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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1666 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Amoroso. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sesselego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza del 27.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente dal 01.01.2016 al 31.12.2020 (data del collocamento in quiescenza) di mansioni riconducibili al superiore livello di inquadramento corrispondente all'area D, cat. D3 CCNL Enti Locali e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle CP_1 differenze retributive pari ad € 40.246,97 oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese da distrarsi – è infondata e deve essere rigettata
3. La ricorrente è stata dipendente del convenuto dal 01.01.2008 sino al CP_1
31.12.2020 con inquadramento iniziale nella categoria giuridica-economica C/C1 – profilo di “Istruttore Amministrativo”; dall'esame delle buste paga la ricorrente con riferimento agli anni di cui è causa (2016-2020) risulta inquadrata nel livello retributivo C3 negli anni 2016, 2017, 2018 e poi C4 negli anni 2019, 2020. Ha dedotto la parte ricorrente – e tale circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del nonché evincibile dagli atti di causa – di essere CP_1 divenuta Responsabile dell'Ufficio anagrafe – giusto ordine di servizio n. 12 del 10.04.2013 (cfr. doc.3 fasc. ricorr.) e poi di essere stata nominata Responsabile Comunale dell'Anagrafe - Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Carta d'identità Elettronica (CIE) - Cittadini Unione Europea giusto decreto sindacale n.1 del 11.02.2014 (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.) e di aver svolto le mansioni descritte in ricorso al punto 10 lett. A-J. Ha dedotto la difesa attorea che, in relazione alle mansioni disimpegnate, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella superiore area cat. D3, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive.
4. Preliminarmente, si osserva che, la natura pubblica dell'ente datoriale determina, come noto, la riconducibilità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, e, in particolare, alla disciplina in tema di mansioni prevista dall'art 52 di detto decreto (prima contenuta nell'art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 25 d. lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d. lgs. n. 387/1998), secondo il quale nel pubblico impiego contrattualizzato, diversamente dalla disciplina delle mansioni regolata dall'art. 2103 c.c., lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica, ma comporta, in forza del disposto del comma 5 dell'art. 52 cit., il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore. La norma prescrive infatti che, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico. Invero, l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio), dopo aver stabilito al comma 1, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
2 contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a” al comma 2 individua analiticamente le sole ipotesi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori (vacanza di posto in organico e assenza di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, in entrambi i casi solamente per mansioni della qualifica immediatamente superiore e per limitati periodi di tempo), precisando nel comma 4 che, in tali casi, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per tutto il periodo di effettiva prestazione;
nel comma 5, poi, è prescritto che, “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Inoltre, il comma 3 definisce la fattispecie delle mansioni superiori individuandola nell'attribuzione “in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
5. Fatta tale premessa, occorre ancora rammentare che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ex plurimis Cass. n. 8025/2003). Tale principio va, inoltre, contemperato con quanto prevede l'art. 52, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”. Invero, come noto, requisito per il riconoscimento della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori consiste nella circostanza che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. Cass. SS. UU., 11 dicembre 2007, n. 25837; 12 aprile 2006, n. 8529). Infatti, lo svolgimento di compiti propri di mansioni superiori in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, non dà diritto nemmeno alle relative differenze retributive. Al riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è necessario procedere, da un lato, ad una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte, dall'altro, all'esame ed interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, proprio per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni in relazione a ciascun profilo indicato dal succitato art. 52 (si veda Cass. n. 14944/2004).
3 6. È opportuno altresì ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
b) dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09 e Cass. 20272/10). Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto» (così testualmente si esprime Cass. 8025/03). In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03). Deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Come statuito a più riprese dalla Suprema Corte, “colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato” (Cass. n. 21457/2013).
6.1. Elemento essenziale al fine di procedere al raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e le declaratorie contrattuali cui confrontare le stesse è che lo svolgimento di determinate mansioni risulti giudizialmente provato.
4 Il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'utilizzo del lavoratore per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza presuppone che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 12 aprile 2006, n. 8529; 25 ottobre 2004, n. 20692).
