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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 252/2023
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS), alla Via Giovanni Verga n. 14 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Concetta Piacente, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, C.F.: , in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Andrea Mortati, giusta procura in atti;
E
(P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Elga Francesca Ruberto e dall'avv. Silvana
Aloisio, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23/01/2023, il ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio le resistenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali da C1 a C4 sino a marzo del 2018 e da C4 a C5 a decorrere da Aprile 2018 e per l'effetto condannare in solido le società resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, ovvero in subordine ciascuna per i periodi di propria competenza, al pagamento in favore del sig. delle differenze retributive per scatti d'anzianità, Parte_1
maturate, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 0170172009 ed ammontanti ad € 23.188,50, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei diritti sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
Premetteva di essere stato dipendente del del "FERRO E Parte_2
DELLO SPARVIERO " e che con deliberazione n. 672 del 17.02.1997, si Parte_3
disponeva il trasferimento di alcuni dipendenti del presso gli uffici dell Parte_2 CP_1 prevedendo espressamente al punto e) del deliberato “al personale, trasferito come sopra, sarà attribuito il trattamento giuridico e economico previsto per il personale dell'Ente di destinazione, previa ricostruzione della carriera.”
Lamentava che al momento del trasferimento in non gli veniva attribuito il giusto CP_1
inquadramento contrattuale, con la conseguenza di ricevere una retribuzione inferiore a quella correttamente dovuta.
Nonostante alcuni deliberati del C.d.a. di susseguitisi nel corso del tempo non CP_1
venivano riconosciute ai dipendenti le progressioni economiche previste dalla contrattazione collettiva e pertanto, con deliberazione del commissario liquidatore di n. 165 del 2011, CP_1 veniva disposto “di dare seguito alle deliberazioni del C.d.A Afor n. 5 del 29.01.2004 e n. 111 del 06.03.2007 e di riconoscere ai dipendenti dalle stesse interessati n. 3 progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza a far data dal 29.01.2004”.
Evidenziava che nonostante il richiamato elaborato, al ricorrente non veniva riconosciuta alcuna progressione economica, mentre ad alcuni colleghi dette progressioni venivano effettivamente riconosciute.
Sottolineava che dal 2014 transitava, unitamente agli altri dipendenti di , presso CP_1
l . Controparte_2
Anche in questo caso, lamentava la mancata progressione economica, nonostante la previsione dell'applicazione del CCNL Regione ed Autonomie locali.
Deduceva che mentre i suoi colleghi, avendo la medesima vicenda contrattuale, ricevevano l'aumento stipendiale previsto, lui non otteneva detta modifica, con la conseguenza di vantare differenze retributive per come richiesto nelle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio l' , che evidenziava l'improponibilità della domanda, stante la CP_1 pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa oltre che l'infondatezza delle domande formulate.
Si costituiva in giudizio anche l'azienda che contestava le domande del CP_2
ricorrente con varie argomentazioni.
In particolare, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo fino al
2014 e, in ogni caso, la corretta applicazione delle previsioni contrattuali e quindi l'infondatezza del ricorso nel merito, per il periodo di tempo in cui parte ricorrente ha lavorato alle sue dipendenze. Evidenziava, inoltre, che tutti i dipendenti, tranne l'odierno ricorrente, avevano sottoscritto un accordo transattivo per le progressioni stipendiali, circostanza che giustificava il differente inquadramento ed il conseguente differente trattamento economico.
La causa, all'odierna udienza, viene decisa.
***
La domanda avanzata dal ricorrente è in parte improcedibile ed in parte infondata.
Parte ricorrente lamenta la mancata attribuzione delle progressioni economiche conseguenti al trasferimento presso e, successivamente, presso l' . CP_1 Controparte_2
In ragione di tanto, chiede l'accertamento del proprio diritto al corretto inquadramento contrattuale e, conseguentemente, la condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate.
Risulta evidente che le progressioni economiche rivendicate dipendano innanzitutto dall'applicazione dei deliberati di susseguitisi nel corso del tempo, a far data dal 2004 CP_1 fino al 2011, e, solo in conseguenza di ciò, dalla condotta dell' . Controparte_2
In sostanza, l'accertamento del diritto al corretto inquadramento contrattuale e delle progressioni economiche orizzontali da C1 a C4 sino a marzo del 2018 e da C4 a C5 a decorrere da Aprile 2018 non possono che derivare dalla condotta posta in essere da e CP_1 dall'accertamento della correttezza della stessa condotta.
