Art. 1. 1. Il contributo annuo di lire 300 milioni concesso all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalita' e la giustizia (UNICRI), ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 141 , viene elevato a lire 900.000.000 annue a decorrere dal 1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 141/1980 reca: "Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 141/1980 reca: "Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)".