Ai fini della prova dello svolgimento delle mansioni superiori, prova che grava sul lavoratore, non è pertanto sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (cfr. Cass. 19 aprile 2007, n. 9328).
Questi principi sono stati anche di ribaditi costantemente dalla Suprema Corte anche in relazione al pubblico impiego contrattualizzato in quanto l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. Cass. Sez. U., 11 dicembre 2007, n. 25837).
In materia di pubblico impiego, inoltre, l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato ai fini della maturazione del diritto alle differenze retributive, deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.
7. È imprescindibile, a questo punto, prendere le mosse dalla disamina del sistema della classificazione del personale di cui al CCNL di categoria per quanto riguarda le categorie C e D.
5 Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate all'allegato A del medesimo CCNL di categoria. Secondo la declaratoria relativa alla categoria C, in cui la ricorrente è inquadrata:
“appartengono a queta categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Secondo la declaratoria relativa alla categoria D:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
La differenza qualitativa tra le due categorie risiede, principalmente, nel grado di conoscenza richiesta (approfondite conoscenze mono-specialistiche nella categoria C ed elevate conoscenze pluri-specialistiche nella categoria D); un contenuto di concetto per la categoria C ed un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo nella categoria D;
una media complessità dei problemi basata su modelli esterni predefiniti nella categoria C, una elevata complessità dei problemi basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili con ampiezza delle soluzioni possibili nella categoria D;
quanto alle relazioni esterne (con altre istituzioni) nella categoria D è richiesta anche la rappresentanza istituzionale.
6 8. Nella fattispecie in esame, al punto 10 del ricorso sono indicate le mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento e che di seguito integralmente si riportano: A) all'inizio di ogni giornata lavorativa provvedeva a controllare ed esaminare la corrispondenza sia cartacea che digitale ricevuta, per poi distribuire agli impiegati sottoposti i carichi di lavoro dell'Ufficio B) laddove i sottoposti incontravano problemi nell'evasione di qualche pratica, si rivolgevano a lei per la soluzione tecnico-giuridica ed ella provvedeva o a dare indicazioni sul prosieguo dell'iter amministrativo, oppure avocava a sé il procedimento;
C) La ricorrente provvedeva a controllare la documentazione predisposta dai sottoposti per i procedimenti di iscrizione e variazione dei dati anagrafici dei cittadini;
laddove sorgeva un problema di fatto o di diritto era lei stessa che decideva sull'accoglimento o il diniego dell'istanza. L'attività di controllo era particolarmente attenta nei casi dei permessi di soggiorno;
infatti ella si premurava di chiamare la Questura e/o il Commissariato di zona e di parlare con il dirigente competente ai fini della verifica delle circostanze di fatto e di diritto;
D) La ricorrente risolveva anche le eventuali problematiche ai fini del rilascio della carta di identità: a tal fine ne valutava i motivi ostativi, come ad esempio, nell'ipotesi di rilascio di carta di identità valida per l'espatrio, se ed in quanto erano intervenuti provvedimenti delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria , per poi firmare i provvedimenti di rilascio o di diniego. Nell'ipotesi in cui l'istanza di rilascio della carta di identità provenisse da degenti ospitati presso le residenze sanitarie assistite, nell'ambito del territorio del Comune di , ella si recava, assistita dal messo comunale, con CP_1
l'auto comunale, per le opportune verifiche sui dati e l'esistenza in vita;
mentre se il degente cittadino di era ospitato in una struttura fuori dal territorio comunale, la CP_1 ricorrente provvedeva ad inviare la documentazione per il nullaosta al corrispondente ufficio competente per territorio;
E) La ricorrente verificava, accertava, attestava la regolarità di soggiorno permanente per almeno 5 anni dei cittadini dell'Unione Europea e quindi firmava rilasciando l'attestato; per quanto riguarda invece il rilascio delle attestazioni per i cittadini extracomunitari ella si rapportava continuamente con i Dirigenti di Polizia competenti;
come del resto gli stessi chiedevano a lei informazioni urgenti in caso di fermi o di arresti;
come pure si rapportava per le richieste derivanti dalle strutture carcerarie circa la documentazione anagrafica riguardante i detenuti residenti nella città di;
CP_1
F) Qualora si verificassero casi di irreperibilità dei cittadini, la ricorrente nella sua qualità provvedeva alla cancellazione anagrafica della persona previo espletamento del relativo procedimento che si svolgeva in questi modi e termini: con la macchina comunale, unitamente al messo, si recava presso la dimora del soggetto di cui doveva controllare la effettiva residenza, se non veniva rinvenuto la prima volta, si scadenzava un secondo controllo, ed anche un terzo, da effettuarsi nelle stesse forme del precedente. Qualora i tre controlli avevano esito negativi, la responsabile, attestava l'irreperibilità, provvedeva alla
