma soprattutto un ritardo negli appuntamenti, che, di conseguenza, la sottoscritta titolare ha dovuto riprogrammare ed annullare;
Part
- sempre in data 28.9.2021, a seguito di accesa discussione, che aveva iniziato il lavoro alle ore 10,00, ha abbandonato senza giustificazione alcuna il posto di lavoro alle ore 11,00, così lasciando la sottoscritta titolare in evidente difficoltà nel dover così gestire da sola gli appuntamenti che erano stati fissati per due (solo in data
29.9.2021, ha fatto avere certificato medico per le giornate del 28.9.2021 e del
29.9.2021);
- in data 28.9.2021, Lei in effetti rientrava da una settimana di malattia con sintomi da raffreddamento evidenti ed a richiesta della Titolare datrice di lavoro di esecuzione di un tampone al fine di tutelare se stessa e la clientela prima di consentire l'accesso al negozio, Lei ha rifiutato entrando di forza e rifiutandosi di svolgere le sue mansioni, in quanto, secondo lei, la pulizia/sanificazione del negozio non rientrava nei compiti affidati da contratto, così come i trattamenti alle clienti, sostenendo che lei era lì per imparare osservando solo il lavoro della titolare e senza eseguire nella pratica i trattamenti richiesti dalla Titolare anche in quanto finalizzati all'apprendimento della lavoratrice;
sono numerose, peraltro, e già ripetutamente oggetto di richiami verbali, le lamentele dalla clientela, casi di danneggiamento ad apparecchiature e, soprattutto, ancor più gravi, sono numerosi i richiami per la violazione da parte Sua del divieto di fumo, perseverando Lei a fumare nel bagno dell'attività;
- a far data dal 30.9.2021 sino ad oggi, Lei non sì è presentata al lavoro, non ha avvisato dell'assenza e non ha in alcun modo fornito od allegato giustificazioni, creando ulteriore grave nocumento alla datrice di lavoro che si è trovata nell'impossibilità di gestire tempestivamente gli appuntamenti con la clientela” (doc.
26 fasc. parte ricorrente).
Alla lavoratrice sono state, dunque, contestate plurime ed eterogenee condotte, e, in particolare:
i) asseriti comportamenti ineducati tenuti, della SInora , sia nei confronti della Pt_1
clientela, sia nei confronti della stessa resistente;
ii) il rifiuto, opposto dalla SInora , allo svolgimento dei trattamenti estetici Pt_1
indicati dalla titolare sul postulato che il contratto di apprendistato formalmente stipulato prevedesse solo lo svolgimento di attività preordinata all'apprendimento della stessa;
iii) presunte lamentele della clientela e casi di danneggiamento ad apparecchiature;
iv) l'aver fumato presso i locali dell'esercizio commerciale pur in vigenza di divieto;
v) l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 2021 ed il 14 ottobre 2025.
Orbene, con riguardo alle contestazioni sub i), ii) e iii), ritiene il Giudice che, nella lettera di contestazione disciplinare, non risultano specificamente indicati e circostanziati i fatti contestati, anche nelle loro modalità temporali e di luogo, non essendo neanche indicati i comportamenti asseritamente “ineducati” tenuti dalla lavoratrice, i soggetti terzi nei confronti dei quali la ricorrente avrebbe tenuto tali comportamenti ineducati, né i soggetti dai quali le lamentale sarebbero pervenute, né, infine le apparecchiature asseritamente danneggiate, in modo tale da consentire al dipendente di individuare con chiarezza e precisione tali fatti e consentire, così, pienamente il suo diritto di difesa.
Peraltro, anche a voler ritenere non generica la contestazione disciplinare e la conseguente lettera di licenziamento, deve rilevarsi la genericità delle allegazioni della memoria in ordine ai fatti contestati posti a fondamento del recesso tale da non consentire la prova della sussistenza dei medesimi fatti e della giusta causa di recesso, come era onere del datore di lavoro.
Sul piano probatorio, infatti, opera il normale principio dell'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo gravante sul datore di lavoro e la convenuta non ha specificamente dedotto, né giocoforza provato (né, peraltro, con riguardo alle contestazioni sub ii) e iii), nemmeno richiesto di provare mediante prova orale), i fatti contestati alla ricorrente, limitandosi a sostenere che la lavoratrice avrebbe comunque ammesso di aver compiuto i fatti addebitati.
Con riguardo all'addebito sub v), ritiene questo Giudice che le assenze perpetrate dalla lavoratrice non possano ritenersi ingiustificate e siano, dunque, insuscettibili di fondare una contestazione disciplinare.
A riguardo, si osserva, invero, che l'assenza dal lavoro della SI.ra non può Pt_1
rilevare disciplinarmente, atteso che la stessa ha sospeso la propria prestazione lavorativa come legittima reazione a fronte del grave inadempimento posto in essere dalla SI.ra la quale non ha adempiuto ai propri doveri contrattuali, P_
omettendo di corrispondere alla lavoratrice – per quanto in precedenza osservato - una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, nemmeno dopo essere stata, sul punto, sollecitata dalla . Pt_1
Con riguardo alla condotta di cui alla contestazione sub iv), occorre, infine, rilevare che la stessa, anche laddove provata, non sarebbe, comunque, suscettibile di giustificare, per la relativa gravità, la comminazione della massima sanzione espulsiva. Ciò posto, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, si osserva, anzitutto, che la ricorrente risulta essere stata assunta in data successiva alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 23 del 2015 e che è incontestata tra le parti l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 c. 8 e 9 della L. n. 300 del 1970.
Ciò posto, occorre richiamare la disposizione di cui all'art. 3 c.1 del D.Lgs. n. 23 del
2015, il quale ha previsto, che, nei casi in cui risulta accertata l'ingiustificatezza del recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/18 ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. n. 87 del 2018 conv. in L. n. 96 del 2018, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio”, affermando che, nel rispetto dei limiti minimo e massimo dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice debba tenere conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio, criterio che è prescritto dall'art.1 c. 7 lett. c) della L. n.
184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del D.Lgs. n. 23 del 2015, nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 23 del 2015, è, poi, previsto che “1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L. n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità,
a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
L'art. 9 relativo alle “Piccole imprese e organizzazioni di tendenza”, prevede infine che: “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo
18, ottavo e nono comma, della L. n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma
2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Dunque, non essendo applicabile l'art. 3 del cit. decreto, stante le dimensioni dell'azienda, va dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro.
La condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria va, però, necessariamente parametrata tenendo in considerazione la pronuncia della Corte Costituzionale (Sent.
n. 194/2018), che, come detto, ha eliminato il computo dell'indennità in misura predeterminata per ogni anno di servizio, lasciando invariati i limiti minimi e massimi ed indicando (punto 15 della motivazione) i criteri di calcolo con richiamo, sostanzialmente, di quelli previsti per la tutela obbligatoria ex art. 8 L. n. 604 del 1966.
