Art. 1.
Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi, abbiano riportato una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.
Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.
Nei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi comprese le scuole ed i corsi di avviamento professionale, banditi con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di settanta centesimi, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che, nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai settanta centesimi, abbiano riportato una media di sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.
Per posti non ricoperti si intendono anche quelli che non siano coperti per rinuncia, decadenza o altra causa.