7 cancellazione dall'anagrafe del soggetto controllato e contemporaneamente trasmetteva la comunicazione ad altri enti preposti;
G) La ricorrente, altresì, allorché riceveva dall'azienda territoriale dell'edilizia residenziale pubblica pec specifica, dava inizio al procedimento amministrativo di verifica dell'effettiva presenza dell'avente diritto nell'alloggio recandosi presso lo stesso per poi comunicare stesso mezzo l'esito dell'accertamento; come anche la ricorrente effettuava sempre unitamente ai messi comunali, ed Persona_1 Per_2 verifica circa l'esistenza in vita e l'effettiva residenza dei beneficiari di prestazioni assistenziali pubbliche su incarico INPS;
H) la ricorrente aveva il delicato compito di verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei richiedenti il reddito di cittadinanza che veniva da lei stessa comunicato all'INPS tramite la piattaforma GEPI a cui ella sola poteva accedere tramite SPID. Le mansioni su delineate, prevedendo l'accesso riservato e la riservatezza delle comunicazioni, foriere anche di responsabilità penale e finanziaria in caso di erogazione indebita, rivelano un profilo di alta responsabilità e di estrema fiducia nel soggetto che le espleta. I) la ricorrente per la sua qualità era l'unica ad avere accesso alla pec istituzionale dell'ufficio anagrafe e ne era l'amministratrice. Era, altresì, l'unica referente quale responsabile per l'attività di comunicazione con il sistema INA SAIA (Indice Nazionale Anagrafica Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico). Era inoltre responsabile del software gestionale dell'anagrafe del Comune di e in tale funzione partecipava ai CP_1 frequenti relativi corsi di aggiornamento;
J) la ricorrente era altresì responsabile per gli acquisti in rete relativi a tutto il settore demografico di vari materiali, cancelleria, informatico, mobilio ed altro, con abilitazione riservata tramite accesso alla piattaforma MEPA alla quale era stata abilitata tramite password.
9. Deve ribadirsi che le mansioni come descritte non sono state oggetto di contestazione da parte del CP_1
La ricorrente ha quindi svolto il ruolo di responsabile (cfr. doc. 3 e doc.4 fasc. ricorrente) dell'Ufficio anagrafe e del servizio AIRE e CIE - ad esso comunque ricollegato;
lo svolgimento dell'attività in tali uffici, anche alla luce delle attività come descritte, può ritenersi richieda un approfondito grado di conoscenze mono specialistiche (in luogo delle
“elevate conoscenze pluri-specialistiche” prescritto nella cat. D), oltre che un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento;
la ricorrente inquadrata quale Istruttore amministrativo dal 01.01.2008 ha difatti partecipato a numerosi corsi di formazione nel periodo dal settembre 2009 al marzo 2019 nel settore di sua competenza (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente). Le problematiche che potevano porsi nello svolgimento del ruolo di responsabile dell'Ufficio anagrafe risultano, in relazione ai problemi affrontati e descritti, di media complessità con soluzioni basate su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza
8 delle soluzioni possibili;
non è riscontrabile quindi l'elevata complessità dei problemi con elevata ampiezza delle soluzioni, propria del livello superiore. La ricorrente, in quanto responsabile, si è occupata delle relazioni organizzative interne all'Ufficio anagrafe, coordinando la distribuzione delle pratiche al suo interno, occupandosi del controllo della documentazione predisposta e della risoluzione di eventuali problematiche;
quanto alle relazioni esterne, con altre istituzioni, quali Questura e/o Commissariato, Istituti quali l'Inps, si è interfacciata con i vari enti, avendo responsabilità di risultati relativi agli specifici processi amministrativi propri del servizio anagrafe come previsto dalla declaratoria del livello di inquadramento. Le mansioni disimpegnate nella qualità di responsabile dell'Ufficio anagrafe - Responsabile Comunale dell'Anagrafe - Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Carta d'identità Elettronica (CIE) risultano prevalentemente riconducibili al livello di inquadramento (all'interno del quale ha visto anche una progressione economica, arrivando al livello retributivo C4 dal febbraio 2018), non risultando configurabili nel caso di specie, sotto il profilo qualitativo, la più ampia conoscenza e complessità propria del superiore livello D. D'altronde la stessa difesa attorea a parte riportare le declaratorie dei due livelli, non specifica la differenza degli elementi caratterizzanti e le specifiche ragioni per cui le mansioni di fatto disimpegnate non rientrerebbero nel livello di inquadramento e risulterebbero, invece, sussumibili sotto la superiore categoria contrattuale.