Se, infatti, l'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015 non ha subito censure, non essendo stato oggetto del quesito di costituzionalità, deve ritenersi che comunque la pronuncia della Consulta incida anche sulla sua applicazione, in quanto esso adotta lo stesso meccanismo di calcolo dell'indennizzo utilizzato dall'art. 3, ancorato esclusivamente all'anzianità di servizio, diversamente dall'omologa disposizione dell'art. 8 L. n. 604 del 1966, indicato dalla Corte come modello costituzionalmente corretto.
Considerato, da un lato, che le argomentazioni della sentenza 194/2018 muovono da considerazioni che investono “la predeterminazione forfetizzata del risarcimento del danno”, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e, dall'altro, che, all'interno del disposto di cui all'art. 9, comma 1, non vi è alcun elemento che renda ragionevole mantenere detto criterio di determinazione forfetizzata del risarcimento del danno, per il solo fatto che l'impresa datrice di lavoro sia priva del requisito dimensionale di cui all'art. 18, non può che evitarsi un'applicazione del cit. art. 9 in contrasto con il pronunciamento della Corte Costituzionale.
Avuto riguardo, dunque, per un verso, al (solo) limite massimo delle sei mensilità previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 23 del 2015 cit., e, per l'altro, ai parametri previsti dall'art. 8 L. n. 604 del 1966 e tenuto conto delle (in difetto di prova contraria) ridotte dimensioni dell'impresa e del numero dei dipendenti occupati e della minimale anzianità di servizio della ricorrente, in difetto di ulteriori elementi di valutazione offerti dalle parti, deve condannarsi la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 1.397,50, somma ritualmente dedotta e non contestata, su cui andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del recesso al saldo.
3. Sulle spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come da dispositivo – segue la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che, avendo riguardo al periodo decorrente dal 3.12.2020 al
16.11.2021, si è costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento della nel 3° livello del CCNL RI e Pt_1
RI, e, per l'effetto, condanna , titolare dell'impresa Controparte_1
individuale “ ” al pagamento, a favore della ricorrente, di una Controparte_1
somma complessivamente pari ad Euro 9.861,11, per i titoli indicati in ricorso e come calcolata nei conteggi analitici allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del 16.11.2021 e condanna
, titolare dell'impresa individuale “ ”, al Controparte_1 Controparte_1
pagamento, nei confronti di , di un'indennità omnicomprensiva pari Parte_1
a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, così come indicata in motivazione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. Condanna , nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
“ ”, al pagamento, nei confronti di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cass., 12.5.2000, n. 6134). 2 Si richiamano, a titolo esemplificativo, alcuni dei molteplici messaggi allegati al ricorso:
- la SI.ra con messaggio WhatsApp del 16.12.2020, scriveva alla SI.ra : “per P_ Pt_1 domani ti ho preso una ceretta alla mattina ok iniziamo alle 8.20” (cfr. doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- con messaggio WhatsApp del 17.02.2021, la SI.ra scriveva alla SI.ra : P_ Pt_1
“Buongiorno. La tua prima cliente si chiama . E gli fai pagare 25 €” (cfr. doc. 6 fasc. parte Pt_3 ricorrente);
- con messaggio WhatsApp del 19.06.2021, la SI.ra scriveva alla SI.ra : P_ Pt_1
“Buongiorno alle 8:30 devi fare sopracciglia a fratello della . Io arrivo 9.30” (cfr. doc. 9 fasc. Pt_4 parte ricorrente). 3 A riguardo, si richiamano esemplificativamente un paio dei molti messaggi prodotti, in particolare:
- in data 16.12.2020, la SI.ra scriveva via messaggio alla SI.ra : “per domani ti ho P_ Pt_1 preso una ceretta alla mattina ok iniziamo alle 8.20” (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente); Pe
- in data 1.07.2021 la SI.ra scriveva via messaggio alla SI.ra “ domani sera Pt_1 P_ dobbiamo anticipare le ultime due che fanno baffetto e sopracciglia perché io ho la visita della patenta alle 19.15 quindi devo uscire alle 19.00 almeno” (cfr. doc. 10 fasc. parte ricorrente);
- con messaggio WhatsApp del 28.05.2021, alle ore 19.37, la SI.ra scriveva alla SI.ra P_ : “Già non mi ricordo chiuso cassa o no controlla per favore” (cfr. doc. 7 fasc. parte ricorrente). Pt_1 4 “Vero che, nonostante l'orario contrattualmente stabilito prevedesse un orario di lavoro part time di 20 ore settimanali, dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00, la SI.ra ha sempre Pt_1 svolto un numero superiore di ore lavorative”. 5 “Vero che la SI.ra , infatti, iniziava la propria attività lavorativa presso il centro estetico alle Pt_1 ore 8.30 o, al più alle ore 9.00 e terminava non prima delle ore 19”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice deSInato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 288/2022
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce Parte_1
al ricorso, dagli Avv.ti Omar Pagnozzi e Cristina Cambiaghi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 118;
RICORRENTE contro
, (C.F. Controparte_1
), con sede legale in Parma, Via Emilio Lepido n. 21, in persona C.F._1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Donatella Minutolo del Foro di
Milano e Silvia Serena del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Donatella Minutolo sito in Milano, Via Monte Rosa n.
21;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24.04.2022 e ritualmente notificato, – premettendo di avere svolto, sin dall'inizio del Parte_1
rapporto, attività lavorativa di natura subordinata e a tempo indeterminato, non avendo mai seguito alcun percorso di formazione, né avendo ricevuto alcun insegnamento professionale da parte della convenuta e di avere osservato, per tutto il periodo di lavoro, un orario di lavoro di gran lunga superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito - adiva il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'intestato Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o pronuncia e/o declaratoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti dal 3.12.2020 al 16.11.2021 e, per l'effetto
B) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso ab origine un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con inquadramento al livello 3° CCNL
RI e RI, sin dal giorno 3.12.2020 (o dalla diversa data risultante in corso di causa);
C) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra al pagamento in suo favore da Pt_1
parte della SI.ra in proprio e quale titolare della P_ [...]
a titolo di differenze retributive per errata qualificazione Controparte_1
contrattuale (lavoro ordinario), festività, lavoro supplementare e straordinario, 13ma mensilità, ferie e permessi maturati e non goduti, trattamento integrativo ex D.L
3/2020 e TFR, o anche per quei diversi titoli ritenuti di giustizia, della somma di €
9.861,11 lordi, o quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia;
D) in conseguenza alle conclusioni di cui alle lettere A), B) e C), condannare la SI.ra in proprio e quale titolare della P_ Controparte_1
a corrispondere alla SI.ra l'importo di € 9.861,11 lordi (o il
[...] Parte_1
diverso importo risultante dovuto o ritenuto di giustizia) a titolo di differenze retributive, come meglio dettagliato al punto C) e nel corpo del presente atto e nel conteggio allegato al presente ricorso;
E) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso intimato alla SI.ra Parte_1
perché non risultano integrati gli estremi del licenziamento per giusta causa, per le ragioni sopra esposte;
F) conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 3,
I comma e art. 9, D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con la SI.ra in proprio e quale titolare della P_ Controparte_1
alla data del licenziamento e condannare la SI.ra in proprio
[...] P_
e quale titolare della al Controparte_1
pagamento di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR (€ 1.397,50, o il diverso importo risultante dovuto o ritenuto di giustizia).