D'altronde, al momento del passaggio da all' , veniva previsto CP_1 Controparte_2 dalla Lege che: “ciascun dipendente transitato alle dipendenze dell' Parte_4 CP_2
rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge” il comma 3 dell' art.11 dice che “gli incarichi del personale di cui al comma
1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell' e non Controparte_2
riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale , già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare , nonché l' anzianità di servizio maturata alla data medesima.”
Per stessa ammissione della parte ricorrente, al momento del Controparte_2 passaggio del Rago dall' , applicava l'inquadramento e la conseguente progressione che CP_1
questi aveva nella precedente azienda, esattamente come previsto dalla legge Regionale che disciplinava detto passaggio.
Ciò chiarito quanto al thema decidendum, alla luce della disciplina prevista in tema di procedure concorsuali e, in particolare, dagli artt. 200 e ss. R.D. 267/192, a seguito della sottoposizione dell' alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la domanda CP_1 tesa ad ottenere la soddisfazione di un credito va sottoposta agli organi della procedura ai quali è demandata la valutazione dei crediti.
Ne discende l'improcedibilità del ricorso relativamente all'accertamento dell'inquadramento e alla condanna di al pagamento delle differenze richieste. CP_1
Con riferimento, invece, alla domanda svolta nei confronti di , deve Controparte_2
rilevarsi che detta domanda, allo stato, risulti infondata, atteso che per come documentato, la resistente al momento dell'assunzione del ricorrente ha applicato correttamente il CP_2
dettato della Legge Regionale, inquadrando il ricorrente così come risultava inquadrato in
AFOR e applicando, conseguentemente, il relativo trattamento economico.
Il ricorso è dunque improcedibile per quanto attiene alla domanda svolta nei confronti di e infondato per quanto attiene alla domanda svolta nei confronti di CP_1 Controparte_2
[...]
***
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso relativamente alla domanda svolta nei confronti di CP_1
b) rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
c) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 16-05-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 252/2023
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS), alla Via Giovanni Verga n. 14 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Concetta Piacente, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, C.F.: , in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Andrea Mortati, giusta procura in atti;
E
(P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Elga Francesca Ruberto e dall'avv. Silvana
Aloisio, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23/01/2023, il ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio le resistenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali da C1 a C4 sino a marzo del 2018 e da C4 a C5 a decorrere da Aprile 2018 e per l'effetto condannare in solido le società resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, ovvero in subordine ciascuna per i periodi di propria competenza, al pagamento in favore del sig. delle differenze retributive per scatti d'anzianità, Parte_1
maturate, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 0170172009 ed ammontanti ad € 23.188,50, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei diritti sino al soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
Premetteva di essere stato dipendente del del "FERRO E Parte_2
DELLO SPARVIERO " e che con deliberazione n. 672 del 17.02.1997, si Parte_3
disponeva il trasferimento di alcuni dipendenti del presso gli uffici dell Parte_2 CP_1 prevedendo espressamente al punto e) del deliberato “al personale, trasferito come sopra, sarà attribuito il trattamento giuridico e economico previsto per il personale dell'Ente di destinazione, previa ricostruzione della carriera.”
Lamentava che al momento del trasferimento in non gli veniva attribuito il giusto CP_1
inquadramento contrattuale, con la conseguenza di ricevere una retribuzione inferiore a quella correttamente dovuta.
Nonostante alcuni deliberati del C.d.a. di susseguitisi nel corso del tempo non CP_1
venivano riconosciute ai dipendenti le progressioni economiche previste dalla contrattazione collettiva e pertanto, con deliberazione del commissario liquidatore di n. 165 del 2011, CP_1 veniva disposto “di dare seguito alle deliberazioni del C.d.A Afor n. 5 del 29.01.2004 e n. 111 del 06.03.2007 e di riconoscere ai dipendenti dalle stesse interessati n. 3 progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza a far data dal 29.01.2004”.
Evidenziava che nonostante il richiamato elaborato, al ricorrente non veniva riconosciuta alcuna progressione economica, mentre ad alcuni colleghi dette progressioni venivano effettivamente riconosciute.