10. Infine si osserva che le specifiche responsabilità assegnate (in particolare di coordinamento all'interno dell'Ufficio) sono state riconosciute dal attraverso il CP_1 conferimento della “indennità per specifiche responsabilità” ex art. 70-quinquies CCNL 21 maggio 2018 (all. 14); l'attribuzione di tale specifico emolumento con disposizione prot. n. 59629 del 26.6.2019 attesta il riconoscimento da parte del datore dell'attività di coordinamento all'interno dell'Ufficio quale quid pluris rispetto ai compiti rientranti nella categoria C, ma che comunque non consente di ritenere configurabili l'esercizio, sotto il profilo qualitativo e di responsabilità, delle mansioni proprie del superiore livello rivendicato.
11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 1666/2022), ogni Parte_1 Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
9 - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1 liquidano in € 2.100,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
10
che si
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1666 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Amoroso. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sesselego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza del 27.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente dal 01.01.2016 al 31.12.2020 (data del collocamento in quiescenza) di mansioni riconducibili al superiore livello di inquadramento corrispondente all'area D, cat. D3 CCNL Enti Locali e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle CP_1 differenze retributive pari ad € 40.246,97 oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese da distrarsi – è infondata e deve essere rigettata
3. La ricorrente è stata dipendente del convenuto dal 01.01.2008 sino al CP_1
31.12.2020 con inquadramento iniziale nella categoria giuridica-economica C/C1 – profilo di “Istruttore Amministrativo”; dall'esame delle buste paga la ricorrente con riferimento agli anni di cui è causa (2016-2020) risulta inquadrata nel livello retributivo C3 negli anni 2016, 2017, 2018 e poi C4 negli anni 2019, 2020. Ha dedotto la parte ricorrente – e tale circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del nonché evincibile dagli atti di causa – di essere CP_1 divenuta Responsabile dell'Ufficio anagrafe – giusto ordine di servizio n. 12 del 10.04.2013 (cfr. doc.3 fasc. ricorr.) e poi di essere stata nominata Responsabile Comunale dell'Anagrafe - Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Carta d'identità Elettronica (CIE) - Cittadini Unione Europea giusto decreto sindacale n.1 del 11.02.2014 (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.) e di aver svolto le mansioni descritte in ricorso al punto 10 lett. A-J. Ha dedotto la difesa attorea che, in relazione alle mansioni disimpegnate, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nella superiore area cat. D3, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive.