In ogni caso:
G) accertare il diritto della ricorrente e condannare la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione, dal dovuto al saldo, su tutte le somme riconosciute spettanti.
H) condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stata assunta dalla ditta individuale “ , a decorrere dal 03.12.2020, con Controparte_1 Controparte_1
contratto di apprendistato professionalizzante part time della durata di 54 mesi, qualifica di estetista ed inquadramento al 3° livello del CCNL RI e RI
(doc.ti 1 e 32 fasc. parte ricorrente); b) che l'orario di lavoro previsto nella lettera di assunzione era pari a 20 ore settimanali dal martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 14:00; c) che, nella lettera di assunzione, era altresì stabilito che: “si definisce, quale parte integrante del presente contratto (…) il seguente piano formativo individuale semplificato: Settore: ACCONCIATURA ED ESTETICA - Tipologia di profilo
Qualifica: ESTETISTA - Tutor o Referente aziendale: ” e che: “il Controparte_1
reale monte ore e le effettive unità formative che compongono il percorso di apprendistato saranno definite in fase di stesura del piano formativo di dettaglio che sarà elaborato successivamente in base alle esperienze formative e lavorative dell'apprendista”; d) di non aver mai ricevuto, in spregio alle previsioni contrattuali, né il piano formativo, né il piano formativo di dettaglio, né altro documento affine;
e) di avere sempre svolto le mansioni di estetista, avendo prestato attività di pulizia del viso, manicure, pedicure, massaggi, pressoterapia con massaggio, trattamenti viso anche con l'utilizzo di specifico macchinario, cerette, applicazione smalto gel/semipermanente; f) di avere sempre svolto le predette mansioni in completa autonomia, lavorando sempre da sola e non ricevendo alcun supporto né formazione
(doc.ti 2-10 fasc. parte ricorrente); g) di avere gestito da sola il centro estetico, dal
11.07.2021 al 18.07.2021, in occasione di un periodo di vacanza della titolare (doc.ti
11, 12 e 13 fasc. parte ricorrente); h) di avere, altresì, portato con sé un proprio pacchetto clienti, occupandosene personalmente e in completa autonomia;
i) di avere svolto, oltre alle predette mansioni, anche attività di: - gestione del registro dei corrispettivi;
- gestione degli appuntamenti con i clienti;
- tenuta dell'inventario e acquisto dei prodotti necessari per l'attività; - formazione delle stagiste;
l) di essersi in particolare occupata della formazione di due stagiste, ossia la SI.ra nel Parte_2
mese di febbraio 2021 e la SI.ra nel mese di maggio 2021; m) di avere Persona_1
sempre osservato un orario lavorativo ben superiore a quello indicato nella lettera di assunzione, iniziando la propria attività lavorativa alle ore 8:30/9:00 e terminando non prima delle ore 19:00 (doc.ti 4, 7, 10, 14-22 fasc. parte ricorrente); n) che, essendo in possesso di una copia delle chiavi del negozio, la stessa si occupava spesso anche dell'apertura del centro estetico alle ore 8:00 e della sua chiusura alle ore 20:00/20:30
(doc. 23 fasc. parte ricorrente); o) di avere registrato l'orario di lavoro effettivamente osservato, dovendolo comunicare mensilmente alla titolare (doc. 24 fasc. parte ricorrente); p) che, dalle predette tabelle, risultava un numero di ore complessivo pari a: - 39 ore dal 14 al 19 dicembre 2020; - 47 ore dal 11 al 16 gennaio 2021; - 36,30 ore dal 18 al 23 gennaio;
- 45,3 ore dal 1 al 6 febbraio 2021; - 48,3 ore dal 8 al 13 febbraio
2021; - 59,3 ore dal 1 al 6 marzo 2021; - 40 ore dal 8 al 13 marzo 2021; - 62,3 ore dal
12 al 17 aprile;
- 54 ore dal 19 al 24 aprile 2021; - 65,3 ore dal 24 al 29 maggio 2021;
65 ore dal 7 al 12 giugno 2021; - 64 ore dal 14 al 19 giugno;
- 66,3 ore dal 5 al 10 luglio
2021; - 62 ore dal 19 al 24 luglio 2021; - 69 ore dal 2 al 7 agosto 2021; - 63,3 ore dal
23 al 28 agosto;
q) di essersi accordata con la titolare affinché quest'ultima corrispondesse “fuori busta” le ore di lavoro supplementare e straordinario effettivamente svolte, ma di non aver mai ricevuto, nonostante i numerosi solleciti, alcuna retribuzione in proposito;
r) di aver altresì comunicato alla titolare, a fine agosto
2021, l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui quest'ultima non avesse provveduto a corrispondere gli emolumenti richiesti (doc. 25 fasc. parte ricorrente); s) di essersi dovuta assentare per malattia dal 28.09.2021 al 29.09.2021, e di non essersi più presentata a lavoro dal 30.09.2021 stante il grave inadempimento posto in essere dalla datrice di lavoro;
t) che la datrice di lavoro, con lettera datata
14.10.2021, sollevava nei confronti della ricorrente plurime contestazioni disciplinari,
e, in particolare: - l'aver tenuto comportamenti ineducati e scortesi;
- l'essere stata oggetto di richiami per danneggiamenti a macchinari;
- l'avere ricevuto lamentele dai clienti per aver violato il divieto di fumo;
- l'essersi rifiutata di svolgere trattamenti alle clienti “sostenendo che lei era lì per imparare osservando solo il lavoro della titolare”;
- l'assenza ingiustificata a far data dal 30.09.2021 (doc. 26 fasc. parte ricorrente); u) che la titolare, con lettera datata 20.10.2021, comunicava alla ricorrente il licenziamento per giusta causa con effetto dal 16.11.2021 (doc. 28 fasc. parte ricorrente); v) di non avere mai, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, né subito contestazioni disciplinari o richiami di alcun tipo, né ricevuto lamentele da parte delle clienti né fumato sul luogo o durante l'orario di lavoro;
z) di avere impugnato il predetto licenziamento in data 03.01.2022, contestando, altresì, in tale sede, ogni irregolarità relativa al rapporto di lavoro, tra cui, in particolare: - il non aver mai ricevuto la formazione relativa al proprio inquadramento quale apprendista;
- l'aver sempre operato in autonomia e in assenza di un tutor aziendale;
- il non aver mai percepito il pagamento delle numerose ore di lavoro supplementare e straordinario prestate (doc. 30 fasc. parte ricorrente); aa) di non aver mai ricevuto alcun riscontro in proposito;
bb) che le differenze retributive spettanti alla ricorrente a titolo di lavoro ordinario, lavoro supplementare, lavoro straordinario, 13° mensilità, ferie non godute, permessi non goduti, trattamento integrativo ex D.L. n. 3/2020 e TFR ammontavano a complessivi € 9.861,11 (doc. 31 fasc. parte ricorrente); cc) che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente era pari a complessivi € 1.397,50 mensili.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente eccepiva: - la nullità del contratto di apprendistato per mancato assolvimento dell'obbligo di formazione ex art. 42 del D.
