(Norme applicabili al tirocinio).
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita' del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
[…] Ove, invece, tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue, a tempo indeterminato, caratterizzato esclusivamente dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; il periodo di svolgimento dell'apprendistato, durante il quale il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro, (v. anche art. 2134 c.c.) per cui “non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l'esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela prevista per i licenziamenti” (Corte Cost., 22 novembre 1973, n. 169). […]
Leggi di più…[…] Per contro, giurisprudenza di segno opposto ha affermato che l'art. 2112 c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'alienante e l'acquirente non siano due imprenditori e l'attività da loro esercitata non sia svolta a scopo di lucro, e questo sulla scorta del disposto di cui all' art. 2239, che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (dall'art. 2094 c.c. all'art. 2134 c.c.) anche ai rapporti di lavoro non inerenti all'esercizio dell'impresa, nei limiti della compatibilità. 5. […]
Leggi di più…[…] II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto”, ma si veda pure quanto dispone l'art. 2129 c.c., a proposito del contratto dei dipendenti da enti pubblici, l'art. 2134 c.c. con riferimento al tirocinio, l'art. 2238 c.c. a proposito delle professioni intellettuali). […]
Leggi di più…[…] Indicare, se possibile, le fonti normative sull´attività istituzionale cui il trattamento è collegato (es.: artt. 2094-2134 del codice civile); legge n. 300/1970; d.lg. n. 165/2001; d.lg. n. 151/2001).
Leggi di più…[…] Normativa di riferimento Artt. 2130 – 2134 c.c. […]
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