4. Preliminarmente, si osserva che, la natura pubblica dell'ente datoriale determina, come noto, la riconducibilità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, e, in particolare, alla disciplina in tema di mansioni prevista dall'art 52 di detto decreto (prima contenuta nell'art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 25 d. lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d. lgs. n. 387/1998), secondo il quale nel pubblico impiego contrattualizzato, diversamente dalla disciplina delle mansioni regolata dall'art. 2103 c.c., lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto alla promozione automatica, ma comporta, in forza del disposto del comma 5 dell'art. 52 cit., il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore. La norma prescrive infatti che, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico. Invero, l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo applicabile, ratione temporis, alla fattispecie dedotta in giudizio), dopo aver stabilito al comma 1, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai
2 contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera a” al comma 2 individua analiticamente le sole ipotesi in cui è consentito lo svolgimento di mansioni superiori (vacanza di posto in organico e assenza di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, in entrambi i casi solamente per mansioni della qualifica immediatamente superiore e per limitati periodi di tempo), precisando nel comma 4 che, in tali casi, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per tutto il periodo di effettiva prestazione;
nel comma 5, poi, è prescritto che, “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Inoltre, il comma 3 definisce la fattispecie delle mansioni superiori individuandola nell'attribuzione “in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
5. Fatta tale premessa, occorre ancora rammentare che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ex plurimis Cass. n. 8025/2003). Tale principio va, inoltre, contemperato con quanto prevede l'art. 52, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”. Invero, come noto, requisito per il riconoscimento della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori consiste nella circostanza che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. Cass. SS. UU., 11 dicembre 2007, n. 25837; 12 aprile 2006, n. 8529). Infatti, lo svolgimento di compiti propri di mansioni superiori in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, non dà diritto nemmeno alle relative differenze retributive. Al riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è necessario procedere, da un lato, ad una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte, dall'altro, all'esame ed interpretazione delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, proprio per verificare la sussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni in relazione a ciascun profilo indicato dal succitato art. 52 (si veda Cass. n. 14944/2004).
3 6. È opportuno altresì ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
b) dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09 e Cass. 20272/10). Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto» (così testualmente si esprime Cass. 8025/03). In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03). Deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Come statuito a più riprese dalla Suprema Corte, “colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato” (Cass. n. 21457/2013).
6.1. Elemento essenziale al fine di procedere al raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e le declaratorie contrattuali cui confrontare le stesse è che lo svolgimento di determinate mansioni risulti giudizialmente provato.
4 Il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'utilizzo del lavoratore per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza presuppone che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14 agosto 2001, n. 11125): può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 12 aprile 2006, n. 8529; 25 ottobre 2004, n. 20692).
Ai fini della prova dello svolgimento delle mansioni superiori, prova che grava sul lavoratore, non è pertanto sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite (cfr. Cass. 19 aprile 2007, n. 9328).
Questi principi sono stati anche di ribaditi costantemente dalla Suprema Corte anche in relazione al pubblico impiego contrattualizzato in quanto l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. Cass. Sez. U., 11 dicembre 2007, n. 25837).
In materia di pubblico impiego, inoltre, l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato ai fini della maturazione del diritto alle differenze retributive, deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.
7. È imprescindibile, a questo punto, prendere le mosse dalla disamina del sistema della classificazione del personale di cui al CCNL di categoria per quanto riguarda le categorie C e D.
5 Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate all'allegato A del medesimo CCNL di categoria. Secondo la declaratoria relativa alla categoria C, in cui la ricorrente è inquadrata:
“appartengono a queta categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Secondo la declaratoria relativa alla categoria D:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
La differenza qualitativa tra le due categorie risiede, principalmente, nel grado di conoscenza richiesta (approfondite conoscenze mono-specialistiche nella categoria C ed elevate conoscenze pluri-specialistiche nella categoria D); un contenuto di concetto per la categoria C ed un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo nella categoria D;
una media complessità dei problemi basata su modelli esterni predefiniti nella categoria C, una elevata complessità dei problemi basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili con ampiezza delle soluzioni possibili nella categoria D;
quanto alle relazioni esterne (con altre istituzioni) nella categoria D è richiesta anche la rappresentanza istituzionale.