Sottolineava che dal 2014 transitava, unitamente agli altri dipendenti di , presso CP_1
l . Controparte_2
Anche in questo caso, lamentava la mancata progressione economica, nonostante la previsione dell'applicazione del CCNL Regione ed Autonomie locali.
Deduceva che mentre i suoi colleghi, avendo la medesima vicenda contrattuale, ricevevano l'aumento stipendiale previsto, lui non otteneva detta modifica, con la conseguenza di vantare differenze retributive per come richiesto nelle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio l' , che evidenziava l'improponibilità della domanda, stante la CP_1 pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa oltre che l'infondatezza delle domande formulate.
Si costituiva in giudizio anche l'azienda che contestava le domande del CP_2
ricorrente con varie argomentazioni.
In particolare, evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo fino al
2014 e, in ogni caso, la corretta applicazione delle previsioni contrattuali e quindi l'infondatezza del ricorso nel merito, per il periodo di tempo in cui parte ricorrente ha lavorato alle sue dipendenze. Evidenziava, inoltre, che tutti i dipendenti, tranne l'odierno ricorrente, avevano sottoscritto un accordo transattivo per le progressioni stipendiali, circostanza che giustificava il differente inquadramento ed il conseguente differente trattamento economico.
La causa, all'odierna udienza, viene decisa.
***
La domanda avanzata dal ricorrente è in parte improcedibile ed in parte infondata.
Parte ricorrente lamenta la mancata attribuzione delle progressioni economiche conseguenti al trasferimento presso e, successivamente, presso l' . CP_1 Controparte_2
In ragione di tanto, chiede l'accertamento del proprio diritto al corretto inquadramento contrattuale e, conseguentemente, la condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate.
Risulta evidente che le progressioni economiche rivendicate dipendano innanzitutto dall'applicazione dei deliberati di susseguitisi nel corso del tempo, a far data dal 2004 CP_1 fino al 2011, e, solo in conseguenza di ciò, dalla condotta dell' . Controparte_2
In sostanza, l'accertamento del diritto al corretto inquadramento contrattuale e delle progressioni economiche orizzontali da C1 a C4 sino a marzo del 2018 e da C4 a C5 a decorrere da Aprile 2018 non possono che derivare dalla condotta posta in essere da e CP_1 dall'accertamento della correttezza della stessa condotta.
D'altronde, al momento del passaggio da all' , veniva previsto CP_1 Controparte_2 dalla Lege che: “ciascun dipendente transitato alle dipendenze dell' Parte_4 CP_2
rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge” il comma 3 dell' art.11 dice che “gli incarichi del personale di cui al comma
1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell' e non Controparte_2
riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale , già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare , nonché l' anzianità di servizio maturata alla data medesima.”
Per stessa ammissione della parte ricorrente, al momento del Controparte_2 passaggio del Rago dall' , applicava l'inquadramento e la conseguente progressione che CP_1
questi aveva nella precedente azienda, esattamente come previsto dalla legge Regionale che disciplinava detto passaggio.
Ciò chiarito quanto al thema decidendum, alla luce della disciplina prevista in tema di procedure concorsuali e, in particolare, dagli artt. 200 e ss. R.D. 267/192, a seguito della sottoposizione dell' alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la domanda CP_1 tesa ad ottenere la soddisfazione di un credito va sottoposta agli organi della procedura ai quali è demandata la valutazione dei crediti.
Ne discende l'improcedibilità del ricorso relativamente all'accertamento dell'inquadramento e alla condanna di al pagamento delle differenze richieste. CP_1
Con riferimento, invece, alla domanda svolta nei confronti di , deve Controparte_2
rilevarsi che detta domanda, allo stato, risulti infondata, atteso che per come documentato, la resistente al momento dell'assunzione del ricorrente ha applicato correttamente il CP_2
dettato della Legge Regionale, inquadrando il ricorrente così come risultava inquadrato in
AFOR e applicando, conseguentemente, il relativo trattamento economico.
Il ricorso è dunque improcedibile per quanto attiene alla domanda svolta nei confronti di e infondato per quanto attiene alla domanda svolta nei confronti di CP_1 Controparte_2
[...]
***
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso relativamente alla domanda svolta nei confronti di CP_1
b) rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
c) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 16-05-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone