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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1144/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Novara, Parte_1 C.F._1 via San Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto alla prestazione dnominata Parte_1
APE SOCIALE – a decorrere dal 01.05.2024 e conseguentemente condannare l' a CP_2 corrispondere la prestazione richiesta, con interessi dal dì del dovuto al saldo. Con rifusione delle spese di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 16.4.2024 aveva presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, ma essa era stata rigettata per carenza dei requisiti. Allegava di essere stata titolare di rapporto di lavoro parasubordinato a termine, con di Milano, dal 13.3.2022 al 14.1.2023 e che alla Controparte_3 cessazione del rapporto, il 23.1.2023, aveva presentato domanda di disoccupazione Dis- coll. Sosteneva di avere diritto alla prestazione di ccui alle conclusioni, ai sensi dell'art. 1, l. n. 232/2016, comma 179, lett. A, avendo maturato almeno 37 anni di contributi nel FPLD o nella gestione separata e riteneva che, a tal fine, il lavoro parasubordinato fosse equiparato al subordinato e che per raggiungere il requisito contributivo fosse utilizzabile la contribuzione versata o accreditata presso il FPLD, le gestioni speciali ART e COMM e la gestione separata. Rammentava i requisiti per fruire della Dis-coll, di cui all'art. 15, d.lgs. n. 22/2015, come da ultimo modificata dall'art. 7, l. n. 81/2017. Deduceva che la l. n. 22/2015 avesse portato a una sostanziale parificazione dei diritti dei collaboratori coordinati e continuativi, rispetto ai lavoratori subordinati. Richiamava, quindi, il disposto dell'art. 1, commi 179-186, l. n. 232/2016. Deduceva di essere titolare di almeno 30 anni di contributi e che l aveva, a suo CP_2 avviso ingiustamente, rigettato la domanda, in quanto la stessa era in stato di disoccupazione legato non a lavoro dipendente, ma a collaborazione coordinata e continuativa. L' aveva ritenuto che l'accesso all'APE sociale fosse precluso per i CP_1 soggetti che avessero percepito la in quanto titolari di contratto di Pt_2 collaborazione coordinata e continuativa.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 27.1.2025. CP_2
Riferiva che la domanda di APE sociale, presentata dalla ricorrente, era stata rigettata per difetto del requisito soggettivo, dal momento che la ricorrente era collaboratrice coordinata e continuativa, iscritta alla gestione separata dal 9.9.2023. Rammentava che la proroga dell'APE sociale per il 2024 era stata disposta dall'art. 1, commi 136 e 137, l. n. 213/2023. Sosteneva che lo stato di disoccupato fosse collegato esclusivamente a un rapporto di lavoro dipendente e non a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Richiamava il disposto dell'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016, il quale, ad avviso dell' , riconosceva il diritto al beneficio ai soli lavoratori dipendenti iscritti CP_2
2 all'AGO, in presenza delle condizioni ivi previste e che esso non avrebbe potuto essere concesso a soggetti diversi da quelli tassativamente elencati. Riportava, poi, il testo dell'art. 2, comma 51, l. n. 92/2012, istitutiva della prestazione Dis-coll, evidenziando che la stessa non era collegata a un rapporto di lavoro subordinato e pertanto, ai fruitori della stessa era precluso l'accesso all'APE sociale.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
La ricorrente si duole del rigetto della propria domanda di APE sociale, presentata il 16.4.2024, nella quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016.
La disposizione in parola così prevede: “179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
3 d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia inteso fare riferimento alla lettera a), essendo stata titolare, prima della domanda amministrativa, della prestazione di disoccupazione Dis-Coll. La lettera a) prevede quattro requisiti, aggiuntivi rispetto a quello generale del compimento del sessantatreesimo anno di età: a) lo stato di disoccupazione, derivante da licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o scadenza del termine del rapporto;
b) la sussistenza di periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi negli ultimi 36;
c) l'esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione spettante;
d) il possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva.
2. Le parti controvertono sul fatto che la prestazione Dis-coll, spettante ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi) possa, o meno, essere valutabile come “stato di disoccupazione” rilevante ai sensi della suddetta disposizione.
L' ha negato la prestazione sulla base della considerazione per cui l'unico CP_2 stato di disoccupazione rilevante sarebbe quello derivante da lavoro subordinato.
La ricorrente, per contro, ha argomentato nel senso che, nell'attuale evoluzione normativa, il lavoro coordinato e continuativo sarebbe stato reso equiparabile, a fini previdenziali, a quello subordinato.
Quest'ultima tesi ha trovato riscontro in un precedente di merito (App. Trento, 10.6.2021), il quale ha, nel caso in esame, ritenuto che il rapporto di collaborazione in questione presentasse tutti i requisiti di cui all'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 per l'equiparazione al lavoro subordinato e che la cessazione dello stesso era derivata dal recesso del committente, di fatto equivalente a un licenziamento.
Nel caso oggi in esame, tuttavia, il rapporto è stato configurato come “contratto d'opera professionale” (doc. 2 ric.), nel quale non si rinvengono chiari indici di etero organizzazione del rapporto, essendo, per contro, prevista dal contratto un'amplissima autonomia del collaboratore. Né la ricorrente ha offerto la prova che, nei fatti, il rapporto si sia realizzato alla stregua di una collaborazione etero organizzata.
Anche a voler superare tale questione e ritenere, quindi, anche la Pt_2 suscettibile di consentire l'accesso all'APE sociale, però, vi è l'evidente carenza del requisito dello svolgimento di almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 precedenti la domanda. Esso è disciplinato con una formulazione letterale estremamente chiara e non è in alcun modo possibile, in via interpretativa, ritenere che l'espressione
“dipendente” possa far riferimento non solo al rapporto di lavoro subordinato, ma anche ad altre forme di collaborazione.
4 In punto di fatto, dall'estratto contributivo sub doc. 4 ric., si evince che la ricorrente ha cessato l'ultimo rapporto di lavoro dipendente il 13.2.2019, oltre il termine di 36 mesi prima della presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue che, in ogni caso, ella non possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 179, lett. a) cit. per l'accesso all'APE sociale e quindi, nemmeno il superamento della tesi interpretativa di parte convenuta potrebbe condurre all'accoglimento della domanda. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , liquidate in complessivi euro 3.500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e CP_2 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1144/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Novara, Parte_1 C.F._1 via San Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto alla prestazione dnominata Parte_1
APE SOCIALE – a decorrere dal 01.05.2024 e conseguentemente condannare l' a CP_2 corrispondere la prestazione richiesta, con interessi dal dì del dovuto al saldo. Con rifusione delle spese di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 16.4.2024 aveva presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, ma essa era stata rigettata per carenza dei requisiti. Allegava di essere stata titolare di rapporto di lavoro parasubordinato a termine, con di Milano, dal 13.3.2022 al 14.1.2023 e che alla Controparte_3 cessazione del rapporto, il 23.1.2023, aveva presentato domanda di disoccupazione Dis- coll. Sosteneva di avere diritto alla prestazione di ccui alle conclusioni, ai sensi dell'art. 1, l. n. 232/2016, comma 179, lett. A, avendo maturato almeno 37 anni di contributi nel FPLD o nella gestione separata e riteneva che, a tal fine, il lavoro parasubordinato fosse equiparato al subordinato e che per raggiungere il requisito contributivo fosse utilizzabile la contribuzione versata o accreditata presso il FPLD, le gestioni speciali ART e COMM e la gestione separata. Rammentava i requisiti per fruire della Dis-coll, di cui all'art. 15, d.lgs. n. 22/2015, come da ultimo modificata dall'art. 7, l. n. 81/2017. Deduceva che la l. n. 22/2015 avesse portato a una sostanziale parificazione dei diritti dei collaboratori coordinati e continuativi, rispetto ai lavoratori subordinati. Richiamava, quindi, il disposto dell'art. 1, commi 179-186, l. n. 232/2016. Deduceva di essere titolare di almeno 30 anni di contributi e che l aveva, a suo CP_2 avviso ingiustamente, rigettato la domanda, in quanto la stessa era in stato di disoccupazione legato non a lavoro dipendente, ma a collaborazione coordinata e continuativa. L' aveva ritenuto che l'accesso all'APE sociale fosse precluso per i CP_1 soggetti che avessero percepito la in quanto titolari di contratto di Pt_2 collaborazione coordinata e continuativa.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 27.1.2025. CP_2
Riferiva che la domanda di APE sociale, presentata dalla ricorrente, era stata rigettata per difetto del requisito soggettivo, dal momento che la ricorrente era collaboratrice coordinata e continuativa, iscritta alla gestione separata dal 9.9.2023. Rammentava che la proroga dell'APE sociale per il 2024 era stata disposta dall'art. 1, commi 136 e 137, l. n. 213/2023. Sosteneva che lo stato di disoccupato fosse collegato esclusivamente a un rapporto di lavoro dipendente e non a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Richiamava il disposto dell'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016, il quale, ad avviso dell' , riconosceva il diritto al beneficio ai soli lavoratori dipendenti iscritti CP_2
2 all'AGO, in presenza delle condizioni ivi previste e che esso non avrebbe potuto essere concesso a soggetti diversi da quelli tassativamente elencati. Riportava, poi, il testo dell'art. 2, comma 51, l. n. 92/2012, istitutiva della prestazione Dis-coll, evidenziando che la stessa non era collegata a un rapporto di lavoro subordinato e pertanto, ai fruitori della stessa era precluso l'accesso all'APE sociale.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
La ricorrente si duole del rigetto della propria domanda di APE sociale, presentata il 16.4.2024, nella quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016.
La disposizione in parola così prevede: “179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
3 d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia inteso fare riferimento alla lettera a), essendo stata titolare, prima della domanda amministrativa, della prestazione di disoccupazione Dis-Coll. La lettera a) prevede quattro requisiti, aggiuntivi rispetto a quello generale del compimento del sessantatreesimo anno di età: a) lo stato di disoccupazione, derivante da licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o scadenza del termine del rapporto;
b) la sussistenza di periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi negli ultimi 36;
c) l'esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione spettante;
d) il possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva.
2. Le parti controvertono sul fatto che la prestazione Dis-coll, spettante ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi) possa, o meno, essere valutabile come “stato di disoccupazione” rilevante ai sensi della suddetta disposizione.
L' ha negato la prestazione sulla base della considerazione per cui l'unico CP_2 stato di disoccupazione rilevante sarebbe quello derivante da lavoro subordinato.
La ricorrente, per contro, ha argomentato nel senso che, nell'attuale evoluzione normativa, il lavoro coordinato e continuativo sarebbe stato reso equiparabile, a fini previdenziali, a quello subordinato.
Quest'ultima tesi ha trovato riscontro in un precedente di merito (App. Trento, 10.6.2021), il quale ha, nel caso in esame, ritenuto che il rapporto di collaborazione in questione presentasse tutti i requisiti di cui all'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 per l'equiparazione al lavoro subordinato e che la cessazione dello stesso era derivata dal recesso del committente, di fatto equivalente a un licenziamento.
Nel caso oggi in esame, tuttavia, il rapporto è stato configurato come “contratto d'opera professionale” (doc. 2 ric.), nel quale non si rinvengono chiari indici di etero organizzazione del rapporto, essendo, per contro, prevista dal contratto un'amplissima autonomia del collaboratore. Né la ricorrente ha offerto la prova che, nei fatti, il rapporto si sia realizzato alla stregua di una collaborazione etero organizzata.
Anche a voler superare tale questione e ritenere, quindi, anche la Pt_2 suscettibile di consentire l'accesso all'APE sociale, però, vi è l'evidente carenza del requisito dello svolgimento di almeno 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 precedenti la domanda. Esso è disciplinato con una formulazione letterale estremamente chiara e non è in alcun modo possibile, in via interpretativa, ritenere che l'espressione
“dipendente” possa far riferimento non solo al rapporto di lavoro subordinato, ma anche ad altre forme di collaborazione.
4 In punto di fatto, dall'estratto contributivo sub doc. 4 ric., si evince che la ricorrente ha cessato l'ultimo rapporto di lavoro dipendente il 13.2.2019, oltre il termine di 36 mesi prima della presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue che, in ogni caso, ella non possiede tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 179, lett. a) cit. per l'accesso all'APE sociale e quindi, nemmeno il superamento della tesi interpretativa di parte convenuta potrebbe condurre all'accoglimento della domanda. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell' , liquidate in complessivi euro 3.500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e CP_2 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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