6 8. Nella fattispecie in esame, al punto 10 del ricorso sono indicate le mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento e che di seguito integralmente si riportano: A) all'inizio di ogni giornata lavorativa provvedeva a controllare ed esaminare la corrispondenza sia cartacea che digitale ricevuta, per poi distribuire agli impiegati sottoposti i carichi di lavoro dell'Ufficio B) laddove i sottoposti incontravano problemi nell'evasione di qualche pratica, si rivolgevano a lei per la soluzione tecnico-giuridica ed ella provvedeva o a dare indicazioni sul prosieguo dell'iter amministrativo, oppure avocava a sé il procedimento;
C) La ricorrente provvedeva a controllare la documentazione predisposta dai sottoposti per i procedimenti di iscrizione e variazione dei dati anagrafici dei cittadini;
laddove sorgeva un problema di fatto o di diritto era lei stessa che decideva sull'accoglimento o il diniego dell'istanza. L'attività di controllo era particolarmente attenta nei casi dei permessi di soggiorno;
infatti ella si premurava di chiamare la Questura e/o il Commissariato di zona e di parlare con il dirigente competente ai fini della verifica delle circostanze di fatto e di diritto;
D) La ricorrente risolveva anche le eventuali problematiche ai fini del rilascio della carta di identità: a tal fine ne valutava i motivi ostativi, come ad esempio, nell'ipotesi di rilascio di carta di identità valida per l'espatrio, se ed in quanto erano intervenuti provvedimenti delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria , per poi firmare i provvedimenti di rilascio o di diniego. Nell'ipotesi in cui l'istanza di rilascio della carta di identità provenisse da degenti ospitati presso le residenze sanitarie assistite, nell'ambito del territorio del Comune di , ella si recava, assistita dal messo comunale, con CP_1
l'auto comunale, per le opportune verifiche sui dati e l'esistenza in vita;
mentre se il degente cittadino di era ospitato in una struttura fuori dal territorio comunale, la CP_1 ricorrente provvedeva ad inviare la documentazione per il nullaosta al corrispondente ufficio competente per territorio;
E) La ricorrente verificava, accertava, attestava la regolarità di soggiorno permanente per almeno 5 anni dei cittadini dell'Unione Europea e quindi firmava rilasciando l'attestato; per quanto riguarda invece il rilascio delle attestazioni per i cittadini extracomunitari ella si rapportava continuamente con i Dirigenti di Polizia competenti;
come del resto gli stessi chiedevano a lei informazioni urgenti in caso di fermi o di arresti;
come pure si rapportava per le richieste derivanti dalle strutture carcerarie circa la documentazione anagrafica riguardante i detenuti residenti nella città di;
CP_1
F) Qualora si verificassero casi di irreperibilità dei cittadini, la ricorrente nella sua qualità provvedeva alla cancellazione anagrafica della persona previo espletamento del relativo procedimento che si svolgeva in questi modi e termini: con la macchina comunale, unitamente al messo, si recava presso la dimora del soggetto di cui doveva controllare la effettiva residenza, se non veniva rinvenuto la prima volta, si scadenzava un secondo controllo, ed anche un terzo, da effettuarsi nelle stesse forme del precedente. Qualora i tre controlli avevano esito negativi, la responsabile, attestava l'irreperibilità, provvedeva alla
7 cancellazione dall'anagrafe del soggetto controllato e contemporaneamente trasmetteva la comunicazione ad altri enti preposti;
G) La ricorrente, altresì, allorché riceveva dall'azienda territoriale dell'edilizia residenziale pubblica pec specifica, dava inizio al procedimento amministrativo di verifica dell'effettiva presenza dell'avente diritto nell'alloggio recandosi presso lo stesso per poi comunicare stesso mezzo l'esito dell'accertamento; come anche la ricorrente effettuava sempre unitamente ai messi comunali, ed Persona_1 Per_2 verifica circa l'esistenza in vita e l'effettiva residenza dei beneficiari di prestazioni assistenziali pubbliche su incarico INPS;
H) la ricorrente aveva il delicato compito di verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei richiedenti il reddito di cittadinanza che veniva da lei stessa comunicato all'INPS tramite la piattaforma GEPI a cui ella sola poteva accedere tramite SPID. Le mansioni su delineate, prevedendo l'accesso riservato e la riservatezza delle comunicazioni, foriere anche di responsabilità penale e finanziaria in caso di erogazione indebita, rivelano un profilo di alta responsabilità e di estrema fiducia nel soggetto che le espleta. I) la ricorrente per la sua qualità era l'unica ad avere accesso alla pec istituzionale dell'ufficio anagrafe e ne era l'amministratrice. Era, altresì, l'unica referente quale responsabile per l'attività di comunicazione con il sistema INA SAIA (Indice Nazionale Anagrafica Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico). Era inoltre responsabile del software gestionale dell'anagrafe del Comune di e in tale funzione partecipava ai CP_1 frequenti relativi corsi di aggiornamento;
J) la ricorrente era altresì responsabile per gli acquisti in rete relativi a tutto il settore demografico di vari materiali, cancelleria, informatico, mobilio ed altro, con abilitazione riservata tramite accesso alla piattaforma MEPA alla quale era stata abilitata tramite password.