Lgs. n. 81/2015, con conseguente riconoscimento ab origine della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
- la mancata corresponsione delle retribuzioni per lavoro supplementare e straordinario alla medesima spettanti;
-
l'illegittimità del recesso datoriale comminato alla lavoratrice per insussistenza e/o non rilevanza disciplinare dei fatti contestati.
Chiedeva, dunque, dichiararsi, da un lato, la conversione ab origine del contratto di apprendistato part time in contratto di lavoro subordinato full time (con inquadramento al 3° livello del CCNL di categoria), con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione delle relative differenze retributive, e, dall'altro, l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 20.10.2021, con conseguente applicazione della tutela obbligatoria prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2025.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 5.09.2022, si costituiva in giudizio l'impresa individuale “ ” , eccependo, in Controparte_1 Controparte_1
via preliminare, la nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree, delle quali chiedeva la reiezione.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale condotta in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del 4.06.2025, il Giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza e riservando il deposito della motivazione della sentenza entro il termine di sessanta giorni.
2. I motivi della decisione.
2.1. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto atteso che l'atto introduttivo appare contenere gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo.
Infatti, se l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni, occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare.
Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina il diritto.
Da ciò discende che, in mancanza di tale allegazione, la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis. Tale nullità, in analogia con quanto stabilito dall'art. 164 c.p.c. per il rito ordinario relativamente alla nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta in ordine all'editio actionis, deve ritenersi rilevabile d'ufficio, sebbene tale rilevazione ufficiosa non sia prevista espressamente dalla legge, in quanto la disposizione dell'art. 414 c.p.c., in combinazione con l'art. 416 c.p.c. e secondo i principi del processo del lavoro risponde ad eSIenze di ordine pubblico (Cass. SU n. 7708/93).
Inoltre, la stessa nullità, così come previsto dall'art. 164 n.4 e 5 c.p.c. per l'atto di citazione, non è sanabile nemmeno per effetto della costituzione del convenuto o dell'accettazione del contraddittorio che non rappresentano il raggiungimento dello scopo a cui è destinato l'atto, previsto in generale dall'art. 156 u.c. c.p.c. quale circostanza ostativa alla pronuncia di nullità, in quanto scopo dell'editio actionis non è quello di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda, ma quello di determinare l'oggetto del processo e, quindi, i limiti della pronuncia del giudice.
Ora, come la Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis Cass. SU 2 giugno
1993 n. 6140), la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall'impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; è necessario, in altri termini, che siano del tutto omessi, ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonché le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza è apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. sez. lav. n. 9810/98 - n. 817/99 - n. 2519/99).
In applicazione dei princìpi suesposti deriva, da un esame complessivo del ricorso introduttivo, che non può ritenersi carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto poste a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, atteso che il ricorso contiene sufficienti allegazioni relative al periodo del rapporto di lavoro ed alle sue modalità, ai motivi dell'illegittimità del contratto di apprendistato stipulato, alle mansioni svolte, all'inquadramento rivendicato sulla base del CCNL ritenuto applicabile e prodotto in allegato al ricorso, all'orario di lavoro osservato nonché alle differenze asseritamente dovute per i titoli specificamente indicati e quantificati sulla base di conteggi analitici inseriti nel ricorso introduttivo.
2.2. Nel merito, le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2.1. Come in precedenza esposto, la ricorrente è stata assunta dalla convenuta, a far data dal 3.12.2020, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di
54 mesi, contratto che prevedeva l'assunzione della qualifica di estetista ed un inquadramento al 3° livello del CCNL RI e RI (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La ricorrente, a riguardo, ha, in primo luogo, dedotto la nullità del contratto di apprendistato stipulato tra le parti e conseguentemente rivendicato il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, allegando di non aver mai seguito alcun percorso di formazione, né di aver ricevuto alcun insegnamento professionale da parte della convenuta e di avere svolto, per tutto il periodo di lavoro, mansioni rientranti nel livello III° del CCNL applicato dalla convenuta osservando un orario di lavoro di gran lunga superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito.
La lavoratrice ha, dunque, lamentato di avere svolto un normale rapporto di lavoro di natura subordinata sin dall'assunzione e per tutta la durata del rapporto stesso, svolgendo numerose ore di lavoro straordinario e chiedendo, dunque, la condanna della convenuta alle relative differenze retributive.
Tale assunto è risultato provato, tanto alla stregua delle risultanze documentali acquisite, quanto all'esito dell'istruttoria testimoniale.
In ordine al contratto di apprendistato stipulato, occorre preliminarmente evidenziare che la normativa applicabile nella fattispecie (artt. 2 e 4 D.Lgs. n. 167 del 2011 - D.L.
n. 34 del 2014 conv. in L. n. 78 del 2014 - artt. 41-47 D.Lgs. n. 81 del 2015 ) prevede, per il contratto di apprendistato professionalizzante, cioè finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico - professionale, quale deve ritenersi quello stipulato dalla ricorrente: - che l'impegno formativo dell'apprendista, ed il correlativo obbligo del datore di lavoro, sia determinato in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda di almeno 120 ore annue;
- che, per l'attivazione del contratto di apprendistato, sia necessaria la presenza di un tutor, che abbia competenze adeguate e che contribuisca alla definizione del piano formativo individuale;
- che il piano formativo individuale definisca il percorso formativo del lavoratore, indichi gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato.
È previsto, altresì, che, nella lettera di assunzione, siano precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di ingresso, la progressione delle qualifiche e la categoria di destinazione.
