TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE MINORI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8975/8975 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Bruno Liberti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (CF: ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Gloria Biundo
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente in data 01.04.2025 riportante le seguenti condizioni:
“in parziale modifica della sentenza di divorzio Tribunale di Brescia R.G. n. 8989/2015 – cronol. 11568/2015, il sig.
si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 180,00 mensili quale concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia maggiorenne con scadenza entro il giorno dieci di ogni mese, a partire dal mese di aprile 2025 e Persona_1 sino al mese di settembre 2026 (ultimo assegno di mantenimento), precisando che l'obbligo di mantenimento a carico del sig.
cesserà definitivamente al 30/09/2026. Per quanto riguarda il pagamento del mantenimento pregresso della Parte_1 figlia le parti concordano che per i mesi da novembre 2024 e sino al mese di marzo 2025 (5 mensilità) il sig. Per_1 Pt_1 verserà alla sig.ra la somma complessiva a saldo di euro 400,00 ad integrazione di quanto già versato.
[...] CP_1
Il sig. concorrerà al pagamento delle spese straordinarie documentate nella misura del 50%, secondo quanto Parte_1 previsto dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese in vigore presso il Tribunale di Brescia.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 chiedeva, in riforma delle condizioni di cui Parte_1
alla sentenza n. 3372/2015 (n. cronol. 11568/2015, R.G. 8989/2015) di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con emessa dal Tribunale di Brescia in data 20.11.2015, Controparte_1
previo accertamento dell'autosufficienza economica della figlia la revoca dell'obbligo a Per_1
proprio carico di concorrere al suo mantenimento con efficacia retroattiva a far data almeno Per_1
dal 01.01.2023 o nella successiva o precedente data valutata dal Giudice. In subordine, chiedeva procedersi la riduzione del contributo di mantenimento a favore della figlia all'importo complessivo di € 100,00 mensili;
Con la comparsa di costituzione e risposta del 19.02.2025 chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso stante l'assenza di elementi atti a giustificare una modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio e al contempo chiedeva un aumento del contributo al mantenimento per la figlia a € 500,00
(in luogo dei € 300 previsti nella sentenza di divorzio).
All'udienza del 25.03.2025 il giudice, dopo ampia discussione, proponeva in via conciliativa che il padre versasse a titolo di contributo al mantenimento per la somma di € 180,00 mensili fino Per_1
al 30.9.2026. Le parti accettavano la proposta e così definivano la vertenza in via transattiva. Il giudice rimetteva la causa per la decisione.
Ciò premesso, vista l'intesa raggiunta, ritenuta questa non contraria agli interessi di Per_1
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.03.2025 come sopra riportato;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.4.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE MINORI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8975/8975 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Bruno Liberti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (CF: ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Gloria Biundo
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente in data 01.04.2025 riportante le seguenti condizioni:
“in parziale modifica della sentenza di divorzio Tribunale di Brescia R.G. n. 8989/2015 – cronol. 11568/2015, il sig.
si obbliga a versare alla sig.ra la somma di euro 180,00 mensili quale concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia maggiorenne con scadenza entro il giorno dieci di ogni mese, a partire dal mese di aprile 2025 e Persona_1 sino al mese di settembre 2026 (ultimo assegno di mantenimento), precisando che l'obbligo di mantenimento a carico del sig.
cesserà definitivamente al 30/09/2026. Per quanto riguarda il pagamento del mantenimento pregresso della Parte_1 figlia le parti concordano che per i mesi da novembre 2024 e sino al mese di marzo 2025 (5 mensilità) il sig. Per_1 Pt_1 verserà alla sig.ra la somma complessiva a saldo di euro 400,00 ad integrazione di quanto già versato.
[...] CP_1
Il sig. concorrerà al pagamento delle spese straordinarie documentate nella misura del 50%, secondo quanto Parte_1 previsto dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese in vigore presso il Tribunale di Brescia.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 chiedeva, in riforma delle condizioni di cui Parte_1
alla sentenza n. 3372/2015 (n. cronol. 11568/2015, R.G. 8989/2015) di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con emessa dal Tribunale di Brescia in data 20.11.2015, Controparte_1
previo accertamento dell'autosufficienza economica della figlia la revoca dell'obbligo a Per_1
proprio carico di concorrere al suo mantenimento con efficacia retroattiva a far data almeno Per_1
dal 01.01.2023 o nella successiva o precedente data valutata dal Giudice. In subordine, chiedeva procedersi la riduzione del contributo di mantenimento a favore della figlia all'importo complessivo di € 100,00 mensili;
Con la comparsa di costituzione e risposta del 19.02.2025 chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso stante l'assenza di elementi atti a giustificare una modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio e al contempo chiedeva un aumento del contributo al mantenimento per la figlia a € 500,00
(in luogo dei € 300 previsti nella sentenza di divorzio).
All'udienza del 25.03.2025 il giudice, dopo ampia discussione, proponeva in via conciliativa che il padre versasse a titolo di contributo al mantenimento per la somma di € 180,00 mensili fino Per_1
al 30.9.2026. Le parti accettavano la proposta e così definivano la vertenza in via transattiva. Il giudice rimetteva la causa per la decisione.
Ciò premesso, vista l'intesa raggiunta, ritenuta questa non contraria agli interessi di Per_1
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.03.2025 come sopra riportato;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.4.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti