Art. 2.
Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Cavallasca, Drezzo e Pare', nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Lieto Colle alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, delle facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 dei testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Lieto Colle, che sara' inquadrato nei nuovi organici dei comuni di Cavallasca, Drezzo e Pare', sara' mantenuto il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Cavallasca, Drezzo e Pare', nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Lieto Colle alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, delle facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 dei testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Lieto Colle, che sara' inquadrato nei nuovi organici dei comuni di Cavallasca, Drezzo e Pare', sara' mantenuto il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.