E, nella fattispecie, dall'istruttoria documentale ed orale svolta non è stato provato che la formazione interna ed esterna prevista secondo le modalità legislativamente o contrattualmente indicate sia stata effettivamente svolta.
Giova rammentare, sul punto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (n.13013/03), “il dato essenziale del contratto di tirocinio (o apprendistato)
è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa – che, non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, L. n. 25 del 1955, introdotto dalla L. n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, L. n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del 1999, convertito nella L. n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della L. n. 25 del 1955), ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea, e dal Regolamento del ConSIlio n. 2081/93 del 20 luglio 1993) - esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass., 11.5.2002, n. 6787).
Anche nella citata sentenza n. 6787/02, la Cassazione – dopo aver premesso che “la legge definisce l'apprendistato come uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima” (art. 2, c. della L. 19 gennaio 1955, n. 25) – ha precisato che “nel contratto di tirocinio, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale.
Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa – che, non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, L. n. 25 del 1955, introdotto dalla L. n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, L. n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del 1999, convertito nella L. n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della
L. n. 25 del 1955), ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del trattato istitutivo della Comunità Europea dal Regolamento del ConSIlio n. 2081/93 del 20 luglio 1993) - esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica.
Il contratto in questione, invero, è un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale (come tale qualificata dall'art. 2134 c.c.). Nel contratto di tirocinio, dunque, rispetto all'attività lavorativa, la formazione assume un ruolo assolutamente preminente, ponendosi essa quale strumento per la realizzazione di finalità considerate di alto valore sociale già dalla Costituzione (art. 35, c. 2 Cost.); circostanza, questa, che spiega una serie di interventi legislativi miranti, da una parte, a rendere effettiva quella finalità (cfr. l'art. 2, c. 2 della L. n. 25 del 1955 introdotto dalla L. 2 aprile 1968, n. 424 sul controllo, da parte dell'Ispettorato del lavoro, circa il genere dell'attività di addestramento nonché l'art. 16, c. 1 della L. 24 giugno 1997, n. 196 che stabilisce il limite minimo di durata dell'apprendistato, in coerenza con le medesime finalità formative, o, ancora, gli artt. 10, 11 e 16 della L. n.
25 del 1955, modificato dall'art. 2, c. lett. a e b del D.L. 1 luglio 1999, n. 214, convertito con modificazioni nella 1.2.8.1999, n. 263, in cui l'obbligo formativo si articola in addestramento pratico e insegnamento complementare in misura non inferiore a 120 ore medie annue), e, dall'altra, a compensare gli oneri affrontati dal datore di lavoro connessi all'attività di addestramento, attraverso una serie di vantaggi (di varia natura, dalle agevolazioni contributive, prolungate sino ad un anno dopo la fine del tirocinio ex art. 21, c. 6 della L. n. 56 del 1987, all'applicazione di un regime di recedibilità ad nutum nei confronti dell'apprendista, all'esclusione del novero degli apprendisti nell'organico dell'azienda ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale necessaria per l'applicazione delle tutele a tanto condizionate, ecc.).
È opportuno precisare che la centralità del momento formativo emerge ancora di più nitidamente dal confronto del contratto di apprendistato con altri rapporti consimili, quali il rapporto di formazione e lavoro e l'addestramento professionale.
E, infatti, da una parte, il contratto di formazione, diversamente dall'apprendistato, non tende alla mera acquisizione della professionalità, ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass., 1.8.1998, n. 7554); circostanza, questa, che spiega, tra l'altro, come il momento formativo nel contratto di formazione e lavoro venga individuato anche nella mera prestazione di attività lavorative e nell'esperienza lavorativa che questa realizza di per sé. Dall'altra l'addestramento professionale non rientra nell'ambito del lavoro subordinato in quanto, pur essendo presente una prestazione di attività fisica o intellettuale da parte dell'allievo, l'unico oggetto del contratto è l'insegnamento impartito (o fatto impartire) dall'imprenditore ai fini della formazione professionale dell'allievo, mentre la prestazione di attività da parte di quest'ultimo, in quanto richiesta solo perché lo stesso acquisisca le nozioni pratiche necessarie alla suddetta formazione, resta estranea al sinallagma contrattuale e, perciò, non in rapporto di corrispettività con l'addestramento
(Cass., 23.1.1998, n. 630).
L'essenzialità dell'insegnamento nel contratto di apprendistato è stata più volte, ancora di recente, sottolineata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, affinché l'obiettivo formativo possa essere raggiunto, è necessario lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente, sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l'apprendimento dell'allievo (per questo motivo è stato affermato che dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto, sia che siano imputabili al lavoratore (come i giorni di assenza per malattia), sia che dipendano da comprovate eSIenze produttive dell'impresa)1.
Occorre, infine, considerare, a riguardo, quanto espressamente previsto dalla legge in relazione: a) all'obbligo del datore di assicurare, non solo un addestramento pratico, ma anche un insegnamento complementare avente lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale
(art. 16 della L. n. 196 del 1997 cit); b) alla obbligatoria frequenza, da parte dell'apprendista, di corsi gratuiti di insegnamento complementari (art. 17 legge cit. e art. 30 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668).
Deve rilevarsi, sulla scorta dei princìpi appena enunciati, che, nella specie, difetta la prova di un effettivo addestramento professionale impartito dal datore di lavoro per la durata del contratto stipulato sulla base delle risultanze dell'istruttoria, orale e documentale, espletata, con la conseguenza che il contratto di apprendistato appare carente di un elemento essenziale da un punto di vista causale, non solo nel momento genetico, ma anche nel momento funzionale.
Sotto tale profilo, occorre anzitutto evidenziare l'assoluta irrilevanza del piano formativo versato in atti dalla convenuta sub documento 8, atteso che tale documento non è stato sottoscritto dalla SI.ra e risulta, dunque, insuscettibile di dimostrare Pt_1
l'assolvimento dell'onere datoriale di predisposizione e consegna alla lavoratrice di un
Piano Informativo Individuale.
Analoghe considerazioni valgono, peraltro, anche in relazione ai messaggi WhatsApp versati in atti dalla ricorrente dai quali risulta che la SI.ra ha frequentato un corso Pt_1
di ceretta brasiliana;
trattandosi, invero, di un corso del quale risultano ignoti la durata,
l'istituto/ente erogatore e le competenze eventualmente acquisite dalla ricorrente.