9. Deve ribadirsi che le mansioni come descritte non sono state oggetto di contestazione da parte del CP_1
La ricorrente ha quindi svolto il ruolo di responsabile (cfr. doc. 3 e doc.4 fasc. ricorrente) dell'Ufficio anagrafe e del servizio AIRE e CIE - ad esso comunque ricollegato;
lo svolgimento dell'attività in tali uffici, anche alla luce delle attività come descritte, può ritenersi richieda un approfondito grado di conoscenze mono specialistiche (in luogo delle
“elevate conoscenze pluri-specialistiche” prescritto nella cat. D), oltre che un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento;
la ricorrente inquadrata quale Istruttore amministrativo dal 01.01.2008 ha difatti partecipato a numerosi corsi di formazione nel periodo dal settembre 2009 al marzo 2019 nel settore di sua competenza (cfr. doc. 10 fasc. ricorrente). Le problematiche che potevano porsi nello svolgimento del ruolo di responsabile dell'Ufficio anagrafe risultano, in relazione ai problemi affrontati e descritti, di media complessità con soluzioni basate su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza
8 delle soluzioni possibili;
non è riscontrabile quindi l'elevata complessità dei problemi con elevata ampiezza delle soluzioni, propria del livello superiore. La ricorrente, in quanto responsabile, si è occupata delle relazioni organizzative interne all'Ufficio anagrafe, coordinando la distribuzione delle pratiche al suo interno, occupandosi del controllo della documentazione predisposta e della risoluzione di eventuali problematiche;
quanto alle relazioni esterne, con altre istituzioni, quali Questura e/o Commissariato, Istituti quali l'Inps, si è interfacciata con i vari enti, avendo responsabilità di risultati relativi agli specifici processi amministrativi propri del servizio anagrafe come previsto dalla declaratoria del livello di inquadramento. Le mansioni disimpegnate nella qualità di responsabile dell'Ufficio anagrafe - Responsabile Comunale dell'Anagrafe - Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Carta d'identità Elettronica (CIE) risultano prevalentemente riconducibili al livello di inquadramento (all'interno del quale ha visto anche una progressione economica, arrivando al livello retributivo C4 dal febbraio 2018), non risultando configurabili nel caso di specie, sotto il profilo qualitativo, la più ampia conoscenza e complessità propria del superiore livello D. D'altronde la stessa difesa attorea a parte riportare le declaratorie dei due livelli, non specifica la differenza degli elementi caratterizzanti e le specifiche ragioni per cui le mansioni di fatto disimpegnate non rientrerebbero nel livello di inquadramento e risulterebbero, invece, sussumibili sotto la superiore categoria contrattuale.
10. Infine si osserva che le specifiche responsabilità assegnate (in particolare di coordinamento all'interno dell'Ufficio) sono state riconosciute dal attraverso il CP_1 conferimento della “indennità per specifiche responsabilità” ex art. 70-quinquies CCNL 21 maggio 2018 (all. 14); l'attribuzione di tale specifico emolumento con disposizione prot. n. 59629 del 26.6.2019 attesta il riconoscimento da parte del datore dell'attività di coordinamento all'interno dell'Ufficio quale quid pluris rispetto ai compiti rientranti nella categoria C, ma che comunque non consente di ritenere configurabili l'esercizio, sotto il profilo qualitativo e di responsabilità, delle mansioni proprie del superiore livello rivendicato.
11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 1666/2022), ogni Parte_1 Controparte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
9 - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1 liquidano in € 2.100,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
10
che si