L'obbligo di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale non risulta, dunque, essere stato in alcun modo assolto dal datore di lavoro, mentre, come anche nel contratto di formazione e lavoro, la funzione dell'addestramento può essere presente in misura maggiore o minore ma non può mancare del tutto, e la mancanza totale di tale componente fa venire meno la funzione propria del contratto, con conseguente trasformazione dello stesso in ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex tunc, atteso che quest'ultimo tipo di contratto costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che l'inadempimento degli obblighi formativi determina la trasformazione sin dall'inizio del contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora l'inadempimento abbia obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione ovvero in attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione o rispetto alle finalità di addestramento professionale;
e, in tale ipotesi, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento, derivando la trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi formativi di non scarsa importanza, tali, comunque, da non poter essere sanati in tempo utile (Cass. n. 1247/05 - 16578/04 - 15878/04 in materia di contratto di formazione e lavoro).
Ritiene il Giudice che i princìpi affermati dalla giurisprudenza in materia di contratto di formazione e lavoro siano applicabili anche in materia di contratto di apprendistato per analogia, apparendo evidente l'insussistenza della causa formativa del contratto stipulato nella fattispecie attraverso un meccanismo chiaramente finalizzato ad ottenere i benefici contributivi connessi alla tipologia contrattuale utilizzata o comunque per insussistenza della causa in concreto.
Peraltro, l'insussistenza della causa formativa discende anche dalla considerazione che la ricorrente risulta aver svolto i trattamenti estetici offerti dal centro estetico in totale autonomia, e, addirittura, con riguardo al periodo dal 11.07.2021 al 18.07.2021, di aver sostituito la titolare nella conduzione dell'attività imprenditoriale.
Tale circostanza trova, anzitutto, riscontro nella documentazione allegata al ricorso, e, in particolare, nei numerosi messaggi WhatsApp scambiati tra la ricorrente e la SI.ra dai quali si evince che la SI.ra effettuava i vari trattamenti da sola P_ Pt_1
sulle clienti2.
Oltre alla richiamata prova documentale, anche l'istruttoria orale espletata ha confermato che la ricorrente non si limitava ad assistere la SI.ra P_
nell'esecuzione dei trattamenti, ma lavorava come estetista in totale autonomia.
La teste ha, infatti, così riferito: “Posso dire che le due non collaboravano Tes_1
insieme ma la lavorava in piena autonomia. Ho frequentato il centro sin da Pt_1 prima del 2019 ed anche un po' dopo, ma non ricordo le date precise ma ho sempre visto lavorare la nel centro”. Pt_1
Anche la teste ha riferito che la SI.ra lavorava in autonomia, così Tes_2 Pt_1
dichiarando: “Mi recavo spesso al centro estetico dove lavorava (n.d.r. la SI.ra ) Pt_1
e ricordo che ho visto fare da lei cerette, anche sulla mia persona, se non ricordo male anche manicure e pedicure…quando ho ricevuto i trattamenti dalla , lei era da Pt_1
sola ad eseguirli”.
Come precisato, poi, la circostanza che la ricorrente fosse in grado di offrire alla clientela tutti i servizi estetici in completa autonomia è ulteriormente suffragata dal fatto che, nel mese di luglio 2021, la SI.ra si è assentata dal centro estetico P_
per un'intera settimana, affidando la completa gestione del centro estetico alla SI.ra
. Pt_1
Tale circostanza, la quale ha trovato puntuale riscontro nei messaggi prodotti contestualmente al deposito del ricorso (cfr. docc. 11, 12 e 13 fasc. parte ricorrente) è stata confermata anche dalla teste , la quale ha così riferito: “posso dire che per Tes_1
un periodo la è rimasta da sola a gestire il centro in quanto la titolare era partita. Pt_1
Non posso dire il periodo preciso”.
Da tali considerazioni discende, dunque, la qualificazione del contratto stipulato inter partes quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data dell'effettivo inizio della prestazione lavorativa, con conseguente illegittimità del contratto di apprendistato stipulato.
Se deve ritenersi provato l'assunto attoreo in ordine alla natura, alla decorrenza ed alla durata del rapporto di lavoro intercorso, può, altresì, riconoscersi, in considerazione delle mansioni svolte, l'inquadramento nel livello III° previsto dal CCNL di settore in atti, la cui applicabilità al rapporto di lavoro non è contestata tra le parti;
livello, comunque, non superiore a quello risultante dal contratto di lavoro stipulato nonché dal prospetto paga in atti che prevedono tale inquadramento.
Deve, altresì ritenersi provato – già alla stregua della documentazione versata in atti (e, in particolare, delle trascrizioni delle conversazioni intrattenute dalla lavoratrice con la titolare dell'impresa) - lo svolgimento, ad opera della ricorrente, di un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello contrattualmente pattuito.
È stato, invero, provato che la SI.ra ha sempre iniziato l'attività lavorativa alle Pt_1
ore 8.00-8.30 (al più tardi alle ore 9.00), terminando la giornata di lavoro non prima delle ore 19.00 (laddove, per contro, l'orario di lavoro contrattualmente previsto era dalle ore 10.00 alle ore 14.00).
La circostanza che la SI.ra abbia lavorato ben oltre l'orario di lavoro Pt_1
contrattualmente stabilito trova, anzitutto, riscontro, come detto, nei numerosi messaggi WhatsApp allegati al ricorso (cfr. docc. da 2 a 10 e docc. da 14 a 23 fasc. parte ricorrente), dai quali risulta provato che la ricorrente iniziava la propria attività lavorativa tra le ore 8.00-8.30 e la terminava non prima delle ore 19.003.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, anche il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per i titoli indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso e maturate sino alla data del 16.11.2021, data incontestata della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dell'orario di lavoro, anche straordinario, dedotto in ricorso, dell'inquadramento indicato e della retribuzione mensile effettivamente percepita indicata in ricorso.
Oltre che dalle risultanze documentali il maggiore orario di lavoro osservato dalla SI.ra ha trovato conferma alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale. Pt_1
In particolare, i testimoni escussi hanno confermato che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era, sostanzialmente, full-time e che la svolgeva attività Pt_1
lavorativa all'interno del centro estetico anche il pomeriggio - dalle 14.00 e sino alle
19.00 – nonché, al mattino, prima delle ore 10.00.
Sul punto, la teste ha così riferito: “ricordo che la SI.ra aveva Testimone_3 Pt_1 un part time e passando davanti al negozio almeno ¾ volte al giorno, la vedevo all'interno del negozio anche oltre alle ore 14.00”, aggiungendo che “se non ricordo male l'ho vista anche al mattino aprire il negozio”.
Ancora la teste escussa sui capitoli 254 e 265 del ricorso, ha così Testimone_4
riferito: “Vero. Confermo che abitando lì vicino, la faceva il turno doppio e Pt_1
spesso veniva a mangiare a casa mia durante la pausa. Prima ho vissuto a Parma in via Cicerone 11 lungo la strada chiusa dove è ubicato il centro estetico”.
Sulle circostanze di cui al successivo cap. 26 del ricorso, la teste ha così dichiarato:
“Vero. Posso dire che qualche mattina andavo a prendere l'autobus n. 3 e passavo davanti al negozio e la vedevo entrare intorno alle 8,30 circa e l'ho vista spesso uscire dal negozio alle 20 in quanto la aveva le chiavi e alcune volte uscivano e Pt_1
chiudevano insieme con la ricorrente”.
Sotto il profilo del quantum, va, poi, detto che la domanda attorea - che quantifica la pretesa complessiva in una somma pari ad euro 9.861,11 per i titoli indicati nei conteggi allegati al ricorso (retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, ferie, festività nazionali, permessi retribuiti, lavoro supplementare e straordinario, trattamento integrativo ex
D.L 3/2020 e TFR) – non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta;
dato, questo, di rilievo ai fini della decisione, dal momento che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. n. 9285 del
10.6.2003; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 85 dell'8.1.2003; Cass., SS. UU., n. 761 del
23.1.2002; nonché, da ultimo, Cass. n. 4051 del 18.2.2011). Può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna specifica nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso e complessivamente pari ad Euro 9.861,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha, invero, ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente - creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218
c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001):
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n. 826/15).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
2.2.2. In ordine all'ulteriore domanda relativa all'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla convenuta con decorrenza dal 16.11.2021, deve ritenersene la fondatezza sulla base delle seguenti considerazioni.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in data 14.10.2021, la datrice di lavoro ha trasmesso alla lavoratrice una lettera di contestazione disciplinare dal seguente tenore:
“- in data 28.9.2021 e già nelle precedenti 3 settimane, Lei ha adottato comportamenti ineducati, scortesi e scorretti sia con la clientela che con la sottoscritta Titolare datrice di lavoro, anche in presenza della clientela, recando, non solo danno d'immagine, ma soprattutto un ritardo negli appuntamenti, che, di conseguenza, la sottoscritta titolare ha dovuto riprogrammare ed annullare;
Part
- sempre in data 28.9.2021, a seguito di accesa discussione, che aveva iniziato il lavoro alle ore 10,00, ha abbandonato senza giustificazione alcuna il posto di lavoro alle ore 11,00, così lasciando la sottoscritta titolare in evidente difficoltà nel dover così gestire da sola gli appuntamenti che erano stati fissati per due (solo in data
29.9.2021, ha fatto avere certificato medico per le giornate del 28.9.2021 e del
29.9.2021);
- in data 28.9.2021, Lei in effetti rientrava da una settimana di malattia con sintomi da raffreddamento evidenti ed a richiesta della Titolare datrice di lavoro di esecuzione di un tampone al fine di tutelare se stessa e la clientela prima di consentire l'accesso al negozio, Lei ha rifiutato entrando di forza e rifiutandosi di svolgere le sue mansioni, in quanto, secondo lei, la pulizia/sanificazione del negozio non rientrava nei compiti affidati da contratto, così come i trattamenti alle clienti, sostenendo che lei era lì per imparare osservando solo il lavoro della titolare e senza eseguire nella pratica i trattamenti richiesti dalla Titolare anche in quanto finalizzati all'apprendimento della lavoratrice;
sono numerose, peraltro, e già ripetutamente oggetto di richiami verbali, le lamentele dalla clientela, casi di danneggiamento ad apparecchiature e, soprattutto, ancor più gravi, sono numerosi i richiami per la violazione da parte Sua del divieto di fumo, perseverando Lei a fumare nel bagno dell'attività;
- a far data dal 30.9.2021 sino ad oggi, Lei non sì è presentata al lavoro, non ha avvisato dell'assenza e non ha in alcun modo fornito od allegato giustificazioni, creando ulteriore grave nocumento alla datrice di lavoro che si è trovata nell'impossibilità di gestire tempestivamente gli appuntamenti con la clientela” (doc.
26 fasc. parte ricorrente).
Alla lavoratrice sono state, dunque, contestate plurime ed eterogenee condotte, e, in particolare:
i) asseriti comportamenti ineducati tenuti, della SInora , sia nei confronti della Pt_1
clientela, sia nei confronti della stessa resistente;
ii) il rifiuto, opposto dalla SInora , allo svolgimento dei trattamenti estetici Pt_1
indicati dalla titolare sul postulato che il contratto di apprendistato formalmente stipulato prevedesse solo lo svolgimento di attività preordinata all'apprendimento della stessa;
iii) presunte lamentele della clientela e casi di danneggiamento ad apparecchiature;
iv) l'aver fumato presso i locali dell'esercizio commerciale pur in vigenza di divieto;
v) l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 2021 ed il 14 ottobre 2025.
Orbene, con riguardo alle contestazioni sub i), ii) e iii), ritiene il Giudice che, nella lettera di contestazione disciplinare, non risultano specificamente indicati e circostanziati i fatti contestati, anche nelle loro modalità temporali e di luogo, non essendo neanche indicati i comportamenti asseritamente “ineducati” tenuti dalla lavoratrice, i soggetti terzi nei confronti dei quali la ricorrente avrebbe tenuto tali comportamenti ineducati, né i soggetti dai quali le lamentale sarebbero pervenute, né, infine le apparecchiature asseritamente danneggiate, in modo tale da consentire al dipendente di individuare con chiarezza e precisione tali fatti e consentire, così, pienamente il suo diritto di difesa.
Peraltro, anche a voler ritenere non generica la contestazione disciplinare e la conseguente lettera di licenziamento, deve rilevarsi la genericità delle allegazioni della memoria in ordine ai fatti contestati posti a fondamento del recesso tale da non consentire la prova della sussistenza dei medesimi fatti e della giusta causa di recesso, come era onere del datore di lavoro.
Sul piano probatorio, infatti, opera il normale principio dell'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo gravante sul datore di lavoro e la convenuta non ha specificamente dedotto, né giocoforza provato (né, peraltro, con riguardo alle contestazioni sub ii) e iii), nemmeno richiesto di provare mediante prova orale), i fatti contestati alla ricorrente, limitandosi a sostenere che la lavoratrice avrebbe comunque ammesso di aver compiuto i fatti addebitati.
Con riguardo all'addebito sub v), ritiene questo Giudice che le assenze perpetrate dalla lavoratrice non possano ritenersi ingiustificate e siano, dunque, insuscettibili di fondare una contestazione disciplinare.
A riguardo, si osserva, invero, che l'assenza dal lavoro della SI.ra non può Pt_1
rilevare disciplinarmente, atteso che la stessa ha sospeso la propria prestazione lavorativa come legittima reazione a fronte del grave inadempimento posto in essere dalla SI.ra la quale non ha adempiuto ai propri doveri contrattuali, P_
omettendo di corrispondere alla lavoratrice – per quanto in precedenza osservato - una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, nemmeno dopo essere stata, sul punto, sollecitata dalla . Pt_1
Con riguardo alla condotta di cui alla contestazione sub iv), occorre, infine, rilevare che la stessa, anche laddove provata, non sarebbe, comunque, suscettibile di giustificare, per la relativa gravità, la comminazione della massima sanzione espulsiva. Ciò posto, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, si osserva, anzitutto, che la ricorrente risulta essere stata assunta in data successiva alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 23 del 2015 e che è incontestata tra le parti l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 c. 8 e 9 della L. n. 300 del 1970.
Ciò posto, occorre richiamare la disposizione di cui all'art. 3 c.1 del D.Lgs. n. 23 del
2015, il quale ha previsto, che, nei casi in cui risulta accertata l'ingiustificatezza del recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/18 ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. n. 87 del 2018 conv. in L. n. 96 del 2018, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio”, affermando che, nel rispetto dei limiti minimo e massimo dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice debba tenere conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio, criterio che è prescritto dall'art.1 c. 7 lett. c) della L. n.
184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del D.Lgs. n. 23 del 2015, nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).
Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 23 del 2015, è, poi, previsto che “1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della L. n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità,
a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
L'art. 9 relativo alle “Piccole imprese e organizzazioni di tendenza”, prevede infine che: “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo
18, ottavo e nono comma, della L. n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma
2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Dunque, non essendo applicabile l'art. 3 del cit. decreto, stante le dimensioni dell'azienda, va dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro.
La condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria va, però, necessariamente parametrata tenendo in considerazione la pronuncia della Corte Costituzionale (Sent.
n. 194/2018), che, come detto, ha eliminato il computo dell'indennità in misura predeterminata per ogni anno di servizio, lasciando invariati i limiti minimi e massimi ed indicando (punto 15 della motivazione) i criteri di calcolo con richiamo, sostanzialmente, di quelli previsti per la tutela obbligatoria ex art. 8 L. n. 604 del 1966.
Se, infatti, l'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015 non ha subito censure, non essendo stato oggetto del quesito di costituzionalità, deve ritenersi che comunque la pronuncia della Consulta incida anche sulla sua applicazione, in quanto esso adotta lo stesso meccanismo di calcolo dell'indennizzo utilizzato dall'art. 3, ancorato esclusivamente all'anzianità di servizio, diversamente dall'omologa disposizione dell'art. 8 L. n. 604 del 1966, indicato dalla Corte come modello costituzionalmente corretto.
Considerato, da un lato, che le argomentazioni della sentenza 194/2018 muovono da considerazioni che investono “la predeterminazione forfetizzata del risarcimento del danno”, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e, dall'altro, che, all'interno del disposto di cui all'art. 9, comma 1, non vi è alcun elemento che renda ragionevole mantenere detto criterio di determinazione forfetizzata del risarcimento del danno, per il solo fatto che l'impresa datrice di lavoro sia priva del requisito dimensionale di cui all'art. 18, non può che evitarsi un'applicazione del cit. art. 9 in contrasto con il pronunciamento della Corte Costituzionale.
Avuto riguardo, dunque, per un verso, al (solo) limite massimo delle sei mensilità previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 23 del 2015 cit., e, per l'altro, ai parametri previsti dall'art. 8 L. n. 604 del 1966 e tenuto conto delle (in difetto di prova contraria) ridotte dimensioni dell'impresa e del numero dei dipendenti occupati e della minimale anzianità di servizio della ricorrente, in difetto di ulteriori elementi di valutazione offerti dalle parti, deve condannarsi la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 1.397,50, somma ritualmente dedotta e non contestata, su cui andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del recesso al saldo.
3. Sulle spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come da dispositivo – segue la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.629,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che, avendo riguardo al periodo decorrente dal 3.12.2020 al
16.11.2021, si è costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento della nel 3° livello del CCNL RI e Pt_1
RI, e, per l'effetto, condanna , titolare dell'impresa Controparte_1
individuale “ ” al pagamento, a favore della ricorrente, di una Controparte_1
somma complessivamente pari ad Euro 9.861,11, per i titoli indicati in ricorso e come calcolata nei conteggi analitici allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del 16.11.2021 e condanna
, titolare dell'impresa individuale “ ”, al Controparte_1 Controparte_1
pagamento, nei confronti di , di un'indennità omnicomprensiva pari Parte_1
a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, così come indicata in motivazione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. Condanna , nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
“ ”, al pagamento, nei confronti di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cass., 12.5.2000, n. 6134). 2 Si richiamano, a titolo esemplificativo, alcuni dei molteplici messaggi allegati al ricorso:
- la SI.ra con messaggio WhatsApp del 16.12.2020, scriveva alla SI.ra : “per P_ Pt_1 domani ti ho preso una ceretta alla mattina ok iniziamo alle 8.20” (cfr. doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- con messaggio WhatsApp del 17.02.2021, la SI.ra scriveva alla SI.ra : P_ Pt_1
“Buongiorno. La tua prima cliente si chiama . E gli fai pagare 25 €” (cfr. doc. 6 fasc. parte Pt_3 ricorrente);
- con messaggio WhatsApp del 19.06.2021, la SI.ra scriveva alla SI.ra : P_ Pt_1
“Buongiorno alle 8:30 devi fare sopracciglia a fratello della . Io arrivo 9.30” (cfr. doc. 9 fasc. Pt_4 parte ricorrente). 3 A riguardo, si richiamano esemplificativamente un paio dei molti messaggi prodotti, in particolare:
- in data 16.12.2020, la SI.ra scriveva via messaggio alla SI.ra : “per domani ti ho P_ Pt_1 preso una ceretta alla mattina ok iniziamo alle 8.20” (cfr. doc. 2 fasc. parte ricorrente); Pe
- in data 1.07.2021 la SI.ra scriveva via messaggio alla SI.ra “ domani sera Pt_1 P_ dobbiamo anticipare le ultime due che fanno baffetto e sopracciglia perché io ho la visita della patenta alle 19.15 quindi devo uscire alle 19.00 almeno” (cfr. doc. 10 fasc. parte ricorrente);
- con messaggio WhatsApp del 28.05.2021, alle ore 19.37, la SI.ra scriveva alla SI.ra P_ : “Già non mi ricordo chiuso cassa o no controlla per favore” (cfr. doc. 7 fasc. parte ricorrente). Pt_1 4 “Vero che, nonostante l'orario contrattualmente stabilito prevedesse un orario di lavoro part time di 20 ore settimanali, dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00, la SI.ra ha sempre Pt_1 svolto un numero superiore di ore lavorative”. 5 “Vero che la SI.ra , infatti, iniziava la propria attività lavorativa presso il centro estetico alle Pt_1 ore 8.30 o, al più alle ore 9.00 e terminava non prima delle ore 19”.